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Decisione

13.2019.102

Sospensione della procedura: interazione tra art. 193 CC e art. 285 segg. LEF

28 luglio 2020Italiano19 min

per l’importo di fr. 1'900'848.– oltre interessi dal 14 giugno 2004, di cui all’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

13.2019.102

Lugano

28 luglio 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

Lardelli

e Olgiati

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2013.9 (azione revocatoria ex art. 285 segg. LEF) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,

promossa con petizione 14 gennaio 2013 da

CO

1

patrocinata dall’avv. PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’avv. PA 1

e ora sul reclamo 13

dicembre 2019 di RE 1 contro la decisione 2 dicembre 2019 con cui il Pretore ha

respinto l’istanza di riattivazione della procedura;

ritenuto

in fatto: A. In data 8 luglio 2004,

innanzi al notaio avv. __________, RE 1 e il marito G__________ hanno

sottoscritto una convenzione matrimoniale di separazione dei beni, sciogliendo con

effetto dal 1° gennaio 2004 il regime ordinario della partecipazione agli

acquisti. Ad RE 1 sono stati attribuiti beni mobili ed immobili e altresì

riconosciuti, a titolo di conguaglio, dei crediti verso il marito.

B. Con precetto

esecutivo n. __________4 del 27 marzo 2009, fatto spiccare dall’Ufficio

esecuzione di Lugano (di seguito: UE), CO 1 ha escusso G__________ per

l’importo di fr. 1'900'848.– indicando quale titolo “riconoscimento di debito”

datato 14 giugno 2004. Il pignoramento dei beni del debitore è stato eseguito

il 1° settembre 2010. Sui questi beni pignorati gravava comunque già un

sequestro penale emesso nell’ambito del procedimento penale promosso a carico

di G__________.

Il 4 ottobre 2010 l’UE ha

comunicato alle parti la partecipazione a quello stesso pignoramento - giusta

l’art. 110 LEF - di RE 1, che nel frattempo aveva domandato il proseguimento

nell’esecuzione n. __________6 da lei promossa nei confronti del marito per

l’importo di fr. 1'647'931.20 oltre interessi, e ha notificato loro il relativo

verbale di pignoramento che, il 23 agosto 2012, è poi stato dichiarato quale

attestato provvisorio di carenza beni.

C. Il 4 dicembre 2012 PI

1 ha chiesto il pignoramento complementare di alcuni beni e crediti che il

debitore aveva trasferito alla moglie nell’ambito della precitata convenzione

matrimoniale (sopra, consid. A). Con avviso di pignoramento 6 dicembre 2012 e

susseguente scritto del 12 dicembre 2012 l’ufficio ha fissato per il 14

dicembre 2012 il completamento del pignoramento. Con decisione 30 gennaio 2013

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, quale autorità di

vigilanza - adita da G__________ - ha annullato l’avviso di pignoramento

complementare perché non ne erano date le condizioni esatte dalla LEF, e meglio

perché la realizzazione dei beni pignorati il 1° settembre 2010 non era ancora

divenuta impossibile.

D. Con petizione 14

gennaio 2013 CO 1., invocati gli art. 285 segg. LEF ha chiesto di revocare la citata

convenzione matrimoniale di separazione dei beni e di condannare RE 1 a

restituire al marito G__________ i beni mobili e immobili che le erano stati attribuiti,

inclusi annullamento e/o estinzione di crediti e conguagli, il tutto fino a

concorrenza di fr. 1'900'848.– oltre interessi e ad integrazione del

pignoramento già ottenuto da CO 1 in esito all’esecuzione n. __________4.

E. Con separata istanza

del medesimo giorno CO 1 ha indicato al Pretore che i beni oggetto della

procedura di revocazione erano parimenti oggetto di confisca nel procedimento

penale pendente a carico di G__________ oltre che del pignoramento

complementare a cura dell’UE nell’esecuzione n. __________4. CO 1 ha quindi chiesto

di sospendere giusta l’art. 126 CPC l’azione revocatoria poiché, a dipendenza dell’esito

dei procedimenti penali ed esecutivi, poteva anche diventare priva d’oggetto.

Con decisione 16 gennaio

2013 il Pretore ha sospeso la causa fino a crescita in giudicato della

decisione di confisca penale rispettivamente della procedura di pignoramento

complementare dei beni oggetto di causa.

