13.2019.12
Diniego di gratuito patrocinio. Procedimento limitato per semplificazione all'accertamento dell'errore medico. In sede di reclamo, su questo punto, causa ritenuta provvista esito favorevole e consegue
28 marzo 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.12/13
Lugano
28 marzo 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2018.31 (azione di risarcimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione 29 ottobre 2018 da
RE
1
patrocinata dall'avv.
contro
CO
1
patrocinato dall' PA 2
e ora sul reclamo 8
febbraio 2019 di RE 1 contro la decisione 28 gennaio 2019 con la quale il
Pretore ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è stata operata a due
riprese, in data 6 e 12 ottobre 2016 dalla dr med. __________ presso __________.
Il 5 settembre 2017 la paziente ha notificato CO 1 in applicazione dell'art. 19
cpv. 1 LResp un danno complessivo per errore medico di fr. 158'416.–.
Fatti
B. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire (inc. n. CM.2018.79), con petizione introdotta il 29
ottobre 2018 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, RE 1 ha
convenuto in giudizio CO 1 per il pagamento dell'importo di fr. 158'416.– a
titolo di risarcimento danni e torto morale. In via preliminare, giusta l'art.
125 lett. a CPC ha chiesto di limitare il procedimento alla questione della
responsabilità medica. Nel contempo l'interessata ha postulato l'ammissione al
gratuito patrocinio con l'assistenza legale dell'avv. PA 1.
La parte convenuta ha
contestato la pretesa con risposta del 14 gennaio 2019.
C. Con decisione 28
gennaio 2019 il Pretore ha negato il gratuito patrocinio all'attrice, poiché la
causa non presentava sufficienti probabilità di successo. Non ha ritenuto verosimile
il nesso causale tra il danno allegato e la responsabilità medica imputata al
medico chirurgo, quindi alla parte convenuta. Gli importi rivendicati per torto
morale e costi di intervento dell'avvocato non indicavano poi le modalità di
calcolo.
D. Con reclamo 8
febbraio 2019 RE 1 ne chiede ora la riforma nel senso di essere posta al
beneficio del gratuito patrocinio inclusa la rappresentanza legale dell'avv. PA
1. La reclamante postula analogo beneficio in questa sede.
Il reclamo non è stato notificato
alla controparte, che davanti al Pretore ha nondimeno eccepito l'assenza di
probabilità di successo della causa in esame.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l'art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d'appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248
lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine
d'impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è
giunta all'attrice il 29 gennaio 2019 (estratto tracciamento degli invii 12
febbraio 2019; reclamo, pag. 2 ad C). Il gravame è così tempestivo e, da questo
punto di vista, ammissibile.
2.
Conformemente
all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata
del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
2.1
Il Pretore non ha reputato
verosimile il nesso causale tra il preteso danno patito dall'attrice e la
responsabilità medica che chiede sia riconosciuta in capo al medico curante e,
per esso, alla parte convenuta. Inoltre non era spiegato come erano stati
calcolati gli importi avanzati di fr. 100'000.– per torto morale e fr. 20'000.–
per l'intervento dell'avvocato, venendo così meno la probabilità di esito
favorevole della causa.
2.2
La reclamante rimprovera al
Pretore di non avere motivato le sue conclusioni, in particolare omettendo di
indicare cosa lo aveva indotto a non ritenere verosimile l'esistenza di un
nesso causale tra danno e responsabilità del medico, ma anche per quale motivo una
persona munita di sufficienti mezzi finanziari non avrebbe dato avvio ad
un'analoga causa (reclamo, pag. 5 ad 5). Afferma poi di avere sufficientemente
quantificato le sue pretese, il gratuito patrocinio essendo peraltro
indipendente dal valore di causa (reclamo, pag. 7 seg. ad 7).
3.
Per l'art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all'art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l'esenzione dagli anticipi,
la designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere
concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle
ripetibili alla controparte (cpv. 3).
4.
Una causa è priva di
probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così
esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di
condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle
spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di
desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del
processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo
non le costa nulla (Trezzini, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione ebook
aggiornata al 1° febbraio 2019: n. 40 ad art. 117]). Non è priva di probabilità
di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono
più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di
soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al
momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di
un esame sommario (DTF 142 III 138 consid. 5.1).
4.1
Il beneficio del gratuito
patrocinio può segnatamente essere rifiutato (a dipendenza delle circostanze
concrete) se l'iniziativa processuale del richiedente è irricevibile, se la sua
posizione è infondata dal punto di vista giuridico o fattuale, o se le sue
richieste di giudizio sono palesemente esagerate o strampalate (Trezzini, op. cit., n. 39 ad art. 117 e
nota 2739 che rinvia a DTF 142 III 138 consid. 5.7 [versione ebook
aggiornata al 1° febbraio 2019: n. 41 ad art. 117]).
