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Decisione

13.2017.42

Reclamo contro decisione di indennizzo riconosciuto a un terzo che ha ottemperato ad un ordine di edizione di documenti. Libero potere di apprezzamento del giudice

14 settembre 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con disposizione

ordinatoria processuale 23 agosto 2016, il Pretore aggiunto ha statuito sui

mezzi di prova. Egli ha così - fra l'altro - disposto l'edizione da parte di PI

1 di tutta la documentazione contabile e di ogni altro documento in suo possesso

concernente RE 1 per il periodo dalla sua costituzione al 31 dicembre 2011.

Il 26 settembre 2016 PI 1

ha prodotto la documentazione richiesta, allegando una distinta delle spese

sostenute in esecuzione del citato ordine per un totale di fr. 4'071.60,

corredata dei relativi giustificativi. Con osservazioni 12 ottobre 2016 la

società attrice si è opposta al rimborso delle spese, ritenendo equo un importo

massimo di fr. 435.– per fotocopie al costo di fr. 0.25 l'una. I convenuti non

hanno formulato osservazioni.

C. Con decisione 30

marzo 2017 il Pretore aggiunto ha riconosciuto ad PI 1 un importo di fr.

2'127.60 (fr. 1'388.– + fr. 582.–, oltre IVA all'8%) quale indennizzo per le

spese sostenute in ordine all'edizione dei documenti richiesti.

D. Con reclamo 13 aprile

2017 RE 1 chiede la riforma della decisione in oggetto, postulando che ad PI 1

sia riconosciuta un'indennità massima di fr. 531.90. Inoltre la reclamante protesta

almeno fr. 520.– di spese e ripetibili per la presentazione del gravame.

Con osservazioni 20 luglio

2017 PI 1 propone di respingere il reclamo. Dal canto loro, con osservazioni 24

agosto 2017, i convenuti si sono rimessi al giudizio di questa Camera.

Considerandi

in diritto: 1. L'indennizzo che il giudice

riconosce al terzo tenuto a cooperare in applicazione dell'art. 160 segg. CPC è

parte delle spese processuali di assunzione delle prove giusta l'art. 95 cpv. 2

lett. c CPC (Hasenböhler, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a ed., 2016, n.

31.

ad art. 160).

1.1

Trattandosi di costi che, per

finire, il giudice addosserà poi alle parti in causa (Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160; Higi, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO

Kommentar, 2a ed., 2016, n. 38 ad art. 160), nei loro confronti la

decisione di indennizzo costituisce una decisione in materia di spese,

impugnabile a titolo indipendente mediante reclamo (art. 110 CPC), a

prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini, in:

Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, art. 110, pag. 447).

1.2

La decisione con cui il

giudice fissa l'indennità volta a compensare i costi di esecuzione di un'assunzione

di prova, segnatamente un'edizione di documenti, non può però essere

qualificata quale decisione finale o parte della decisione finale

in quanto il giudice non statuisce su una domanda delle parti, bensì si limita

a indennizzare un terzo tenuto a cooperare all'assunzione delle prove (art. 160

cpv. 1 lett. a CPC), liquidando così una questione che si pone durante il corso

dell'istruttoria. Diversamente da quanto disposto dall'art. 48 lett. b n. 7a

LOG, del reclamo se ne occupa quindi la terza Camera civile del Tribunale

d'appello in applicazione dell'art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.3

La decisione impugnata è

stata notificata alla reclamante il giorno 31 marzo 2017 ed è pervenuta alla

stessa lunedì 3 aprile 2017. Rimesso alla posta il giorno 13 aprile 2017, il

reclamo ossequia così il termine più breve di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC)

risultando, da questo punto di vista, senz'altro tempestivo e ammissibile.

Parimenti dicasi (art. 322 cpv. 2 CPC), a fronte della notifica del reclamo 11

luglio 2017 e - trattandosi di procedura ordinaria - della sospensione dei

termini durante le ferie giudiziarie estive (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), delle

osservazioni 20 luglio 2017 del terzo PI 1 e dello scritto 24 agosto 2017 dei

convenuti.

2.