F. Il 5 aprile 2017, su

istanza di CO 1 il Pretore ha ordinato il sequestro di diversi beni (azioni,

crediti, fondo, arredo coniugale e somme di denaro) asseritamente di proprietà

di RE 1. CO 1 ha promosso nei confronti di G__________ l’esecuzione n. __________1

per l’importo di fr. 1'900'848.– oltre interessi, fondata sul “riconoscimento

di debito” già oggetto dell’attestato provvisorio di carenza di beni 4 ottobre

2010.

L’opposizione interposta

da G__________ a questo precetto esecutivo è stata respinta in via provvisoria dal

Pretore con decisione 30 agosto 2018. Il reclamo dell’escusso è stato respinto

il 27 maggio 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello.

G. Il 24 agosto 2017 CO

1 ha ottenuto un ulteriore sequestro di beni (azioni, arredo domestico, rendita

e crediti) asseritamente di proprietà di RE 1 e fino a concorrenza dell’importo

di fr. 1'900'848.– oltre interessi, sempre fondato sul “riconoscimento di

debito” già oggetto dell’attestato provvisorio di carenza di beni 4 ottobre

2010.

H. Intanto con decisione

27 luglio 2017 la Corte di appello e di revisione penale ha pronunciato il

dissequestro di beni (azioni e fondo) appartenenti ad RE 1 mancando i

presupposti stabiliti dagli art. 70 seg. CP.

Fatti

I. Con petizione 24

settembre 2018 G__________ ha inoltrato un’azione di disconoscimento del debito

per l’importo di fr. 1'900'848.– oltre interessi dal 14 giugno 2004, di cui all’esecuzione

n. __________1 (sopra, consid. F). La relativa causa è tutt’ora pendente,

segnatamente oggetto di reclamo presso questa Camera in relazione ad un ordine

di prestazione di una cauzione per spese ripetibili posta a carico di G__________

(inc. n. 13.2019.99).

L. Con istanza 25

settembre 2019 RE 1 ha chiesto la riattivazione dell’azione revocatoria e, nel

contempo, la condanna di CO 1 a prestare una cauzione per spese ripetibili di

fr. 107'021.08 oltre fr. 4'200.– di spese, in applicazione dell’art. 99 segg.

CPC, giustificando la richiesta con la sua sede all’estero, e meglio a __________.

Il 24 ottobre 2019 CO 1 vi

si è opposta adducendo che l’azione revocatoria dipendeva ora dall’esito dell’azione

di disconoscimento del debito di fr. 1'900'848.– che G__________ aveva nel

frattempo avviato (sopra, consid. I). Nell’eventualità di una riattivazione

della causa CO 1 ha chiesto che l’importo massimo della cauzione sia di fr.

57'000.–, a fronte di un valore di causa massimo di fr. 1'900'848.–.

I rispettivi punti di

vista son stati ribaditi in sede di replica spontanea 7 novembre 2019, duplica

spontanea 13 novembre 2019 e osservazioni 18 novembre 2019.

M. Con decisione 2

dicembre 2019 il Pretore ha respinto la domanda di riattivazione e confermato la

sospensione della causa di revocazione. Egli ha inoltre sospeso il termine

assegnato a CO 1 per il pagamento dell’anticipo delle spese processuali.

N. Con reclamo 13

dicembre 2019 RE 1 impugna ora questa decisione di cui chiede la riforma nel

senso che, in accoglimento della sua istanza 25 settembre 2019, l’azione

revocatoria sia riattivata e con essa il decorso del termine per il pagamento

dell’anticipo spese insieme all’esame dell’istanza di cauzione per spese

ripetibili da evadere con separata decisione.

Con osservazioni 30 giugno

2020 CO 1 si è opposta al gravame.

RE 1 ha confermato le sue

domande con replica spontanea 9 luglio 2020.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione di sospensione

di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione ordinatoria

processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art. 126 cpv. 2

CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48

lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci

giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

La decisione 2 dicembre

2019.

è pervenuta l’indomani alla reclamante (estratto tracciamento invii).

Rimesso alla posta il giorno 13 dicembre 2019, il reclamo è tempestivo e, da

questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione

errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b).

