13.2018.72
Reclamo contro decisione in materia di prove (quesiti peritali). Il rischio di un giudizio di merito negativo, suscettibile di causare una dilatazione dei tempi e un aumento dei costi di procedura non
2 gennaio 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2018.72
Lugano
2 gennaio 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2018.50 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 20 aprile 2015 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
e
ora sul reclamo 15 ottobre 2018 di RE 1 contro l’ordinanza 28 settembre 2018 con
cui il Pretore ha deciso sull’ammissibilità dei quesiti peritali;
ritenuto
in fatto e diritto: che con petizione 20 aprile
2015 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 260'000.- a titolo
di risarcimento per minor valore del fondo da essa acquistato dal convenuto;
che con la risposta di
causa il convenuto si è opposto integralmente alla petizione;
che la parte attrice ha
chiesto quale mezzo di prova una perizia intesa ad accertare l’esistenza e la
portata dei difetti nonché il minor valore e i danni;
che con ordinanza 9 aprile
2018 il Pretore ha ammesso la prova peritale e assegnato all’attrice un termine
per inoltrare i propri quesiti, che questa ha inoltrato il 3 maggio 2018;
che il 29 maggio 2018 il
convenuto ha inoltrato i propri controquesiti, cui l’attrice si è opposta;
che con decisione 28
settembre 2018 il Pretore ha ammesso i quesiti peritali, respingendo per contro
tutti i controquesiti;
che con reclamo 15 ottobre
2018 RE 1 si aggrava contro l’ordinanza 28 settembre 2018 chiedendone
l’annullamento e postulando il rinvio dell’incarto al Pretore per nuova
decisione;
che il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni;
che l’ordinanza qui in
esame, con cui il Pretore ha deciso in merito ai quesiti peritali, è una
disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati
art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è
impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile
del Tribunale d’appello;
che la sentenza impugnata
è pervenuta al legale di parte convenuta il 5 ottobre 2018, sicché il gravame
qui in esame, rimesso alla posta il 15 ottobre 2018, è tempestivo e da questo
punto di vista ammissibile;
che per l’art. 320 CPC con
il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che, inoltre, nei casi non
espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è
ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere
riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;
che il CPC non prevede
espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il
reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che la sola enunciazione di proclami o principi generali non è
sufficiente;
che a mente del reclamante
Fatti
il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile consiste nel fatto che
una sua eventuale condanna avrebbe quale conseguenza il rimedio dell’appello,
ciò che protrarrebbe il procedimento per diversi anni, comportando pure un
aumento delle spese processuali, senza tener conto delle difficoltà derivanti dal
dover completare successivamente la perizia;
che l’argomentazione del
reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo, suscettibile
di causare una dilatazione dei tempi e un aumento dei costi della procedura;
che tale ipotesi non
configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art.
319 lett. b cifra 2 CPC, poiché il rischio di un giudizio di merito negativo è
insito in tutte le cause, e così il pericolo che una delle parti - o entrambe -
impugnino la decisione finale a loro sfavorevole, causando così una dilatazione
dei tempi e dei costi della procedura;
che, in mancanza di una
delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato
inammissibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione
del Pretore;
che, abbondanzialmente, nella
misura in cui il reclamante si duole della mancata ammissione dei quesiti 7, 8
e 12 - con i quali egli solleva la questione della tempestività della notifica
dei difetti - gioverà rilevare come il reclamo sia infondato;
che, in effetti, la
questione è stata oggetto di una decisione incidentale con cui la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello ha accertato la tempestività della
notifica stessa (art. 237 cpv. 1 CPC);
che tale accertamento non è
Considerandi
più suscettibile di essere rimessa in discussione, sicché l’assunzione di prove
su questo tema non è di alcuna utilità;
che le spese processuali,
disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il
1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in
considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2
cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;
che giusta l’art. 14 LTG
la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello
essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di
giustizia vanno fissate in complessivi fr. 800.- e sono poste a carico del
reclamante, soccombente;
che non avendo la
controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 15 ottobre
2018.
di RE 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
di fr. 800.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 15 ottobre 2018 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.