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Decisione

13.2019.14

Sospensione di un procedimento di esecuzione di decisione. Reclamo

29 aprile 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con domanda 22 giugno

2018 RE 1, diventata nel frattempo unica proprietaria della particella n. __________,

ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna l'esecuzione del

citato dispositivo in applicazione degli art. 338 segg. CPC, con l'obbligo di

presentare entro 45 giorni dalla relativa crescita in giudicato una domanda

edilizia corredata da un progetto di demolizione sottoscritto da un ingegnere

civile, di iniziare i lavori entro 2 mesi dalla crescita in giudicato della relativa

licenza edilizia, in ogni caso nelle stagioni di autunno e inverno, e la pronuncia

della comminatoria penale giusta l'art. 292 CPS.

C. Con osservazioni 7

agosto 2018 CO 1 ha chiesto di respingere la domanda di esecuzione, in quanto il

3 agosto 2018 aveva dato avvio alla procedura di conciliazione per l'ottenimento

di una servitù di sporgenza ai sensi dell'art. 674 cpv. 3 CC (inc. n.

CM.2018.93). In via subordinata ne ha postulato il parziale accoglimento, ovvero

limitatamente alla dichiarazione di esecutività del dispositivo e alla

comminatoria penale ex art. 292 CPS.

D. Il Pretore ha considerato

le osservazioni in questione quale richiesta di sospensione della procedura di

esecuzione e ha pertanto invitato RE 1 a pronunciarsi al riguardo. Con scritto

29 agosto 2018 l'interessata si è opposta alla sospensione adducendo che la decisione

da eseguire era passata in giudicato e i motivi addotti dal convenuto non erano

quelli previsti dall'art. 341 cpv. 3 CPC.

E. Previo accordo delle

parti e nell'ottica di una possibile transazione extragiudiziaria, il 10

ottobre 2018 il Pretore ha sospeso sia la procedura di esecuzione sia la

parallela procedura di conciliazione. Il 21 dicembre 2018 RE 1 ha chiesto di

riattivare la procedura di esecuzione e il successivo 28 gennaio 2019 ha

sollecitato al Pretore la decisione di esecuzione.

F. Con decisione 29

gennaio 2019 il Pretore ha disposto per motivi di opportunità la sospensione ai

sensi dell'art. 126 CPC della procedura di esecuzione, ciò in considerazione

della pendenza della causa promossa dal convenuto in applicazione dell'art. 674

CC.

G. Con reclamo 11

febbraio 2019 RE 1 chiede la riforma della decisione menzionata nel senso di accogliere

la sua domanda di esecuzione 22 giugno 2018. In via subordinata propone il rinvio

degli atti al Pretore affinché riattivi la procedura e decida ai sensi dei considerandi.

Il convenuto non è stato

invitato a formulare osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione di

sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) costituisce una

decisione ordinatoria processuale ai sensi dell'art. 124 CPC. In applicazione

dell'art. 126 cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv.

2.

CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel

termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d'appello.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il giorno 31 gennaio 2019 (estratto “Tracciamento

degli invii” 14 febbraio 2019 e doc. B al reclamo). Sicché, rimesso alla posta il

giorno 11 febbraio 2019, il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l'applicazione

errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e l'accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b).

2.1

Il Pretore ha ritenuto che l'esecutività

della decisione 2 ottobre 2017 non era di per sé inficiata dalla causa di riconoscimento

di un diritto di sporgenza ai sensi dell'art. 674 cpv. 3 CC. Ha nondimeno

ritenuto opportuno sospendere la procedura di esecuzione in quanto la demolizione

sarebbe venuta meno se il diritto di sporgenza fosse stato riconosciuto. Poiché

l'opera aveva oltre 30 anni, le modalità di demolizione non erano scontate e il

suo ripristino avrebbe comportato l'avvio di ulteriori procedure giudiziarie, ha

ritenuto un interesse preponderante del convenuto a mantenere in via provvisoria

l'opera sporgente.