2.1

Il Pretore, rilevato che

erano state emesse sia la sentenza di confisca penale sia quella della CEF in

merito al pignoramento complementare dei beni oggetto di causa, ha dato atto

che erano venuti meno i motivi sui quali era stata fondata la sospensione dell’azione

revocatoria. Egli ha nondimeno rilevato che i beni attribuiti a RE 1 con la convenzione

matrimoniale del 2004 erano stati nel frattempo oggetto di due nuovi sequestri,

confermati in seconda istanza dalla Camera di esecuzione e fallimenti. Nell’ambito

della procedura d’esecuzione a convalida degli stessi, promossa da CO 1 - causa

di cui il medesimo Pretore è stato chiamato a occuparsi - G__________ ha chiesto

il disconoscimento del suo debito di fr. 1'900'848.–, ciò che osta al pignoramento

definitivo di quei beni. Poiché l’esistenza di tale debito e l’esito della

procedura esecutiva sono rilevanti per i presupposti dell’azione revocatoria, in

primis la legittimazione attiva di CO 1 e il pregiudizio da lei patito, vista

la complessità e l’onerosità della causa il Pretore non ha ritenuto opportuno

procedere in parallelo con le due procedure, considerato che ciò neppure

sarebbe suscettibile di garantire una più celere risoluzione della controversia

che opponeva CO 1 ad RE 1.

2.2

Dal canto suo la reclamante

lamenta la violazione dell’art. 126 CPC e, in tal contesto, delle garanzie

procedurali generali in applicazione dell’art. 29 Cost., segnatamente del principio

di celerità.

3.

Giusta l’art. 126

cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità

lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso quando la decisione dipende dall’esito

di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica,

il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la

sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare

qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il

principio di celerità della causa in corso (Trezzini

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4

ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed.,

2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in:

Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la

sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei

contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di

speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost.,

124.

cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op.

cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op.

cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin,

op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.

cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op.

cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può

giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie,

in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni

pregiudiziali (Trezzini, op. cit.,

n. 12 ad art. 126; Gschwend, op.

cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin,

op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.

cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op.

cit., n. 3 seg. ad art. 126).

4.

La reclamante

obietta che la sospensione di un procedimento deve rimanere l’ultima ratio, e

che la sospensione confermata con decisione 2 dicembre 2019 non è compatibile

con il principio di celerità per il semplice fatto che quella pronunciata nel

2013.

durava oramai già da ben sei anni (reclamo, n. 11). Così proposta l’argomentazione

risulta però riduttiva e generica. La durata adeguata di un procedimento non

può essere misurata in modo astratto e nemmeno ridotta in termini meramente numerici.

Essa va per contro rapportata alle circostanze particolari di ogni singolo caso

concreto. In proposito, la giurisprudenza considera in particolare fattori

quali il significato della procedura per le persone che vi sono implicate, la complessità

del caso (tipo di procedura, estensione e complessità dell’oggetto litigioso e

delle questioni giuridiche) e il comportamento processuale delle persone

coinvolte nella procedura e dell’autorità che lo tratta (Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 126).

Sicché, in quanto limitata ad un mero calcolo matematico, la censura va

respinta.

5.

Contesta poi la

reclamante che i sequestri esecutivi ottenuti da CO 1 nel 2017 - riguardanti

anche, sulla scorta dell’art. 193 CC, beni oggetto della convenzione

matrimoniale 8 luglio 2004 - insieme all’azione di disconoscimento di debito avviata

da suo marito G__________ in esito alla procedura di convalida di quegli stessi

provvedimenti, possano giustificare il mantenimento della sospensione dell’azione

revocatoria. A torto.

5.1

Per il Pretore,

l’esistenza del debito in sé e l’esito delle procedure esecutive condizionano

direttamente i presupposti dell’azione revocatoria; in particolare determinano la

legittimazione attiva di CO 1 e l’esistenza di un pregiudizio in capo alla

medesima. Egli non ritiene quindi opportuno, posta la complessità e l’onerosità

dell’azione revocatoria, procedere parallelamente con le due cause, neppure potendo

garantire una più celere risoluzione della lite in essere tra CO 1 e RE 1. Nella

sostanza questa sua conclusione regge alla critica della reclamante.

5.2

È pacifico che nel contesto

dell’esecuzione n. __________4 promossa da CO 1 il relativo verbale di

pignoramento 4 ottobre 2010 è stato riconosciuto quale attestato provvisorio di

carenza di beni in data 23 agosto 2012 (sopra, consid. B). Nell’ambito di

questa stessa esecuzione CO 1 si è quindi mossa su due livelli. Da una parte,

avvalendosi della protezione offerta dall’art. 193 CC, il 4 dicembre 2012 essa

ha postulato il pignoramento complementare di beni trasferiti ad RE 1 in virtù

della convenzione matrimoniale 8 luglio 2004 (sopra, consid. C; act. II doc. 1;

doc. 5 pag. 3). Con decisione 30 gennaio 2013 il relativo avviso di

pignoramento è stato tuttavia annullato dalla Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello - quale autorità di vigilanza - in quanto la vertenza

penale era ancora aperta e conseguentemente la realizzazione dei beni già

pignorati non era ancora diventata impossibile (sopra, consid. C; doc. 5 pag.

