13.2019.14
Sospensione di un procedimento di esecuzione di decisione. Reclamo
29 aprile 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.14
Lugano
29 aprile 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2018.540 (esecuzione di decisione,
art. 338 segg. CPC) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con domanda 22 giugno 2018 da
RE
1
patrocinata dall' PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall' PA 2
e ora sul reclamo 11
febbraio 2019 di RE 1 contro la decisione 29 gennaio 2019 con la quale il
Pretore ha sospeso la procedura di esecuzione;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione 2 ottobre
2017 la prima Camera civile del Tribunale d'appello (inc. n. 11.2015.115),
chiamata a determinarsi su un appello presentato da RE 1, __________ e __________
(rispettivamente usufruttuaria la prima e comproprietari in ragione di un mezzo
ciascuno gli altri, della particella n. __________ RFD di __________) ha - fra
l'altro - ordinato “a CO 1 di eliminare il corpo sporgente dell'edificio
posto sulla sua particella n. __________ RFD di __________, che sconfina sulla
particella n. __________, riportando lo stabile entro i confini del suo proprio
fondo”. Il 12 aprile 2018 il Tribunale federale ha respinto, per quanto ammissibile,
il relativo ricorso in materia civile di CO 1.
Fatti
B. Con domanda 22 giugno
2018 RE 1, diventata nel frattempo unica proprietaria della particella n. __________,
ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna l'esecuzione del
citato dispositivo in applicazione degli art. 338 segg. CPC, con l'obbligo di
presentare entro 45 giorni dalla relativa crescita in giudicato una domanda
edilizia corredata da un progetto di demolizione sottoscritto da un ingegnere
civile, di iniziare i lavori entro 2 mesi dalla crescita in giudicato della relativa
licenza edilizia, in ogni caso nelle stagioni di autunno e inverno, e la pronuncia
della comminatoria penale giusta l'art. 292 CPS.
C. Con osservazioni 7
agosto 2018 CO 1 ha chiesto di respingere la domanda di esecuzione, in quanto il
3 agosto 2018 aveva dato avvio alla procedura di conciliazione per l'ottenimento
di una servitù di sporgenza ai sensi dell'art. 674 cpv. 3 CC (inc. n.
CM.2018.93). In via subordinata ne ha postulato il parziale accoglimento, ovvero
limitatamente alla dichiarazione di esecutività del dispositivo e alla
comminatoria penale ex art. 292 CPS.
D. Il Pretore ha considerato
le osservazioni in questione quale richiesta di sospensione della procedura di
esecuzione e ha pertanto invitato RE 1 a pronunciarsi al riguardo. Con scritto
29 agosto 2018 l'interessata si è opposta alla sospensione adducendo che la decisione
da eseguire era passata in giudicato e i motivi addotti dal convenuto non erano
quelli previsti dall'art. 341 cpv. 3 CPC.
E. Previo accordo delle
parti e nell'ottica di una possibile transazione extragiudiziaria, il 10
ottobre 2018 il Pretore ha sospeso sia la procedura di esecuzione sia la
parallela procedura di conciliazione. Il 21 dicembre 2018 RE 1 ha chiesto di
riattivare la procedura di esecuzione e il successivo 28 gennaio 2019 ha
sollecitato al Pretore la decisione di esecuzione.
F. Con decisione 29
gennaio 2019 il Pretore ha disposto per motivi di opportunità la sospensione ai
sensi dell'art. 126 CPC della procedura di esecuzione, ciò in considerazione
della pendenza della causa promossa dal convenuto in applicazione dell'art. 674
CC.
G. Con reclamo 11
febbraio 2019 RE 1 chiede la riforma della decisione menzionata nel senso di accogliere
la sua domanda di esecuzione 22 giugno 2018. In via subordinata propone il rinvio
degli atti al Pretore affinché riattivi la procedura e decida ai sensi dei considerandi.
Il convenuto non è stato
invitato a formulare osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione di
sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) costituisce una
decisione ordinatoria processuale ai sensi dell'art. 124 CPC. In applicazione
dell'art. 126 cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv.
2.
CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel
termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d'appello.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il giorno 31 gennaio 2019 (estratto “Tracciamento
degli invii” 14 febbraio 2019 e doc. B al reclamo). Sicché, rimesso alla posta il
giorno 11 febbraio 2019, il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l'applicazione
errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e l'accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b).
