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Decisione

13.2018.74

La decisione in materia di prove non è, di regola, costitutiva di un pregiudizio difficilmente riparabile. Reclamo inammissibile

2 gennaio 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

13.2018.74

Lugano

2 gennaio 2019/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. CA.2018.38 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

promossa con istanza di provvedimenti cautelari 14 agosto 2018 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e

ora sul reclamo 24 ottobre 2018 contro l’ordinanza 16 ottobre 2018 con cui il

Pretore ha statuito sulle prove;

ritenuto

in fatto: che con istanza di

provvedimenti cautelari 14 agosto 2018 RE 1 ha chiesto, tra l’altro, la

sospensione da CO 1 dalla carica di amministratrice dell’__________ e la

cancellazione da RC del di lei diritto di firma per detta società;

che all’udienza del 25

settembre 2018 la convenuta si è opposta all’istanza;

che con ordinanza 16

ottobre 2018 il Pretore ha statuito sulle prove, ammettendo i richiami degli

incarti dalla pretura e respingendo le altre domande di informazioni scritte /

edizione di documenti e le testimonianze;

che con reclamo 24 ottobre

2018 RE 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata e che siano ammesse

tutte le prove da lui notificate;

che il reclamo non è stato

notificato alla controparte;

considerato

in diritto: che la decisione

impugnata, con cui il primo giudice ha statuito sulle prove è una decisione

ordinatoria processuale giusta l’art. 124 CPC, la quale, in applicazione dei

combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è

impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile

del Tribunale d’appello;

che nel caso concreto la

decisione è pervenuta al reclamante il 17 ottobre 2018, sicché il reclamo qui

in esame, rimesso alla posta il 26 ottobre 2018, è tempestivo;

che il reclamo secondo

l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto nei casi stabiliti dalla legge

(cifra 1), oppure quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile (cifra 2);

che il CPC non prevede

espressamente l’impugnabilità della decisione 12 luglio 2018 qui in esame,

sicché il reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile;

che il reclamante non ha

reso verosimile, e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto

pregiudizio;

che, in mancanza di una

premessa fondamentale del reclamo, il gravame è quindi inammissibile;

che, comunque sia, di

regola le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata assunzione di una prova va contestata tramite

l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale

federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062

del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile

svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i.f.), non quindi con reclamo ai sensi

dell’art. 319 lett. b CPC;

che, in effetti, fino al

momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione

e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non

ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in

relazione al processo (III CCA 22.03.2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n.

47c);

che il gravame,

manifestamente inammissibile, non è stato notificato alla controparte per

osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione

a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

che le spese processuali

sono a carico della parte soccombente (art. 106 CPC), nel caso concreto del

reclamante;

per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 24 ottobre

2018 di RE 1è inammissibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali

di fr. 400.- sono poste a carico di RE 1.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 24 ottobre 2018 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).