5). Sull’altro fronte, sempre in relazione alla convenzione matrimoniale del

2004, il 30 agosto 2012 CO 1 ha avviato la procedura di conciliazione per essere

autorizzata ad introdurre l’azione revocatoria giusta agli art. 285 segg. LEF,

poi inoltrata il 14 gennaio 2013 (sopra, consid. D) e da subito sospesa (sopra,

consid. E). Tale azione revocatoria era quindi restata sospesa in attesa di una

definizione della questione relativa alla confisca penale dei beni di spettanza

della reclamante - situazione che aveva appunto condizionato la decisione 30

gennaio 2013 - giunta solo il 27 luglio 2017 e sfociata in una decisione di

dissequestro dei beni di RE 1 (sopra, consid. H).

5.3

Nel frattempo, nondimeno, CO

1.

si è nuovamente avvalsa della protezione offerta dall’art. 193 CC chiedendo

il sequestro di beni oggetto della convenzione matrimoniale 2004 (sopra,

consid. F e G), provvedimenti che la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello ha confermato il 25 marzo 2019 respingendo i relativi

gravami presentati dalla qui reclamante (doc. V e in particolare con

riferimento a pag. 13 segg. consid. 10). Il 27 maggio 2019 CO 1 ha inoltre ottenuto

il rigetto provvisorio dell’opposizione di G__________ nell’esecuzione n. __________1

promossa il 6 aprile 2017 a convalida del primo di questi sequestri (sopra,

consid. F). E tutto questo ha in sostanza ripristinato lo status quo esistente

prima del formale annullamento pronunciato il 30 gennaio 2013 del pignoramento

complementare fondato sull’art. 193 CC e che era stato uno dei motivi di sospensione

giusta l’art. 126 CPC dell’azione revocatoria (sopra, consid. D). Poiché il

pignoramento definitivo dei beni sequestrati è ora subordinato all’esito

dell’azione di disconoscimento di debito avviata da G__________ (sopra, consid.

I), nelle particolari e specifiche circostanze del caso concreto non si può

rimproverare al primo giudice un eccesso del proprio potere d’apprezzamento per

aver ritenuto che l’esito dell’azione di disconoscimento di debito è pregiudiziale

rispetto all’azione revocatoria, e che ciò giustifica la sospensione della causa

di revocazione. Di qui la reiezione del reclamo.

6.

Obietta ancora la

reclamante che l’azione di disconoscimento di debito introdotta da G__________

si rapporta a procedure avviate nel 2017, mentre l’azione revocatoria era stata

introdotta già nel 2013, ovvero cinque anni prima. Rileva che una sospensione ai

sensi dell’art. 126 CPC è giustificata e proporzionale se dipende da una

controversia già in corso e ad uno stadio avanzato. Invano. Già si è detto del carattere

pregiudiziale dell’azione revocatoria. Inoltre, come illustrato sopra, il

contesto in cui s’inserisce l’azione di disconoscimento di debito è

assimilabile a quello esistente prima dell’annullamento pronunciato il 30

gennaio 2013 in relazione al pignoramento complementare e che aveva motivato

appunto la sospensione dell’azione revocatoria. A fronte di una situazione parificabile

a quella precedente, non appare ora giustificato decidere diversamente. La

censura va quindi respinta.

7.

La reclamante

soggiunge ancora che il suo interesse a vedere la fine dell’azione revocatoria

avviata contro di lei nel 2013 è prevalente rispetto a quello di CO 1 di

ottenere una nuova sospensione della pratica (rispettivamente una mancata

riattivazione della stessa) nell’attesa dell’esito di procedure pendenti tra

quest’ultima e suo marito G__________. CO 1 era senz’altro libera di

intraprenderle, ma non di esigere che fino ad una loro definizione altre

iniziative giudiziarie precedentemente avviate nei confronti di RE 1 venissero

accantonate. Tuttavia anche questo argomento non porta a diversa conclusione,

ciò considerato il carattere pregiudiziale dell’azione di disconoscimento del

debito.

8.

Gioverà qui ancora

rilevare che la costituzione o modificazione del regime dei beni e le

liquidazioni fra coniugi non possono sottrarre all’azione dei creditori di un

coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano

diritto di essere soddisfatti (art. 193 cpv. 1 CC). Se tali beni sono passati

in proprietà di uno dei coniugi, questi è tenuto al pagamento dei debiti, ma

può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non

bastano per il pagamento integrale (art. 193 cpv. 2 CC). Dal canto suo la

revocazione ai sensi dell’art. 285 cpv. 1 LEF ha per scopo di assoggettare

all’esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti

enumerati dagli articoli 286 a 288.

