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Decisione

13.2019.103

Assunzione di nuove prove e quesiti di delucidazione della perizia. Pregiudizio difficilmente riparabile non reso verosimile

8 aprile 2020Italiano4 min

che con petizione 20

Source ti.ch

Incarto n.

13.2019.103

Lugano

8 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2018.50 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,

promossa con petizione 20 aprile 2015 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 23 dicembre 2019 di RE 1;

ritenuto

in fatto:

Fatti

che con petizione 20

aprile 2015 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr.

260'000.- oltre accessori quale risarcimento del minor valore del fondo da lui

vendutole;

che con risposta 3 giugno

2015 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione;

che con ordinanza 9 aprile

2018 il Pretore ha ammesso la prova peritale chiesta dalla parte attrice;

che la perizia è stata

notificata alle parti il 17 settembre 2019;

che con istanza 24

settembre 2019 la parte convenuta ha chiesto il completamento e la

delucidazione della perizia;

che con istanza 17 ottobre

2019 la parte attrice ha anch’essa postulato il completamento e la

delucidazione della perizia, chiedendo di addurre nuovi fatti e nuovi

documenti;

che con decisione 10

dicembre 2019 il Pretore, respinta la richiesta dell’attrice di addurre nuovi

fatti e nuove prove, ha ammesso un solo quesito di delucidazione da essa

proposto e parte dei quesiti proposti dal convenuto;

che con reclamo 23

dicembre 2019 RE 1 chiede la riforma della suddetta decisione nel senso di

accogliere l’istanza di assunzione di nuovi mezzi di prova e tutti quesiti di

delucidazione della perizia da essa proposti;

che il reclamo non è stato

notificato alla controparte;

Considerandi

considerato

in diritto: che la decisione con cui

il Pretore ha respinto l’istanza di assunzione di nuove prove e deciso in

merito ai quesiti per la delucidazione della perizia è una disposizione

ordinatoria processuale (art. 124, 154, 229 e 187 CPC);

che, in applicazione degli

art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è

impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel

termine di dieci giorni;

che la decisione 10

dicembre 2019 è pervenuta all’attrice l’11 dicembre 2019 sicché il reclamo,

spedito il 23 dicembre 2019, è tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile;

che con il rimedio del

reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320

CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b),

ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta

l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);

che il CPC non prevede

espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché la

reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile;

che la reclamante non ha

reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto

pregiudizio, né lo stesso può essere considerato evidente sicché, in mancanza

di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile;

che le spese processuali, stabilite

in applicazione dell’art. 14 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), sono

poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 CPC);

che, manifestamente infondato,

il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

Dispositivo

per questi motivi

pronuncia:

1. Il reclamo 23 dicembre

2019 di RE 1 è inammissibile.

2. Le spese processuali

di fr. 350.- sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione

(unitamente al reclamo 23 dicembre 2019 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

di fr. 260'000.- contro la presente decisione è dato il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, con i limiti dell’art. 93 LTF,

nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione.