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Decisione

13.2017.41

Reclamo contro decisione di indennizzo riconosciuto ad un teste. Libero apprezzamento del giudice

14 settembre 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Pendente l'istruttoria,

il 18 gennaio 2017 il Pretore aggiunto ha proceduto all'audizione del teste __________.

In coda alla testimonianza, il teste ha preannunciato la sua intenzione di

chiedere il rimborso dei costi causati dalla trasferta. Con domanda 21 febbraio

2017 egli ha quindi chiesto l'importo di Euro 369.87 quale rimborso delle spese

sostenute. Con osservazioni 9 marzo 2017 l'attrice ha riconosciuto la rifusione

dei costi limitatamente a fr. 67.–. Il 24 marzo 2017, i convenuti hanno dal

canto loro avvallato l'indennizzo così come richiesto dal teste.

C. Con decisione 30

marzo 2017 il Pretore aggiunto ha riconosciuto ad __________, nel suo ruolo di

testimone e come da lui documentato, un'indennità di Euro 369.87 per spese di

trasferta, comprensive di pernottamento, viaggio in treno, taxi e pasti principali.

D. Con reclamo 13 aprile

2017 RE 1 chiede la riforma della precitata decisione nel senso che al teste __________

sia riconosciuto un indennizzo massimo di fr. 60.40. Inoltre la reclamante protesta

almeno fr. 520.– di spese e ripetibili per la presentazione del gravame.

Il reclamo non è stato

notificato né alla controparte né al teste __________.

Considerandi

in diritto: 1. L'indennizzo che il giudice

riconosce al terzo tenuto a cooperare in applicazione dell'art. 160 segg. CPC è

parte delle spese processuali di assunzione delle prove giusta l'art. 95 cpv. 2

lett. c CPC (Hasenböhler, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a ed., 2016, n.

31.

ad art. 160).

1.1

Trattandosi di

costi che, per finire, il giudice addosserà poi alle parti in causa (Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art.

160; Higi, in: Brunner/Gasser/Schwander,

ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 38 ad art. 160), nei loro confronti

la decisione di indennizzo costituisce una decisione in materia di spese,

impugnabile a titolo indipendente mediante reclamo (art. 110 CPC), a

prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

Commentario CPC, 2011, art. 110, pag. 447).

1.2

La decisione con cui il

giudice fissa l'indennità dovuta al testimone non può però essere qualificata

quale decisione finale o parte della decisione finale in quanto

il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì si limita a

indennizzare un terzo tenuto a cooperare all'assunzione delle prove (art. 160

cpv. 1 lett. a CPC), liquidando così una questione che si pone durante il corso

dell'istruttoria. Di conseguenza, diversamente da quanto disposto dall'art. 48 lett.

b cifra 7a LOG, del reclamo se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale

d'appello in applicazione dell'art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.3

La decisione impugnata è

stata notificata alla reclamante il giorno 31 marzo 2017 ed è pervenuta alla

stessa lunedì 3 aprile 2017. Rimesso alla posta il giorno 13 aprile 2017, il

reclamo ossequia così il termine più breve di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC)

risultando, da questo punto di vista, senz'altro tempestivo e ammissibile.

2.

Giusta l'art. 320

CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto

(lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

2.1

Il Pretore aggiunto ha evidenziato

che il teste limitava la sua richiesta alla rifusione delle spese causate dalla

trasferta. Considerati il suo domicilio a Roma e che l'audizione era stata fissata

a Lugano il 18 gennaio 2017 alle ore 14:00, protrattasi per finire per tre ore

circa, il primo giudice ha ritenuto giustificato e corretto il rimborso dei due

pernottamenti a Milano (Euro 147.84), dei costi di viaggio in treno Milano/Lugano,

Lugano/Milano, Milano/Roma e taxi (Euro 159.66) e delle spese per i pasti

consumati a Milano e Lugano (Euro 63.37), riconoscendo quindi complessivamente

un'indennità di Euro 369.87.

2.2

La reclamante rimprovera al

primo giudice un eccesso del potere di apprezzamento, laddove ha riconosciuto

l'indennità per i pernottamenti a Milano e per le spese di viaggio (reclamo,

pag. 2 segg. n. 2). Lamenta poi un'errata applicazione del diritto in relazione

al rimborso per i pasti principali, e quantifica, per finire in fr. 60.40 l'indennizzo

massimo dovuto al teste.

3.

