13.2018.79
La decisione in materia di prove (delucidazione e complemento della perizia) non è, di regola, costitutiva di un pregiudizio difficilmente riparabile. Reclamo inammissibile
3 gennaio 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
13.2018.79
Lugano
3 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2016.237 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 12 dicembre 2016 da
CO 1
CO 2
entrambi
patrocinati dallo PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
briella Beguglia,
Barbara Betguglia
Roberta berguglia
e
ora sul reclamo 8 novembre 2018 della convenuta contro l’ordinanza sulle prove
25 ottobre 2018;
ritenuto
in fatto: che con petizione 12
dicembre 2016 CO 1 e CO 2 hanno chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 100'675.65 oltre accessori quale risarcimento per violazione
del mandato;
che con risposta
20 marzo 2016 la convenuta si è opposta alla petizione;
che in corso d’istruttoria
è stata allestita una perizia da parte dell’arch. __________, relativa ai motivi
del crollo di un muro di sostegno e ai costi di ripristino del medesimo;
che, notificata la perizia
alle parti, con istanza 14 settembre 2018 la parte convenuta ha chiesto la delucidazione
e il complemento della perizia, domanda alla quale la parte attrice si è
opposta;
che con ordinanza 25
ottobre 2018 il Pretore ha statuito sull’istanza di delucidazione e
complemento, respingendola;
che con reclamo 8 novembre
2018 la convenuta chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al
gravame, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto al
Pretore affinché proceda con la delucidazione e il complemento della perizia;
che il reclamo non è stato
notificato alla controparte;
considerato
in diritto: che l’ordinanza 25 ottobre
2018 con la quale il Pretore ha statuito sull’istanza di delucidazione e
complemento della perizia è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art.
124 CPC, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321
cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di
dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che nel caso concreto la
decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il 29 ottobre 2018,
sicché il gravame qui in esame, rimesso alla posta l’8 novembre 2018, è
tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;
che il reclamo secondo l’art.
319 lett. b CPC è ammissibile soltanto nei casi stabiliti dalla legge (cifra
1), oppure quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile
(cifra 2);
che il CPC non prevede
espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché la reclamante
doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile;
che la reclamante non ha
reso verosimile, e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio;
che, comunque, le decisioni mediante le quali il giudice decide in merito all’ammissibilità
delle prove, segnatamente della delucidazione e del complemento della perizia,
non provocano di principio un danno irreparabile e la mancata o errata
assunzione di una prova va contestata, di regola, tramite l’impugnazione della
decisione finale;
che, costatata la mancanza
di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile, sicché
appare superfluo esaminare le censure sollevate dalla reclamante;
che il gravame,
manifestamente inammissibile, non è stato notificato alla controparte per
osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione
a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
che le spese processuali
sono stabilite in fr. 300.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), a carico della reclamante
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che, non avendo la
controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;
per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 8 novembre 2018
contro l’ordinanza sulle prove 25 ottobre 2018 è inammissibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali
di fr. 300.- sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 8 novembre 2018 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la
presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.