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Decisione

13.2018.72

Reclamo contro decisione in materia di prove (quesiti peritali). Il rischio di un giudizio di merito negativo, suscettibile di causare una dilatazione dei tempi e un aumento dei costi di procedura non

2 gennaio 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile consiste nel fatto che

una sua eventuale condanna avrebbe quale conseguenza il rimedio dell’appello,

ciò che protrarrebbe il procedimento per diversi anni, comportando pure un

aumento delle spese processuali, senza tener conto delle difficoltà derivanti dal

dover completare successivamente la perizia;

che l’argomentazione del

reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo, suscettibile

di causare una dilatazione dei tempi e un aumento dei costi della procedura;

che tale ipotesi non

configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art.

319 lett. b cifra 2 CPC, poiché il rischio di un giudizio di merito negativo è

insito in tutte le cause, e così il pericolo che una delle parti - o entrambe -

impugnino la decisione finale a loro sfavorevole, causando così una dilatazione

dei tempi e dei costi della procedura;

che, in mancanza di una

delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato

inammissibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione

del Pretore;

che, abbondanzialmente, nella

misura in cui il reclamante si duole della mancata ammissione dei quesiti 7, 8

e 12 - con i quali egli solleva la questione della tempestività della notifica

dei difetti - gioverà rilevare come il reclamo sia infondato;

che, in effetti, la

questione è stata oggetto di una decisione incidentale con cui la seconda

Camera civile del Tribunale d’appello ha accertato la tempestività della

notifica stessa (art. 237 cpv. 1 CPC);

che tale accertamento non è

Considerandi

più suscettibile di essere rimessa in discussione, sicché l’assunzione di prove

su questo tema non è di alcuna utilità;

che le spese processuali,

disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il

1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in

considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2

cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;

che giusta l’art. 14 LTG

la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello

essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di

giustizia vanno fissate in complessivi fr. 800.- e sono poste a carico del

reclamante, soccombente;

che non avendo la

controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 15 ottobre

2018.

di RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

di fr. 800.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 15 ottobre 2018 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.