13.2017.61
Reclamo contro decisione che obbliga un terzo a produrre documenti con la comminatoria delle sanzioni di legge in caso di rifiuto indebito a cooperare. Provvedimenti a tutela di interessi degni di pro
23 aprile 2018Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2017.61
Lugano
23 aprile 2018/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2017.150/CA.2017.6 (misure a
protezione dell'unione coniugale e provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
promossa con istanza 20 febbraio 2017 da
CO
1
patrocinata dall' PA 1
contro
RA 1
patrocinato dall' __________
e ora sul reclamo 23
maggio 2017 di RE 1 contro la decisione 11 maggio 2017 con cui il Pretore le ha
ordinato di produrre i bilanci e i conti economici degli anni 2015 e 2016,
oltre agli estratti conto dei conti a essa intestati per il periodo dal 1° gennaio
2015 a oggi;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 20 febbraio
2017 CO 1 ha convenuto davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
il marito RA 1, chiedendo l'adozione di misure a protezione dell'unione
coniugale, già in via cautelare. L'istante ha fra l'altro chiesto il
versamento, con effetto da ottobre 2016, di un contributo alimentare mensile di
fr. 2'398.– (AF esclusi) per la figlia __________ e di uno per sé di entità
ancora da definire.
B. Tra le richieste di
prova notificate all'udienza di discussione 21 marzo 2017, l'istante ha
postulato l'edizione da RE 1 dei bilanci societari e degli estratti dei conti a
essa intestati per il periodo dal 1° gennaio 2015 a oggi, allo scopo di
determinare i redditi e le disponibilità finanziarie del marito. Il convenuto
vi si è opposto, affermando di essere semplice amministratore di RE 1 e non
azionista, sicché non era legittimato a produrre documenti attinenti alla
società. Il Pretore ha assegnato un termine per presentare le relative formali
istanze di edizione di documenti, cui l'istante ha dato seguito il 3 aprile
2017.
C. Con decisione 5
aprile 2017 il Pretore ha fissato a RE 1 un termine di 30 giorni per formulare
eventuali osservazioni o produrre la documentazione richiesta. Un nuovo termine
di 15 giorni è stato poi assegnato con decisione 26 aprile 2017.
Con osservazioni 9 maggio
2017 RE 1 vi si è opposta, poiché non autorizzata dagli azionisti. Peraltro
poi, la documentazione richiesta nulla poteva indicare circa i redditi del
convenuto, questi essendo dipendente della società nella funzione di amministratore
unico, ma senza ruolo di azionista o beneficiario economico. Producendo quei
documenti il convenuto avrebbe leso i propri obblighi di diligenza, fedeltà e
confidenzialità verso la società. La richiesta poi era contraria ai principi
procedurali giacché equiparabile a una “fishing expedition”.
D. Con decisione 11 maggio
2017 il Pretore ha accolto l'istanza di edizione e ha fatto ordine a RE 1,
nella persona del suo membro unico del Consiglio di amministrazione RA 1, qui
convenuto in causa, di produrre entro 20 giorni il bilancio e conto economico
per gli anni 2015 e 2016, oltre agli estratti conto dei conti a lei intestati
per il periodo dal 1° gennaio 2015 a oggi. L'ordine le è stato impartito con le
relative comminatorie di legge conseguenti il rifiuto indebito a cooperare.
E. Con reclamo 23 maggio
2017 RE 1 postula ora l'annullamento di questa decisione e la reiezione della
domanda di edizione. In via subordinata chiede che l'istanza di edizione sia parzialmente
ammessa nel senso che, per mantenere confidenziali i documenti da produrre, l'accesso
ai medesimi sia limitato al Pretore ad esclusione delle parti.
