13.2019.102
Sospensione della procedura: interazione tra art. 193 CC e art. 285 segg. LEF
28 luglio 2020Italiano19 min
per l’importo di fr. 1'900'848.– oltre interessi dal 14 giugno 2004, di cui all’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.102
Lugano
28 luglio 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Lardelli
e Olgiati
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2013.9 (azione revocatoria ex art. 285 segg. LEF) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 14 gennaio 2013 da
CO
1
patrocinata dall’avv. PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’avv. PA 1
e ora sul reclamo 13
dicembre 2019 di RE 1 contro la decisione 2 dicembre 2019 con cui il Pretore ha
respinto l’istanza di riattivazione della procedura;
ritenuto
in fatto: A. In data 8 luglio 2004,
innanzi al notaio avv. __________, RE 1 e il marito G__________ hanno
sottoscritto una convenzione matrimoniale di separazione dei beni, sciogliendo con
effetto dal 1° gennaio 2004 il regime ordinario della partecipazione agli
acquisti. Ad RE 1 sono stati attribuiti beni mobili ed immobili e altresì
riconosciuti, a titolo di conguaglio, dei crediti verso il marito.
B. Con precetto
esecutivo n. __________4 del 27 marzo 2009, fatto spiccare dall’Ufficio
esecuzione di Lugano (di seguito: UE), CO 1 ha escusso G__________ per
l’importo di fr. 1'900'848.– indicando quale titolo “riconoscimento di debito”
datato 14 giugno 2004. Il pignoramento dei beni del debitore è stato eseguito
il 1° settembre 2010. Sui questi beni pignorati gravava comunque già un
sequestro penale emesso nell’ambito del procedimento penale promosso a carico
di G__________.
Il 4 ottobre 2010 l’UE ha
comunicato alle parti la partecipazione a quello stesso pignoramento - giusta
l’art. 110 LEF - di RE 1, che nel frattempo aveva domandato il proseguimento
nell’esecuzione n. __________6 da lei promossa nei confronti del marito per
l’importo di fr. 1'647'931.20 oltre interessi, e ha notificato loro il relativo
verbale di pignoramento che, il 23 agosto 2012, è poi stato dichiarato quale
attestato provvisorio di carenza beni.
C. Il 4 dicembre 2012 PI
1 ha chiesto il pignoramento complementare di alcuni beni e crediti che il
debitore aveva trasferito alla moglie nell’ambito della precitata convenzione
matrimoniale (sopra, consid. A). Con avviso di pignoramento 6 dicembre 2012 e
susseguente scritto del 12 dicembre 2012 l’ufficio ha fissato per il 14
dicembre 2012 il completamento del pignoramento. Con decisione 30 gennaio 2013
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, quale autorità di
vigilanza - adita da G__________ - ha annullato l’avviso di pignoramento
complementare perché non ne erano date le condizioni esatte dalla LEF, e meglio
perché la realizzazione dei beni pignorati il 1° settembre 2010 non era ancora
divenuta impossibile.
D. Con petizione 14
gennaio 2013 CO 1., invocati gli art. 285 segg. LEF ha chiesto di revocare la citata
convenzione matrimoniale di separazione dei beni e di condannare RE 1 a
restituire al marito G__________ i beni mobili e immobili che le erano stati attribuiti,
inclusi annullamento e/o estinzione di crediti e conguagli, il tutto fino a
concorrenza di fr. 1'900'848.– oltre interessi e ad integrazione del
pignoramento già ottenuto da CO 1 in esito all’esecuzione n. __________4.
E. Con separata istanza
del medesimo giorno CO 1 ha indicato al Pretore che i beni oggetto della
procedura di revocazione erano parimenti oggetto di confisca nel procedimento
penale pendente a carico di G__________ oltre che del pignoramento
complementare a cura dell’UE nell’esecuzione n. __________4. CO 1 ha quindi chiesto
di sospendere giusta l’art. 126 CPC l’azione revocatoria poiché, a dipendenza dell’esito
dei procedimenti penali ed esecutivi, poteva anche diventare priva d’oggetto.
Con decisione 16 gennaio
2013 il Pretore ha sospeso la causa fino a crescita in giudicato della
decisione di confisca penale rispettivamente della procedura di pignoramento
complementare dei beni oggetto di causa.