Giusta l'art. 320

CPC, con il reclamo si possono censurare l'applicazione errata del diritto

(lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

2.1

Il Pretore aggiunto ha

stralciato le poste relative all'esborso di fr. 525.– oltre IVA dovuto a __________,

di fr. 675.– oltre IVA dovuto allo studio legale __________, e di fr. 600.– per

il dispendio di tempo di A__________ (2.40 ore a fr. 250.– l'una), poiché non

si trattava di spese effettive e necessarie all'esecuzione dell'ordine di

edizione dei documenti. Ha invece ritenuto adeguato il costo di fr. 1'388.– per

fotocopie (1'735 a fr. 0.80/l'una). Egli ha poi riconosciuto un'indennità di

fr. 582.– (4.85 ore a fr. 120.–/l'una) a titolo di risarcimento per il tempo

investito e dedicato alla raccolta del materiale da trasmettere. Di qui, un

totale di fr. 2'127.60 (fr. 1'388.– + fr. 582.– oltre l'8% di IVA).

3.

La reclamante

lamenta un eccesso di apprezzamento da parte del Pretore aggiunto in relazione

all'indennizzo per il costo delle fotocopie, ritenendo corretto un costo

unitario di fr. 0.20 per fotocopia in luogo dei 0.80 ritenuti. Reputa inoltre

eccessiva l'indennità per il dispendio di tempo calcolata in base ad una

tariffa di fr. 120.–/l'ora, essendo a suo dire sufficiente un rimborso orario

di fr. 30.–. L'indennizzo massimo dovuto al terzo sarebbe quindi pari a fr.

531.90

(IVA già inclusa).

3.1

Giusta l'art. 160 cpv. 1 CPC

il terzo è tenuto a cooperare all'assunzione delle prove. In tal senso, se così

richiesto, egli è chiamato a produrre i documenti indicatigli (art. 160 cpv. 1

lett. b CPC) e ha diritto a un adeguato indennizzo (art. 160 cpv. 3 CPC),

diritto che dev'essere fatto valere nei confronti del tribunale, non nei

confronti di una o di entrambe le parti (Schmid,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 68 ad art. 160; Hasenböhler, op. cit., n. 31 ad art. 160;

Higi, op. cit., n. 38 ad art. 160;

Jeandin, in:

Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 26-28 ad art. 160). L'adeguatezza

(e dunque l'ammontare) dell'indennità è decisa dal giudice secondo il suo

libero apprezzamento (Schmid, op.

cit., n. 69 ad art. 160; Hasenböhler,

op. cit., n. 31 ad art. 160; Higi,

op. cit., n. 39 seg. ad art. 160; Jeandin,

op. cit., n. 26-28 ad art. 160). Essa non comprende il rimborso di tutte le

spese sopportate dal terzo, bensì è funzionale a un giudizio di equità che

tiene conto di tutte le particolarità del caso concreto, e con la premessa che

quei costi siano stati sostanziati (Hasenböhler,

op. cit., n. 31 ad art. 160; Higi,

op. cit., n. 41 ad art. 160; Jeandin,

op. cit., n. 26-28 ad art. 160). L'art. 96 CPC lascia poi una competenza

residua ai Cantoni per stabilire le tariffe per le spese giudiziarie (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO,

3a ed., 2017, n. 3 ad art. 95, n. 1, 2 e 6 ad art. 96; Schmid, op. cit., n. 72 ad art. 160; Higi, op. cit., n. 40 e 42 ad art. 160).

Il Canton Ticino ha

stabilito che al testimone è versata un'indennità di fr. 50.– per mezza

giornata e di fr. 100.– per la giornata intera, oltre le spese di trasferta

(art. 28 cpv. 1 e 3 della Legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010,

entrata in vigore il 1° gennaio 2011 (LTG)). Inoltre, il giudice fissa

un'indennità equa per la cooperazione di terzi (art. 28 cpv. 2 LTG). Sulla

scorta dell'art. 32 LTG, il Consiglio di Stato ha poi stabilito le tasse di

cancelleria fatturabili dalle autorità giudiziarie in fr. 1.– la pagina per

ogni fotocopia, rispettivamente in fr. 0.50 se la fotocopia è effettuata di

persona dal richiedente (art. 1 cpv. 1 n. 7 del Regolamento concernente le

tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie del 18 dicembre 2012 (RL

3.1.1.5

)).