Il reclamo non è stato
notificato alle controparti.
in diritto: 1. L'art. 167 cpv. 3 CPC
prevede l'impugnabilità delle decisioni emanate dal giudice nei confronti di un
terzo che si rifiuta indebitamente di cooperare. In dottrina è dibattuto il
tema a sapere se sia impugnabile solo la decisione che minaccia effettivamente
quelle sanzioni oppure anche quella in cui il giudice si limita a ordinare la
cooperazione, rispettivamente una determinata misura probatoria, senza
prevedere sanzioni (Trezzini, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 17 ad
art. 167; Hafner, in: Basler
Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 4 ad art. 167; Hasenböhler, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 28 ad art. 167; Higi, in:
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 37 ad art.
167; Rüetschi, in: Berner
Kommentar ZPO, 2012, n. 20 ad art. 167). Il Tribunale federale ha lasciato
aperta la questione (sentenza 5A_384/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 4.1).
Nella fattispecie in esame,
la questione può restare irrisolta. In effetti con la decisione impugnata il
Pretore ha disposto l'obbligo di cooperare a carico di RE 1, con la
comminatoria sulle conseguenze di legge previste dall'art. 167 cpv. 1 CPC in caso
di rifiuto indebito. Va pertanto riconosciuta l'ammissibilità del reclamo
giusta l'art. 167 cpv. 3 CPC.
2. Il giudizio
impugnato, emesso in procedura sommaria (art. 248 lett. d e 271 lett. a CPC), è
una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 154 seg.
CPC) che, in applicazione degli art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 321 cpv. 2 CPC e
art. 48 lett. c cifra 1 LOG è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile
del Tribunale d'appello nel termine di dieci giorni.
Essa è pervenuta a RE 1 il
15 maggio 2017 (cfr. reclamo, pag. 2 in alto che rinvia al doc. 2 allegato).
Rimesso alla posta il 23 maggio 2017 (cfr. timbro postale sulla busta originale
d'invio) il reclamo è così tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
3. Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b).
Il Pretore ha accertato
che amministratore unico di RE 1 è il convenuto (decisione impugnata, pag. 1),
che trattandosi di un'entità giuridica propria i soci azionisti non dovevano
autorizzare la produzione di documenti societari, che la semplice dichiarazione
della società secondo cui i documenti richiesti non contenevano informazioni circa
il reddito in capo al convenuto era ininfluente, che eventuali ripercussioni
professionali sul convenuto erano un argomento che spettava semmai a
quest'ultimo sollevare, che in ogni caso prevalente era l'accertamento di possibili
vantaggi economici elargiti dalla società al convenuto e che, in realtà,
l'istanza di edizione era ben circostanziata e specifica (decisione impugnata,
pag. 2).
La reclamante obietta che
Fatti
i documenti a lei richiesti contengono informazioni confidenziali, che gli
stessi non hanno rilevanza giuridica nella vertenza coniugale che oppone il
convenuto alla moglie, che gli azionisti si oppongono alla divulgazione di tali
informazioni, che il convenuto è un suo dipendente senza partecipazioni
societarie, che i pretesi vantaggi economici non sono stati specificati, che il
Pretore non ha giustificato in diritto perché i documenti societari potrebbero dare
indicazioni in merito al convenuto (reclamo, pag. 2) e che il Pretore ha ponderato
in modo errato gli interessi in gioco (reclamo, pag. 3). In via subordinata la
reclamante chiede che i bilanci, i conti economici e gli estratti conto dal 1°
gennaio 2015 siano assunti previa adozione di provvedimenti giusta l'art. 156
CPC nel senso di consentirne l'accesso al solo Pretore (reclamo, pag. 3).
4. Giusta l'art. 166
cpv. 1 lett. a CPC il terzo può rifiutarsi di cooperare all'accertamento di
fatti che potrebbero esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina al
rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere
civilmente, rispettivamente nei casi in cui egli si rendesse colpevole della
violazione di un segreto secondo l'articolo 321 CP (cpv. 1 lett. b). Il terzo
detentore di altri segreti protetti dalla legge può poi rifiutarsi di
collaborare se rende verosimile che l'interesse al mantenimento di quel segreto
prevale su quello all'accertamento della verità (art. 166 cpv. 2 CPC). Giusta
il cpv. 2, il terzo non rivendica la protezione di un proprio segreto bensì
quella di un segreto affidatogli da altri e che egli è tenuto a salvaguardare (E.F.Schmid, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a
ed., 2017, n. 8 ad art. 163 e n. 18 ad art. 166).