2.2

La reclamante sostiene che la

sospensione andava semmai chiesta, quale misura cautelare, nella parallela

azione di merito sul diritto di sporgenza. Invoca il principio ne bis in idem,

contestando che il convenuto fosse legittimato a rivendicare un siffatto diritto

di sporgenza, in quanto il convenuto nulla aveva richiesto nella causa sfociata

nella decisione 2 ottobre 2017. Una sospensione ex art. 126 CPC ostava poi al

principio di celerità. Infine, la litispendenza di una procedura di

conciliazione non rientra nel novero delle eccezioni previste dall'art. 341

CPC.

3.

Giusta l'art. 126

cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d'opportunità

lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso allorquando la decisione dipende dall'esito

di un altro procedimento (cpv. 1 seconda frase). Se non già prevista da una

norma di legge specifica, il giudice gode di un ampio margine di decisione,

fermo restando che la sospensione deve pur sempre restare un provvedimento

eccezionale da pronunciare qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel

dubbio, soccombere in favore del principio di celerità della causa in corso (Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerische ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 126;

Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 1 e 2 ad

art. 126 CPC; Frei, in: Berner

Kommentar, ZPO, 2012, n. 6 ad art.

126). Deve esserci un motivo oggettivo da ponderare tenuto conto dei

contrapposti interessi delle parti e che deve prevalere sull'imperativo di speditezza

dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost., 124 cpv. 1

seconda frase CPC; Trezzini, op.

cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op.

cit., n. 2 ad art. 126; Stae­helin,

op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.

cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op.

cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L'esi­­stenza di un procedimento parallelo può

giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie,

in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni

pregiudiziali (Trezzini, op. cit.,

n. 12 ad art. 126; Gschwend, op.

cit., n. 1 ad art. 126; Stae­helin,

op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.

cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op.

cit., n. 3 seg. ad art. 126). Il meccanismo della sospensione ai sensi

dell'art. 126 CPC è applicabile a ogni tipo di procedura, anche in una

procedura semplice e veloce quale è la procedura sommaria (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 126).

3.1

Diversamente, la sospensione dell'esecuzione

in applicazione degli art. 337 cpv. 2 CPC diventa attuale a fronte di una decisione

di merito già provvista di misure di esecuzione (esecuzione diretta), rispettivamente,

nel contesto dell'art. 341 CPC, dopo che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato

esecutiva la decisione sottopostagli (esecuzione indiretta) (Droese, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 28 ad art.

337.

e n. 2 ad art. 341; Trezzini, op.

cit., n. 21 ad art. 341; Rohner/Mohs, Brunner/Gasser/

Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n. 15 e nota 32 ad art. 337; Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 341; Kellerhals, in: Berner Kommentar, ZPO,

2012, n. 51 ad art. 341).

4.

La reclamante contesta

la sospensione sostenendo che vi osta il principio di celerità: visti i tempi

processuali, se al convenuto non dovesse essere riconosciuto alcun diritto di

sporgenza, trascorrerebbero ancora lunghi mesi prima di giungere alla

dichiarazione di esecutività della decisione 2 ottobre 2017 cresciuta in giudicato

(reclamo, pag. 2 n. 14). Ma invano.

4.1

È pacifico che il Pretore ha

disposto la sospensione della procedura di esecuzione in applicazione dell'art.

126.

CPC e che l'ha sin dall'inizio intesa come tale (act. V: ordinanza 8 agosto

2018.

