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Decisione

13.2017.39

Reclamo contro una multa disciplinare inflitta per rifiuto indebito a cooperare a un terzo sentito quale teste. Escluso un eccesso o un abuso del potere si apprezzamento del giudice

21 luglio 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti posti dall'art. 167 cpv. 1 lett. a CPC, l'autorità giudicante dispone

di un ampio potere di apprezzamento nel fissare l'ammontare della sanzione (Hasenböhler, op. cit., n. 12 ad art. 167;

Higi, op. cit., n. 23 ad art. 167;

Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art.

167), sicché l'istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità

interviene solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere (Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 167).

Una successiva valida scusante del terzo per l'indebito rifiuto a cooperare può

comportare la riduzione o addirittura l'annullamento della multa (Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 167; Hasenböhler, op. cit., n. 13 ad art. 167).

3. Ora, nel presente

caso non si evidenziano gli estremi per ritenere che il Pretore aggiunto abbia

ecceduto o finanche abusato del suo potere d'apprezzamento infliggendo al

reclamante la multa disciplinare di fr. 250.–.

3.1 La citazione dell'interessato

per il 5 aprile 2017 all'udienza di audizione testi indica tutte le necessarie comminatorie

di legge che sanciscono l'obbligo dei terzi di cooperare, i presupposti per un loro

lecito rifiuto e le conseguenze in caso di rifiuto indebito (citazione 13 marzo

2017 nel plico di documenti trasmessi dalla Pretura il 24 aprile 2017). Ciò

detto, pacifica la sua mancata comparsa all'udienza così fissata, l'interessato

non pretende nemmeno di avere in quella sede preventivamente o contestualmente

tentato di giustificare la sua assenza. Il Pretore aggiunto ha pertanto correttamente

ritenuto a verbale che “il teste non è comparso e non ha giustificato la sua

assenza” (decisione impugnata, pag. 1). In virtù del margine di

apprezzamento di cui disponeva il primo giudice ha quindi optato per la multa

disciplinare, stabilendone l'ammontare in fr. 250.–, cifra che rientra nei parametri

posti dall'art. 167 cpv. 1 lett. a CPC. Sotto questo profilo non emergono

quindi né accertamenti manifestamente errato dei fatti né errate applicazioni

del diritto. Di modo che, al riguardo, la decisione impugnata non può essere

censurata.

3.2 Davanti a questa Camera il

reclamante indica “che a causa di un gravissimo lutto nella mia azienda di

cui io sono direttore, preso dal forte dispiacere mi è sfuggito dalla mente il

giorno dell'udienza”. Adducendo questa circostanza, il reclamante sembra così

voler confortare la tesi secondo cui la sua assenza debba considerarsi in

qualche modo giustificata e quindi scusabile. Ma invano. Certo la circostanza

evocata è evidentemente tragica e, come tale, merita assoluto e ampio rispetto

per le persone coinvolte. Nondimeno, a sostegno della motivazione da lui invocata,

l'interessato fornisce una spiegazione generica e limitata, non circostanziata

e sprovvista di ogni minimo riferimento concreto. E questo non consente di ricondurla

ad un preciso e tangibile contesto, né definisce un quadro chiaro dell'accaduto.

Invero poi, il divieto di nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova

(art. 326 cpv. 1 CPC) non avrebbe comunque consentito di ritenere che, fissando

quella multa, il Pretore aggiunto era tutto sommato incorso in un abuso o in un

eccesso del suo potere di apprezzamento. Non potendosi, una volta ancora, individuare

elementi a sostegno di un accertamento manifestamente errato nei fatti o di un'errata

applicazione del diritto, la decisione impugnata sarebbe quindi stata ad ogni

modo confermata.

3.3 Giova d'altra parte

evidenziare che, non appena informato del reclamo, con scritto 12 aprile 2017

il Pretore aggiunto ha immediatamente invitato il teste interessato “a

completare il suo scritto giustificativo 10 aprile, documentando la morte della

sua dipendente” e a dargli “un suo riscontro entro i prossimi 5 giorni”,

sottolineando che non escludeva “di revocare la multa decisa in occasione

dell'udienza del 5 aprile scorso” (scritto 12 aprile 2017 nel plico di

documenti trasmessi dalla Pretura il 24 aprile 2017). L'invio raccomandato è tuttavia

ritornato al Pretore aggiunto per mancato ritiro (scritto 24 aprile 2017

Pretore aggiunto/Tribunale d'appello). Approccio questo noncurante e che RE 1 ha

altresì riservato alla prima richiesta di anticipo spese per il reclamo, ritornata

alla cancelleria di questa Camera il 9 maggio 2017. Di modo che, neppure alla

luce di questi sviluppi, potrebbe giustificarsi un ipotesi di confronto con un annullamento

della decisione impugnata e un rinvio al primo giudice per nuovo giudizio (art.

327 cpv. 3 lett. a CPC). Per il Pretore aggiunto resta evidentemente

impregiudicata la facoltà di revoca della multa, laddove ne ritenesse dati i

presupposti.

4. Le spese processuali

sono a carico del reclamante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Per

le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello, la tassa di giustizia - da

fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa

(art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa

è stabilita in fr. 200.–, già anticipati dal reclamante. Non si assegnano

ripetibili, il reclamo non avendo fatto oggetto di notifica, le parti in causa

non avendo qualità di parte nel procedimento di comminazione di una multa

disciplinare al terzo (sopra, consid. 1).

Per i quali motivi:

pronuncia: 1. Il reclamo 10 aprile 2017 di RE

1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese processuali,

fissate in fr. 200.– e già anticipate dal reclamante, restano a suo carico. Non

si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione:

– .

Comunicazione:

– alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Campagna;

– ;

– .

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.– negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Il

ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento

(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne

soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le

stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).