4.1 Non generano un segreto
protetto ai sensi dell'art. 166 cpv. 2 CPC, le clausole contrattuali di
confidenzialità che non trovano nel contempo corrispondenza in un dovere di
segretezza previsto dalla legge (Trezzini,
op. cit., n. 50 ad art. 166; E.F.Schmid, op.
cit., n. 49 ad art. 160 e n. 18 ad art. 166; Hasenböhler,
op. cit., n. 79 ad art. 166; Rüetschi,
op. cit., n. 58 ad art. 166). Parte della dottrina riconosce un diritto
“relativo” di rifiuto a cooperare giusta l'art. 166 cpv. 2 CPC a persone
vincolate dall'obbligo di confidenzialità in virtù di norme del diritto civile,
fra cui il mandato (art. 398 CO) (sentenza del TF 4A_63/2016 del 10 ottobre
2016 consid. 5.2.1 con rinvii; E.F.Schmid,
op. cit., n. 8d ad art. 163 e n. 18 ad art. 166; Hasenböhler, op. cit., n. 73 ad art. 166; Higi, op. cit., n. 14 ad art. 163 e n.
33 ad art. 166; H.Schmid, in: Kurzkommentar
ZPO, 2a ed., 2014, n. 18 ad art. 163 e n. 10 ad art 166).
4.2 Il diritto “relativo” di
rifiuto di cooperare, teso a evitare conflitti di coscienza e d'interesse, va
motivato e reso verosimile (Messaggio n. 06.062, op. cit., pag. 6690; E.F.Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 166; Higi, op. cit., n. 8 ad art. 166) e
meglio, per quanto attiene il cpv. 2, si tratta di rendere verosimile che il
mantenimento del segreto è preminente rispetto all'accertamento della verità (E.F.Schmid, op. cit., n. 17 ad art. 166; Higi, op. cit., n. 33 ad art. 166). Trattandosi
dell'edizione di documenti, l'istante deve dal canto suo precisare, nel limite
del possibile, con sufficiente chiarezza cosa produrre per non incorrere in una
domanda d'investigazione o “fishing expedition”, che resta
illegale (Trezzini, op. cit., n.
42 ad art. 160; E.F.Schmid, op.
cit., n. 23 seg. ad art. 160; Hasenböhler,
op. cit., n. 13 ad art. 160; Rüetschi, op.
cit., n. 16 ad art. 160).
5. La
reclamante ribadisce che i suoi azionisti sono contrari alla divulgazione dei
documenti richiesti in edizione dall'istante in quanto significava rendere accessibili
informazioni confidenziali, mettendola in difficoltà nei loro confronti (reclamo,
pag. 2 nel mezzo). Il Pretore ha ritenuto che la società ha una propria entità
giuridica a sé stante e indipendente da quella degli azionisti e che, poiché i
documenti richiesti non riguardavano questi ultimi, il loro consenso era
irrilevante (decisione impugnata, pag. 2 nel mezzo).
