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Decisione

13.2019.100

Tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. Laddove intende scostarsi da un conteggio particolareggiato, il giudice deve motivare la sua decisione

2 maggio 2020Italiano15 min

mantenimento a suo favore e la partecipazione alle sue spese straordinarie. L’istante

Source ti.ch

Incarto n.

13.2019.100

Lugano

2 maggio 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

Lardelli

e Olgiati

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

per statuire nella causa inc. n. SE.2018.82 (azione modifica di mantenimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa

con petizione 10 dicembre 2018 da

PI

1

rappr.

da RA 1

patrocinato

dall’ RE 1

contro

PI

2

patrocinato

dall’ PA 2

e

ora sul reclamo 19 luglio 2019 dell’avv. RE 1 contro la decisione 8 luglio 2019

con cui il Pretore aggiunto ha tassato la sua nota professionale 24 giugno

2019;

ritenuto

in fatto: A. Dalla relazione tra RA 1 (1979)

e PI 2 (1985) è nato PI 1 (18 novembre 2013). I genitori hanno sottoscritto una

convenzione con cui PI 2 si è impegnato a versare un contributo alimentare per

E___ di fr. 700.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 850.– mensili fino al

12° compleanno e di fr. 1'000.– mensili fino alla maggior età o “al termine di

un’adeguata formazione”, assegni familiari non compresi. La convenzione è stata

approvata il 9 dicembre 2013 dall’Autorità regionale di protezione __________,

sede di __________.

Il 25 ottobre 2017 RA 1 ha

chiesto all’Autorità regionale di protezione __________, sede di __________ (di

seguito: ARP), di adeguare ai criteri validi del nuovo diritto i contributi di

mantenimento versati a favore del figlio - incluso il contributo di accudimento

- e la convocazione ad un’udienza di discussione. Il 15 novembre 2017 PI 2 vi

si è opposto, postulando finanche una riduzione di quelli già dovuti. L’ARP,

constatato il mancato raggiungimento di un accordo, ha rinviato le parti alla Pretura.

Fatti

B. Con

istanza di conciliazione 18 luglio 2018 PI 1 ha convenuto PI 2 innanzi alla

Pretura del distretto di Bellinzona chiedendo la modifica dei contributi di

mantenimento a suo favore e la partecipazione alle sue spese straordinarie. L’istante

ha altresì postulato la concessione del gratuito patrocinio con l’assistenza

legale dell’avv. RE 1. L’autorizzazione ad agire è stata rilasciata l’11

settembre 2018.

C. Con petizione 10

dicembre 2018 diretta nei confronti di PI 2, PI 1 ha chiesto l’aumento dei contributi

alimentari versati a suo favore, una partecipazione alle spese straordinarie, e

di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza legale

dell’avv. RE 1. Con osservazioni 31 gennaio 2019 PI 2 ha chiesto di ridurre i

contributi attualmente a suo carico.

In esito all’udienza 2

aprile 2019 il Pretore aggiunto ha omologato un accordo di modifica della

convenzione in essere fra le parti, nel senso di fissare in fr. 950.– (assegni

familiari esclusi) il contributo alimentare dovuto al figlio fino alla maggior

età o al termine di un’adeguata formazione, precisando poi la ripartizione di

eventuali spese straordinarie future. La causa è stata stralciata dai ruoli per

intervenuta transazione.

D. Con decisione 31

maggio 2019 il Pretore aggiunto ha concesso a PI 1 il beneficio del gratuito

patrocinio dell’avv. RE 1, ritenuta la sua partecipazione ai costi legali con

il versamento allo Stato di rate mensili di fr. 150.– ciascuna.

E. Il 24 giugno 2019

l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la sua nota professionale esponendo una

remunerazione complessiva di fr. 6'130.70, comprensiva di fr. 5'232.60 di

onorario, fr. 459.80 di spese e fr. 438.30 di IVA, per prestazioni legali

svolte tra il 14 febbraio 2018 e il 21 giugno 2019.

F. Con decisione 8

luglio 2019 il Pretore aggiunto ha tassato la citata nota professionale,

riconoscendo una retribuzione di fr. 3'198.70, di cui fr. 2'700.– di onorario

dal 01.01.2018, fr. 270.– di spese dal 01.01.2018 e fr. 228.70 di IVA.

