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Decisione

13.2017.60

Reclamo contro decisione che obbliga un terzo a produrre documenti con la comminatoria delle sanzioni di legge in caso di rifiuto indebito a cooperare. Provvedimenti a tutela di interessi degni di pro

23 aprile 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti bancari non erano determinanti per accertare i vantaggi economici

di quest'ultimo trattandosi di fatti desumibili dai bilanci e conti economici

2015 e 2016 prodotti e dagli altri documenti agli atti, che pertanto non vi era

un interesse preponderante per giustificare la produzione dei suoi estratti

bancari, che la ponderazione degli interessi in gioco da parte del Pretore era

quindi errata e che, per finire, la richiesta costituiva una “fishing

expedition” (reclamo, pag. 3). In via subordinata la reclamante chiede che

gli estratti conto siano assunti previa adozione di provvedimenti giusta l'art.

156 CPC nel senso di consentirne l'accesso al solo Pretore (reclamo, pag.

3).

4. Giusta l'art. 166

cpv. 1 lett. a CPC il terzo può rifiutarsi di cooperare all'accertamento di

fatti che potrebbero esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina al

rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere

civilmente, rispettivamente nei casi in cui egli si rendesse colpevole della

violazione di un segreto secondo l'articolo 321 CP (cpv. 1 lett. b). Il terzo

detentore di altri segreti protetti dalla legge può poi rifiutarsi di

collaborare se rende verosimile che l'interesse al mantenimento di quel segreto

prevale su quello all'accertamento della verità (art. 166 cpv. 2 CPC). Giusta

il cpv. 2, il terzo non rivendica la protezione di un proprio segreto bensì

quella di un segreto affidatogli da altri e che egli è tenuto a salvaguardare (E.F.Schmid, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a

ed., 2017, n. 8 ad art. 163 e n. 18 ad art. 166).

4.1 Non generano un segreto

protetto ai sensi dell'art. 166 cpv. 2 CPC, le clausole contrattuali di

confidenzialità che non trovano nel contempo corrispondenza in un dovere di segretezza

previsto dalla legge (Trezzini,

op. cit., n. 50 ad art. 166; E.F.Schmid, op.

cit., n. 49 ad art. 160 e n. 18 ad art. 166; Hasenböhler,

op. cit., n. 79 ad art. 166; Rüetschi,

op. cit., n. 58 ad art. 166). Parte della dottrina riconosce un diritto

“relativo” di rifiuto a cooperare giusta l'art. 166 cpv. 2 CPC a persone vincolate

dall'obbligo di confidenzialità in virtù di norme del diritto civile, fra cui il

mandato (art. 398 CO) (sentenza del TF 4A_63/2016 del 10 ottobre 2016 consid.

5.2.1 con rinvii; E.F.Schmid, op.

cit., n. 8d ad art. 163 e n. 18 ad art. 166; Hasenböhler,

op. cit., n. 73 ad art. 166; Higi,

op. cit., n. 14 ad art. 163 e n. 33 ad art. 166; H.Schmid, in: Kurzkommentar ZPO, 2a ed., 2014, n.

18 ad art. 163 e n. 10 ad art. 166).

4.2 Il diritto “relativo” di

rifiuto di cooperare, teso ad evitare conflitti di coscienza e d'interesse, va

motivato e reso verosimile (Messaggio n. 06.062, op. cit., pag. 6690; E.F.Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 166; Higi, op. cit., n. 8 ad art. 166) e

meglio, per quanto attiene il cpv. 2, si tratta di rendere verosimile che il mantenimento

del segreto è preminente rispetto all'accertamento della verità (E.F.Schmid, op. cit., n. 17 ad art. 166; Higi, op. cit., n. 33 ad art. 166). Trattandosi

dell'edizione di documenti, l'istante deve dal canto suo precisare, nel limite

del possibile, con sufficiente chiarezza cosa produrre per non incorrere in una

domanda d'investigazione o “fishing expedition”, che resta

illegale (Trezzini, op. cit., n.

42 ad art. 160; E.F.Schmid, op.

cit., n. 23 seg. ad art. 160; Hasenböhler,

op. cit., n. 13 ad art. 160; Rüetschi, op.

cit., n. 16 ad art. 160).