Giusta l'art. 160

cpv. 1 lett. a CPC il testimone è tenuto a cooperare all'assunzione delle prove

e ha diritto a un adeguato indennizzo (art. 160 cpv. 3 CPC). Tale diritto deve

essere fatto valere nei confronti del tribunale, non nei confronti di una o di entrambe

le parti (Schmid, in: Basler

Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 68 ad art. 160; Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160;

Higi, op. cit., n. 38 ad art. 160;

Jeandin, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/

Schweizer/Tappy, 2011, n. 26-28 ad art. 160). L'adeguatezza (e dunque l'ammontare)

dell'indennità è decisa dal giudice secondo il suo libero apprezzamento (Schmid, op. cit., n. 69 ad art. 160; Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160;

Higi, op. cit., n. 39 seg. ad art.

160; Jeandin, op. cit., n. 26-28

ad art. 160). Essa non comprende il rimborso di tutte le spese sopportate dal

terzo, bensì è funzionale a un giudizio di equità che tiene conto di tutte le

particolarità del caso concreto, e con la premessa che quei costi siano stati

sostanziati (Hasenböhler, op.

cit., n. 31 ad art. 160; Higi, op.

cit., n. 41 ad art. 160; Jeandin,

op. cit., n. 26-28 ad art. 160). Richiamato l'art. 96 CPC, che lascia una

competenza residua ai Cantoni per stabilire le tariffe per le spese giudiziarie

(Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar,

ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 ad art. 95, n. 1, 2 e 6 ad art. 96),

questi ultimi sono liberi di emanare norme di concretizzazione in merito all'indennità

da versare ai testimoni (Schmid, op.

cit., n. 72 ad art. 160; Higi, op.

cit., n. 42 ad art. 160).

Il Canton Ticino, all'art.

28.

cpv. 1 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010, entrata

in vigore il 1° gennaio 2011 (LTG), ha stabilito che al testimone è versata un'indennità

di fr. 50.– per mezza giornata e di fr. 100.– per la giornata intera. Inoltre

il testimone ha diritto all'indennità di trasferta se ciò gli cagiona spese

rilevanti, applicandosi al riguardo e per analogia le disposizioni per i

dipendenti dello Stato (art. 28 cpv. 3 LTG). E, in particolare, secondo il Regolamento

concernente le indennità ai dipendenti dello Stato (RL 2.5.4.4.1) entrano in

considerazione il rimborso di spese di viaggio (trasporti pubblici o privati a

dipendenza del caso: art. 4 lett. a cifra 1 e 2), dei pasti principali (fr.

18.

– nel cantone e fr. 25.– fuori cantone: art. 5 cpv. 1) e dei pernottamenti (al

massimo fr. 150.–: art. 5 cpv. 3).

4.

La reclamante imputa

al Pretore aggiunto un eccesso di potere di apprezzamento nella determinazione

del rimborso della spesa di Euro 147.84 per i due pernottamenti a Milano e di

Euro 159.66 per trasferimenti in treno e taxi (Euro 33.– Milano/Lugano, Euro

15.46

Lugano/Milano, Euro 7.20 taxi, Euro 104.– Milano/Roma).

4.1

L'interessata rileva che il

costo di Euro 147.84 per i pernottamenti a Milano non sono stati personalmente fatturati

al teste __________, bensì alla società __________ (reclamo, pag. 2 seg. n.

2a). Ma invano. Il Pretore aggiunto ha evidenziato che la richiesta di rimborso

riguarda i costi legati all'audizione di quel teste a Lugano il giorno 18

gennaio alle ore 14:00, tenuto conto del suo domicilio a Roma. E, in tal senso,

la fattura emessa il 19 gennaio 2017 dal relativo albergo indica pacificamente “__________,

Camera __________, Soggiorno dal 17/01/2017 al 19/01/2017 2gg.”. Sicché, a

prescindere dalle altre indicazioni sulla fattura, tale costo è indubbiamente

legato alla persona del teste in questione e alla sua presenza a Milano durante

quei giorni, in concomitanza dell'udienza alla quale ha partecipato.

4.2

Obietta invero la reclamante che,

proprio perché la fattura era stata emessa a carico di quella società, ben dimostra

che il teste si trovava e soggiornava a Milano per propri interessi e questioni

lavorative (reclamo, pag. 2 n. 2.b). Tuttavia, come già evidenziato (sopra,

consid. 4.1), determinante non sono le modalità con cui si provvede a saldare

un esborso, bensì la titolarità di quella specifica spesa che, da un profilo

oggettivo, appare giustificata e ragionevole.

4.3

La reclamante considera

particolarmente indicativa la mancata produzione agli atti del biglietto di

andata in treno da Roma a Milano che - diversamente dai tentativi di

chiarimento proposti dalla controparte - il teste nemmeno aveva provato a giustificare.

