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Decisione

13.2019.12

Diniego di gratuito patrocinio. Procedimento limitato per semplificazione all'accertamento dell'errore medico. In sede di reclamo, su questo punto, causa ritenuta provvista esito favorevole e consegue

28 marzo 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire (inc. n. CM.2018.79), con petizione introdotta il 29

ottobre 2018 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, RE 1 ha

convenuto in giudizio CO 1 per il pagamento dell'importo di fr. 158'416.– a

titolo di risarcimento danni e torto morale. In via preliminare, giusta l'art.

125 lett. a CPC ha chiesto di limitare il procedimento alla questione della

responsabilità medica. Nel contempo l'interessata ha postulato l'ammissione al

gratuito patrocinio con l'assistenza legale dell'avv. PA 1.

La parte convenuta ha

contestato la pretesa con risposta del 14 gennaio 2019.

C. Con decisione 28

gennaio 2019 il Pretore ha negato il gratuito patrocinio all'attrice, poiché la

causa non presentava sufficienti probabilità di successo. Non ha ritenuto verosimile

il nesso causale tra il danno allegato e la responsabilità medica imputata al

medico chirurgo, quindi alla parte convenuta. Gli importi rivendicati per torto

morale e costi di intervento dell'avvocato non indicavano poi le modalità di

calcolo.

D. Con reclamo 8

febbraio 2019 RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso di essere posta al

beneficio del gratuito patrocinio inclusa la rappresentanza legale dell'avv. PA

1. La reclamante postula analogo beneficio in questa sede.

Il reclamo non è stato notificato

alla controparte, che davanti al Pretore ha nondimeno eccepito l'assenza di

probabilità di successo della causa in esame.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l'art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d'appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248

lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine

d'impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata è

giunta all'attrice il 29 gennaio 2019 (estratto tracciamento degli invii 12

febbraio 2019; reclamo, pag. 2 ad C). Il gravame è così tempestivo e, da questo

punto di vista, ammissibile.

2.

Conformemente

all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata

del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

2.1

Il Pretore non ha reputato

verosimile il nesso causale tra il preteso danno patito dall'attrice e la

responsabilità medica che chiede sia riconosciuta in capo al medico curante e,

per esso, alla parte convenuta. Inoltre non era spiegato come erano stati

calcolati gli importi avanzati di fr. 100'000.– per torto morale e fr. 20'000.–

per l'intervento dell'avvocato, venendo così meno la probabilità di esito

favorevole della causa.

2.2

La reclamante rimprovera al

Pretore di non avere motivato le sue conclusioni, in particolare omettendo di

indicare cosa lo aveva indotto a non ritenere verosimile l'esistenza di un

nesso causale tra danno e responsabilità del medico, ma anche per quale motivo una

persona munita di sufficienti mezzi finanziari non avrebbe dato avvio ad

un'analoga causa (reclamo, pag. 5 ad 5). Afferma poi di avere sufficientemente

quantificato le sue pretese, il gratuito patrocinio essendo peraltro

indipendente dal valore di causa (reclamo, pag. 7 seg. ad 7).

3.

Per l'art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all'art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l'esenzione dagli anticipi,

la designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere

concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle

ripetibili alla controparte (cpv. 3).

4.

Una causa è priva di

probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così

esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di

condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle

spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di

desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del

processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo

non le costa nulla (Trezzini, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione ebook

aggiornata al 1° febbraio 2019: n. 40 ad art. 117]). Non è priva di probabilità

di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono

più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di

soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al

momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di

un esame sommario (DTF 142 III 138 consid. 5.1).

4.1

Il beneficio del gratuito

patrocinio può segnatamente essere rifiutato (a dipendenza delle circostanze

concrete) se l'iniziativa processuale del richiedente è irricevibile, se la sua

posizione è infondata dal punto di vista giuridico o fattuale, o se le sue

richieste di giudizio sono palesemente esagerate o strampalate (Trezzini, op. cit., n. 39 ad art. 117 e

nota 2739 che rinvia a DTF 142 III 138 consid. 5.7 [versione ebook

aggiornata al 1° febbraio 2019: n. 41 ad art. 117]).