F. Il 5 aprile 2017, su
istanza di CO 1 il Pretore ha ordinato il sequestro di diversi beni (azioni,
crediti, fondo, arredo coniugale e somme di denaro) asseritamente di proprietà
di RE 1. CO 1 ha promosso nei confronti di G__________ l’esecuzione n. __________1
per l’importo di fr. 1'900'848.– oltre interessi, fondata sul “riconoscimento
di debito” già oggetto dell’attestato provvisorio di carenza di beni 4 ottobre
2010.
L’opposizione interposta
da G__________ a questo precetto esecutivo è stata respinta in via provvisoria dal
Pretore con decisione 30 agosto 2018. Il reclamo dell’escusso è stato respinto
il 27 maggio 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello.
G. Il 24 agosto 2017 CO
1 ha ottenuto un ulteriore sequestro di beni (azioni, arredo domestico, rendita
e crediti) asseritamente di proprietà di RE 1 e fino a concorrenza dell’importo
di fr. 1'900'848.– oltre interessi, sempre fondato sul “riconoscimento di
debito” già oggetto dell’attestato provvisorio di carenza di beni 4 ottobre
2010.
H. Intanto con decisione
27 luglio 2017 la Corte di appello e di revisione penale ha pronunciato il
dissequestro di beni (azioni e fondo) appartenenti ad RE 1 mancando i
presupposti stabiliti dagli art. 70 seg. CP.
Fatti
I. Con petizione 24
settembre 2018 G__________ ha inoltrato un’azione di disconoscimento del debito
per l’importo di fr. 1'900'848.– oltre interessi dal 14 giugno 2004, di cui all’esecuzione
n. __________1 (sopra, consid. F). La relativa causa è tutt’ora pendente,
segnatamente oggetto di reclamo presso questa Camera in relazione ad un ordine
di prestazione di una cauzione per spese ripetibili posta a carico di G__________
(inc. n. 13.2019.99).
L. Con istanza 25
settembre 2019 RE 1 ha chiesto la riattivazione dell’azione revocatoria e, nel
contempo, la condanna di CO 1 a prestare una cauzione per spese ripetibili di
fr. 107'021.08 oltre fr. 4'200.– di spese, in applicazione dell’art. 99 segg.
CPC, giustificando la richiesta con la sua sede all’estero, e meglio a __________.
Il 24 ottobre 2019 CO 1 vi
si è opposta adducendo che l’azione revocatoria dipendeva ora dall’esito dell’azione
di disconoscimento del debito di fr. 1'900'848.– che G__________ aveva nel
frattempo avviato (sopra, consid. I). Nell’eventualità di una riattivazione
della causa CO 1 ha chiesto che l’importo massimo della cauzione sia di fr.
57'000.–, a fronte di un valore di causa massimo di fr. 1'900'848.–.
I rispettivi punti di
vista son stati ribaditi in sede di replica spontanea 7 novembre 2019, duplica
spontanea 13 novembre 2019 e osservazioni 18 novembre 2019.
M. Con decisione 2
dicembre 2019 il Pretore ha respinto la domanda di riattivazione e confermato la
sospensione della causa di revocazione. Egli ha inoltre sospeso il termine
assegnato a CO 1 per il pagamento dell’anticipo delle spese processuali.
N. Con reclamo 13
dicembre 2019 RE 1 impugna ora questa decisione di cui chiede la riforma nel
senso che, in accoglimento della sua istanza 25 settembre 2019, l’azione
revocatoria sia riattivata e con essa il decorso del termine per il pagamento
dell’anticipo spese insieme all’esame dell’istanza di cauzione per spese
ripetibili da evadere con separata decisione.
Con osservazioni 30 giugno
2020 CO 1 si è opposta al gravame.
RE 1 ha confermato le sue
domande con replica spontanea 9 luglio 2020.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione di sospensione
di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione ordinatoria
processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art. 126 cpv. 2
CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48
lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci
giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione 2 dicembre
2019.
è pervenuta l’indomani alla reclamante (estratto tracciamento invii).
Rimesso alla posta il giorno 13 dicembre 2019, il reclamo è tempestivo e, da
questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione
errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b).
