13.2017.49
Diniego di gratuito patrocinio. Legittimazione a proporre reclamo. La scelta del patrocinatore incombe al giudice, che deve preventivamente autorizzare anche l'eventuale interruzione della rappresenta
5 dicembre 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2017.49
Lugano
5 dicembre 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc
avverso la decisione 19
aprile 2017 con cui il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza 14 febbraio 2017
di gratuito patrocinio di PI 1 e la domanda 18 aprile 2017 dell'RE 1 tesa alla
tassazione della sua nota professionale;
ritenuto
in fatto: che con istanza 14
febbraio 2017 PI 1 ha convenuto in giudizio il marito PI 2 chiedendo l'adozione
di misure a protezione dell'unione coniugale, già in via cautelare, e l'ammissione
al gratuito patrocinio inclusi i costi di rappresentanza nella persona dell'avv.
__________;
che a complemento della
sua istanza di gratuito patrocinio il 9 marzo 2017 PI 1, tramite l'avv. __________,
ha trasmesso alla Pretura il certificato d'uso per l'ammissione all'assistenza
giudiziaria debitamente vidimato dal comune di domicilio;
che con osservazioni 24
marzo 2017 anche PI 2 ha postulato l'adozione di misure a protezione
dell'unione coniugale e il beneficio del gratuito patrocinio comprensivo delle
spese di rappresentanza dell'PA 1;
che in occasione delle
udienze 24 marzo 2017 e 7 aprile 2017, e per l'istanza di modifica di
provvedimenti cautelare dell'11 aprile 2017, PI 1 è stata assistita dall'RE 1,
titolare dello studio legale dove è attiva l'avv. __________;
che il 18 aprile 2017 l'RE
1 ha informato il Pretore aggiunto di non più rappresentare PI 1 e ha postulato
la tassazione della nota d'onorario per le prestazioni legali svolte tra il 10
gennaio e il 10 aprile 2017, quantificate in complessivi fr. 3'853.40 (fr.
313.– di spese, fr. 3'255.– di onorario, fr. 285.40 di IVA all'8%);
che con decisione 19
aprile 2017 il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio
presentata da PI 1 e ha parimenti respinto l'istanza con cui l'RE 1 chiedeva la
tassazione della sua nota professionale;
che con reclamo 2 maggio
2017 l'RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso di accogliere integralmente
l'istanza di gratuito patrocinio di PI 1 e di disporre il rinvio dell'incarto
al Pretore aggiunto affinché proceda alla tassazione della citata nota
d'onorario;
che né PI 1 né la
controparte sono state chiamate ad esprimersi;
considerato
in diritto: che giusta l'art. 121
CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il
gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo;
che la domanda di gratuito
patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art.
119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l'art.
321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni;
che nel caso concreto la
decisione impugnata, notificata il 20 aprile 2017, è pervenuta al reclamante il
giorno successivo, motivo per cui, spedito martedì 2 maggio 2017 (vista la
festività del 1° maggio 2017), il reclamo in esame è per effetto dell'art. 142
cpv. 3 CPC tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;
che il Pretore aggiunto ha
evidenziato come, a prescindere da un'ipotesi di modifica di nominativo del
patrocinatore dall'avv. __________ all'RE 1, di fatto la tassazione di una nota
d'onorario fosse conseguente l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio
(decisione impugnata, pag. 1), istanza questa che non si poteva accogliere in
virtù della oramai intervenuta cessazione del mandato conferito all'RE 1
(decisione impugnata, pag. 2), e, pertanto, di come non potesse nemmeno essere
ammessa la tassazione della relativa nota d'onorario (decisione impugnata, pag.