di assegnazione del termine di 10 giorni all'istante per osservazioni). In

quest'ottica, egli ha ritenuto opportuno sospendere la vertenza poiché la

decisione sull'esecuzione dipende dall'esito della procedura ex art. 674 cpv. 2

CC. In caso di riconoscimento di un diritto di sporgenza al convenuto sarebbe

venuto meno l'obbligo di demolizione del manufatto, ciò considerato che si

trattava di un tema che non era stato oggetto della decisione 2 ottobre 2017 - la

cui esecuzione non ostava al suo riconoscimento - e che il convenuto non aveva

perso il diritto di chiederlo nell'ambito di una procedura separata. Ricordato

poi il principio di celerità, il Pretore ha nondimeno individuato un interesse

preponderante del convenuto a mantenere un'opera esistente da oltre 30 anni, la

cui demolizione presentava problemi tecnici e il cui ripristino avrebbe dato

luogo a ulteriori vertenze giudiziarie. L'istante sarebbe poi stata

indennizzata e non avrebbe subìto pregiudizio se il diritto di sporgenza fosse

stato riconosciuto. Non potendo allo stato attuale prognosticare l'esito di quest'ultima

causa, anche per questo risultava opportuno sospendere la procedura di

esecuzione perlomeno nell'attesa dei relativi primi atti istruttori (decisione

impugnata, pag. 3 nel mezzo).

4.2

La

reclamante neppure contesta gli argomenti addotti dal Pretore, limitandosi a

esprimere il suo timore a che il procedimento di merito si protragga ad

oltranza procrastinando conseguentemente l'esecutività della decisione 2

ottobre 2017. Va qui rilevato al proposito che il Pretore ha ritenuto “che,

allo stadio attuale, non si può nemmeno seriamente eseguire una prognosi

sull'esito di quella procedura, sicché appare quanto mai opportuno sospendere

questa procedura nell'attesa, per lo meno, dei primi atti istruttori nella

causa di CO 1 ex art. 674 CC”. E in proposito la reclamante non lascia intendere

che questa fase sia già stata superata. Allo stato attuale tale timore non

consente di ritenere che, alla luce delle altre motivazioni addotte dal Pretore

(sopra, consid. 4.1) e non contestate dalla reclamante, la decisione impugnata

sia in qualche modo costitutiva di una lesione del principio di celerità (cfr. anche

decisione del Tribunale federale 4A_409/2015 del 2 dicembre 2015 consid. 4,

5A_246/2018 dell'11 luglio 2018 consid. 2.2.2 e 2.2.3).

4.3

Tutto

ciò considerato, alla luce delle circostanze concrete, non emergono così motivi

oggettivi a sostegno della censura sollevata dalla reclamante. Di conseguenza,

non ravvisandosi elementi che consentano di intravedere nella decisione del

Pretore un'errata applicazione dell'art. 126 CPC, rispettivamente un manifestamente

errato accertamento dei fatti, il gravame va respinto in quanto infondato.

5.

Invero la reclamante

focalizza le sue doglianze sull'applicazione dell'art. 341 CPC, intravedendo in

tale norma i motivi all'origine della sospensione della procedura di esecuzione

pronunciata dal Pretore e riferibile alla decisione 2 ottobre 2017 (reclamo,

pag. 1 n. 12, pag. 2 n. 15). Ma anche al riguardo la critica cade nel vuoto. In

effetti basti qui evidenziare che, diversamente da quanto si è ricordato (sopra,

consid. 3.1), nel caso concreto la decisione 2 ottobre 2017 non era né

direttamente esecutiva né è (ancora) stata dichiarata esecutiva dal Pretore in

applicazione dell'art. 341 CPC. La questione non necessita pertanto ulteriori

approfondimenti. Altrettanto dicasi laddove la reclamante sostiene che la sospensione

dell'esecutività andava se del caso proposta quale provvedimento cautelare

nell'ambito della contestuale causa di merito avviata dal convenuto e tesa a

vedersi riconoscere il diritto di sporgenza. Sprovvisto di pertinenza, una

volta di più il reclamo va respinto.

6.

Le spese processuali

dell'odierno giudizio, fissate in fr. 500.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), sono

poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone la questione delle ripetibili il gravame non essendo stato notificato al

convenuto.

7.

Il reclamo, trattato

in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC), viene evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 11 febbraio 2019 di RE

1.

è respinto.

2.

Le spese processuali

di fr. 500.–, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico. Non si

assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 11 febbraio 2019 alla controparte):

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).