13.2019.103
Assunzione di nuove prove e quesiti di delucidazione della perizia. Pregiudizio difficilmente riparabile non reso verosimile
8 aprile 2020Italiano4 min
che con petizione 20
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Incarto n.
13.2019.103
Lugano
8 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2018.50 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 20 aprile 2015 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 23 dicembre 2019 di RE 1;
ritenuto
in fatto:
Fatti
che con petizione 20
aprile 2015 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr.
260'000.- oltre accessori quale risarcimento del minor valore del fondo da lui
vendutole;
che con risposta 3 giugno
2015 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione;
che con ordinanza 9 aprile
2018 il Pretore ha ammesso la prova peritale chiesta dalla parte attrice;
che la perizia è stata
notificata alle parti il 17 settembre 2019;
che con istanza 24
settembre 2019 la parte convenuta ha chiesto il completamento e la
delucidazione della perizia;
che con istanza 17 ottobre
2019 la parte attrice ha anch’essa postulato il completamento e la
delucidazione della perizia, chiedendo di addurre nuovi fatti e nuovi
documenti;
che con decisione 10
dicembre 2019 il Pretore, respinta la richiesta dell’attrice di addurre nuovi
fatti e nuove prove, ha ammesso un solo quesito di delucidazione da essa
proposto e parte dei quesiti proposti dal convenuto;
che con reclamo 23
dicembre 2019 RE 1 chiede la riforma della suddetta decisione nel senso di
accogliere l’istanza di assunzione di nuovi mezzi di prova e tutti quesiti di
delucidazione della perizia da essa proposti;
che il reclamo non è stato
notificato alla controparte;
Considerandi
considerato
in diritto: che la decisione con cui
il Pretore ha respinto l’istanza di assunzione di nuove prove e deciso in
merito ai quesiti per la delucidazione della perizia è una disposizione
ordinatoria processuale (art. 124, 154, 229 e 187 CPC);
che, in applicazione degli
art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è
impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel
termine di dieci giorni;
che la decisione 10
dicembre 2019 è pervenuta all’attrice l’11 dicembre 2019 sicché il reclamo,
spedito il 23 dicembre 2019, è tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile;
che con il rimedio del
reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320
CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b),
ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta
l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);
che il CPC non prevede
espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché la
reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile;
che la reclamante non ha
reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto
pregiudizio, né lo stesso può essere considerato evidente sicché, in mancanza
di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile;
che le spese processuali, stabilite
in applicazione dell’art. 14 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), sono
poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 CPC);
che, manifestamente infondato,
il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
Dispositivo
per questi motivi
pronuncia:
1. Il reclamo 23 dicembre
2019 di RE 1 è inammissibile.
2. Le spese processuali
di fr. 350.- sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione
(unitamente al reclamo 23 dicembre 2019 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
di fr. 260'000.- contro la presente decisione è dato il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, con i limiti dell’art. 93 LTF,
nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione.