13.2018.86
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4 gennaio 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2018.86
Lugano
4 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2018.5 della Pretura
del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 1 giugno 2018 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
RE
1
e
ora sul reclamo 4 dicembre 2018 di RE 1 contro la decisione 28 novembre 2018
del Pretore;
ritenuto
in fatto: che con decreto 27 luglio
2017 il Comune di __________, rappresentato dal Municipio, ha inflitto a RE 1
una multa di fr. 5'000.- “per aver lasciato vagare il suo cane malinese libero
senza custodia e guinzaglio in paese, e incustodito presso l’abitazione dei
signori __________ al mappale no __________ RFD sezione di __________ e che ha
aggredito e ferito la signora __________ e il suo cane __________ in data 14
giugno”;
che la decisione non è
stata impugnata ed è cresciuta in giudicato;
che la decisione del
Municipio e le successive comunicazioni a RE 1 intese all’incasso della multa
sono state firmate dal sindaco __________ e dal segretario comunale CO 1;
che non avendo
l’interessato pagato la multa, il Comune ha fatto spiccare nei suoi confronti
dal Betreibungsamt Bern-Mittelland il precetto esecutivo n. __________ per
l’importo di fr. 5'000.-;
che in data 20 novembre
2017 RE 1 ha inviato a CO 1 una fattura con l’indicazione
“Falsche
Anschuldigungen und Unterstellung fr. 3000.00
Verletzung
mehrerer Rechtsgüter fr. 3000.00
Administration
fr. 1000.00
per
un totale di fr. 7'000.-”;
che con precetto esecutivo
n. __________ del 7 maggio 2018 dell’Ufficio di esecuzione di Cevio, RE 1 ha poi
escusso CO 1 per l’importo di fr. 7'060.00, indicando quale titolo di credito
“Rechnung 20.11.2017 di CHF 7000.00”, rispettivamente “Mahnungsgebühren” (3
volte fr. 20.-);
che con istanza 1 giugno
2018 CO 1 ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito di cui al
menzionato precetto esecutivo;
che, ritenuto il convenuto
non in grado di difendersi in modo appropriato, il Pretore gli ha dapprima assegnato
un termine per far capo a un rappresentante, con la comminatoria della nomina
di un avvocato d’ufficio in caso di inazione, e in seguito, con ordinanza 27
agosto 2018 ha designato l’avv. __________ quale suo rappresentante;
che, avendo l’avv. __________
rinunciato al mandato, con ordinanza 28 novembre 2018 il Pretore ha revocato la
nomina del patrocinatore d’ufficio, rendendo attento il convenuto che dovrà
difendersi da solo, assegnandogli un termine di 10 giorni per inoltrare la
risposta di causa;
che con scritto 4 dicembre
2018 RE 1 ha inoltrato alla Pretura “Einspruch” contro la decisione di cui
sopra;
che lo scritto,
considerato quale reclamo, è stato trasmesso d’ufficio al Tribunale d’appello;
considerato
in diritto: che la decisione
28 novembre 2018 è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 cpv. 1
CPC) la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321
cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di
dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che la decisione 28
novembre 2018 è stata notificata al reclamante il 1° dicembre 2018 sicché
l’atto, rimesso alla posta il 5 dicembre 2018, è tempestivo e, da questo punto
di vista, ammissibile;
che giusta l’art. 129 del
codice di diritto processuale svizzero (CPC) il procedimento si svolge nella
lingua ufficiale del Cantone, in concreto quindi in lingua italiana;
che, di conseguenza,
l’“Einspruch” (atto traducibile quale reclamo o ricorso) in questione, redatto
in lingua tedesca, sarebbe da ritornare al mittente con un termine per la
traduzione;
che, eccezionalmente, si
prescinde da questo modo di procedere, l’atto essendo comunque inammissibile;
che il reclamo secondo
l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto nei casi stabiliti dalla legge
(cifra 1), oppure quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile (cifra 2);
che il CPC non prevede
espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il
reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile;
che il reclamante non ha
reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto
pregiudizio, né lo stesso può essere considerato evidente sicché, in mancanza
di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile;
che, inoltre, giusta
l’art. 321 CPC, il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve, segnatamente,
contenere una domanda di giudizio e deve confrontarsi con la decisione
impugnata e spiegare dove il primo giudice avrebbe applicato in modo errato il
diritto o accertato in modo manifestamente errato i fatti;
che il reclamo non
contiene domande di giudizio, limitandosi alle affermazioni “ Ich Akzeptiere
Ihr Urteil nicht. Ich Akzeptiere Ihr Schreiben nicht. Ich
lasse mich nicht Bevormunden. Und ich kann immer noch kein Italienisch. Ihr
Schreiben wird retourniert”;
che
anche per questo motivo il gravame, non sufficientemente motivato e mancante di
precise domande di giudizio, è inammissibile;
che le spese processuali,
stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono
la soccombenza del reclamante e vanno stabilite in fr. 100.- in applicazione
dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG
(tassa di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr.
Fatti
100.- e fr. 10'000.-);
che, manifestamente
inammissibile, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 4 dicembre 2018
di RE 1 è inammissibile.
2. Le spese processuali
di fr. 100.- sono poste a carico di RE 1.
3. Notificazione
(unitamente all’atto 4 dicembre 2018 alla controparte):
- ;
- .
Considerandi
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Vallemaggia.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è inferiore a fr. 30’000.-, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale. Negli stessi termini è possibile proporre un ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).