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Decisione

13.2017.117

Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio. Diritto di essere sentito per motivazione della decisione. Presupposto d'indigenza (sostanza mobiliare). Istanza di gratuito patrocinio per il reclamo re

7 giugno 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con decreto

supercautelare 30 agosto 2017 il Pretore ha confermato il decreto di

allontanamento che il 23 agosto 2017 la polizia aveva emesso a carico del marito,

ha autorizzato la vita separata dei coniugi, ha attribuito l'abitazione

coniugale alla moglie e ha affidato provvisoriamente la figlia N__________ alla

madre.

C. All'udienza 15

settembre 2017, l'istante ha confermato la sua istanza. Dal canto suo il

convenuto vi si è opposto e ha formulato le proprie richieste, postulando infine

il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Nelle more

istruttorie e nell'interesse dei minori, le parti si sono nondimeno impegnate a

rispettare un accordo transattivo di misure provvisorie.

D. A seguito di un nuovo

intervento della polizia e dei servizi sociali, constatata l'esposizione dei

minori ad una situazione inadeguata, con decreto supercautelare 26 settembre

2017 il Pretore ha disposto la convocazione personale dei coniugi ad un'udienza

urgente per valutare l'adozione di ulteriori misure.

All'udienza 29 settembre

2017 le parti hanno confermato l'assetto provvisorio concordato il 15 settembre

2017 e dato il proprio assenso al proseguimento della valutazione affidata

all'Ufficio dell'aiuto e della protezione, settore delle famiglie e dei minorenni.

Il Pretore ha omologato questa transazione.

E. Con decisione 27

ottobre 2017 il Pretore ha respinto le istanze di gratuito patrocinio

presentate, rispettivamente, da CO 1 (dispositivo n. 3) e da RE 1 (dispositivo

n. 4). Dalla notifica di tassazione 2016 risultava l'esistenza di una certa

sostanza e, in parte almeno, i comportamenti delle stesse parti avevano

contribuito a generare costi.

F. Con reclamo 8

novembre 2017 RE 1 impugna la citata decisione, che chiede di annullare e

riformare nel senso di accogliere l'istanza di gratuito patrocinio e di tassare

la relativa nota professionale, in alternativa di rinviare l'incarto al Pretore

per la tassazione di rito. L'interessato postula il gratuito patrocinio anche

per il reclamo inclusi i costi di rappresentanza legale nella persona dell'avv.

PA 1.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l'art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d'appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248

lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine

d'impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il giorno 31 ottobre 2017 (estratto tracciamento degli

invii 15 novembre 2017; reclamo, pag. 2). Di modo che, rimesso alla posta l'8 novembre

2017.

il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Conformemente all'art.

320.

CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del

diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

2.1

Il reclamante invoca l'errata

applicazione del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti per

avere, il Pretore, leso il suo diritto di essere sentito e negato il gratuito

patrocinio a motivo dell'esistenza di non meglio specificata sostanza e del

preteso comportamento inappropriato delle parti (reclamo, pag. 4).

3.

Il reclamante invoca

la violazione del suo diritto di essere sentito poiché, limitandosi ad

evidenziare l'esistenza di una “certa sostanza”, il Pretore non aveva specificato

il tipo e l'ammontare della sostanza a cui faceva riferimento (reclamo, pag.

4), men che meno aveva specificato l'esatto comportamento rimproverato alle

parti (reclamo, pag. 6).

3.1

Il diritto di essere sentito

delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale

(art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio l'annullamento

della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del

gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito comprende

anche l'obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, Berner Kommentar, ZPO, vol. I,

2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l'art. 238 lett. g CPC, può ritenersi

sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, le ragioni - sia

fattuali che giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso

piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi

conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione (Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 40 seg. ad art. 238).

3.2

Ora, il Pretore ha

evidenziato che, quantomeno a questo stadio, i costi giudiziari e legali potevano

essere assunti dai due coniugi in quanto dalla notifica di tassazione 2016

risultava la disponibilità di una “certa sostanza” (decisione impugnata,

pag. 1), ritenuto oltretutto che, almeno in parte, il loro comportamento era

stato all'origine dei problemi sorti in corso di procedura e quindi anche delle

relative spese (decisione impugnata, pag. 2). Sicché, a ben vedere, i motivi

alla base della conclusione del Pretore non danno adito a dubbi. La censura

quindi, ai limiti del preteso, va respinta.

4.

Per l'art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all'art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l'esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore

d'ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in

parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte

(cpv. 3).

4.1

È considerato indigente giusta

l'art. 117 CPC chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e

sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e

quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid.

2.

; Trezzini, op. cit., n. 14 ad

art. 117). L'esistenza di uno stato di indigenza non va posta in astratto, ma

con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del

caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della

richiesta di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (sentenza

del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur

vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini,

op. cit., n. 16 ad art. 119 e nota 2839), secondo dottrina e

giurisprudenza, spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente -

in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e

dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di

affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio

sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

5.

