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Decisione

13.2018.79

La decisione in materia di prove (delucidazione e complemento della perizia) non è, di regola, costitutiva di un pregiudizio difficilmente riparabile. Reclamo inammissibile

3 gennaio 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

13.2018.79

Lugano

3 gennaio 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2016.237 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,

promossa con petizione 12 dicembre 2016 da

CO 1

CO 2

entrambi

patrocinati dallo PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

briella Beguglia,

Barbara Betguglia

Roberta berguglia

e

ora sul reclamo 8 novembre 2018 della convenuta contro l’ordinanza sulle prove

25 ottobre 2018;

ritenuto

in fatto: che con petizione 12

dicembre 2016 CO 1 e CO 2 hanno chiesto la condanna della convenuta al

pagamento di fr. 100'675.65 oltre accessori quale risarcimento per violazione

del mandato;

che con risposta

20 marzo 2016 la convenuta si è opposta alla petizione;

che in corso d’istruttoria

è stata allestita una perizia da parte dell’arch. __________, relativa ai motivi

del crollo di un muro di sostegno e ai costi di ripristino del medesimo;

che, notificata la perizia

alle parti, con istanza 14 settembre 2018 la parte convenuta ha chiesto la delucidazione

e il complemento della perizia, domanda alla quale la parte attrice si è

opposta;

che con ordinanza 25

ottobre 2018 il Pretore ha statuito sull’istanza di delucidazione e

complemento, respingendola;

che con reclamo 8 novembre

2018 la convenuta chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al

gravame, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto al

Pretore affinché proceda con la delucidazione e il complemento della perizia;

che il reclamo non è stato

notificato alla controparte;

considerato

in diritto: che l’ordinanza 25 ottobre

2018 con la quale il Pretore ha statuito sull’istanza di delucidazione e

complemento della perizia è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art.

124 CPC, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321

cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di

dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

che nel caso concreto la

decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il 29 ottobre 2018,

sicché il gravame qui in esame, rimesso alla posta l’8 novembre 2018, è

tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;

che il reclamo secondo l’art.

319 lett. b CPC è ammissibile soltanto nei casi stabiliti dalla legge (cifra

1), oppure quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile

(cifra 2);

che il CPC non prevede

espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché la reclamante

doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile;

che la reclamante non ha

reso verosimile, e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio;

che, comunque, le decisioni mediante le quali il giudice decide in merito all’ammissibilità

delle prove, segnatamente della delucidazione e del complemento della perizia,

non provocano di principio un danno irreparabile e la mancata o errata

assunzione di una prova va contestata, di regola, tramite l’impugnazione della

decisione finale;

che, costatata la mancanza

di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile, sicché

appare superfluo esaminare le censure sollevate dalla reclamante;

che il gravame,

manifestamente inammissibile, non è stato notificato alla controparte per

osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione

a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

che le spese processuali

sono stabilite in fr. 300.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), a carico della reclamante

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che, non avendo la

controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;

per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 8 novembre 2018

contro l’ordinanza sulle prove 25 ottobre 2018 è inammissibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali

di fr. 300.- sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 8 novembre 2018 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la

presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.