4.2

La probabilità di esito

favorevole di una causa può anche essere soltanto parziale, nel qual caso il

gratuito patrocinio può limitarsi a quella sola parte. Le aspettative di

successo di una domanda composta da diverse poste riunite sotto una medesima

conclusione, sottostanno ad un apprezzamento d'insieme e, se del caso, il

gratuito patrocinio dev'essere concesso totalmente. Ne va diversamente quando

l'attore fa valere una pretesa chiaramente esagerata (Trezzini, op. cit., n. 7 seg. ad art. 118 [versione ebook

aggiornata al 1° febbraio 2019: n. 7 seg. 41 ad art. 117]) potendosi allora negare

il gratuito patrocinio rispetto alla pretesa in eccesso o integralmente laddove

questa fosse mantenuta (decisione TF 5A_186/2017 del 20 luglio 2017 consid.

4.

; DTF 142 III 138 consid. 5.7; Rüegg/Rüegg,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,

2017, n. 2 ad art. 118; Emmel, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 13 ad art.

117; Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n.

129.

ad art. 118). Data una parziale probabilità di esito favorevole, il

gratuito patrocinio è da esprimere in frazione (Bühler,

op. cit., n. 131 ad art. 118).

5.

La reclamante sostiene

che non può essere esclusa l'esistenza di un nesso causale tra il danno da lei

patito e la responsabilità del medico chirurgo che l'aveva operata. Dopo il

primo intervento il dolore era aumentato anziché diminuire e neppure il secondo

intervento era stato risolutore, da cui è scaturita la necessità di una lunga

ospedalizzazione, con conseguenze sul morale e limitazioni fisiche per mesi. L'immediata

regressione dei dolori grazie al terzo intervento, effettuato da un altro

chirurgo, indizia poi chiaramente l'esistenza di un nesso causale. Una

relazione di parte, redatta da uno specialista (doc. Q), ha finanche confermato

l'errore medico imputato al primo medico chirurgo. In questa situazione le

possibilità di vittoria non potevano certo dirsi notevolmente inferiori rispetto

a quelle di sconfitta.

5.1

Le censure sono pertinenti.

Va anzitutto rilevato che, come giustamente rileva la reclamante, non v'è modo

di capire sulla base di quali considerazioni il Pretore abbia negato la verosimiglianza

del nesso causale. Incontestata la patologia (ernia discale) di cui essa

soffriva, neppure è contestato che il tentativo di porre rimedio ai continui dolori

invalidanti con l'ausilio di terapie conservative mediante i due controversi interventi

chirurgici eseguiti dalla dr med. __________ non hanno portato il giovamento

atteso. Ciò diversamente da quanto ottenuto con il terzo intervento, che risulta

abbia invece avuto successo. Certo, ciò ancora non significa che alla dr med. __________

sia imputabile un errore medico, ma neppure vi sono elementi sufficienti per

poterlo escludere. Solo gli accertamenti tecnici e specialistici permetteranno

di spiegare in modo compiuto le motivazioni mediche del decorso clinico,

rispettivamente di valutare l'opportunità, l'adeguatezza e la pertinenza dei

provvedimenti così adottati - inclusa quindi la pertinenza del parere medico di

cui al doc. Q - e quindi di pronunciarsi sull'esistenza del preteso errore

medico che, nelle circostanze del caso concreto, non è a priori oggettivamente

possibile escludere e, a un esame sommario della fattispecie è stato

sufficientemente reso verosimile. La contraria e immotivata conclusione del

Pretore costituisce quindi un manifestamente errato accertamento dei fatti. Su

questo punto il reclamo si rivela fondato.

6.

Altra questione è

sapere se il presupposto di probabilità di esito favorevole della causa sia

dato in relazione alle pretese economiche avanzate dalla reclamante,

circostanza che il Pretore ha appunto escluso in quanto nulla è stato spiegato

circa le modalità di calcolo della pretesa per torto morale e per quella

relativa alle spese dell'avvocato. La reclamante sostiene al proposito che la

decisione sul gratuito patrocinio è indipendente dal valore di causa e adduce di

avere comunque fornito sufficiente spiegazione riguardo alla relativa

quantificazione e che, in ogni caso, proprio per economia processuale la causa

era stata preliminarmente limitata alla questione della responsabilità medica.