Riferendosi alla

dichiarazione d'imposta 2016 prodotta quale doc. O (pag. 8; che il convenuto ha

invero prodotto quale doc. 7 pag. 15), il reclamante spiega che il valore della

sostanza mobiliare per titoli e capitali assomma a fr. 24'182.–, di cui fr.

4'298.– quale deposito di garanzia affitto per il contratto di locazione

dell'abitazione coniugale, fr. 12'451.– quale saldo su un conto bancario del

figlio B__________, fr. 5'213.– quale saldo su un conto bancario della figlia N__________,

fr. 107.– quale saldo su un conto bancario di risparmio e fr. 2'103.– [recte:

2'113.–] quale saldo su un conto corrente postale dei coniugi (reclamo, pag. 5).

Completa inoltre la sostanza una polizza di assicurazione vita del valore di

fr. 11'991.– e l'auto del valore di fr. 12'000.– (reclamo, pag. 5). A detta

dell'interessato possono considerarsi alla stregua di sostanza disponibile unicamente

il saldo del conto di risparmio di fr. 107.– e quello del conto corrente di fr.

2'113.–, importi comunque insufficienti per sostenere eventuali spese legali (reclamo,

pag. 6).

5.1

Nondimeno. Dalla stessa

dichiarazione emerge anche che il conto privato Postfinance, attestante un

saldo al 31 dicembre 2016 di fr. 2'113.–, ha prodotto nel corso dell'anno un

reddito lordo di fr. 11.60 (doc. 7 pag. 15 ), a fronte di un tasso d'interesse

remunerativo per quel tipo di conto passato da 0.01% a 0.0% il 1° agosto 2016

(cfr. comunicato stampa Postfinance del 13 giugno 2016). A prescindere da ciò,

con riferimento ai conti bancari di risparmio occorre rilevare che due di essi

sono rubricati rispettivamente con la specifica “B” e “N” per un

avere complessivo di fr. 17'664.– (doc. 7 pag. 15). Diversamente da quanto

lascia intendere il reclamante (reclamo, pag. 5), questo non basta però ad

affermare che i figli B__________ e N__________ ne siano titolari, conclusione

che andava semmai comprovata con l'ausilio dei necessari attestati o estratti

bancari. Ma di ciò non vi è traccia agli atti. E neppure torna utile il verbale

dell'udienza 15 settembre 2017 che peraltro sulla questione nulla dice (reclamo,

pag. 5; act. III). Il reclamante non può così essere seguito laddove afferma

che, trattandosi di beni appartenenti ai due minori, tali risorse sfuggono alla

sostanza computabile in capo ai due coniugi (reclamo, pag. 5, doc. 7 pag. 1).

5.2

Per quanto attiene il valore

di riscatto di fr. 11'991.– della polizza d'assicurazione vita (reclamo, pag. 6),

giova d'altra parte rilevare che il relativo contratto è stato stipulato nella

forma di un'assicurazione di previdenza libera (di risparmio a capitalizzazione

vita e decesso) e che il relativo valore di riscatto (quantificabile al 1°

agosto 2017 in fr. 12'077.–) è la cifra restituita all'assicurato in caso di

annullamento anticipato (doc. 7 pag. 13; doc. L pag. 4 segg., 5).

5.3

Fatta astrazione del valore

dell'auto detenuta in leasing (doc. 7 pag. 2; doc. R pag. 2 seg.) e

dell'importo di fr. 4'298.– vincolato quale garanzia d'affitto (doc. 7 pag. 15),

ne consegue una sostanza mobiliare costituita quantomeno da un capitale di

risparmio e non di complessivi fr. 19'884.– e da un valore di riscatto della

polizza di assicurazione vita di fr. 12'077.– (sopra, consid. 5, 5.1 e 5.2),

per un totale di fr. 31'961.–. In assenza di documenti bancari e postali

riferiti all'anno 2017, che spettava al reclamante produrre, tali cifre sono

appunto determinati ai fini della richiesta di gratuito patrocinio. Sicché,

nelle circostanze concrete, anche considerando un margine a titolo di “riserva

di soccorso” (reclamo, pag. 4 e 6), non se ne può desumere che il Pretore

sia incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti laddove ha

ritenuto che le parti disponessero di una “certa” sostanza. Questo

esclude anche la conseguente errata applicazione dell'art. 117 CPC. Infondato

il reclamo va così respinto.

6.

