13.2017.65
Diniego del gratuito patrocinio. Divieto di nova in sede di reclamo. Revoca dell'incarico all'aspirante gratuito patrocinatore. Indigenza da documentare
17 gennaio 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2017.65
Lugano
17 gennaio 2018/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2017.324 (misure a protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con istanza 22 marzo 2017 da
RE
1
già patrocinata dall' C__________
e ora patrocinata dall' PA
2
contro
CO
1
patrocinato dall' PA 1
e ora sul reclamo 16
giugno 2017 di RE 1 contro la decisione 2 giugno 2017 con cui il Pretore
aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio del 22 marzo 2017;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono
uniti in matrimonio l'8 aprile 2016. Dalla loro unione è nata la figlia __________
(21 marzo 2017). Con istanza 22 marzo 2017, introdotta davanti alla Pretura del
Distretto di Bellinzona, RE 1 ha chiesto l'adozione di misure a protezione
dell'unione coniugale nel senso di una regolamentazione della vita separata e
del mantenimento per sé e per la figlia. Nel contempo, l'istante ha postulato
l'ammissione al gratuito patrocinio e la nomina dell'avv. C__________ a suo patrocinatore
d'ufficio.
Fatti
B. All'udienza del 18
maggio 2017 le parti sono addivenute ad una transazione giudiziaria nelle more
istruttorie, riservata ogni eccezione di fatto e di diritto. Omologato
l'accordo, il Pretore aggiunto ha disposto la sospensione della causa, da
riattivarsi a domanda di una delle parti.
Con scritto 31 maggio 2017
l'avv. C__________ ha comunicato al Pretore aggiunto che “non patrocino più
la signora RE 1 nella sopramezionata procedura” e ha chiesto di decidere la
domanda di gratuito patrocinio.
C. Con decisione 2
giugno 2017 il Pretore aggiunto ha ritenuto impossibile accogliere la domanda
di gratuito patrocinio, a causa dell'avvenuta cessazione del mandato di
rappresentanza e della mancata produzione agli atti di un certificato
municipale di ammissione all'assistenza giudiziaria.
D. Con reclamo 16 giugno
2017 RE 1, personalmente, impugna la predetta decisione e ne chiede la riforma nel
senso di accogliere l'istanza di gratuito patrocinio e di designare l'avv. C__________
quale suo patrocinatore d'ufficio fino al 31 maggio 2017. La reclamante postula
il beneficio del gratuito patrocinio anche in questa sede di giudizio.
La controparte non è stata
chiamata a esprimersi sul reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l'art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio
è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3
prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2
CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è
stata notificata per invio raccomandato all'avv. C__________, a cui è pervenuta
il 6 giugno 2017. Per stessa ammissione della reclamante poi, questi l'avrebbe trasmessa
a lei l'indomani, 7 giugno 2017, per e-mail. Rimesso alla posta venerdì 16
giugno 2017 il reclamo presentato personalmente da RE 1 è tempestivo e, da
questo punto di vista, ammissibile.
2.
La reclamante allega
al gravame, per la prima volta, il certificato municipale di ammissione all'assistenza
giudiziaria rilasciatole il 15 maggio 2017 dall'autorità comunale di __________
(doc. B al reclamo), luogo di domicilio. Se non che, l'art. 326 cpv. 1 CPC
sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per sé
valido anche nell'ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a
ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, Kommentar
zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, DIKE - ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10
ad art. 121), seppur la questione resti dibattuta in dottrina con argomenti
fondati sul principio inquisitorio limitato e su questioni di economia
processuale (Bühler, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 50
segg. ad art. 119). In concreto, si spiegherà oltre (sotto, consid. 6) dei
motivi per i quali quel certificato municipale non può considerarsi per
rapporto alla decisione di prima istanza qui impugnata. Per contro, il documento
prodotto va perlomeno dichiarato ammissibile sotto il profilo della richiesta
di concessione del gratuito patrocinio, che la reclamante avanza in questa sede
di giudizio.