5. La reclamante invoca

la clausola di confidenzialità contenuta nel contratto di mandato da lei sottoscritto

con ognuno dei propri clienti. Gli estratti dei suoi conti sottostavano appunto

all'obbligo di riserbo e di segreto ivi sancito e che nei loro confronti si era

impegnata a mantenere, in quanto potevano includere - fra l'altro - proprio il

nome di quei clienti, con il rischio per lei di incorrere in possibili sanzioni

civili (reclamo, pag. 2 in basso). In merito il Pretore ha rilevato che i

clienti della reclamante erano società da lei amministrate e che i relativi nomi

erano già emersi nel corso dell'udienza tenutasi il 21 marzo 2017 (decisione

impugnata, pag. 2 nel mezzo).

Ora, la reclamante non

contesta affatto questa circostanza, che peraltro trova conferma nel relativo

verbale agli atti (verbale d'udienza 21 marzo 2017, pag. 2). La citata clausola

contrattuale di confidenzialità stabilisce poi che “il mandatario si impegna

a mantenere il massimo riserbo su tutte le circostanze apprese nell'adempimento

del suo mandato, nonché riguardo al contratto di mandato e in particolare a non

rivelare a terzi il nome del mandante, i dati economici della mandante, se non

nei limiti di legge ed in particolare nel punto 9 sopracitato” (fascicolo

“edizione di documenti da RE 1”: “modello di contratto di mandato standard”

annesso alle osservazioni del 9 maggio 2017, pag. 3 n. 11). E, a ben vedere, tale

suo obbligo sussiste semmai nei confronti dei soci delle singole società amministrate

(fascicolo “edizione di documenti da RE 1”: “modello di contratto di mandato

standard” annesso alle osservazioni 9 maggio 2017, pag. 1 in alto) ma non delle

società medesime che la reclamante era tenuta a costituire, gestire ed

amministrare (fascicolo “edizione di documenti da RE 1”: “modello di contratto

di mandato standard” annesso alle osservazioni del 9 maggio 2017, pag. 1 n. 1 e

pag. 2 n. 5). Di modo che, da questo punto di vista, in difetto di un

accertamento manifestamente errato dei fatti rispettivamente di un accertamento

errato del diritto, la censura è infondata.

6. Obietta la reclamante

che il suo flusso economico è comprovato dai bilanci societari e dai conti

economici 2015 e 2016 già prodotti, e che la documentazione agli atti era sufficiente

per dimostrare i fatti all'origine della richiesta di edizione. Questa poi - a

suo dire - rappresentava una “fishing expedition” in quanto non era specificato

in dettaglio cosa era da intendere per benefici concessi al convenuto e la loro

rilevanza nel contesto della vertenza di misure a protezione dell'unione

coniugale (reclamo, pag. 3 nel mezzo). Se non che il Pretore ha anzitutto evidenziato

che tutte le quote sociali della reclamante erano detenute dal convenuto e che

questi ne era socio gerente con firma individuale. Ha quindi soggiunto che l'istanza

mirava ad appurare se, oltre allo stipendio, la reclamante concedeva al

convenuto altri vantaggi economici sotto forma di pagamenti diretti o

assunzione di spese, fatti questi il cui accertamento era preponderante rispetto

all'obbligo contrattuale di confidenzialità da lei eccepito (decisione

impugnata, pag. 2 verso l'altro).

La reclamante sembra non considerare

che nella fattispecie in esame rilevante non è tanto il “flusso economico

societario” fine a sé stesso, bensì e semmai l'incidenza di questi beni

sulla situazione finanziaria del convenuto. E, nel contesto di una procedura di

protezione dell'unione coniugale che vede quest'ultimo, suo unico socio e gerente,

coinvolto, pretendere che ciò non sia affatto importante è poco serio e sfiora

addirittura il pretesto. Giova peraltro osservare che la direzione del processo

spetta al giudice (art. 124 CPC) e che, a fronte delle debite allegazioni e

contestazioni delle parti, è suo compito individuare i fatti controversi oggetto

di prova e valutare quali fra i mezzi così notificati sono quelli pertinenti

(art. 150 e 152 CPC), fermo restando poi l'eventuale accertamento d'ufficio di

determinati fatti (art. 153 CPC). L'opinione contraria del terzo non ha, da

questo punto di vista, rilevanza alcuna. Proprio il fatto che sia stato specificato

che per vantaggi economici erano da intendersi sia dei pagamenti diretti sia

l'assunzione di spese, basta poi ad inficiare qualsiasi ipotesi di “fishing

expedition”, censura formulata peraltro in modo generico e acritico e

quindi comunque inammissibile. In siffatte circostanze, risulta vano il

rimprovero al Pretore di non avere correttamente ponderato gli interessi in

gioco, ovvero che nella fattispecie in esame quello ad accedere agli estratti

dei conti a lei intestati era preminente se rapportato al suo interesse a

mantenere confidenziali informazioni riguardanti propri clienti (reclamo, pag.

