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Decisione

13.2017.61

Reclamo contro decisione che obbliga un terzo a produrre documenti con la comminatoria delle sanzioni di legge in caso di rifiuto indebito a cooperare. Provvedimenti a tutela di interessi degni di pro

23 aprile 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti a lei richiesti contengono informazioni confidenziali, che gli

stessi non hanno rilevanza giuridica nella vertenza coniugale che oppone il

convenuto alla moglie, che gli azionisti si oppongono alla divulgazione di tali

informazioni, che il convenuto è un suo dipendente senza partecipazioni

societarie, che i pretesi vantaggi economici non sono stati specificati, che il

Pretore non ha giustificato in diritto perché i documenti societari potrebbero dare

indicazioni in merito al convenuto (reclamo, pag. 2) e che il Pretore ha ponderato

in modo errato gli interessi in gioco (reclamo, pag. 3). In via subordinata la

reclamante chiede che i bilanci, i conti economici e gli estratti conto dal 1°

gennaio 2015 siano assunti previa adozione di provvedimenti giusta l'art. 156

CPC nel senso di consentirne l'accesso al solo Pretore (reclamo, pag. 3).

4. Giusta l'art. 166

cpv. 1 lett. a CPC il terzo può rifiutarsi di cooperare all'accertamento di

fatti che potrebbero esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina al

rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere

civilmente, rispettivamente nei casi in cui egli si rendesse colpevole della

violazione di un segreto secondo l'articolo 321 CP (cpv. 1 lett. b). Il terzo

detentore di altri segreti protetti dalla legge può poi rifiutarsi di

collaborare se rende verosimile che l'interesse al mantenimento di quel segreto

prevale su quello all'accertamento della verità (art. 166 cpv. 2 CPC). Giusta

il cpv. 2, il terzo non rivendica la protezione di un proprio segreto bensì

quella di un segreto affidatogli da altri e che egli è tenuto a salvaguardare (E.F.Schmid, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a

ed., 2017, n. 8 ad art. 163 e n. 18 ad art. 166).

4.1 Non generano un segreto

protetto ai sensi dell'art. 166 cpv. 2 CPC, le clausole contrattuali di

confidenzialità che non trovano nel contempo corrispondenza in un dovere di

segretezza previsto dalla legge (Trezzini,

op. cit., n. 50 ad art. 166; E.F.Schmid, op.

cit., n. 49 ad art. 160 e n. 18 ad art. 166; Hasenböhler,

op. cit., n. 79 ad art. 166; Rüetschi,

op. cit., n. 58 ad art. 166). Parte della dottrina riconosce un diritto

“relativo” di rifiuto a cooperare giusta l'art. 166 cpv. 2 CPC a persone

vincolate dall'obbligo di confidenzialità in virtù di norme del diritto civile,

fra cui il mandato (art. 398 CO) (sentenza del TF 4A_63/2016 del 10 ottobre

2016 consid. 5.2.1 con rinvii; E.F.Schmid,

op. cit., n. 8d ad art. 163 e n. 18 ad art. 166; Hasenböhler, op. cit., n. 73 ad art. 166; Higi, op. cit., n. 14 ad art. 163 e n.

33 ad art. 166; H.Schmid, in: Kurzkommentar

ZPO, 2a ed., 2014, n. 18 ad art. 163 e n. 10 ad art 166).

4.2 Il diritto “relativo” di

rifiuto di cooperare, teso a evitare conflitti di coscienza e d'interesse, va

motivato e reso verosimile (Messaggio n. 06.062, op. cit., pag. 6690; E.F.Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 166; Higi, op. cit., n. 8 ad art. 166) e

meglio, per quanto attiene il cpv. 2, si tratta di rendere verosimile che il

mantenimento del segreto è preminente rispetto all'accertamento della verità (E.F.Schmid, op. cit., n. 17 ad art. 166; Higi, op. cit., n. 33 ad art. 166). Trattandosi

dell'edizione di documenti, l'istante deve dal canto suo precisare, nel limite

del possibile, con sufficiente chiarezza cosa produrre per non incorrere in una

domanda d'investigazione o “fishing expedition”, che resta

illegale (Trezzini, op. cit., n.

42 ad art. 160; E.F.Schmid, op.

cit., n. 23 seg. ad art. 160; Hasenböhler,

op. cit., n. 13 ad art. 160; Rüetschi, op.

cit., n. 16 ad art. 160).