6.1

Con l'azione di cui trattasi

la reclamante ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di un

risarcimento di fr. 158'416.–di cui fr. 36'816.– per danno da economia

domestica, fr. 100'000.– per torto morale e fr. 20'000.– per spese d'intervento

d'avvocato (act. I, pag. 9 segg.). Formulata in questi termini la domanda può senz'altro

e a prima vista dirsi manifestamente esagerata per quanto attiene l'indennità

di fr. 100'000.– avanzata a titolo di torto morale. E questo già solo considerato

che nel 2005 il risarcimento per torto morale attorno a fr. 100'000.– era

riconosciuto solo in caso di invalidità totale (Hütte/Ducksch/

Guerrero, Genugtuung, 3a ed.,

VIII/2003-2005). Pur non sottovalutando le conseguenze subite dalla reclamante

a dipendenza del preteso errore medico, l'importo di fr. 100'000.- da essa richiesto

appare quindi d'acchito manifestamente fuori da ogni ragionevolezza. Neppure le

spese legali preprocessuali, quantificate “prudenzialmente” in fr. 20'000.-

sono state in alcun modo sostanziate, come peraltro rettamente rilevato dal

Pretore. L'unico importo sommariamente sostanziato è il danno per economia

domestica, quantificato in fr. 36'816.–. Il fatto di voler limitare la prima

parte del procedimento all'accertamento del preteso errore medico non esimeva

di certo l'attrice dal sostanziare le proprie pretese, ciò non da ultimo

considerato che ha postulato di essere posta al beneficio del gratuito

patrocinio, pretese che, peraltro, sono state puntualmente contestate dalla

parte convenuta con la risposta di causa. A un giudizio sommario e puramente aritmetico,

è quindi prospettabile, allo stato attuale del procedimento, una soccombenza in

capo all'attrice che supera abbondantemente la misura del 50%.

7.

Va ancora rilevato

che la reclamante aveva chiesto, in applicazione dell'art. 125 lett. a CPC, di

limitare gli accertamenti alla questione relativa all'errore medico, ipotesi

questa condivisa dalla parte convenuta, ciò considerato che, a dipendenza

dell'esito in punto alla responsabilità medica, la trattazione degli altri

punti litigiosi - ovvero del danno e del nesso causale – potrebbe diventare

superflua. Il Pretore, con disposizione ordinatoria processuale 28 gennaio 2019,

ha in seguito limitato la replica alla “questione della responsabilità medica,

ovvero della violazione dell'obbligo di diligenza e dunque delle regole dell'arte

medica”, trattandosi di un tema che ambedue le parti hanno voluto preventivamente

risolvere. Poiché le parti non si sono ancora compiutamente espresse sul tema

del risarcimento, nell'attuale stadio di causa non è ancora possibile formulare

una prognosi definitiva in merito alle probabilità di esito favorevole dell'azione

risarcitoria. Vero è che l'esistenza dei presupposti del gratuito patrocinio va

esaminata tenendo conto della situazione al momento della richiesta sicché, in

punto alla domanda di risarcimento i medesimi non parrebbero dati. Tuttavia, avendo

il primo giudice limitato la causa all'esame dell'errore medico, la domanda è

da accogliere limitatamente a questa prima del procedimento. Una volta esaurita

questa fase il primo giudice dovrà poi nuovamente chinarsi sui presupposti del

gratuito patrocinio, tenendo conto delle risultanze nel frattempo emerse, per

decidere se essi siano verificati anche per il seguito del procedimento.

Il reclamo merita quindi

parziale accoglimento e la decisione impugnata è annullata e riformata nel

senso che l'attrice è posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria

limitatamente alla fase del procedimento vertente sulla

responsabilità del medico, ritenuto che il primo giudice dovrà poi ancora

esprimersi sulla richiesta per la seconda fase del processo.

8.

L'esito del gravame

comporta l'accoglimento della domanda di gratuito patrocinio di RE1 in sede di

reclamo.

9.

Il reclamo, trattato

in procedura sommaria (sopra, consid. 1) viene evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 8 febbraio 2019 di RE

1.

è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione

sul gratuito patrocinio 28 gennaio 2019 della Pretura del Distretto di

Bellinzona è annullato e riformato come segue:

“1. La domanda di ammissione al gratuito

patrocinio di RE 1, __________, inclusi i costi di rappresentanza legale ad

opera dell'avv. PA 1, __________, è accolta in relazione all'accertamento

della responsabilità medica, ovvero della violazione dell'obbligo di diligenza

e dunque delle regole dell'arte medica.”

2.

L'istanza 8 febbraio

2019.

di RE 1 è accolta ed essa è posta al beneficio del gratuito patrocinio in

sede di reclamo.

3.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dello Stato del Cantone

Ticino.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 8 febbraio 2019 alla controparte):

– ;

- .

Comunicazione:

– alla Pretura del

Distretto di Bellinzona;

– Ufficio dell'incasso e

delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).