Ora,
in merito la reclamante non obietta alcunché, anzi sottoscrive in modo
esplicito la conclusione del primo giudice (reclamo, pag. 3 in alto). Giova
peraltro rilevare che l'interessata, non accenna nemmeno al “segreto” che
intende e pretende salvaguardare. Nelle sue osservazioni 9 maggio 2017,
presentate per suo nome e conto dal convenuto, quest'ultimo indicava che: “In
veste di amministratore unico sono tenuto a svolgere le mie mansioni con
diligenza, fedeltà e confidenzialità. La divulgazione di informazioni
riguardanti gli azionisti si pone in contrasto con i miei obblighi di
mandatario” (fascicolo “edizione di documenti da RE 1”). Se non che, all'udienza
21 marzo 2017 lo stesso convenuto precisava che l'amministrazione di tutte le società
- fra cui appunto anche quella di RE 1 - veniva esercitata tramite la società __________
Sagl (verbale, pag. 2 verso il basso). Di modo che è semmai a carico di quest'ultima
che sussistono degli “obblighi di mandatario”, tesi questa sostenuta da __________
Sagl medesima nella relativa e parallela istanza di edizione di documenti a suo
carico (fascicolo “edizione di documenti da __________ Sagl”: osservazioni 9
maggio 2017) e che, peraltro, è oggetto di odierno separato giudizio da parte
di questa Camera (inc. n. 13.2017.60). Sicché, nell'esito il giudizio del
Pretore risulta condivisibile anche laddove ha ritenuto che dell'argomento “mandato”
si potesse semmai prevalere il convenuto (decisione impugnata, pag. 2 nel
mezzo), invero a nome e per conto di __________ Sagl, in luogo della qui
reclamante. A ben vedere, analoga conclusione vale nella misura in cui la reclamante
si oppone alla produzione di quanto richiesto, obiettando che il convenuto non
è né suo azionista né suo beneficiario economico, bensì solo un suo dipendente
al quale versava uno stipendio mensile (reclamo, pag. 2 nel mezzo). Ne consegue
che il reclamo, da questo punto di vista, non evidenzia né un accertamento
manifestamente errato dei fatti né un accertamento errato del diritto. In quanto
infondato, esso va quindi respinto.
6. La reclamante afferma
pure che i documenti richiesti in edizione non possono avere rilevanza
giuridica ai fini della vertenza in esame, giacché né l'istanza di edizione né
la motivazione del Pretore specificano cosa era da intendere per “pretesi
redditi percepiti dal signor RA 1”, suo amministratore unico, e l'attinenza
di questi stessi documenti con le entrate di quest'ultimo (reclamo, pag. 2 in
basso e 3 in alto). Il Pretore ha tuttavia rilevato che l'istante mirava
appunto a provare che, oltre allo stipendio, il marito percepiva altri vantaggi
economici dalla società, che la semplice dichiarazione contraria della società
reclamante non bastava a dimostrare il contrario e che, in ogni caso, l'accertamento
di tali fatti era prevalente rispetto agli interessi della società medesima (decisione
impugnata, pag. 2 nel mezzo). E, di fatto, gli argomenti della reclamante non
sovvertono in alcun modo queste sue conclusioni. Lasciare poi intendere che la
definizione “vantaggi economici” sia troppo generica e non sufficientemente comprensibile
pare, a ben vedere, poco serio e finanche pretestuoso. Giova peraltro osservare
che la direzione del processo spetta al giudice (art. 124 CPC) e che, a fronte
delle debite allegazioni e contestazioni delle parti, è suo compito individuare
i fatti controversi oggetto di prova e valutare quali fra i mezzi di prova notificati
sono quelli pertinenti (art. 150 e 152 CPC), fermo restando poi l'eventuale
accertamento d'ufficio di determinati fatti (art. 153 CPC). La mera opinione
contraria del terzo non ha, da questo punto di vista, rilevanza alcuna.
7. Tutto ciò
considerato, è invano che la reclamante rimprovera al Pretore di non avere
correttamente ponderato gli interessi in gioco, ovvero che quello di produrre i
bilanci, i conti economici e gli estratti conto a lei intestati dal 1° gennaio
2015 chiesti in edizione sia preponderante rispetto a quello di mantenere
confidenziali e riservate le informazioni ivi contenute e che la riguardavano (reclamo,
pag. 3). In assenza di elementi tali a sostegno di un accertamento
manifestamente errato dei fatti e di un accertamento errato del diritto, il
reclamo va, una volta di più, respinto poiché infondato.