5. La

reclamante ribadisce che i suoi azionisti sono contrari alla divulgazione dei

documenti richiesti in edizione dall'istante in quanto significava rendere accessibili

informazioni confidenziali, mettendola in difficoltà nei loro confronti (reclamo,

pag. 2 nel mezzo). Il Pretore ha ritenuto che la società ha una propria entità

giuridica a sé stante e indipendente da quella degli azionisti e che, poiché i

documenti richiesti non riguardavano questi ultimi, il loro consenso era

irrilevante (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo).

Ora,

in merito la reclamante non obietta alcunché, anzi sottoscrive in modo

esplicito la conclusione del primo giudice (reclamo, pag. 3 in alto). Giova

peraltro rilevare che l'interessata, non accenna nemmeno al “segreto” che

intende e pretende salvaguardare. Nelle sue osservazioni 9 maggio 2017,

presentate per suo nome e conto dal convenuto, quest'ultimo indicava che: “In

veste di amministratore unico sono tenuto a svolgere le mie mansioni con

diligenza, fedeltà e confidenzialità. La divulgazione di informazioni

riguardanti gli azionisti si pone in contrasto con i miei obblighi di

mandatario” (fascicolo “edizione di documenti da RE 1”). Se non che, all'udienza

21 marzo 2017 lo stesso convenuto precisava che l'amministrazione di tutte le società

- fra cui appunto anche quella di RE 1 - veniva esercitata tramite la società __________

Sagl (verbale, pag. 2 verso il basso). Di modo che è semmai a carico di quest'ultima

che sussistono degli “obblighi di mandatario”, tesi questa sostenuta da __________

Sagl medesima nella relativa e parallela istanza di edizione di documenti a suo

carico (fascicolo “edizione di documenti da __________ Sagl”: osservazioni 9

maggio 2017) e che, peraltro, è oggetto di odierno separato giudizio da parte

di questa Camera (inc. n. 13.2017.60). Sicché, nell'esito il giudizio del

Pretore risulta condivisibile anche laddove ha ritenuto che dell'argomento “mandato”

si potesse semmai prevalere il convenuto (decisione impugnata, pag. 2 nel

mezzo), invero a nome e per conto di __________ Sagl, in luogo della qui

reclamante. A ben vedere, analoga conclusione vale nella misura in cui la reclamante

si oppone alla produzione di quanto richiesto, obiettando che il convenuto non

è né suo azionista né suo beneficiario economico, bensì solo un suo dipendente

al quale versava uno stipendio mensile (reclamo, pag. 2 nel mezzo). Ne consegue

che il reclamo, da questo punto di vista, non evidenzia né un accertamento

manifestamente errato dei fatti né un accertamento errato del diritto. In quanto

infondato, esso va quindi respinto.

6. La reclamante afferma

pure che i documenti richiesti in edizione non possono avere rilevanza

giuridica ai fini della vertenza in esame, giacché né l'istanza di edizione né

la motivazione del Pretore specificano cosa era da intendere per “pretesi

redditi percepiti dal signor RA 1”, suo amministratore unico, e l'attinenza

di questi stessi documenti con le entrate di quest'ultimo (reclamo, pag. 2 in

basso e 3 in alto). Il Pretore ha tuttavia rilevato che l'istante mirava

appunto a provare che, oltre allo stipendio, il marito percepiva altri vantaggi

economici dalla società, che la semplice dichiarazione contraria della società

reclamante non bastava a dimostrare il contrario e che, in ogni caso, l'accertamento

di tali fatti era prevalente rispetto agli interessi della società medesima (decisione

impugnata, pag. 2 nel mezzo). E, di fatto, gli argomenti della reclamante non

sovvertono in alcun modo queste sue conclusioni. Lasciare poi intendere che la

definizione “vantaggi economici” sia troppo generica e non sufficientemente comprensibile

pare, a ben vedere, poco serio e finanche pretestuoso. Giova peraltro osservare

che la direzione del processo spetta al giudice (art. 124 CPC) e che, a fronte

delle debite allegazioni e contestazioni delle parti, è suo compito individuare

i fatti controversi oggetto di prova e valutare quali fra i mezzi di prova notificati

sono quelli pertinenti (art. 150 e 152 CPC), fermo restando poi l'eventuale

accertamento d'ufficio di determinati fatti (art. 153 CPC). La mera opinione

contraria del terzo non ha, da questo punto di vista, rilevanza alcuna.