3.2

In merito al costo delle

fotocopie, la reclamante reputa sproporzionato il costo di fr. 0.80 cadauna fatturato

da PI 1: visti la grande quantità di copie considerate (1735) e il costo medio

sul mercato di carta, toner e nolo per una fotocopiatrice, la cifra massima pretendibile

per ogni pagina così riprodotta sarebbe di fr. 0.20 (reclamo, pag. 2 n. 1b). A comprova

di ciò, la reclamante rinvia all'art. 1 cpv. 1 n. 7 del Regolamento del 18 dicembre

2012.

concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie che stabilisce

un costo unitario di fr. 0.50 per pagina di fotocopia se fatta personalmente presso

l'autorità in questione, e all'art. 13 cpv. 2 del Regolamento del 31 agosto

2010.

del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e

le indennità della procedura penale federale (RS 173.713.162), che per grandi

quantità di copie conteggia appunto un costo unitario di fr. 0.20 (reclamo,

pag. 3 n. 1c).

Ma invano. Alla resa dei

conti, i citati regolamenti pongono tutto sommato un costo minimo di fr. 0.20 e

uno massimo di fr. 1.– per fotocopia. Di modo che, quand'anche per applicazione

analogica, l'ipotesi di un eccesso di potere di apprezzamento andrebbe semmai affrontata

qualora questi estremi fossero superati. Ciò che non è il caso in concreto, il

Pretore aggiunto avendo ammesso il risarcimento delle spese per le complessive

1735.

copie prodotte da PI 1 in esecuzione alla domanda di edizione, applicando un

costo unitario di fr. 0.80 ciascuna. Sicché, quantificata in fr. 1'388.–,

l'indennità così stabilita non è frutto di un manifestamente errato

accertamento dei fatti o di un'applicazione errata del diritto. Il reclamo va

quindi respinto.

3.3

In merito all'indennità

attribuita dal Pretore aggiunto per compensare 4.85 ore di lavoro dedicate alla

scansione, alla stampa, alla verifica e alla preparazione dei documenti

raccolti e poi trasmessi (reclamo, pag. 3 n. 1d), la reclamante contesta la

tariffa oraria di fr. 120.–. A suo dire, PI 1 non ha dimostrato di avere patito

un mancato guadagno. Quel lavoro poteva d'altra parte essere svolto da un

apprendista, legittimando quindi una tariffa oraria massima da riconoscere di fr.

30.

– (reclamo, pag. 4 n. 1d).

La critica è fondata. Certo,

il terzo può pretendere che gli sia riconosciuto un indennizzo a titolo di

mancato guadagno, è tuttavia necessario che questo sia effettivo (Higi, op. cit., n. 39 ad art. 160 e nota

49.

con rinvii; Hasenböhler, op.

cit., n. 31 ad art. 160; Schmid, op.

cit., n. 70 ad art. 160, che esclude l'ipotesi di indennizzo di un teste

secondo i criteri di fatturazione validi per il calcolo del suo onorario, e

cita il caso di un medico cui è stato negato un rimborso in base alla tariffa

della cassa malati). Ora, nel caso concreto il conteggio “Attività e

addebiti del cliente” allestito da PI 1, cui rinvia la voce “Nostre

prestazioni professionali come da dettaglio time sheet allegato” di cui

alla fattura 23 settembre 2016 (nel fascicolo edizione documenti doc. II), rappresenta

a tutti gli effetti la specifica della parcella d'onorario per le prestazioni lavorative

svolte da A__________ (2.40 ore alla tariffa oraria di fr. 250.–), posta questa

che il Pretore aggiunto ha stralciato (sopra, consid. 2.1), e da S__________ (4.85

ore alla tariffa oraria di fr. 120.–). Con la produzione dei documenti

richiesti in edizione, PI 1 non è però stata chiamata a fornire una prestazione

lavorativa che rientra nel suo ramo di attività societaria per la Pretura, e

men che meno ad adempiere a un mandato professionale. L'obbligo di produrre

quei documenti è, in effetti, semmai una conseguenza indiretta del rapporto

contrattuale che l'aveva legata all'attrice. Invero poi, in assenza di elementi

oggettivi, sulla base di mere allegazioni nemmeno l'ipotesi di annullamento e/o

spostamento di precedenti impegni è costitutiva di un mancato guadagno (osservazioni

