13.2017.12
Reclamo immotivato contro decisione di sospensione. Reclamo contro decisione supercautelare: solo le decisioni emesse previo contraddittorio sono impugnabili
14 febbraio 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2017.12/15
Lugano
14 febbraio 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2016.518 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza 15 giugno 2016 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
RE
1
chiedente
l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale;
e
ora sul reclamo 2 febbraio 2017 di RE 1 contro la decisione 26 gennaio 2017 con
la quale il Pretore ha sospeso il procedimento, rispettivamente contro la
decisione supercautelare 20 giugno 2016;
ritenuto
in fatto: che con istanza 15 giugno
2016 CO 1 ha chiesto l’adozione di misure a tutela dell’unione coniugale;
che con decisione
supercautelare 20 giugno 2016 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza;
che all’udienza del 24
agosto 2016 il Pretore ha formulato una proposta transattiva, non accettata dal
marito;
che, terminato lo scambio
di memorie sulla domanda cautelare, le parti sono state citate all’udienza del
26 gennaio 2017, dove il Pretore ha ritenuto necessario la nomina di un
curatore amministrativo a favore di RE 1;
che, in attesa della
nomina del curatore da parte dell’Autorità regionale di protezione, il Pretore
ha ordinato la sospensione del procedimento;
che con atto 2 febbraio
2017 RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione di sospensione e della
decisione supercautelare del 20 giugno 2016 del Pretore;
che l’atto non è stato notificato a
controparte per osservazioni;
considerato
in diritto: che, diversamente da
quanto prescrive l’art. 130 cpv. 1 CPC il gravame di cui trattasi non è stato
firmato da RE 1, ma si prescinde dal rinviarlo per ovviare alle carenze
formali, stante l’esito scontato del procedimento;
che con un unico atto RE
1 impugna due diverse decisioni, e meglio la decisione di sospensione del
procedimento del 26 gennaio 2017 e la decisione supercautelare del 20 giugno
2016, chiedendone l’annullamento;
che si rinuncia a ordinare
la disgiunzione dei gravami, ritenuto che gli stessi possono essere evasi con
un’unica decisione;
reclamo contro
decisione di sospensione del procedimento
che la decisione di
sospensione del procedimento è una disposizione ordinatoria processuale che, in
applicazione dei combinati art. 126, 319 lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c
cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza
Camera civile del Tribunale d’appello;
che nel caso concreto la
decisione 26 gennaio 2017 è pervenuta al reclamante al più presto il giorno
successivo sicché il gravame qui in esame, datato 2 febbraio 2017 ma rimesso
alla posta il giorno successivo, è tempestivo e da questo punto di vista
ricevibile;
che, per l’art. 320 CPC,
con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione
errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti
(lett. b);
che con il gravame, invero
confuso e di difficile lettura, RE 1 non si confronta con le argomentazioni del
Pretore, e in particolar modo non spiega per quale motivo la decisione con la
quale il primo giudice ha sospeso il procedimento sarebbe errata;
che di conseguenza il
reclamo, privo di pertinente motivazione, è inammissibile;
reclamo contro la
decisione supercautelare
che giusta l’art. 308 CPC sono impugnabili
mediante appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti
cautelari, ritenuto comunque che, nelle controversie patrimoniali, l’appello è
ammissibile unicamente se il valore litigioso è di almeno 10'000 franchi” (art.
Fatti
308 cpv. 2 CPC) e, se la controversia patrimoniale non raggiunge tale valore,
la decisione in materia di provvedimenti cautelari può essere impugnata solo con
reclamo (art. 319 lett. a CPC);
che, tuttavia, decisioni con cui il giudice
di primo grado accoglie o respinge provvedimenti superprovvisionali nel senso
dell’art. 265 cpv. 1 CPC non sono impugnabili (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1;
137 III 419 consid. 1.3; sentenza del Tribunale federale 5A_554/2014 del 21
ottobre 2014 consid. 3.2), l’appello e il reclamo essendo ammissibili solo se
la decisione è stata presa dal giudice dopo avere dato modo alla controparte di
esprimersi;
che, di conseguenza, il gravame
interposto contro la decisione 20 giugno 2016, pronunciata prima del
contraddittorio, è inammissibile, e si può quindi prescindere dall’esaminarne
la tempestività;
che le spese processuali
seguirebbero la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma per questa
volta, eccezionalmente, si soprassiede al loro prelievo;
per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 2 febbraio 2017 di RE
1 contro la decisione di sospensione del procedimento è inammissibile.
Considerandi
2.
L’appello 2 febbraio
2017.
di RE 1 contro la decisione superprovvisionale 20 giugno 2016 è inammissibile.
3.
Non si prelevano
spese processuali.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 2 febbraio 2017 alla controparte)
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).