2.1
Il Pretore ha ritenuto che l'esecutività
della decisione 2 ottobre 2017 non era di per sé inficiata dalla causa di riconoscimento
di un diritto di sporgenza ai sensi dell'art. 674 cpv. 3 CC. Ha nondimeno
ritenuto opportuno sospendere la procedura di esecuzione in quanto la demolizione
sarebbe venuta meno se il diritto di sporgenza fosse stato riconosciuto. Poiché
l'opera aveva oltre 30 anni, le modalità di demolizione non erano scontate e il
suo ripristino avrebbe comportato l'avvio di ulteriori procedure giudiziarie, ha
ritenuto un interesse preponderante del convenuto a mantenere in via provvisoria
l'opera sporgente.
2.2
La reclamante sostiene che la
sospensione andava semmai chiesta, quale misura cautelare, nella parallela
azione di merito sul diritto di sporgenza. Invoca il principio ne bis in idem,
contestando che il convenuto fosse legittimato a rivendicare un siffatto diritto
di sporgenza, in quanto il convenuto nulla aveva richiesto nella causa sfociata
nella decisione 2 ottobre 2017. Una sospensione ex art. 126 CPC ostava poi al
principio di celerità. Infine, la litispendenza di una procedura di
conciliazione non rientra nel novero delle eccezioni previste dall'art. 341
CPC.
3.
Giusta l'art. 126
cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d'opportunità
lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso allorquando la decisione dipende dall'esito
di un altro procedimento (cpv. 1 seconda frase). Se non già prevista da una
norma di legge specifica, il giudice gode di un ampio margine di decisione,
fermo restando che la sospensione deve pur sempre restare un provvedimento
eccezionale da pronunciare qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel
dubbio, soccombere in favore del principio di celerità della causa in corso (Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in:
Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerische ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 126;
Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 1 e 2 ad
art. 126 CPC; Frei, in: Berner
Kommentar, ZPO, 2012, n. 6 ad art.
126). Deve esserci un motivo oggettivo da ponderare tenuto conto dei
contrapposti interessi delle parti e che deve prevalere sull'imperativo di speditezza
dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost., 124 cpv. 1
seconda frase CPC; Trezzini, op.
cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op.
cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin,
op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.
cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op.
cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L'esistenza di un procedimento parallelo può
giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie,
in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni
pregiudiziali (Trezzini, op. cit.,
n. 12 ad art. 126; Gschwend, op.
cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin,
op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.
cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op.
cit., n. 3 seg. ad art. 126). Il meccanismo della sospensione ai sensi
dell'art. 126 CPC è applicabile a ogni tipo di procedura, anche in una
procedura semplice e veloce quale è la procedura sommaria (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 126).
3.1
Diversamente, la sospensione dell'esecuzione
in applicazione degli art. 337 cpv. 2 CPC diventa attuale a fronte di una decisione
di merito già provvista di misure di esecuzione (esecuzione diretta), rispettivamente,
nel contesto dell'art. 341 CPC, dopo che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato
esecutiva la decisione sottopostagli (esecuzione indiretta) (Droese, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 28 ad art.
337.
e n. 2 ad art. 341; Trezzini, op.
cit., n. 21 ad art. 341; Rohner/Mohs, Brunner/Gasser/
Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n. 15 e nota 32 ad art. 337; Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 341; Kellerhals, in: Berner Kommentar, ZPO,
2012, n. 51 ad art. 341).
4.
La reclamante contesta
la sospensione sostenendo che vi osta il principio di celerità: visti i tempi
processuali, se al convenuto non dovesse essere riconosciuto alcun diritto di
sporgenza, trascorrerebbero ancora lunghi mesi prima di giungere alla
dichiarazione di esecutività della decisione 2 ottobre 2017 cresciuta in giudicato
(reclamo, pag. 2 n. 14). Ma invano.
4.1
È pacifico che il Pretore ha
disposto la sospensione della procedura di esecuzione in applicazione dell'art.
126.