2);
che il diritto
all'assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönliche
Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che
adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari
e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del
Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio
2005);
che, a differenza del titolare
di tale diritto, il suo patrocinatore non può insorgere a titolo personale
avverso la decisione che nega il gratuito patrocinio al proprio assistito, a
meno che concorrano casi eccezionali, segnatamente se motivi personali o
professionali sono stati alla base della sua mancata nomina a patrocinatore
d'ufficio (Rüegg/Rüegg, Basler
Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasen-böhler/Leuenberger,
Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 121; Bühler, Berner Kommentar, ZPO, vol. I,
2012, n. 11 ad art. 121);
che, pacifica
l'intervenuta cessazione con effetto al 18 aprile 2017 del mandato di
rappresentanza conferito allo studio legale dell'RE 1, per quanto si consideri “legittimato
ad inoltrare il presente atto ricorsuale in quanto direttamente toccato dalla
decisione del 19 aprile 2017” (reclamo, pag. 3 n. I/A) il reclamante non sostanzia
affatto l'esistenza di circostanze eccezionali che gli consentano di insorgere a
titolo personale contro la stessa;
che, in difetto della legittimazione
a ricorrere contro il diniego di gratuito patrocinio della sua ex assistita, il
suo reclamo è quindi inammissibile;
che a ben vedere, in
assenza di un reclamo della titolare del diritto all'assistenza giudiziaria, anche
l'evocata lesione dell'art. 117 CPC imputata al Pretore aggiunto per non avere
esaminato la documentazione a sostegno dell'istanza di gratuito patrocinio,
segnatamente i presupposti di indigenza e di probabilità di successo (reclamo,
pag. 6 n. 3), e la conseguente eccepita lesione del diritto di essere sentito
per carente motivazione del giudizio pretorile (reclamo, pag. 5 seg. n. 2 e
pag. 9 n. 4) risultano invero inammissibili;
che, volendo da ciò
prescindere, giova per il resto evidenziare che il reclamo sarebbe comunque
votato all'insuccesso a fronte della pretestuosità delle censure sollevate nel
merito e che non sono costitutive dei motivi giusta l'art. 320 CPC;
che invano il reclamante
contesta di avere presentato una richiesta di nomina di patrocinatore d'ufficio
(reclamo, pag. 7 n. 4), rimproverando al Pretore aggiunto un giudizio
arbitrario laddove non ha ritenuto possibile designare l'RE 1 quale patrocinatore
d'ufficio a motivo della oramai già intervenuta cessazione del mandato
conferitogli da PI 1;
che, di fatto, con
l'istanza 14 febbraio 2017 era chiesto che “la signora PI 1 è posta al
beneficio del gratuito patrocinio, con esenzione delle spese processuali e
copertura delle spese legali a favore dell'avv. __________” (pag. 9);
che, ciò posto, in regime
di gratuito patrocinio assurge al ruolo di patrocinatore d'ufficio il rappresentante
legale che viene remunerato dal Cantone (art. 122 cpv. 1 lett. a CPC), la cui scelta
incombe al giudice e non già alla parte, che può - invero - limitarsi ad esprimere
una propria preferenza non vincolante (art. 119 cpv. 2 seconda frase CPC; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario
pratico al CPC, 2017, n. 26 ad art. 118 e n. 12 ad art. 119);
che mal posta è pure ogni
disquisizione volta ad escludere una modifica di persona, agente quale patrocinatore
di PI 1, dall'avv. __________ - dipendente dello studio legale di cui il
reclamante è titolare e, in subdelega del quale, è legittimata a rappresentarne
Fatti
i clienti - all'RE 1 (reclamo, pag. 8 n. 4);
che in effetti il Pretore
aggiunto ha lasciato aperta tale questione, limitandosi a sancire il principio
secondo cui la tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore era
subordinata alla preventiva ammissione al gratuito patrocinio della sua
assistita, eventualità che in concreto non si realizzava a causa dell'oramai
cessato rapporto di mandato in capo all'RE 1;
che peraltro, diversamente
da quanto lascia intendere il reclamante (reclamo, pag. 9 n. 4) e alla stessa
stregua di un patrocinatore d'ufficio già designato (Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118), in virtù del compito
pubblico che un aspirante gratuito patrocinatore mira ad assolvere, va ritenuto
che la revoca unilaterale o d'intesa con il proprio assistito di un incarico di
rappresentanza legale non sottostà all'art. 404 CO bensì alla preventiva autorizzazione
del giudice;
che, da questo punto di
vista pertanto, comunicando al Pretore aggiunto - oltretutto senza particolari
giustificazioni - la semplice intervenuta cessazione del suo mandato di
rappresentanza e pretendendo la tassazione della sua nota professionale, il
reclamante si è in pratica arrogato di una facoltà che non gli competeva nel
senso di dare per implicita e scontata l'autorizzazione da parte di questo giudice;
che, così stando le cose, non
è dato a vedere perché al Pretore aggiunto si sarebbe dovuto rimproverare di
avere respinto l'istanza di gratuito patrocinio 14 febbraio 2017 e la contestuale
richiesta di tassazione 18 aprile 2017;
che la procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non essendo, diversamente
dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6), le spese
processuali sono fissate in fr. 250.– giusta l'art. 2 cpv. 1 LTG (valore,
natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni
su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e poste a carico del reclamante soccombente
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che, non essendo state
raccolte osservazioni, non si pone invece la questione delle ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 2 maggio 2017 dell'RE
1 è inammissibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali
sono fissate in fr. 250.– e poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 2 maggio 2017 alle parti in causa):
– ;
– ;
– ;
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.– negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Il
ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento
(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne
soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le
stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF. La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).