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Decisione

13.2017.65

Diniego del gratuito patrocinio. Divieto di nova in sede di reclamo. Revoca dell'incarico all'aspirante gratuito patrocinatore. Indigenza da documentare

17 gennaio 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. All'udienza del 18

maggio 2017 le parti sono addivenute ad una transazione giudiziaria nelle more

istruttorie, riservata ogni eccezione di fatto e di diritto. Omologato

l'accordo, il Pretore aggiunto ha disposto la sospensione della causa, da

riattivarsi a domanda di una delle parti.

Con scritto 31 maggio 2017

l'avv. C__________ ha comunicato al Pretore aggiunto che “non patrocino più

la signora RE 1 nella sopramezionata procedura” e ha chiesto di decidere la

domanda di gratuito patrocinio.

C. Con decisione 2

giugno 2017 il Pretore aggiunto ha ritenuto impossibile accogliere la domanda

di gratuito patrocinio, a causa dell'avvenuta cessazione del mandato di

rappresentanza e della mancata produzione agli atti di un certificato

municipale di ammissione all'assistenza giudiziaria.

D. Con reclamo 16 giugno

2017 RE 1, personalmente, impugna la predetta decisione e ne chiede la riforma nel

senso di accogliere l'istanza di gratuito patrocinio e di designare l'avv. C__________

quale suo patrocinatore d'ufficio fino al 31 maggio 2017. La reclamante postula

il beneficio del gratuito patrocinio anche in questa sede di giudizio.

La controparte non è stata

chiamata a esprimersi sul reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l'art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio

è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3

prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2

CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata è

stata notificata per invio raccomandato all'avv. C__________, a cui è pervenuta

il 6 giugno 2017. Per stessa ammissione della reclamante poi, questi l'avrebbe trasmessa

a lei l'indomani, 7 giugno 2017, per e-mail. Rimesso alla posta venerdì 16

giugno 2017 il reclamo presentato personalmente da RE 1 è tempestivo e, da

questo punto di vista, ammissibile.

2.

La reclamante allega

al gravame, per la prima volta, il certificato municipale di ammissione all'assistenza

giudiziaria rilasciatole il 15 maggio 2017 dall'autorità comunale di __________

(doc. B al reclamo), luogo di domicilio. Se non che, l'art. 326 cpv. 1 CPC

sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per sé

valido anche nell'ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a

ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, Kommentar

zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, DIKE - ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10

ad art. 121), seppur la questione resti dibattuta in dottrina con argomenti

fondati sul principio inquisitorio limitato e su questioni di economia

processuale (Bühler, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 50

segg. ad art. 119). In concreto, si spiegherà oltre (sotto, consid. 6) dei

motivi per i quali quel certificato municipale non può considerarsi per

rapporto alla decisione di prima istanza qui impugnata. Per contro, il documento

prodotto va perlomeno dichiarato ammissibile sotto il profilo della richiesta

di concessione del gratuito patrocinio, che la reclamante avanza in questa sede

di giudizio.

3.

Conformemente

all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata

del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

Il Pretore aggiunto ha

respinto l'istanza di gratuito patrocinio poiché la rappresentanza legale della

richiedente a cura dell'avv. C__________ si era anzitempo interrotta,

segnatamente il 31 maggio 2017, e poiché la richiedente non aveva presentato il

relativo certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria.

Dal canto suo la

reclamante lamenta un'errata applicazione dell'art. 118 CPC in quanto l'istanza

includeva altresì l'esenzione da anticipi, cauzioni e spese processuali

(reclamo, n. 8), l'avv. C__________ l'aveva comunque legalmente assistita tra

il 21 marzo e il 31 maggio 2017 (reclamo, n. 8) e, infine, prima di emettere la

sua decisione il giudice non aveva mai sollecitato la trasmissione del

certificato municipale (reclamo, n. 9).

4.

Per l'art. 117 CPC

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all'art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D­_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) – ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b). Esso comprende l'esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e

dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore d'ufficio (art.

118.

cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2) e

non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

5.

In virtù del compito

pubblico che svolge, il patrocinatore d'ufficio instaura con lo Stato un

rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere

retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF

122.

I 1 consid. 3a; Trezzini, Commentario

pratico al CPC, vol. 1, IIa ed., 2017, n. 32 ad art. 118). L'ipotesi

di una sua sostituzione non soggiace all'art. 398 cpv. 3 CO: il patrocinatore

d'ufficio in carica può in effetti farsi sostituire da un altro avvocato solo

previo consenso del giudice e con effetto per il futuro, e non ha diritto a

essere remunerato se la sostituzione difetta di questo consenso (Bühler, op. cit., n. 76 ad art. 118; Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 118). Sicché,

in difetto della preventiva autorizzazione del giudice, nemmeno l'ipotesi di

una revoca unilaterale o d'intesa con il proprio assistito (giusta l'art. 404

CO) entrano in considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118).