G. Con reclamo 19 luglio

2019 l’avv. RE 1 chiede ora la riforma di questa decisione nel senso di

riconoscere una retribuzione totale di fr. 6'130.70, e meglio fr. 5'232.60 di

onorario dal 02.2018, fr. 459.80 di spese dal 02.2018 e fr. 438.30 di IVA. La

legale ha inoltre protestato tasse e spese, e fr. 645.– almeno oltre IVA a

titolo di ripetibili.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione sulla

remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio

della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda

delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore

medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e

conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza

TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019

consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).

1.1

Trattandosi nondimeno di

spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la

relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e

319.

lett. b cifra 1 CPC (Huber,

in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO

Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,

2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in:

Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al

CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del

TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile

la via dell’art. 110 CPC; Verda

Chiocchetti, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319

[versione ebook al 1° febbraio 2019, n. 44 ad art. 319]).

1.2

La prima Camera civile del Tribunale

d’appello ha trasmesso, con decisione del 4 dicembre 2019, il reclamo a questa

Camera “per competenza” (inc. 11.2019.139). A prescindere dal fatto che essa non

ha la facoltà di attribuire competenze ad altri collegi (così ICCA, sentenza

inc. 11.2019.139 del 4 dicembre 2019), la decisione di trasmissione è in

contrasto con quanto stabilito dalla medesima Camera con sentenza 2 settembre

2015, dove ha rilevato che “la decisione con cui un giudice fissa

l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito

patrocinio rientra nella “liquidazione delle spese giudiziarie” (art. 122 CPC),

la quale è regolata in linea generale dall'art. 111 CPC. Ancorché presa

separatamente, la decisione emanata il 30 luglio 2015 dal Pretore aggiunto va

considerata come un'integrazione del dispositivo sulle spese giudiziarie della

sentenza di divorzio. Essa configura perciò una “decisione in materia di spese”

a norma dell'art. 110 CPC, ossia un'“altra decisione” impugnabile unicamente

con reclamo (art. 319 lett. b n. 1 CPC)” (ICCA, sentenza inc. 11.2015.61

del 2 settembre 2015). Ne discende che, alla luce di quanto disposto dall’art. 48

lett. a cifra 8a LOG, la competenza della ICCA sarebbe in realtà pacificamente

data.

Ciò premesso, per una

questione di economia di giudizio e onde evitare un conflitto di competenza

negativo, del reclamo se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello

in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.3

Per applicazione analogica

dell’art. 119 cpv. 3 CPC (Trezzini, op.

cit., n. 23 ad art. 122) - la legge non prevedendo un’esplicita indicazione al

riguardo - il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione

della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci

giorni (termine che non è stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF

5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018 dell’11 gennaio 2019).

1.4

In concreto la decisione, notificata

il 9 luglio 2019, è pervenuta all’avv. RE 1 l’indomani. Il reclamo, spedito

venerdì 19 luglio 2019 è pertanto tempestivo e quindi, da questo punto di

vista, ammissibile.

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

2.1

Il Pretore aggiunto,

richiamata la decisione 31 maggio 2019 di ammissione al gratuito patrocinio, ha

ritenuto ammissibile un dispendio massimo di 15 ore lavorative alla tariffa

oraria di fr. 180.–. Ha inoltre riconosciuto spese fino a concorrenza del 10%

dell’onorario e l’IVA al 7.7%.

2.2

La reclamante rimprovera al

Pretore aggiunto di avere ridotto il dispendio orario esposto nella sua nota

professionale 24 giugno 2019 senza fornire una motivazione al riguardo, e

meglio senza indicare quali prestazioni non sarebbero state necessarie e per

quale motivo. Dipoi la reclamante rileva la necessità e la pertinenza delle singole

prestazioni in rapporto al mandato svolto, terminato con l’omologazione di un

accordo senza ulteriore aggravio di spese di causa.

3.

Il diritto di essere

sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale

formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio l’annullamento

della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del

gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito comprende

anche l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, Berner Kommentar, ZPO, vol. I,

2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l’art. 238 lett. g CPC, può ritenersi

sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia

fattuali che giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso

piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi

conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, op. cit., n. 40 seg. ad art.

238.

[versione ebook al 1° febbraio 2019, n. 41 seg. ad art. 238]).