8.1

L’art. 193 CC tutela il

creditore titolare di una pretesa sorta prima dell’atto revocabile giusta gli

art. 285 segg. LEF (Staehelin, in:

Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., 2010, n. 21 ad art. 285) e,

nell’esecuzione promossa contro il coniuge debitore, consente a quel creditore

di pignorare e realizzare, rispettivamente far rientrare nella massa

fallimentare i beni sottratti come se l’adozione, la modifica o la liquidazione

del regime matrimoniale non fosse avvenuta (DTF 142 III 73 consid. 4.2; CEF 25

marzo 2019 14.2018.144/145 consid. 10.2.b, pubbl. in: RtiD II-2019 n. 52c pag.

792.

segg.). Se il creditore può far valere una pretesa fondata sull’art. 193

CC, l’azione revocatoria ai sensi degli art. 285 segg. LEF è di principio

esclusa (DTF 127 III 5 consid. 2/a; Hausheer/Aebi-Müller,

in: Basler Kommentar, ZGB I, 6a ed., 2018, n. 20 ad art. 193;

Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les

effetts du mariage, 3a ed., Berna 2017, n. 859c; Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 285; Lorandi, Neuere Rechtsprechung zur

insolvenzrechtlichen Anfechtung - Ein Spaziergang durch den paulianischen

Rosengarten des Bundesgerichts, in: BlSchK 2009 pag. 213, 235; CEF 25 marzo

2019.

14.2018.144/145 consid. 10.1, pubbl. in: RtiD II-2019 n. 52c pag. 792

segg.), sicché le eventuali contestazioni del coniuge proprietario dei beni

andranno risolte nell’ambito della procedura di rivendicazione (art. 106 segg. LEF e 242 LEF; Hausheer/Aebi-Müller,

op. cit., n. 21 ad art. 193).

8.2

Anche

se dal punto di vista del creditore le due norme, pur sottostando a condizioni

diverse, sono in concorrenza, l’applicabilità dell’art. 193 CC ha da essere

esaminata prima rispetto a quella dell’azione revocatoria: la protezione

dell’art. 193 CC è in effetti più ampia rispetto a quella degli art. 285 segg.

LEF sicché, laddove il creditore dovesse soccombere nella prima, l’azione

revocatoria nemmeno entrerebbe più in considerazione (DTF 127 III 5 consid. 2a;

Staehelin, op. cit., n. 21 ad art.

285; Lorandi, op. cit., pag. 236).

Così stando le cose, rilevato che nelle procedure di sequestro del 5 aprile

2017.

e del 24 agosto 2017 (consid. F, G) CO 1 si avvale proprio dell’art. 193

CC, sarebbe quindi ancora da esaminare se l’azione revocatoria sia da

riattivare, oppure se la questione non sia piuttosto da risolvere nell’ambito

delle procedure di sequestro.

9.

La reclamante invoca

infine, a motivo dei tanti anni oramai trascorsi, il divieto di ritardata

giustizia e quindi la violazione dell’art. 29 Cost.. L’argomento tuttavia non

si pone in questi termini. La causa di revocazione è stata sospesa con decisione

16.

gennaio 2013. E con il gravame in esame, proposto giusta l’art. 126 cpv. 2

CPC, la reclamante impugna la decisione con cui il Pretore ha respinto, per i

motivi di cui si è detto, la sua istanza di riattivazione della procedura

confermando il mantenimento della sospensione. Di modo che, al Pretore non si

può imputare di avere ostacolato il corso della giustizia, men che meno di

avere ritardato la giustizia in modo ingiustificato e di non avere proceduto

negli incombenti di sua competenza.

10.

Le spese processuali,

stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono

la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in

considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2

cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è

stabilita in fr. 400.–. La reclamante rifonderà a CO 1 un’indennità per

ripetibili giusta gli art. 10 segg. Rtar commisurata all’impegno richiestole

per la presentazione delle osservazioni al reclamo e che può essere stabilita

in fr. 1'000.–.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 13 dicembre 2019 di RE

1.

è respinto.

2.

Le spese processuali

di fr. 400.– sono poste a carico della reclamante. RE 1 rifonderà a CO 1 fr.

1'000.– a titolo di ripetibili.

3.

Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.