2.1
Il Pretore, rilevato che
erano state emesse sia la sentenza di confisca penale sia quella della CEF in
merito al pignoramento complementare dei beni oggetto di causa, ha dato atto
che erano venuti meno i motivi sui quali era stata fondata la sospensione dell’azione
revocatoria. Egli ha nondimeno rilevato che i beni attribuiti a RE 1 con la convenzione
matrimoniale del 2004 erano stati nel frattempo oggetto di due nuovi sequestri,
confermati in seconda istanza dalla Camera di esecuzione e fallimenti. Nell’ambito
della procedura d’esecuzione a convalida degli stessi, promossa da CO 1 - causa
di cui il medesimo Pretore è stato chiamato a occuparsi - G__________ ha chiesto
il disconoscimento del suo debito di fr. 1'900'848.–, ciò che osta al pignoramento
definitivo di quei beni. Poiché l’esistenza di tale debito e l’esito della
procedura esecutiva sono rilevanti per i presupposti dell’azione revocatoria, in
primis la legittimazione attiva di CO 1 e il pregiudizio da lei patito, vista
la complessità e l’onerosità della causa il Pretore non ha ritenuto opportuno
procedere in parallelo con le due procedure, considerato che ciò neppure
sarebbe suscettibile di garantire una più celere risoluzione della controversia
che opponeva CO 1 ad RE 1.
2.2
Dal canto suo la reclamante
lamenta la violazione dell’art. 126 CPC e, in tal contesto, delle garanzie
procedurali generali in applicazione dell’art. 29 Cost., segnatamente del principio
di celerità.
3.
Giusta l’art. 126
cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità
lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso quando la decisione dipende dall’esito
di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica,
il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la
sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare
qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il
principio di celerità della causa in corso (Trezzini
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in:
Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4
ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed.,
2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in:
Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la
sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei
contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di
speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost.,
124.
cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op.
cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op.
cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin,
op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.
cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op.
cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può
giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie,
in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni
pregiudiziali (Trezzini, op. cit.,
n. 12 ad art. 126; Gschwend, op.
cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin,
op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.
cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op.
cit., n. 3 seg. ad art. 126).
4.
La reclamante
obietta che la sospensione di un procedimento deve rimanere l’ultima ratio, e
che la sospensione confermata con decisione 2 dicembre 2019 non è compatibile
con il principio di celerità per il semplice fatto che quella pronunciata nel
2013.
durava oramai già da ben sei anni (reclamo, n. 11). Così proposta l’argomentazione
risulta però riduttiva e generica. La durata adeguata di un procedimento non
può essere misurata in modo astratto e nemmeno ridotta in termini meramente numerici.
Essa va per contro rapportata alle circostanze particolari di ogni singolo caso
concreto. In proposito, la giurisprudenza considera in particolare fattori
quali il significato della procedura per le persone che vi sono implicate, la complessità
del caso (tipo di procedura, estensione e complessità dell’oggetto litigioso e
delle questioni giuridiche) e il comportamento processuale delle persone
coinvolte nella procedura e dell’autorità che lo tratta (Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 126).
Sicché, in quanto limitata ad un mero calcolo matematico, la censura va
respinta.
5.
Contesta poi la
reclamante che i sequestri esecutivi ottenuti da CO 1 nel 2017 - riguardanti
anche, sulla scorta dell’art. 193 CC, beni oggetto della convenzione
matrimoniale 8 luglio 2004 - insieme all’azione di disconoscimento di debito avviata
da suo marito G__________ in esito alla procedura di convalida di quegli stessi
provvedimenti, possano giustificare il mantenimento della sospensione dell’azione
revocatoria. A torto.
5.1
Per il Pretore,
l’esistenza del debito in sé e l’esito delle procedure esecutive condizionano
direttamente i presupposti dell’azione revocatoria; in particolare determinano la
legittimazione attiva di CO 1 e l’esistenza di un pregiudizio in capo alla
medesima. Egli non ritiene quindi opportuno, posta la complessità e l’onerosità
dell’azione revocatoria, procedere parallelamente con le due cause, neppure potendo
garantire una più celere risoluzione della lite in essere tra CO 1 e RE 1. Nella
sostanza questa sua conclusione regge alla critica della reclamante.
5.2
È pacifico che nel contesto
dell’esecuzione n. __________4 promossa da CO 1 il relativo verbale di
pignoramento 4 ottobre 2010 è stato riconosciuto quale attestato provvisorio di
carenza di beni in data 23 agosto 2012 (sopra, consid. B). Nell’ambito di
questa stessa esecuzione CO 1 si è quindi mossa su due livelli. Da una parte,
avvalendosi della protezione offerta dall’art. 193 CC, il 4 dicembre 2012 essa
ha postulato il pignoramento complementare di beni trasferiti ad RE 1 in virtù
della convenzione matrimoniale 8 luglio 2004 (sopra, consid. C; act. II doc. 1;
doc. 5 pag. 3). Con decisione 30 gennaio 2013 il relativo avviso di
pignoramento è stato tuttavia annullato dalla Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello - quale autorità di vigilanza - in quanto la vertenza
penale era ancora aperta e conseguentemente la realizzazione dei beni già
pignorati non era ancora diventata impossibile (sopra, consid. C; doc. 5 pag.