CPC e che l'ha sin dall'inizio intesa come tale (act. V: ordinanza 8 agosto
2018.
di assegnazione del termine di 10 giorni all'istante per osservazioni). In
quest'ottica, egli ha ritenuto opportuno sospendere la vertenza poiché la
decisione sull'esecuzione dipende dall'esito della procedura ex art. 674 cpv. 2
CC. In caso di riconoscimento di un diritto di sporgenza al convenuto sarebbe
venuto meno l'obbligo di demolizione del manufatto, ciò considerato che si
trattava di un tema che non era stato oggetto della decisione 2 ottobre 2017 - la
cui esecuzione non ostava al suo riconoscimento - e che il convenuto non aveva
perso il diritto di chiederlo nell'ambito di una procedura separata. Ricordato
poi il principio di celerità, il Pretore ha nondimeno individuato un interesse
preponderante del convenuto a mantenere un'opera esistente da oltre 30 anni, la
cui demolizione presentava problemi tecnici e il cui ripristino avrebbe dato
luogo a ulteriori vertenze giudiziarie. L'istante sarebbe poi stata
indennizzata e non avrebbe subìto pregiudizio se il diritto di sporgenza fosse
stato riconosciuto. Non potendo allo stato attuale prognosticare l'esito di quest'ultima
causa, anche per questo risultava opportuno sospendere la procedura di
esecuzione perlomeno nell'attesa dei relativi primi atti istruttori (decisione
impugnata, pag. 3 nel mezzo).
4.2
La
reclamante neppure contesta gli argomenti addotti dal Pretore, limitandosi a
esprimere il suo timore a che il procedimento di merito si protragga ad
oltranza procrastinando conseguentemente l'esecutività della decisione 2
ottobre 2017. Va qui rilevato al proposito che il Pretore ha ritenuto “che,
allo stadio attuale, non si può nemmeno seriamente eseguire una prognosi
sull'esito di quella procedura, sicché appare quanto mai opportuno sospendere
questa procedura nell'attesa, per lo meno, dei primi atti istruttori nella
causa di CO 1 ex art. 674 CC”. E in proposito la reclamante non lascia intendere
che questa fase sia già stata superata. Allo stato attuale tale timore non
consente di ritenere che, alla luce delle altre motivazioni addotte dal Pretore
(sopra, consid. 4.1) e non contestate dalla reclamante, la decisione impugnata
sia in qualche modo costitutiva di una lesione del principio di celerità (cfr. anche
decisione del Tribunale federale 4A_409/2015 del 2 dicembre 2015 consid. 4,
5A_246/2018 dell'11 luglio 2018 consid. 2.2.2 e 2.2.3).
4.3
Tutto
ciò considerato, alla luce delle circostanze concrete, non emergono così motivi
oggettivi a sostegno della censura sollevata dalla reclamante. Di conseguenza,
non ravvisandosi elementi che consentano di intravedere nella decisione del
Pretore un'errata applicazione dell'art. 126 CPC, rispettivamente un manifestamente
errato accertamento dei fatti, il gravame va respinto in quanto infondato.
5.
Invero la reclamante
focalizza le sue doglianze sull'applicazione dell'art. 341 CPC, intravedendo in
tale norma i motivi all'origine della sospensione della procedura di esecuzione
pronunciata dal Pretore e riferibile alla decisione 2 ottobre 2017 (reclamo,
pag. 1 n. 12, pag. 2 n. 15). Ma anche al riguardo la critica cade nel vuoto. In
effetti basti qui evidenziare che, diversamente da quanto si è ricordato (sopra,
consid. 3.1), nel caso concreto la decisione 2 ottobre 2017 non era né
direttamente esecutiva né è (ancora) stata dichiarata esecutiva dal Pretore in
applicazione dell'art. 341 CPC. La questione non necessita pertanto ulteriori
approfondimenti. Altrettanto dicasi laddove la reclamante sostiene che la sospensione
dell'esecutività andava se del caso proposta quale provvedimento cautelare
nell'ambito della contestuale causa di merito avviata dal convenuto e tesa a
vedersi riconoscere il diritto di sporgenza. Sprovvisto di pertinenza, una
volta di più il reclamo va respinto.
6.
Le spese processuali
dell'odierno giudizio, fissate in fr. 500.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), sono
poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone la questione delle ripetibili il gravame non essendo stato notificato al
convenuto.
7.
Il reclamo, trattato
in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC), viene evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 11 febbraio 2019 di RE
1.
è respinto.
2.
Le spese processuali
di fr. 500.–, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico. Non si
assegnano ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 11 febbraio 2019 alla controparte):
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).