4.2
La probabilità di esito
favorevole di una causa può anche essere soltanto parziale, nel qual caso il
gratuito patrocinio può limitarsi a quella sola parte. Le aspettative di
successo di una domanda composta da diverse poste riunite sotto una medesima
conclusione, sottostanno ad un apprezzamento d'insieme e, se del caso, il
gratuito patrocinio dev'essere concesso totalmente. Ne va diversamente quando
l'attore fa valere una pretesa chiaramente esagerata (Trezzini, op. cit., n. 7 seg. ad art. 118 [versione ebook
aggiornata al 1° febbraio 2019: n. 7 seg. 41 ad art. 117]) potendosi allora negare
il gratuito patrocinio rispetto alla pretesa in eccesso o integralmente laddove
questa fosse mantenuta (decisione TF 5A_186/2017 del 20 luglio 2017 consid.
4.
; DTF 142 III 138 consid. 5.7; Rüegg/Rüegg,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,
2017, n. 2 ad art. 118; Emmel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 13 ad art.
117; Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n.
129.
ad art. 118). Data una parziale probabilità di esito favorevole, il
gratuito patrocinio è da esprimere in frazione (Bühler,
op. cit., n. 131 ad art. 118).
5.
La reclamante sostiene
che non può essere esclusa l'esistenza di un nesso causale tra il danno da lei
patito e la responsabilità del medico chirurgo che l'aveva operata. Dopo il
primo intervento il dolore era aumentato anziché diminuire e neppure il secondo
intervento era stato risolutore, da cui è scaturita la necessità di una lunga
ospedalizzazione, con conseguenze sul morale e limitazioni fisiche per mesi. L'immediata
regressione dei dolori grazie al terzo intervento, effettuato da un altro
chirurgo, indizia poi chiaramente l'esistenza di un nesso causale. Una
relazione di parte, redatta da uno specialista (doc. Q), ha finanche confermato
l'errore medico imputato al primo medico chirurgo. In questa situazione le
possibilità di vittoria non potevano certo dirsi notevolmente inferiori rispetto
a quelle di sconfitta.
5.1
Le censure sono pertinenti.
Va anzitutto rilevato che, come giustamente rileva la reclamante, non v'è modo
di capire sulla base di quali considerazioni il Pretore abbia negato la verosimiglianza
del nesso causale. Incontestata la patologia (ernia discale) di cui essa
soffriva, neppure è contestato che il tentativo di porre rimedio ai continui dolori
invalidanti con l'ausilio di terapie conservative mediante i due controversi interventi
chirurgici eseguiti dalla dr med. __________ non hanno portato il giovamento
atteso. Ciò diversamente da quanto ottenuto con il terzo intervento, che risulta
abbia invece avuto successo. Certo, ciò ancora non significa che alla dr med. __________
sia imputabile un errore medico, ma neppure vi sono elementi sufficienti per
poterlo escludere. Solo gli accertamenti tecnici e specialistici permetteranno
di spiegare in modo compiuto le motivazioni mediche del decorso clinico,
rispettivamente di valutare l'opportunità, l'adeguatezza e la pertinenza dei
provvedimenti così adottati - inclusa quindi la pertinenza del parere medico di
cui al doc. Q - e quindi di pronunciarsi sull'esistenza del preteso errore
medico che, nelle circostanze del caso concreto, non è a priori oggettivamente
possibile escludere e, a un esame sommario della fattispecie è stato
sufficientemente reso verosimile. La contraria e immotivata conclusione del
Pretore costituisce quindi un manifestamente errato accertamento dei fatti. Su
questo punto il reclamo si rivela fondato.
6.
Altra questione è
sapere se il presupposto di probabilità di esito favorevole della causa sia
dato in relazione alle pretese economiche avanzate dalla reclamante,
circostanza che il Pretore ha appunto escluso in quanto nulla è stato spiegato
circa le modalità di calcolo della pretesa per torto morale e per quella
relativa alle spese dell'avvocato. La reclamante sostiene al proposito che la
decisione sul gratuito patrocinio è indipendente dal valore di causa e adduce di
avere comunque fornito sufficiente spiegazione riguardo alla relativa
quantificazione e che, in ogni caso, proprio per economia processuale la causa
era stata preliminarmente limitata alla questione della responsabilità medica.
