13.2017.39
Reclamo contro una multa disciplinare inflitta per rifiuto indebito a cooperare a un terzo sentito quale teste. Escluso un eccesso o un abuso del potere si apprezzamento del giudice
21 luglio 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2017.39
Lugano
21 luglio 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo di
RE
1
proposto
contro la decisione 5 aprile 2017 con cui il Pretore aggiunto della
giurisdizione di Locarno-Campagna gli ha inflitto una multa disciplinare di fr.
250.–, pronunciata nell'ambito della causa inc. n. OR.2013.31 promossa
con petizione 3 ottobre 2013 da
CO
1
patrocinato dall' PA 1
contro
CO 2
ritenuto
in fatto: A. Ottenuta l'autorizzazione
ad agire, con petizione 3 ottobre 2013, introdotta davanti alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna, CO 1 ha chiesto la condanna di CO 2 al
pagamento di una mercede complessiva di fr. 70'210.– oltre interessi per prestazioni
lavorative, e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta all'esecuzione che
aveva promosso. La convenuta vi si è opposta con risposta 12 dicembre 2013.
B. All'udienza del 22
settembre 2014 RE 1 è stato sentito in qualità di teste - insieme ad altri - dal
Pretore aggiunto. Le dichiarazioni rilasciate in quella sede sono poi sfociate,
su denuncia, in un procedimento penale per falsa testimonianza a carico delle
persone sentite, in conseguenza di cui il processo civile è stato sospeso.
C. Con decisione 21
febbraio 2017 il Pretore aggiunto, richiamati dal Ministero pubblico i verbali
d'interrogatorio, ha poi disposto la riassunzione del teste RE 1 e di altri due.
Il 13 marzo 2017 il primo giudice ha citato gli interessati per il 5 aprile
2017, con le comminatorie di legge in caso di rifiuto a cooperare.
D. All'udienza del 5
aprile 2017 il Pretore aggiunto ha constatato a verbale la mancata comparizione
di RE 1 e l'assenza di una sua giustificazione. In applicazione dell'art. 167
CPC ha quindi inflitto all'interessato una multa disciplinare di fr. 250.–.
E. Con scritto 10 aprile
2017 RE 1 insorge ora davanti al Tribunale d'appello contro il citato verbale 5
aprile 2017. Precisa di avere completamente dimenticato la convocazione all'udienza
a causa di un gravissimo lutto che aveva colpito l'azienda di cui egli era
direttore e, scusandosi, chiede comprensione.
Il 12 aprile 2017 il
Pretore aggiunto ha invitato RE 1 a documentare la morte della sua dipendente
entro 5 giorni, lasciando presagire la possibilità di una revoca della multa così
inflitta. La relativa ordinanza, spedita con invio raccomandato, non è stata
ritirata dall'interessato.
Il reclamo non è stato
notificato alle parti in causa.
in diritto: 1. La decisione con cui il 5
aprile 2017 il Pretore aggiunto ha inflitto una multa disciplinare ai sensi
dell'art. 167 cpv. 1 lett. a CPC, è impugnabile giusta i combinati art. 167
cpv. 3, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c LOG, con reclamo nel
termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d'appello.
Nel caso concreto la
decisione impugnata è stata notificata a RE 1 il 5 aprile 2017. Trattato quale
reclamo lo scritto 10 aprile 2017, giunto l'indomani alla cancelleria del Tribunale
d'appello, è quindi senz'altro tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
Pur non avendo qualità di
parte in causa nella controversia giudiziaria pendente davanti al Pretore
aggiunto, RE 1 è legittimato a impugnare la decisione 5 aprile 2017 in applicazione
dell'art. 167 cpv. 3 CPC.
Per contro la procedura di
comminazione ad un terzo di una multa disciplinare segue un procedimento
secondario distinto da quello principale, e che non riconosce alle parti in
causa alcun diritto processuale (Hasenböhler,
in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a
ed., 2016, n. 11 ad art. 167; Higi,
in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, art. 1-196, 2a ed.,
2016, n. 22 ad art. 167; Rüetschi, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. II, 2012, n. 6 ad art. 167).
2. Giusta l'art. 320
CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto
l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l'accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b).
2.1 L'art. 160 CPC prevede un
obbligo generale delle parti e dei terzi di cooperare all'assunzione delle
prove nel processo civile. Il giudice deve informare le parti e i terzi
sull'obbligo di cooperazione, sul diritto di rifiutarsi di cooperare e sulle
conseguenze in caso di mancata cooperazione (art. 161 CPC). In caso di rifiuto
indebito di cooperare di un terzo, il giudice può infliggergli una multa
disciplinare fino a 1'000.– franchi (art. 167 cpv. 1 lett. a CPC), pronunciare
la comminatoria penale secondo l'art. 292 CP (lett. b), ordinare l'esecuzione
coattiva (lett. c), rispettivamente addossargli le spese giudiziarie causate
dal rifiuto (lett. d).
2.2 L'inosservanza di un termine
o la mancata comparizione ha le stesse conseguenze del rifiuto indebito di
cooperare (art. 167 cpv. 2 CPC), e si realizzano ogni qual volta esse non vengono
giustificate rispettivamente non sono giustificabili (Higi, op. cit., n. 19 ad art. 167; Rüetschi, op. cit., n. 18 ad art. 167). Si pensi ad esempio all'immotivata
mancata comparsa di un teste, alla mancata comparsa di un teste a cui è stata
negata la richiesta di dispensa o di rinvio, al reiterato mancato ritiro di
citazioni, decisioni o scritti, o al rifiuto di produrre dei documenti
espressamente richiesti, ecc. (Higi,
op. cit., n. 20 ad art. 167).