Obietta il reclamante

che in materia di diritto della famiglia, il comportamento delle parti non può

determinare la probabilità di esito favorevole di una vertenza giudiziaria

(art. 117 lett. b CPC), giacché la causa aveva consentito di rimettere in

ordine la famiglia e regolamentare le reciproche relazioni, in un siffatto contesto

la conflittualità tra le parti era da considerare implicita, le stesse si erano

comunque dimostrate ragionevoli a fronte della transazione provvisoria e

l'udienza del 29 settembre era stata voluta dal Pretore medesimo (reclamo, pag.

6.

seg.). L'argomento è però fuorviante.

6.1

Certo, per il Pretore le

parti avevano contribuito ad amplificare i problemi e le divergenze esistenti

e, in parte almeno, questo loro atteggiamento aveva comportato dei costi

aggiuntivi (decisione impugnata, pag. 2). Ciò non toglie che è a fronte della

sostanza disponibile che, per il momento almeno, egli ha ritenuto proponibile

il richiamo delle parti ad una responsabilità per i costi del procedimento (decisione

impugnata, pag. 1), conclusione che - come appena visto - trova qui conferma. Peraltro

la correlazione tratta dal reclamante con il presupposto di probabilità di

esito favorevole della causa giusta l'art. 117 lett. b CPC è sprovvista di

qualsiasi pertinenza, visto che sulla questione il Pretore non si è affatto

pronunciato. Anche questo esclude l'ipotesi di un'errata applicazione del

diritto (reclamo, pag. 7). A priori la critica è quindi infondata.

6.2

Si aggiunga, per mero

scrupolo, che il decreto supercautelare 26 settembre 2017 si era imposto

perché, nonostante l'accordo raggiunto il 15 settembre 2017, “sono

nuovamente intervenuti fatti incresciosi che hanno richiesto l'intervento

urgente della Polizia e dei servizi sociali” e “i minori coinvolti sono

gravemente esposti a una situazione del tutto inadeguata” (act. IV pag. 1).

Data la necessità di una nuova udienza per appunto “impostare le misure di

protezione che si impongono”, oltre l'urgenza e l'importanza dei

temi in gioco, il Pretore ha persino disposto “l'obbligo di comparsa per i

genitori [...] assortito della comminatoria penale ex. art. 292” (act. IV

pag. 1). Per finire poi, “richiamati al rispetto dei loro doveri

genitoriali” e avvertiti della possibilità che “potranno intervenire

decisioni severe sia sul piano della custodia, sia sul piano delle ulteriori

misure accompagnatorie necessarie”, i coniugi sono stati appunto citati per

il 29 settembre 2017 (act. IV pag. 2). E su questi fatti il reclamante sembra

volutamente soprassedere (reclamo, pag. 7). Di modo che, seppur in un contesto

di legittima e comprensibile animosità, non si può seriamente rimproverare il

Pretore per avere in parte individuato nel comportamento dei coniugi la causa

dei provvedimenti resisi necessari e dei relativi costi. Ciò perlomeno non

configura gli estremi di un accertamento manifestamente errato dei fatti. Sicché,

anche al riguardo la censura non ha pertinenza.

7.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall'art.

119.

cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate

in fr. 150.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e

complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo

tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), tenuto anche conto che le contestazioni del gravame

coincidono in sostanza con il parallelo reclamo presentato da CO 1 (inc. n.

13.2017

/114), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio

opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state raccolte

osservazioni.

La richiesta di gratuito

patrocinio per questa sede di giudizio va respinta. Il reddito mensile netto di

fr. 3'740.– (reclamo, pag. 8) imputabile al reclamante, residente in Italia

presso i genitori (act. III pag. 6), gli consente di far fronte con un discreto

margine al proprio fabbisogno mensile, se solo si considera il minimo esistenziale

LEF di fr. 1'200.–, adeguato ai parametri di costo della vita validi in

Svizzera (Bühler, in: Berner

Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 119 ad art. 117) notoriamente più alti

rispetto a quelli in Italia (ca. 40%: www.numbeo.com), il premio cassa malati

di fr. 224.45 (doc. 7 pag. 2), il contributo alimentare per N__________ di fr.

700.

– (doc. 7 pag. 2; act. III, pag. 3) e le spese per l'auto in leasing di fr.

350.

– (doc. 7 pag. 2). A ciò si aggiunge, per i motivi di cui si è detto, la

sostanza mobiliare computabile in capo ai coniugi e pari a fr. 31'961.– (sopra,

consid. 5.3). Diversamente da quanto pretende il reclamante (reclamo, pag. 8) non

sono quindi dati i presupposti per ritenere comprovato un suo stato di indigenza.

Il reclamo, trattato in

procedura sommaria (sopra, consid. 1), viene evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv.1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 8 novembre 2017 di RE

1.

è respinto.

2.

La domanda di

gratuito patrocinio 8 novembre 2017 di RE 1 è respinta.

3.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 150.–, sono poste a carico del reclamante.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 8 novembre 2017 alla controparte):

–;

–.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la

presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).