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Decisione

13.2017.49

Diniego di gratuito patrocinio. Legittimazione a proporre reclamo. La scelta del patrocinatore incombe al giudice, che deve preventivamente autorizzare anche l'eventuale interruzione della rappresenta

5 dicembre 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i clienti - all'RE 1 (reclamo, pag. 8 n. 4);

che in effetti il Pretore

aggiunto ha lasciato aperta tale questione, limitandosi a sancire il principio

secondo cui la tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore era

subordinata alla preventiva ammissione al gratuito patrocinio della sua

assistita, eventualità che in concreto non si realizzava a causa dell'oramai

cessato rapporto di mandato in capo all'RE 1;

che peraltro, diversamente

da quanto lascia intendere il reclamante (reclamo, pag. 9 n. 4) e alla stessa

stregua di un patrocinatore d'ufficio già designato (Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118), in virtù del compito

pubblico che un aspirante gratuito patrocinatore mira ad assolvere, va ritenuto

che la revoca unilaterale o d'intesa con il proprio assistito di un incarico di

rappresentanza legale non sottostà all'art. 404 CO bensì alla preventiva autorizzazione

del giudice;

che, da questo punto di

vista pertanto, comunicando al Pretore aggiunto - oltretutto senza particolari

giustificazioni - la semplice intervenuta cessazione del suo mandato di

rappresentanza e pretendendo la tassazione della sua nota professionale, il

reclamante si è in pratica arrogato di una facoltà che non gli competeva nel

senso di dare per implicita e scontata l'autorizzazione da parte di questo giudice;

che, così stando le cose, non

è dato a vedere perché al Pretore aggiunto si sarebbe dovuto rimproverare di

avere respinto l'istanza di gratuito patrocinio 14 febbraio 2017 e la contestuale

richiesta di tassazione 18 aprile 2017;

che la procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non essendo, diversamente

dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6), le spese

processuali sono fissate in fr. 250.– giusta l'art. 2 cpv. 1 LTG (valore,

natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni

su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e poste a carico del reclamante soccombente

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che, non essendo state

raccolte osservazioni, non si pone invece la questione delle ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 2 maggio 2017 dell'RE

1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali

sono fissate in fr. 250.– e poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 2 maggio 2017 alle parti in causa):

– ;

– ;

– ;

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.– negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Il

ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento

(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne

soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le

stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF. La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).