7. Tutto ciò

considerato, è invano che la reclamante rimprovera al Pretore di non avere

correttamente ponderato gli interessi in gioco, ovvero che quello di produrre i

bilanci, i conti economici e gli estratti conto a lei intestati dal 1° gennaio

2015 chiesti in edizione sia preponderante rispetto a quello di mantenere

confidenziali e riservate le informazioni ivi contenute e che la riguardavano (reclamo,

pag. 3). In assenza di elementi tali a sostegno di un accertamento

manifestamente errato dei fatti e di un accertamento errato del diritto, il

reclamo va, una volta di più, respinto poiché infondato.

8. Per non pregiudicare

i propri interessi degni di protezione e salvaguardare le informazioni confidenziali

contenute nei documenti a lei riferiti e relativi al suo stato economico e a suoi

pretesi clienti la reclamante reputa imprescindibili dei provvedimenti giusta

l'art. 156 CPC, e meglio nel senso di riservare al solo Pretore l'accesso ai

bilanci, conti economici ed estratti conto da produrre, richiesta che formula a

titolo subordinato (reclamo, pag. 3 nel mezzo).

8.1 Pur avendo fini distinti, tra

diritti di rifiuto di cooperare (art. 163 a 167 CPC) e provvedimenti a tutela

di interessi degni di protezione (art. 156 CPC) sussiste una certa reciprocità

e interazione (Trezzini, op. cit.,

n. 2 ad art. 156; Hasenböhler, op.

cit., n. 4 seg. ad art. 156; Leu,

in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 2 seg.

ad art. 156; Higi, op. cit., n. 33

ad art. 166; H. Schmid, op. cit.,

n. 1 ad art. 156; Brönnimann, in: Berner

Kommentar, ZPO, 2012, n. 5 seg. ad art. 156): dei provvedimenti adottati in

applicazione dell'art. 156 CPC possono così entrare in considerazione laddove

il rifiuto di cooperare non è giustificato da un interesse al mantenimento di

un segreto giusta l'art. 163 cpv. 2 e 166 cpv. 2 CPC, e quindi essere in questo

contesto richiesti. Colui che rivendica misure di tutela ai sensi dell'art. 156

CPC - di regola l'intervento d'ufficio del giudice s'impone quando

l'interessato non è nelle condizioni di farlo - deve sostanziare l'esistenza di

un concreto ed effettivo pericolo - un rischio solo teorico non è sufficiente -

dell'interesse degno di protezione che invoca (Hasenböhler,

op. cit., n. 9 e 11 ad art. 156; Leu,

op. cit., n. 12 e 14 ad art. 156; Guyan, in:

Basler Kommentar, 3a ed., 2017, n. 4 ad art. 156; H. Schmid, op. cit., n. 2 ad art. 156; Brönnimann, op. cit., n. 13 ad art.

156).

8.2 In concreto la richiesta,

formulata per la prima volta davanti a questa Camera è nuova e sottostà quindi,

in questa sede di giudizio, al divieto sancito dall'art. 326 cpv. 1 CPC. La

questione potrà nondimeno essere riproposta e sostanziata dalla reclamante, e

quindi di riflesso esaminata e decisa dal Pretore, contestualmente alla

produzione dei suddetti documenti: il primo giudice avrà così modo di visionare

i bilanci, i conti economici e i relativi estratti dei conti intestati alla

reclamante dal 1° gennaio 2015 in poi alla luce delle argomentazioni che questa

riterrà opportuno invocare e spiegare, di appurare l'effettiva esistenza di interessi

degni di protezione giusta l'art. 156 CPC e la necessità di provvedimenti a loro

tutela in applicazione di questa norma e, se del caso, di individuare il tipo

di misura adeguata che in concreto s'impone (vari esempi in: Trezzini, op. cit., n. 28 segg. e nota

4005 ad art. 156).

9. Le spese

processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria

(LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le

decisioni su reclamo del Tribunale d'appello la tassa di giustizia è stabilita

in applicazione dell'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della

causa) e dell'art. 14 LTG (minimo di fr. 100.– e massimo di fr. 10'000.–). Essa

è fissata in fr. 400.–, già anticipati dalla reclamante. Non si pone la

questione delle ripetibili, non essendo state raccolte osservazioni al reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 23 maggio 2017 di RE

1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.– e già anticipate dalla reclamante,

restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 23 maggio 2017 alle controparti):

– ;

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).