3.1

Per prassi del Tribunale

federale in materia di ripetibili, che trova applicazione anche ai fini della fissazione

dell’indennità accordata al gratuito patrocinatore (sentenza del Tribunale

federale 5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti: non

pubblicata in DTF 140 III 167), la decisione giudiziaria sull’onorario dovuto

al legale non deve essere necessariamente motivata, per lo meno ove non si

scosti dai limiti tariffali e non si diano circostanze straordinarie (DTF 111

Ia 1 consid. 2, 93 I 120 consid. 2; Wuffli/Fuhrer,

Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, n. 583 con

riferimenti; Tappy, Le Tribunal

fédéral et les décisions en matière de frais judiciaires, avances, dépens et

indemnités d’assistance judiciaire, in: Bohnet/Tappy, 10 ans de Loi sur le

Tribunal fédéral, 2017, n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74). L’obbligo di

motivazione - anche breve - sussiste invece in presenza di un conteggio

particolareggiato, il giudice che intende scostarsene dovendo in tal caso

indicare i motivi per cui ritiene ingiustificate le prestazioni da stralciare o

da ridurre, senza di che il destinatario non potrebbe ricorrere all’autorità

superiore con sufficiente cognizione di causa (sentenza del Tribunale federale

5A_39/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.2 con riferimenti: non pubblicata in

DTF 140 III 167; Wuffli/Fuhrer,

op. cit., n. 583 con riferimenti; Tappy,

op. cit., n. 74 con rinvio a nota 68, pag. 74).

3.2

Nel caso in esame, e con

riferimento alla parcella legale presentata dalla reclamante, il Pretore

aggiunto ha rilevato di poter riconoscere un monte massimo di 15 ore alla

tariffa oraria di fr. 180.–, da cui un “onorario dal 01.01.2018” di fr. 2'700.–

aumentato del 10% di “spese dal 01.01.2018”. Se non che, la nota professionale 24

giugno 2019 espone il dettaglio delle singole prestazioni, e per ciascuna di

esse le relative specifiche (data, causale, dispendio di tempo e costo), che la

reclamante pretende di avere svolto nell’interesse del suo assistito tra il 14

febbraio 2018 e il 21 giugno 2019. Di modo che, per quanto si è appena detto

(sopra, consid. 3 e 3.1), il Pretore aggiunto doveva quantomeno spiegare in che

misura e quali di tutte quelle attività non erano congrue e necessarie e, di

conseguenza, ne imponevano lo stralcio. Conformemente alla evocata prassi, se

ne deve così dedurre che il Pretore aggiunto è venuto meno al suo obbligo di

motivazione. E tale omissione ben configura un’errata applicazione del diritto.

Di modo che, su questo punto il reclamo è fondato e va accolto.

4.

La decisione

impugnata richiama peraltro la decisione 31 maggio 2019 con cui il Pretore

aggiunto ha posto PI 1 al beneficio dell’assistenza giudiziaria e che, espressamente,

statuiva sulla domanda di gratuito patrocinio 10 dicembre 2018 presentata

contestualmente alla petizione di medesima data (sopra, consid. C). Se non che,

anche l’istanza di conciliazione 18 luglio 2018 era accompagnata da una

richiesta di gratuito patrocinio (sopra, consid. B). Certo, la decisione di

tassazione 8 luglio 2019 ha riconosciuto onorario e spese “dal 01.01.2018”, inducendo

a ritenere che il primo giudice abbia implicitamente evaso anche l’istanza di

gratuito patrocinio 18 luglio 2018. Nondimeno, una precisazione si giustifica

anche da questo punto di vista.

5.

Con particolare

riferimento alle prestazioni svolte in procedura di conciliazione giova ancora

rilevare quanto segue.

5.1

Giusta l’art. 198 lett. bbis

CPC la procedura di conciliazione non ha luogo nelle cause di mantenimento e

sulle altre questioni riguardanti i figli, se uno dei genitori si è rivolto

all’autorità di protezione dei minori prima che fosse promossa la causa (art.