5.1

Nel caso specifico il Pretore

aggiunto ha negato la nomina dell'avv. C__________ a gratuito patrocinatore della

reclamante, dopo avere preso atto dallo stesso legale che il 31 maggio 2017 il

mandato affidatogli dalla cliente era cessato (decisione impugnata, pag. 1 nel

mezzo). Dal canto suo la reclamante non contesta questa circostanza,

confermando che “la revoca del mandato è stata comunicata il 31 maggio 2017”

(reclamo, n. 8). Ciò detto, alla stessa stregua del patrocinatore d'ufficio già

designato (Bühler, op. cit., n. 72

ad art. 118), in virtù del compito pubblico che mira ad assolvere, anche la

revoca unilaterale o d'intesa con il proprio assistito dell'incarico di

rappresentanza conferito ad un aspirante gratuito patrocinatore sottostà alla

preventiva autorizzazione del giudice. Ora, la mera comunicazione del 31 maggio

2017.

non adempie a questo presupposto in quanto tesa a sottoporre al Pretore

aggiunto la revoca del mandato solo a posteriori, dando così per implicita e

scontata una sua autorizzazione in tal senso. A queste condizioni, la

conclusione tratta dal Pretore aggiunto non è quindi criticabile.

6.

È considerato

indigente giusta l'art. 117 CPC (sopra, consid. 4) chi non è in grado di far

fronte con mezzi propri – reddito e sostanza – alle spese giudiziarie e legali

senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 128 I 232

consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini,

op. cit., n. 14 ad art. 117). L'esistenza di uno stato di indigenza non

va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva

e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del

richiedente al momento della richiesta di essere posto al beneficio

dell'assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26

agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio

limitato (Trezzini, op. cit., n.

16.

ad art. 119 e nota 2839), secondo dottrina e giurisprudenza, spetta

anzitutto al richiedente presentare – spontaneamente – in modo chiaro la

propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la

reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese

connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della

propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii). Dal canto suo il

Tribunale federale ha finanche avuto modo di rilevare che non è nemmeno

ammissibile che il richiedente esponga e documenti la sua situazione “a

spizzico” poco per volta e unicamente in seguito ad una decisione negativa

dell'autorità inferiore (sentenza del Tribunale federale 5A­_565/2011 del 14

febbraio 2012 consid. 4.3.1).

6.1

La reclamante si duole del

fatto che il Pretore aggiunto le ha negato il gratuito patrocinio perché

mancava il certificato municipale di ammissione all'assistenza giudiziaria. Il

primo giudice doveva – a suo dire – sollecitarne la produzione in virtù del

principio inquisitorio limitato valido nella procedura di gratuito patrocinio e

in virtù del fatto che dal 31 maggio non era più assistita legalmente (reclamo,

n. 9). Ma invano. Come detto, spetta al richiedente allegare e dimostrare, per

quanto ragionevolmente esigibile, la propria indigenza. Ora, la reclamante

stessa ha precisato che il certificato municipale, rilasciato il 15 maggio 2017

(reclamo, n. 3), era “già in possesso del legale” (reclamo, n. 9), ma di

non averlo “prodotto all'udienza del 18 maggio 2017 in quanto in quella sede

è stata sottoscritta una transazione giudiziaria nelle more istruttorie e la

procedura è stata sospesa” e lei “aveva dunque la possibilità di

produrre il richiesto certificato municipale successivamente” (reclamo, n.

9). Questo nonostante nell'istanza 22 marzo 2017 avesse indicato che “il

certificato municipale verrà prodotto non appena possibile” (istanza, pag.

4.

n. 8), l'interessata avesse personalmente partecipato all'udienza del 18

maggio 2017 insieme al suo avvocato, e la transazione giudiziaria fosse stata

comunque preceduta da una discussione (verbale, pag. 1). In siffatte

circostanze la mancata produzione del citato certificato municipale deve

unicamente ricondursi ad una scelta deliberata dell'interessata e del legale che

allora l'assisteva, a cui non spettava certo al Pretore aggiunto porre rimedio.

Non essendovi spazio per una responsabilità imputabile al primo giudice in

forza dell'evocato principio inquisitorio limitato, la rimostranza qui

sollevata sfiora i limiti del pretesto.

6.2

La reclamante rileva invero anche

che, ad ogni modo, il Pretore aggiunto doveva pronunciarsi sulla richiesta di

esenzione da anticipi, cauzioni e spese processuali (reclamo, n. 8). Tuttavia,

in difetto di un certificato municipale e della relativa documentazione a

sostegno del preteso stato d'indigenza, nell'esito la domanda non poteva che

essere respinta.

7.

Per tutto quanto si

è detto (sopra, consid. 5 e 6), la decisione impugnata non è costitutiva né di

un'errata applicazione del diritto né di accertamenti manifestamente errati dei

fatti. La decisione impugnata resiste così alla critica con conseguente reiezione

del reclamo.

8.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall'art.

119.

cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Ciò posto le spese

processuali, fissate in fr. 150.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG

(considerando quindi il valore, la natura e la complessità della causa) e 14

LTG (ovvero di una tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.–

per le decisioni su reclamo), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili la procedura di gratuito patrocinio

opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state raccolte

osservazioni.

La domanda di gratuito

patrocinio contestuale al reclamo va respinta. La richiedente non ha allegato

al certificato municipale prodotto davanti a questa Camera nessun documento, in

particolare nessun conteggio di disoccupazione a cui si fa riferimento al punto

n. 3, precludendo così a priori ogni esame del preteso stato di oggettiva

indigenza. Invero poi, alla luce degli argomenti proposti con il reclamo, il

gravame non presentava nemmeno probabilità di esito favorevole.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 16 giugno 2017 di RE

1 è respinto.

2. La domanda di

gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.

3. Le spese processuali

di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

4. Notificazione

(unitamente al reclamo 16 giugno 2017 alla controparte):

– ;

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).