3). Sicché, una volta di più, nulla indica che il giudizio impugnato sia

costitutivo di un accertamento manifestamente errato dei fatti e di un

accertamento errato del diritto. Il reclamo va così respinto poiché infondato.

7. La reclamante

afferma invero che vi era anche un altro interesse ad accedere agli estratti

dei conti a lei intestati e a conoscere quindi la sua clientela. In effetti il compagno

dell'istante esercitava la professione di fiduciario, svolgendo quindi

un'attività concorrente: la stessa istante aveva peraltro già incaricato

quest'ultimo di indagare sulle entrate del convenuto (reclamo, pag. 3 in alto).

Sicché, a tutela dell'interesse degno di protezione a che siano salvaguardate informazioni

confidenziali concernenti propri clienti, la reclamante reputa imprescindibili

dei provvedimenti giusta l'art. 156 CPC, e meglio nel senso di riservare al

solo Pretore l'accesso agli estratti conto da produrre, richiesta che qui formula

a titolo subordinato (reclamo, pag. 3 in basso).

7.1 Pur avendo fini distinti, tra

diritti di rifiuto di cooperare (art. 163 a 167 CPC) e provvedimenti a tutela

di interessi degni di protezione (art. 156 CPC) sussiste una certa reciprocità

e interazione (Trezzini, op. cit.,

n. 2 ad art. 156; Hasenböhler, op.

cit., n. 4 seg. ad art. 156; Leu,

in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 2 seg.

ad art. 156; Higi, op. cit., n. 33

ad art. 166; H. Schmid, op. cit.,

n. 1 ad art. 156; Brönnimann, in: Berner

Kommentar, ZPO, 2012, n. 5 seg. ad art. 156): dei provvedimenti adottati in

applicazione dell'art. 156 CPC possono così entrare in considerazione laddove

il rifiuto di cooperare non è giustificato da un interesse al mantenimento di

un segreto giusta l'art. 163 cpv. 2 e 166 cpv. 2 CPC, e quindi essere in questo

contesto richiesti. Colui che rivendica misure di tutela ai sensi dell'art. 156

CPC - di regola l'intervento d'ufficio del giudice s'impone quando

l'interessato non è nelle condizioni di farlo - deve sostanziare l'esistenza di

un concreto ed effettivo pericolo - un rischio solo teorico non è sufficiente -

dell'interesse degno di protezione che invoca (Hasenböhler,

op. cit., n. 9 e 11 ad art. 156; Leu,

op. cit., n. 12 e 14 ad art. 156; Guyan, in:

Basler Kommentar, 3a ed., 2017, n. 4 ad art. 156; H. Schmid, op. cit., n. 2 ad art. 156; Brönnimann, op. cit., n. 13 ad art.

156).

7.2 In concreto la richiesta,

formulata per la prima volta davanti a questa Camera è nuova e sottostà quindi,

in questa sede di giudizio, al divieto sancito dall'art. 326 cpv. 1 CPC. La

questione potrà nondimeno essere riproposta e sostanziata dalla reclamante, e

quindi di riflesso esaminata e decisa dal Pretore, contestualmente alla

produzione dei suddetti documenti: il primo giudice avrà così modo di visionare

gli estratti dei conti dal 1° gennaio 2015 in poi intestati alla reclamante alla

luce delle argomentazioni che questa riterrà opportuno invocare e spiegare, di

appurare l'effettiva esistenza di interessi degni di protezione giusta l'art.

156 CPC e la necessità di provvedimenti a loro tutela in applicazione di questa

norma e, se del caso, di individuare il tipo di misura adeguata che in concreto

s'impone (vari esempi in: Trezzini, op.

cit., n. 28 segg. e nota 4005 ad art. 156).

8. Le spese

processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria

(LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le

decisioni su reclamo del Tribunale d'appello la tassa di giustizia è stabilita

in applicazione dell'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della

causa) e dell'art. 14 LTG (minimo di fr. 100.– e massimo di fr. 10'000.–). Essa

è fissata in fr. 400.–, già anticipati dalla reclamante. Non si pone la

questione delle ripetibili, non essendo state raccolte osservazioni al reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 23 maggio 2017 di RE

1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.– e già anticipate dalla reclamante,

restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 23 maggio 2017 alle controparti):

– ;

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).