PI 1, pag. 3 nel mezzo). Sicché, non trattandosi dell'assolvimento di un

compito lavorativo e non essendovi riscontro del fatto che quelle ore sono

andate effettivamente a scapito di ore da fatturare a un proprio cliente, il

risarcimento di un onorario calcolato sulla base della tariffa applicabile a un

mandato professionale configura a ben vedere il riconoscimento di un

ingiustificato mancato guadagno e quindi, come tale, un eccesso del potere di

apprezzamento da parte del primo giudice.

Nondimeno, questo non

esclude un indennizzo che compensi l'impegno del terzo cui è fatto ordine di

produrre determinati documenti. Questi è invero tenuto a collaborare

all'amministrazione della giustizia e si trova in una posizione processuale

simile a quella di un teste, e non può pretendere di lucrare per questa sua collaborazione.

Può però chiedere un'indennità che sia commisurata e proporzionata all'incomodo

patito (II CCA 12.2005.152 del 12 maggio 2006 consid. 7, che rinvia a Cocchi/Trezzini, CPC/TI massimato e

commentato, Lugano 2000, m. 10 ad art. 211). In concreto, davanti a questa

Camera la reclamante propone un compenso orario di fr. 30.– per le 4.85 ore di

lavoro ammesse dal Pretore aggiunto. L'importo così proposto appare senz'altro

equo e congruo, giacché non è solo in linea con la prassi (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art.

211), ma nel complesso è anche proporzionato - come rileva la reclamante -

all'indennizzo complessivo di fr. 100.– che verrebbe corrisposto a un testimone

resosi disponibile per un'intera giornata (sopra, consid. 3.1). Peraltro ben si

può ritenere che anche il costo unitario di fr. 0.80 per fotocopia remunera

comunque una parte di costo per il tempo effettivamente dedicato alla copiatura

dei documenti. Entro questi termini pertanto, il reclamo merita accoglimento

con conseguente riforma del giudizio impugnato.

4.

In definitiva,

l'importo di fr. 2'127.60 riconosciuti dal Pretore aggiunto va ridotto a fr.

1'656.20 - a fronte della richiesta di riduzione a fr. 531.90 -, comprensivo

del compenso per 1735 fotocopie al costo unitario di fr. 0.80 (sopra, consid. 3.2)

e per 4.85 ore a fr. 30.– l'una (sopra, consid. 3.3), oltre l'8% di IVA.

La reclamante ottiene

quindi causa vinta in relazione all'indennità per il dispendio di tempo (sopra,

consid. 3.3), ma soccombe per quel che ne è dell'indennizzo per il costo delle

fotocopie (sopra, consid. 3.2). In veste di terzo PI 1, resiste con successo

sull'indennizzo delle fotocopie, ma perde in relazione all'indennità per il

dispendio di tempo.

5.

Le spese processuali

seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) e, per quanto

si è detto (sopra, consid. 4), sono poste per 7/10 a carico della reclamante e per

il resto a carico della società terza PI 1. Per le decisioni su reclamo del

Tribunale d'appello, la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del

valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si

situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG) ed è stabilita in fr. 500.–,

già anticipati dalla reclamante. Non avendo resistito al reclamo, i convenuti

non possono per contro considerarsi soccombenti nel presente giudizio.

Il vicendevole grado di

soccombenza è altresì determinante per decidere sulle ripetibili. RE 1 rifonderà

ad PI 1 fr. 300.– di ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 13 aprile 2017 di RE

1.

è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 30

marzo 2017 (inc. n. OR.2015.70) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione

1, è annullato e riformato come segue:

“1. Ad PI 1 è riconosciuto un indennizzo di

fr. 1'656.20.”

2.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 500.– e già anticipate dalla reclamante, restano a

carico di quest'ultima per fr. 350.–, mentre i restanti fr. 150.– sono a carico

di PI 1. La reclamante rifonderà ad PI 1 fr. 300.– di ripetibili ridotte.

3.

Notificazione:

– ;

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile

se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).