A detta della reclamante, questo dimostra a maggior ragione che quel teste era

a Milano per altri motivi e, quindi, che non erano date le condizioni per

risarcirgli tanto i pernottamenti quanto le trasferte in treno Roma/Milano e Milano/Roma

(reclamo, pag. 3 n. 2c). Ma, non se ne vede il motivo, poiché non è contestato

che il teste risieda a Roma e che, per finire, sostanzialmente la mancata

produzione del biglietto del treno Roma/Milano si traduce in un minor indennizzo.

4.4

Rileva la reclamante che

socio di maggioranza della società __________ è lo stesso convenuto CO 2 e che,

pertanto, la spesa non può essere caricata alle parti in causa (reclamo, pag. 3

n. 2d). L'argomento è però inconsistente e pretestuoso. Basti al riguardo ricordare

che né quella società - persona giuridica a sé stante - né il teste __________

sono parti in causa.

4.5

La reclamante afferma che il

teste, pur risiedendo a Roma, poteva senz'altro garantire la sua presenza a

Lugano per l'audizione del 18 gennaio, pianificando il trasferimento di andata

e di ritorno in giornata, ritenuta una sua partenza da casa alle ore 06:00 e un

rientro a Roma per le 23:00 (reclamo, pag. 3 n. 2e). Comunque sia, tradotto in

termini di tempo, questo significa che, per presenziare in qualità di teste

all'udienza a Lugano per la durata di tre ore circa, __________ avrebbe dovuto

investire complessive 17 ore, ben più di una normale giornata lavorativa. Va

poi tenuto conto che il teste non era in grado di valutare la durata della

testimonianza, e di conseguenza la riservazione del viaggio di rientro per il

medesimo giorno poteva facilmente trasformarsi in un'inutile spesa. Anche il

fatto di essere giunto a Milano il giorno precedente l'udienza - privilegiando

così la certezza di essere puntuale - non può certo essere considerato

irragionevole. E questo basta a rendere inconsistente l'obiezione della reclamante.

4.6

Tutto ciò ritenuto, ne consegue

che la decisione di riconoscere ad __________ un'indennità di Euro 147.84 per

il pernottamento a Milano e di Euro 159.66 di costi di viaggio in treno e taxi,

non è frutto di un eccesso del potere di apprezzamento del Pretore aggiunto. Al

riguardo il reclamo va così respinto.

5.

La reclamante

contesta poi il rimborso di Euro 63.37 per pasti principali a Milano e a Lugano:

egli reputa ammissibile un indennizzo di fr. 18.– per il pasto principale

consumato a Lugano lo stesso giorno dell'audizione, conformemente a quanto

previsto dall'art. 5 del Regolamento concernente le indennità ai dipendenti

dello Stato (reclamo, pag. 4 n. 3a). In proposito, il Pretore aggiunto ha

evidenziato che la spesa per pasti principali di Euro 63.37 (correttamente Euro

62.

: Euro 38.50 a Milano ed Euro 23.87 a Lugano) superava in effetti l'importo

complessivo di fr. 43.– riconoscibile in base al citato regolamento (fr. 25.–

per il pasto consumato a Milano, quindi fuori cantone; e fr. 18.– per quello

consumato a Lugano). A detta del primo giudice però la maggior spesa era compensata

dal minor costo del treno in rapporto alla spesa che, per il medesimo tragitto,

l'acquisto di biglietti FFS in 1° classe avrebbe comportato (decisione impugnata,

pag. 2 nel mezzo). Questa sua conclusione è senz'altro sostenibile, se solo si

pensa che a fronte di Euro 33.– dovuti per il viaggio in treno EC in 1° classe

Milano/Lugano - classe di per sé ammessa secondo il regolamento per i

dipendenti dello Stato per trasferte in treno (sopra, consid. 3: art. 4 lett. a

cifra 1 e 2) - il teste è rientrato a Milano con un biglietto per il treno TILO

in 2° classe acquistato a Lugano al costo di Euro 15.46. E, diversamente da

quanto lascia intendere la reclamante (reclamo, pag. 5 n. 3b), di queste risultanze

vi è oggettivo riscontro nei giustificativi che accompagnano la richiesta di

rimborso 21 febbraio 2017. D'altra parte, a fronte dei pernottamenti a Milano, il

riconoscimento del pasto principale in quella città non può seriamente

considerarsi iniquo. Sicché anche da questo punto di vista il reclamo è da

respingere.

6.

Le spese processuali

sono a carico della reclamante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello, la tassa di giustizia - da

fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa

(art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa

è stabilita in fr. 500.–, già anticipati dalla reclamante. Non essendo state

raccolte osservazioni al reclamo, non si pone la questione delle ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 13 aprile 2017 di RE

1.

è respinto.

2.

Le spese

processuali, fissate in fr. 500.– e già anticipate dalla reclamante, restano a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione (unitamente

al reclamo 13 aprile 2017 alla controparte e al teste __________):

– ;

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile

se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).