5). Sull’altro fronte, sempre in relazione alla convenzione matrimoniale del
2004, il 30 agosto 2012 CO 1 ha avviato la procedura di conciliazione per essere
autorizzata ad introdurre l’azione revocatoria giusta agli art. 285 segg. LEF,
poi inoltrata il 14 gennaio 2013 (sopra, consid. D) e da subito sospesa (sopra,
consid. E). Tale azione revocatoria era quindi restata sospesa in attesa di una
definizione della questione relativa alla confisca penale dei beni di spettanza
della reclamante - situazione che aveva appunto condizionato la decisione 30
gennaio 2013 - giunta solo il 27 luglio 2017 e sfociata in una decisione di
dissequestro dei beni di RE 1 (sopra, consid. H).
5.3
Nel frattempo, nondimeno, CO
1.
si è nuovamente avvalsa della protezione offerta dall’art. 193 CC chiedendo
il sequestro di beni oggetto della convenzione matrimoniale 2004 (sopra,
consid. F e G), provvedimenti che la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello ha confermato il 25 marzo 2019 respingendo i relativi
gravami presentati dalla qui reclamante (doc. V e in particolare con
riferimento a pag. 13 segg. consid. 10). Il 27 maggio 2019 CO 1 ha inoltre ottenuto
il rigetto provvisorio dell’opposizione di G__________ nell’esecuzione n. __________1
promossa il 6 aprile 2017 a convalida del primo di questi sequestri (sopra,
consid. F). E tutto questo ha in sostanza ripristinato lo status quo esistente
prima del formale annullamento pronunciato il 30 gennaio 2013 del pignoramento
complementare fondato sull’art. 193 CC e che era stato uno dei motivi di sospensione
giusta l’art. 126 CPC dell’azione revocatoria (sopra, consid. D). Poiché il
pignoramento definitivo dei beni sequestrati è ora subordinato all’esito
dell’azione di disconoscimento di debito avviata da G__________ (sopra, consid.
I), nelle particolari e specifiche circostanze del caso concreto non si può
rimproverare al primo giudice un eccesso del proprio potere d’apprezzamento per
aver ritenuto che l’esito dell’azione di disconoscimento di debito è pregiudiziale
rispetto all’azione revocatoria, e che ciò giustifica la sospensione della causa
di revocazione. Di qui la reiezione del reclamo.
6.
Obietta ancora la
reclamante che l’azione di disconoscimento di debito introdotta da G__________
si rapporta a procedure avviate nel 2017, mentre l’azione revocatoria era stata
introdotta già nel 2013, ovvero cinque anni prima. Rileva che una sospensione ai
sensi dell’art. 126 CPC è giustificata e proporzionale se dipende da una
controversia già in corso e ad uno stadio avanzato. Invano. Già si è detto del carattere
pregiudiziale dell’azione revocatoria. Inoltre, come illustrato sopra, il
contesto in cui s’inserisce l’azione di disconoscimento di debito è
assimilabile a quello esistente prima dell’annullamento pronunciato il 30
gennaio 2013 in relazione al pignoramento complementare e che aveva motivato
appunto la sospensione dell’azione revocatoria. A fronte di una situazione parificabile
a quella precedente, non appare ora giustificato decidere diversamente. La
censura va quindi respinta.
7.
La reclamante
soggiunge ancora che il suo interesse a vedere la fine dell’azione revocatoria
avviata contro di lei nel 2013 è prevalente rispetto a quello di CO 1 di
ottenere una nuova sospensione della pratica (rispettivamente una mancata
riattivazione della stessa) nell’attesa dell’esito di procedure pendenti tra
quest’ultima e suo marito G__________. CO 1 era senz’altro libera di
intraprenderle, ma non di esigere che fino ad una loro definizione altre
iniziative giudiziarie precedentemente avviate nei confronti di RE 1 venissero
accantonate. Tuttavia anche questo argomento non porta a diversa conclusione,
ciò considerato il carattere pregiudiziale dell’azione di disconoscimento del
debito.
8.
Gioverà qui ancora
rilevare che la costituzione o modificazione del regime dei beni e le
liquidazioni fra coniugi non possono sottrarre all’azione dei creditori di un
coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano
diritto di essere soddisfatti (art. 193 cpv. 1 CC). Se tali beni sono passati
in proprietà di uno dei coniugi, questi è tenuto al pagamento dei debiti, ma
può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non
bastano per il pagamento integrale (art. 193 cpv. 2 CC). Dal canto suo la
revocazione ai sensi dell’art. 285 cpv. 1 LEF ha per scopo di assoggettare
all’esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti
enumerati dagli articoli 286 a 288.