298b e 298d CC), eccezione entrata in vigore il 1° gennaio 2017 nel contesto della

modifica del 20 marzo 2015 del Codice civile svizzero in materia di

“Mantenimento del figlio”: in sostanza l’idea è quella di soprassedere all’avvio

di una formale procedura di conciliazione laddove l’ARP ha già assolto ai compiti

dell’autorità di conciliazione, riservata la possibilità per il giudice di

conciliare le parti in ogni momento (art. 124 cpv. 3 CPC) (Bohnet, in: Commentaire Romand, Code de

procédure civile, 2a ed.,

2019, n. 9a ad art. 198; Infanger,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,

2017, n. 17a ad art. 197/198). Questo non vale però se la mancata intesa constatata

dall’ARP data di oltre sei mesi (sentenza del Tribunale federale 5A_459/2019

del 26 novembre 2019 consid. 3.3.3 con riferimenti; Meier/Häberli, Übersicht zur Rechtsprechung im Kindes- und

Erwachsenenschutzrecht (September bis Dezember 2019 / Résumé de jurisprudence

filiation et protection de l’adulte (septembre à décembre 2019), in: ZKE/RMA

2020.

pag. 61, 80, e pag. 24, 44).

5.2

Ora, nel caso in esame, con

istanza 25 ottobre 2017 la madre di PI 1 si è rivolta all’ARP affinché il contributo

di mantenimento per il figlio fosse aumentato, pretesa a cui PI 2 si è opposto

(doc. E; sopra, consid. A). E alla relativa udienza del 5 dicembre 2017 l’ARP ha

poi constatato la mancata intesa fra le parti, che ha invitato a rivolgersi

alla Pretura (doc. F; sopra, consid. A). A ben vedere quindi non si poteva

prescindere dall’inoltro dell’istanza di conciliazione 18 luglio 2018, introdotta

a distanza di oltre sette mesi. Tale pare del resto aver considerato il Pretore

aggiunto che infine ha rilasciato l’autorizzazione ad agire (doc. U; sopra,

consid. B). Sicché, di primo acchito, uno stralcio sommario e complessivo di

tutte le prestazioni ad essa riconducibili e conteggiate dal 14 febbraio 2018

non si giustificherebbe nemmeno. Pertanto, a maggior ragione una spiegazione

del Pretore aggiunto risulta indispensabile.

6.

Ne consegue che, in

mancanza di sufficiente motivazione non vi è modo per questa Camera di

stabilire se la decurtazione apportata dal Pretore aggiunto alla richiesta di

remunerazione della reclamante regge alle censure di quest’ultima. Segnatamente

se questa rientra nel potere di apprezzamento di cui egli gode (sentenza del TF

5A_1002/2018 8 agosto 2019 consid. 1) e su cui l’istanza superiore interviene

con riserbo. Il reclamo merita quindi accoglimento nel senso che la decisione

viene annullata e, giusta l’art. 327 cpv. 3 lett. a CPC, è disposto il rinvio

dell’incarto al primo giudice affinché si chini nuovamente sulla questione ed

emetta al riguardo un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

7.

Le spese processuali

del reclamo sono stabilite in fr. 300.– giusta l’art. 2 e 14 LTG Richiamato il

principio della soccombenza (art. 106 CPC) esse sono poste a carico dello Stato

del Cantone Ticino. Il gratuito patrocinatore che insorge contro

l’insufficiente remunerazione riconosciutagli dal giudice ha diritto ad un’adeguata

indennità per ripetibili (Trezzini, op.

cit., n. 23 ad art. 122 con riferimenti; Tappy,

op. cit., n. 87 con riferimenti). In concreto, lo Stato del Cantone

Ticino rifonderà all’avv. RE 1 un’indennità di fr. 500.– (IVA inclusa) che

copre più di un’ora e mezza di lavoro alla tariffa oraria di fr. 280.–, dispendio

di tempo senz’altro sufficiente per proporre l’unico argomento pertinente

sollevato con il reclamo, ovvero l’omessa motivazione della decisione.

8.

Controversa non

essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche

la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera

nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 19 luglio 2019

dell’avv. RE 1 è accolto. Di conseguenza, la decisione 8 luglio 2019 della

Pretura del Distretto di Bellinzona (inc. n. SE.2018.82) è annullata.

§. L’incarto è ritornato

al Pretore aggiunto per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.

Le spese processuali

del reclamo, stabilite in fr. 300.– e già anticipate dalla reclamante, sono

poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà all’avv. RE 1 un’indennità per ripetibili di fr. 500.–.

3.

Notificazione:

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Poiché il valore di causa è di fr.

6'130.70, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).