3.
Conformemente
all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata
del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
Il Pretore aggiunto ha
respinto l'istanza di gratuito patrocinio poiché la rappresentanza legale della
richiedente a cura dell'avv. C__________ si era anzitempo interrotta,
segnatamente il 31 maggio 2017, e poiché la richiedente non aveva presentato il
relativo certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria.
Dal canto suo la
reclamante lamenta un'errata applicazione dell'art. 118 CPC in quanto l'istanza
includeva altresì l'esenzione da anticipi, cauzioni e spese processuali
(reclamo, n. 8), l'avv. C__________ l'aveva comunque legalmente assistita tra
il 21 marzo e il 31 maggio 2017 (reclamo, n. 8) e, infine, prima di emettere la
sua decisione il giudice non aveva mai sollecitato la trasmissione del
certificato municipale (reclamo, n. 9).
4.
Per l'art. 117 CPC –
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all'art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) – ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b). Esso comprende l'esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e
dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d'ufficio (art.
118.
cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2) e
non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
5.
In virtù del compito
pubblico che svolge, il patrocinatore d'ufficio instaura con lo Stato un
rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere
retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF
122.
I 1 consid. 3a; Trezzini, Commentario
pratico al CPC, vol. 1, IIa ed., 2017, n. 32 ad art. 118). L'ipotesi
di una sua sostituzione non soggiace all'art. 398 cpv. 3 CO: il patrocinatore
d'ufficio in carica può in effetti farsi sostituire da un altro avvocato solo
previo consenso del giudice e con effetto per il futuro, e non ha diritto a
essere remunerato se la sostituzione difetta di questo consenso (Bühler, op. cit., n. 76 ad art. 118; Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 118). Sicché,
in difetto della preventiva autorizzazione del giudice, nemmeno l'ipotesi di
una revoca unilaterale o d'intesa con il proprio assistito (giusta l'art. 404
CO) entrano in considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118).
5.1
Nel caso specifico il Pretore
aggiunto ha negato la nomina dell'avv. C__________ a gratuito patrocinatore della
reclamante, dopo avere preso atto dallo stesso legale che il 31 maggio 2017 il
mandato affidatogli dalla cliente era cessato (decisione impugnata, pag. 1 nel
mezzo). Dal canto suo la reclamante non contesta questa circostanza,
confermando che “la revoca del mandato è stata comunicata il 31 maggio 2017”
(reclamo, n. 8). Ciò detto, alla stessa stregua del patrocinatore d'ufficio già
designato (Bühler, op. cit., n. 72
ad art. 118), in virtù del compito pubblico che mira ad assolvere, anche la
revoca unilaterale o d'intesa con il proprio assistito dell'incarico di
rappresentanza conferito ad un aspirante gratuito patrocinatore sottostà alla
preventiva autorizzazione del giudice. Ora, la mera comunicazione del 31 maggio
2017.
non adempie a questo presupposto in quanto tesa a sottoporre al Pretore
aggiunto la revoca del mandato solo a posteriori, dando così per implicita e
scontata una sua autorizzazione in tal senso. A queste condizioni, la
conclusione tratta dal Pretore aggiunto non è quindi criticabile.
6.
È considerato
indigente giusta l'art. 117 CPC (sopra, consid. 4) chi non è in grado di far
fronte con mezzi propri – reddito e sostanza – alle spese giudiziarie e legali
senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 128 I 232
consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini,
op. cit., n. 14 ad art. 117). L'esistenza di uno stato di indigenza non
va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva
e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26
agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio
limitato (Trezzini, op. cit., n.