8.1
L’art. 193 CC tutela il
creditore titolare di una pretesa sorta prima dell’atto revocabile giusta gli
art. 285 segg. LEF (Staehelin, in:
Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., 2010, n. 21 ad art. 285) e,
nell’esecuzione promossa contro il coniuge debitore, consente a quel creditore
di pignorare e realizzare, rispettivamente far rientrare nella massa
fallimentare i beni sottratti come se l’adozione, la modifica o la liquidazione
del regime matrimoniale non fosse avvenuta (DTF 142 III 73 consid. 4.2; CEF 25
marzo 2019 14.2018.144/145 consid. 10.2.b, pubbl. in: RtiD II-2019 n. 52c pag.
792.
segg.). Se il creditore può far valere una pretesa fondata sull’art. 193
CC, l’azione revocatoria ai sensi degli art. 285 segg. LEF è di principio
esclusa (DTF 127 III 5 consid. 2/a; Hausheer/Aebi-Müller,
in: Basler Kommentar, ZGB I, 6a ed., 2018, n. 20 ad art. 193;
Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les
effetts du mariage, 3a ed., Berna 2017, n. 859c; Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 285; Lorandi, Neuere Rechtsprechung zur
insolvenzrechtlichen Anfechtung - Ein Spaziergang durch den paulianischen
Rosengarten des Bundesgerichts, in: BlSchK 2009 pag. 213, 235; CEF 25 marzo
2019.
14.2018.144/145 consid. 10.1, pubbl. in: RtiD II-2019 n. 52c pag. 792
segg.), sicché le eventuali contestazioni del coniuge proprietario dei beni
andranno risolte nell’ambito della procedura di rivendicazione (art. 106 segg. LEF e 242 LEF; Hausheer/Aebi-Müller,
op. cit., n. 21 ad art. 193).
8.2
Anche
se dal punto di vista del creditore le due norme, pur sottostando a condizioni
diverse, sono in concorrenza, l’applicabilità dell’art. 193 CC ha da essere
esaminata prima rispetto a quella dell’azione revocatoria: la protezione
dell’art. 193 CC è in effetti più ampia rispetto a quella degli art. 285 segg.
LEF sicché, laddove il creditore dovesse soccombere nella prima, l’azione
revocatoria nemmeno entrerebbe più in considerazione (DTF 127 III 5 consid. 2a;
Staehelin, op. cit., n. 21 ad art.
285; Lorandi, op. cit., pag. 236).
Così stando le cose, rilevato che nelle procedure di sequestro del 5 aprile
2017.
e del 24 agosto 2017 (consid. F, G) CO 1 si avvale proprio dell’art. 193
CC, sarebbe quindi ancora da esaminare se l’azione revocatoria sia da
riattivare, oppure se la questione non sia piuttosto da risolvere nell’ambito
delle procedure di sequestro.
9.
La reclamante invoca
infine, a motivo dei tanti anni oramai trascorsi, il divieto di ritardata
giustizia e quindi la violazione dell’art. 29 Cost.. L’argomento tuttavia non
si pone in questi termini. La causa di revocazione è stata sospesa con decisione
16.
gennaio 2013. E con il gravame in esame, proposto giusta l’art. 126 cpv. 2
CPC, la reclamante impugna la decisione con cui il Pretore ha respinto, per i
motivi di cui si è detto, la sua istanza di riattivazione della procedura
confermando il mantenimento della sospensione. Di modo che, al Pretore non si
può imputare di avere ostacolato il corso della giustizia, men che meno di
avere ritardato la giustizia in modo ingiustificato e di non avere proceduto
negli incombenti di sua competenza.
10.
Le spese processuali,
stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono
la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in
considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2
cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è
stabilita in fr. 400.–. La reclamante rifonderà a CO 1 un’indennità per
ripetibili giusta gli art. 10 segg. Rtar commisurata all’impegno richiestole
per la presentazione delle osservazioni al reclamo e che può essere stabilita
in fr. 1'000.–.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 13 dicembre 2019 di RE
1.
è respinto.
2.
Le spese processuali
di fr. 400.– sono poste a carico della reclamante. RE 1 rifonderà a CO 1 fr.
1'000.– a titolo di ripetibili.
3.
Notificazione:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.