8. Per non pregiudicare
i propri interessi degni di protezione e salvaguardare le informazioni confidenziali
contenute nei documenti a lei riferiti e relativi al suo stato economico e a suoi
pretesi clienti la reclamante reputa imprescindibili dei provvedimenti giusta
l'art. 156 CPC, e meglio nel senso di riservare al solo Pretore l'accesso ai
bilanci, conti economici ed estratti conto da produrre, richiesta che formula a
titolo subordinato (reclamo, pag. 3 nel mezzo).
8.1 Pur avendo fini distinti, tra
diritti di rifiuto di cooperare (art. 163 a 167 CPC) e provvedimenti a tutela
di interessi degni di protezione (art. 156 CPC) sussiste una certa reciprocità
e interazione (Trezzini, op. cit.,
n. 2 ad art. 156; Hasenböhler, op.
cit., n. 4 seg. ad art. 156; Leu,
in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 2 seg.
ad art. 156; Higi, op. cit., n. 33
ad art. 166; H. Schmid, op. cit.,
n. 1 ad art. 156; Brönnimann, in: Berner
Kommentar, ZPO, 2012, n. 5 seg. ad art. 156): dei provvedimenti adottati in
applicazione dell'art. 156 CPC possono così entrare in considerazione laddove
il rifiuto di cooperare non è giustificato da un interesse al mantenimento di
un segreto giusta l'art. 163 cpv. 2 e 166 cpv. 2 CPC, e quindi essere in questo
contesto richiesti. Colui che rivendica misure di tutela ai sensi dell'art. 156
CPC - di regola l'intervento d'ufficio del giudice s'impone quando
l'interessato non è nelle condizioni di farlo - deve sostanziare l'esistenza di
un concreto ed effettivo pericolo - un rischio solo teorico non è sufficiente -
dell'interesse degno di protezione che invoca (Hasenböhler,
op. cit., n. 9 e 11 ad art. 156; Leu,
op. cit., n. 12 e 14 ad art. 156; Guyan, in:
Basler Kommentar, 3a ed., 2017, n. 4 ad art. 156; H. Schmid, op. cit., n. 2 ad art. 156; Brönnimann, op. cit., n. 13 ad art.
156).
8.2 In concreto la richiesta,
formulata per la prima volta davanti a questa Camera è nuova e sottostà quindi,
in questa sede di giudizio, al divieto sancito dall'art. 326 cpv. 1 CPC. La
questione potrà nondimeno essere riproposta e sostanziata dalla reclamante, e
quindi di riflesso esaminata e decisa dal Pretore, contestualmente alla
produzione dei suddetti documenti: il primo giudice avrà così modo di visionare
i bilanci, i conti economici e i relativi estratti dei conti intestati alla
reclamante dal 1° gennaio 2015 in poi alla luce delle argomentazioni che questa
riterrà opportuno invocare e spiegare, di appurare l'effettiva esistenza di interessi
degni di protezione giusta l'art. 156 CPC e la necessità di provvedimenti a loro
tutela in applicazione di questa norma e, se del caso, di individuare il tipo
di misura adeguata che in concreto s'impone (vari esempi in: Trezzini, op. cit., n. 28 segg. e nota
4005 ad art. 156).
9. Le spese
processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria
(LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le
decisioni su reclamo del Tribunale d'appello la tassa di giustizia è stabilita
in applicazione dell'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della
causa) e dell'art. 14 LTG (minimo di fr. 100.– e massimo di fr. 10'000.–). Essa
è fissata in fr. 400.–, già anticipati dalla reclamante. Non si pone la
questione delle ripetibili, non essendo state raccolte osservazioni al reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 23 maggio 2017 di RE
1 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.– e già anticipate dalla reclamante,
restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 23 maggio 2017 alle controparti):
– ;
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).