16.
ad art. 119 e nota 2839), secondo dottrina e giurisprudenza, spetta
anzitutto al richiedente presentare – spontaneamente – in modo chiaro la
propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la
reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese
connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della
propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii). Dal canto suo il
Tribunale federale ha finanche avuto modo di rilevare che non è nemmeno
ammissibile che il richiedente esponga e documenti la sua situazione “a
spizzico” poco per volta e unicamente in seguito ad una decisione negativa
dell'autorità inferiore (sentenza del Tribunale federale 5A_565/2011 del 14
febbraio 2012 consid. 4.3.1).
6.1
La reclamante si duole del
fatto che il Pretore aggiunto le ha negato il gratuito patrocinio perché
mancava il certificato municipale di ammissione all'assistenza giudiziaria. Il
primo giudice doveva – a suo dire – sollecitarne la produzione in virtù del
principio inquisitorio limitato valido nella procedura di gratuito patrocinio e
in virtù del fatto che dal 31 maggio non era più assistita legalmente (reclamo,
n. 9). Ma invano. Come detto, spetta al richiedente allegare e dimostrare, per
quanto ragionevolmente esigibile, la propria indigenza. Ora, la reclamante
stessa ha precisato che il certificato municipale, rilasciato il 15 maggio 2017
(reclamo, n. 3), era “già in possesso del legale” (reclamo, n. 9), ma di
non averlo “prodotto all'udienza del 18 maggio 2017 in quanto in quella sede
è stata sottoscritta una transazione giudiziaria nelle more istruttorie e la
procedura è stata sospesa” e lei “aveva dunque la possibilità di
produrre il richiesto certificato municipale successivamente” (reclamo, n.
9). Questo nonostante nell'istanza 22 marzo 2017 avesse indicato che “il
certificato municipale verrà prodotto non appena possibile” (istanza, pag.
4.
n. 8), l'interessata avesse personalmente partecipato all'udienza del 18
maggio 2017 insieme al suo avvocato, e la transazione giudiziaria fosse stata
comunque preceduta da una discussione (verbale, pag. 1). In siffatte
circostanze la mancata produzione del citato certificato municipale deve
unicamente ricondursi ad una scelta deliberata dell'interessata e del legale che
allora l'assisteva, a cui non spettava certo al Pretore aggiunto porre rimedio.
Non essendovi spazio per una responsabilità imputabile al primo giudice in
forza dell'evocato principio inquisitorio limitato, la rimostranza qui
sollevata sfiora i limiti del pretesto.
6.2
La reclamante rileva invero anche
che, ad ogni modo, il Pretore aggiunto doveva pronunciarsi sulla richiesta di
esenzione da anticipi, cauzioni e spese processuali (reclamo, n. 8). Tuttavia,
in difetto di un certificato municipale e della relativa documentazione a
sostegno del preteso stato d'indigenza, nell'esito la domanda non poteva che
essere respinta.
7.
Per tutto quanto si
è detto (sopra, consid. 5 e 6), la decisione impugnata non è costitutiva né di
un'errata applicazione del diritto né di accertamenti manifestamente errati dei
fatti. La decisione impugnata resiste così alla critica con conseguente reiezione
del reclamo.
8.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall'art.
119.
cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Ciò posto le spese
processuali, fissate in fr. 150.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG
(considerando quindi il valore, la natura e la complessità della causa) e 14
LTG (ovvero di una tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.–
per le decisioni su reclamo), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106
cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili la procedura di gratuito patrocinio
opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state raccolte
osservazioni.
La domanda di gratuito
patrocinio contestuale al reclamo va respinta. La richiedente non ha allegato
al certificato municipale prodotto davanti a questa Camera nessun documento, in
particolare nessun conteggio di disoccupazione a cui si fa riferimento al punto
n. 3, precludendo così a priori ogni esame del preteso stato di oggettiva
indigenza. Invero poi, alla luce degli argomenti proposti con il reclamo, il
gravame non presentava nemmeno probabilità di esito favorevole.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 16 giugno 2017 di RE
1 è respinto.
2. La domanda di
gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
3. Le spese processuali
di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
4. Notificazione
(unitamente al reclamo 16 giugno 2017 alla controparte):
– ;
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).