13.2018.74
La decisione in materia di prove non è, di regola, costitutiva di un pregiudizio difficilmente riparabile. Reclamo inammissibile
2 gennaio 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
13.2018.74
Lugano
2 gennaio 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CA.2018.38 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
promossa con istanza di provvedimenti cautelari 14 agosto 2018 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e
ora sul reclamo 24 ottobre 2018 contro l’ordinanza 16 ottobre 2018 con cui il
Pretore ha statuito sulle prove;
ritenuto
in fatto: che con istanza di
provvedimenti cautelari 14 agosto 2018 RE 1 ha chiesto, tra l’altro, la
sospensione da CO 1 dalla carica di amministratrice dell’__________ e la
cancellazione da RC del di lei diritto di firma per detta società;
che all’udienza del 25
settembre 2018 la convenuta si è opposta all’istanza;
che con ordinanza 16
ottobre 2018 il Pretore ha statuito sulle prove, ammettendo i richiami degli
incarti dalla pretura e respingendo le altre domande di informazioni scritte /
edizione di documenti e le testimonianze;
che con reclamo 24 ottobre
2018 RE 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata e che siano ammesse
tutte le prove da lui notificate;
che il reclamo non è stato
notificato alla controparte;
considerato
in diritto: che la decisione
impugnata, con cui il primo giudice ha statuito sulle prove è una decisione
ordinatoria processuale giusta l’art. 124 CPC, la quale, in applicazione dei
combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è
impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile
del Tribunale d’appello;
che nel caso concreto la
decisione è pervenuta al reclamante il 17 ottobre 2018, sicché il reclamo qui
in esame, rimesso alla posta il 26 ottobre 2018, è tempestivo;
che il reclamo secondo
l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto nei casi stabiliti dalla legge
(cifra 1), oppure quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile (cifra 2);
che il CPC non prevede
espressamente l’impugnabilità della decisione 12 luglio 2018 qui in esame,
sicché il reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile;
che il reclamante non ha
reso verosimile, e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto
pregiudizio;
che, in mancanza di una
premessa fondamentale del reclamo, il gravame è quindi inammissibile;
che, comunque sia, di
regola le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata assunzione di una prova va contestata tramite
l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale
federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062
del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile
svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i.f.), non quindi con reclamo ai sensi
dell’art. 319 lett. b CPC;
che, in effetti, fino al
momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione
e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non
ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in
relazione al processo (III CCA 22.03.2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n.
47c);
che il gravame,
manifestamente inammissibile, non è stato notificato alla controparte per
osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione
a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
che le spese processuali
sono a carico della parte soccombente (art. 106 CPC), nel caso concreto del
reclamante;
per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 24 ottobre
2018 di RE 1è inammissibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali
di fr. 400.- sono poste a carico di RE 1.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 24 ottobre 2018 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).