6.1
Con l'azione di cui trattasi
la reclamante ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di un
risarcimento di fr. 158'416.–di cui fr. 36'816.– per danno da economia
domestica, fr. 100'000.– per torto morale e fr. 20'000.– per spese d'intervento
d'avvocato (act. I, pag. 9 segg.). Formulata in questi termini la domanda può senz'altro
e a prima vista dirsi manifestamente esagerata per quanto attiene l'indennità
di fr. 100'000.– avanzata a titolo di torto morale. E questo già solo considerato
che nel 2005 il risarcimento per torto morale attorno a fr. 100'000.– era
riconosciuto solo in caso di invalidità totale (Hütte/Ducksch/
Guerrero, Genugtuung, 3a ed.,
VIII/2003-2005). Pur non sottovalutando le conseguenze subite dalla reclamante
a dipendenza del preteso errore medico, l'importo di fr. 100'000.- da essa richiesto
appare quindi d'acchito manifestamente fuori da ogni ragionevolezza. Neppure le
spese legali preprocessuali, quantificate “prudenzialmente” in fr. 20'000.-
sono state in alcun modo sostanziate, come peraltro rettamente rilevato dal
Pretore. L'unico importo sommariamente sostanziato è il danno per economia
domestica, quantificato in fr. 36'816.–. Il fatto di voler limitare la prima
parte del procedimento all'accertamento del preteso errore medico non esimeva
di certo l'attrice dal sostanziare le proprie pretese, ciò non da ultimo
considerato che ha postulato di essere posta al beneficio del gratuito
patrocinio, pretese che, peraltro, sono state puntualmente contestate dalla
parte convenuta con la risposta di causa. A un giudizio sommario e puramente aritmetico,
è quindi prospettabile, allo stato attuale del procedimento, una soccombenza in
capo all'attrice che supera abbondantemente la misura del 50%.
7.
Va ancora rilevato
che la reclamante aveva chiesto, in applicazione dell'art. 125 lett. a CPC, di
limitare gli accertamenti alla questione relativa all'errore medico, ipotesi
questa condivisa dalla parte convenuta, ciò considerato che, a dipendenza
dell'esito in punto alla responsabilità medica, la trattazione degli altri
punti litigiosi - ovvero del danno e del nesso causale – potrebbe diventare
superflua. Il Pretore, con disposizione ordinatoria processuale 28 gennaio 2019,
ha in seguito limitato la replica alla “questione della responsabilità medica,
ovvero della violazione dell'obbligo di diligenza e dunque delle regole dell'arte
medica”, trattandosi di un tema che ambedue le parti hanno voluto preventivamente
risolvere. Poiché le parti non si sono ancora compiutamente espresse sul tema
del risarcimento, nell'attuale stadio di causa non è ancora possibile formulare
una prognosi definitiva in merito alle probabilità di esito favorevole dell'azione
risarcitoria. Vero è che l'esistenza dei presupposti del gratuito patrocinio va
esaminata tenendo conto della situazione al momento della richiesta sicché, in
punto alla domanda di risarcimento i medesimi non parrebbero dati. Tuttavia, avendo
il primo giudice limitato la causa all'esame dell'errore medico, la domanda è
da accogliere limitatamente a questa prima del procedimento. Una volta esaurita
questa fase il primo giudice dovrà poi nuovamente chinarsi sui presupposti del
gratuito patrocinio, tenendo conto delle risultanze nel frattempo emerse, per
decidere se essi siano verificati anche per il seguito del procedimento.
Il reclamo merita quindi
parziale accoglimento e la decisione impugnata è annullata e riformata nel
senso che l'attrice è posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria
limitatamente alla fase del procedimento vertente sulla
responsabilità del medico, ritenuto che il primo giudice dovrà poi ancora
esprimersi sulla richiesta per la seconda fase del processo.
8.
L'esito del gravame
comporta l'accoglimento della domanda di gratuito patrocinio di RE1 in sede di
reclamo.
9.
Il reclamo, trattato
in procedura sommaria (sopra, consid. 1) viene evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 8 febbraio 2019 di RE
1.
è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione
sul gratuito patrocinio 28 gennaio 2019 della Pretura del Distretto di
Bellinzona è annullato e riformato come segue:
“1. La domanda di ammissione al gratuito
patrocinio di RE 1, __________, inclusi i costi di rappresentanza legale ad
opera dell'avv. PA 1, __________, è accolta in relazione all'accertamento
della responsabilità medica, ovvero della violazione dell'obbligo di diligenza
e dunque delle regole dell'arte medica.”
2.
L'istanza 8 febbraio
2019.
di RE 1 è accolta ed essa è posta al beneficio del gratuito patrocinio in
sede di reclamo.
3.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dello Stato del Cantone
Ticino.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 8 febbraio 2019 alla controparte):
– ;
- .
Comunicazione:
– alla Pretura del
Distretto di Bellinzona;
– Ufficio dell'incasso e
delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).