2.3 La multa è un mezzo
coercitivo indiretto per indurre il terzo a cooperare (Hasenböhler, op. cit., n. 10 ad art. 167; Rüetschi, op. cit., n. 5 ad art. 167). Entro
Fatti
i limiti posti dall'art. 167 cpv. 1 lett. a CPC, l'autorità giudicante dispone
di un ampio potere di apprezzamento nel fissare l'ammontare della sanzione (Hasenböhler, op. cit., n. 12 ad art. 167;
Higi, op. cit., n. 23 ad art. 167;
Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art.
167), sicché l'istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità
interviene solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere (Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 167).
Una successiva valida scusante del terzo per l'indebito rifiuto a cooperare può
comportare la riduzione o addirittura l'annullamento della multa (Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 167; Hasenböhler, op. cit., n. 13 ad art. 167).
3. Ora, nel presente
caso non si evidenziano gli estremi per ritenere che il Pretore aggiunto abbia
ecceduto o finanche abusato del suo potere d'apprezzamento infliggendo al
reclamante la multa disciplinare di fr. 250.–.
3.1 La citazione dell'interessato
per il 5 aprile 2017 all'udienza di audizione testi indica tutte le necessarie comminatorie
di legge che sanciscono l'obbligo dei terzi di cooperare, i presupposti per un loro
lecito rifiuto e le conseguenze in caso di rifiuto indebito (citazione 13 marzo
2017 nel plico di documenti trasmessi dalla Pretura il 24 aprile 2017). Ciò
detto, pacifica la sua mancata comparsa all'udienza così fissata, l'interessato
non pretende nemmeno di avere in quella sede preventivamente o contestualmente
tentato di giustificare la sua assenza. Il Pretore aggiunto ha pertanto correttamente
ritenuto a verbale che “il teste non è comparso e non ha giustificato la sua
assenza” (decisione impugnata, pag. 1). In virtù del margine di
apprezzamento di cui disponeva il primo giudice ha quindi optato per la multa
disciplinare, stabilendone l'ammontare in fr. 250.–, cifra che rientra nei parametri
posti dall'art. 167 cpv. 1 lett. a CPC. Sotto questo profilo non emergono
quindi né accertamenti manifestamente errato dei fatti né errate applicazioni
del diritto. Di modo che, al riguardo, la decisione impugnata non può essere
censurata.
3.2 Davanti a questa Camera il
reclamante indica “che a causa di un gravissimo lutto nella mia azienda di
cui io sono direttore, preso dal forte dispiacere mi è sfuggito dalla mente il
giorno dell'udienza”. Adducendo questa circostanza, il reclamante sembra così
voler confortare la tesi secondo cui la sua assenza debba considerarsi in
qualche modo giustificata e quindi scusabile. Ma invano. Certo la circostanza
evocata è evidentemente tragica e, come tale, merita assoluto e ampio rispetto
per le persone coinvolte. Nondimeno, a sostegno della motivazione da lui invocata,
l'interessato fornisce una spiegazione generica e limitata, non circostanziata
e sprovvista di ogni minimo riferimento concreto. E questo non consente di ricondurla
ad un preciso e tangibile contesto, né definisce un quadro chiaro dell'accaduto.
Invero poi, il divieto di nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova
(art. 326 cpv. 1 CPC) non avrebbe comunque consentito di ritenere che, fissando
quella multa, il Pretore aggiunto era tutto sommato incorso in un abuso o in un
eccesso del suo potere di apprezzamento. Non potendosi, una volta ancora, individuare
elementi a sostegno di un accertamento manifestamente errato nei fatti o di un'errata
applicazione del diritto, la decisione impugnata sarebbe quindi stata ad ogni
modo confermata.
3.3 Giova d'altra parte
evidenziare che, non appena informato del reclamo, con scritto 12 aprile 2017
il Pretore aggiunto ha immediatamente invitato il teste interessato “a
completare il suo scritto giustificativo 10 aprile, documentando la morte della
sua dipendente” e a dargli “un suo riscontro entro i prossimi 5 giorni”,
sottolineando che non escludeva “di revocare la multa decisa in occasione
dell'udienza del 5 aprile scorso” (scritto 12 aprile 2017 nel plico di
documenti trasmessi dalla Pretura il 24 aprile 2017). L'invio raccomandato è tuttavia
ritornato al Pretore aggiunto per mancato ritiro (scritto 24 aprile 2017
Pretore aggiunto/Tribunale d'appello). Approccio questo noncurante e che RE 1 ha
altresì riservato alla prima richiesta di anticipo spese per il reclamo, ritornata
alla cancelleria di questa Camera il 9 maggio 2017. Di modo che, neppure alla
luce di questi sviluppi, potrebbe giustificarsi un ipotesi di confronto con un annullamento
della decisione impugnata e un rinvio al primo giudice per nuovo giudizio (art.
327 cpv. 3 lett. a CPC). Per il Pretore aggiunto resta evidentemente
impregiudicata la facoltà di revoca della multa, laddove ne ritenesse dati i
presupposti.
4. Le spese processuali
sono a carico del reclamante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Per
le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello, la tassa di giustizia - da
fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa
(art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa
è stabilita in fr. 200.–, già anticipati dal reclamante. Non si assegnano
ripetibili, il reclamo non avendo fatto oggetto di notifica, le parti in causa
non avendo qualità di parte nel procedimento di comminazione di una multa
disciplinare al terzo (sopra, consid. 1).
Per i quali motivi:
pronuncia: 1. Il reclamo 10 aprile 2017 di RE
1 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese processuali,
fissate in fr. 200.– e già anticipate dal reclamante, restano a suo carico. Non
si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione:
– .
Comunicazione:
– alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna;
– ;
– .
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.– negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Il
ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento
(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne
soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le
stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).