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Decisione

13.2018.76

La decisione che designa d'ufficio un rappresentante legale ad una parte è una disposizione ordinatoria processuale. Reclamo sprovvisto di pregiudizio difficilmente riparabile

2 gennaio 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato

quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una

successiva sentenza finale favorevole;

che il CPC non prevede

espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il

reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che la sola enunciazione di proclami o principi generali non è

sufficiente (Verda Chiocchetti, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319; Trezzini, CPC comm., 2011, art. 319 pag.

1407);

che, nel caso in rassegna,

il reclamante non si è in alcun modo confrontato con la decisione pretorile,

non ha spiegato in cosa consisterebbe l’applicazione errata del diritto o

l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del giudice di prime

cure e neppure ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio

di un pregiudizio difficilmente riparabile;

che, per quanto concerne il rischio di un

pregiudizio, lo stesso neppure appare manifesto, considerato che la nomina di

un legale è avvenuta nell’interesse dello stesso reclamante;

che, ritenuta la mancanza delle premesse

fondamentali del reclamo, il gravame è inammissibile, ciò che rende superfluo

esaminare la correttezza della decisione impugnata;

che a titolo abbondanziale, si rileva che

nella valutazione della capacità di condurre la causa il giudice gode di un

ampio potere d’apprezzamento, bastando il sussistere d’indizi concreti

(oggettivi e soggettivi) appalesanti una manifesta incapacità per ordinare a

una parte di far capo a un rappresentante;

Considerandi

che nel caso di cui trattasi,

l’atteggiamento tenuto da RE 1nell’intera vicenda depone comunque a favore del

provvedimento impugnato, ciò non da ultimo considerato il contenuto dei suoi

scritti alla Pretura dai quali emerge anche una scarsa padronanza della lingua

italiana, suscettibile di pregiudicare in modo rilevante la sua posizione processuale;

che, stante le particolarità del caso, eccezionalmente si prescinde dal prelevare spese processuali; che non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 3 novembre

2018.

di RE 1 è inammissibile.

2.

Non si prelevano

spese processuali.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 3 novembre 2018 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Leventina.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).