13.2019.17
Reclamo in materia di anticipo delle spese processuali. Inammissibile per carenza del presupposto processuale di valida rappresentanza in quanto proposto dal destinatario dell'anticipo, rispettivament
9 luglio 2019Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.17/18
Lugano
9 luglio 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2018.285/CA.2018.427/CA.2019.44
(divorzio con accordo completo e provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con domanda dell’8 novembre 2018 da
RE
2
e
RE 1
patrocinato
dall’avv. PA 1
e ora sul reclamo 20
febbraio 2019 di RE 1 e RE 2 contro la
decisione 8 febbraio 2019 con cui il Pretore aggiunto ha assegnato a RE 2un
termine suppletorio per versare l’anticipo delle spese processuali;
ritenuto
in fatto: A. RE 2, (1967) e RE 1 (1962)
si sono uniti in matrimonio il 30 giugno 1990 a __________. Dalla loro unione
sono nati i figli V__________ (1990) e D__________ (1993), entrambi maggiorenni
ed economicamente indipendenti.
Con istanza di adozione di
misure a protezione dell’unione coniugale 19 ottobre 2016 RE 2, rappresentata
dall’avv. __________, ha chiesto l’adozione di misure di protezione dell’unione
coniugale, e meglio l’autorizzazione dei coniugi a vivere separati e
l’assegnazione a lei dell’appartamento coniugale. Quali misure a tutela della
personalità ha poi chiesto che fosse fatto divieto al marito di rientrare al
domicilio coniugale, di avvicinarsi alla moglie in un raggio inferiore a 200
metri o di importunarla in altro modo. Ha altresì chiesto una provisio ad
litem di fr. 5'000.- a carico del marito e, in subordine, di essere posta
al beneficio del gratuito patrocinio.
Con decisione
supercautelare 20 ottobre 2016 il Pretore ha accolto la domanda limitatamente
alle misure di protezione della personalità ed ha convocato le parti.
Con scritto 21 ottobre
2016 l’avv. PA 1 si è legittimato quale rappresentante di RE 1, postulando il
beneficio del gratuito patrocinio per il medesimo.
A seguito del ritiro
dell’istanza da parte della moglie, l’istanza è stata stralciata dai ruoli con
decreto 3 febbraio 2017.
Nel corso del mese di
giugno 2018 i coniugi si sono poi separati, la moglie lasciando il domicilio
coniugale di __________ per trasferirsi a __________.
Fatti
B. In data 8 novembre
2018 RE 2e RE 1, congiuntamente rappresentati dall’avv. PA 1, hanno introdotto una
domanda di divorzio comune con accordo completo innanzi alla Pretura del Distretto
di Lugano. Oltre al riconoscimento del gratuito patrocinio inclusi i costi di
rappresentanza legale dell’avv. PA 1, essi hanno postulato l’autorizzazione a
vivere separati già in via cautelare. Nel merito hanno poi chiesto di
sciogliere per divorzio il loro matrimonio e di omologare la relativa convenzione
7 novembre 2018 (doc. T) sulle conseguenze accessorie.
C. Il 9 novembre 2018 le
parti sono state invitate a trasmettere alcuni documenti e citate per l’audizione
dei coniugi e il contraddittorio. Il 15 novembre 2018 il Pretore aggiunto ha ulteriormente
integrato la richiesta di invio di documenti.
Con decisione 3 gennaio
2019, rilevato che l’avv. PA 1 non poteva rappresentare la moglie in quanto già
patrocinatore del marito in una precedente vertenza a tutela dell’unione
coniugale, il Pretore aggiunto ha invitato RE 2 a comunicare se intendeva avvalersi
di un altro legale, equiparando il suo silenzio alla volontà di procedere con
atti propri. Nel contempo ha posticipato l’udienza.
D. Il 4 gennaio 2019 il
Pretore aggiunto ha sollecitato l’invio di documenti mancanti e, poiché la moglie
sembrava in grado di far fronte alle spese di procedura, le ha assegnato un
termine di 20 giorni per anticipare fr. 600.– di spese processuali.
L’avv. PA 1 ha trasmesso i
documenti e, in via supercautelare, il 28 gennaio 2019 ha rinnovato la domanda
di autorizzazione a vivere separati, così da consentire al marito di accedere all’assistenza
pubblica cantonale. Il 30 gennaio 2019 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta,
ribadito al legale di non potere agire per la moglie e confermato la già
prefissata citazione per l’audizione dei coniugi e il contraddittorio cautelare.
E. Scaduto infruttuoso
il termine per il versamento dell’anticipo delle spese processuali, con
ordinanza 8 febbraio 2019 il Pretore aggiunto ha fissato alla moglie un termine
suppletorio di 10 giorni per procedervi, con l’avvertenza che in caso di
decorrenza infruttuosa non sarebbe entrato nel merito della domanda di divorzio.
F. Con reclamo 20
febbraio 2019 RE 1 e RE 2, rappresentati dall’avv. PA 1, chiedono ora di
annullare la predetta ordinanza e di rinviare l’incarto per decidere sulle domande
di gratuito patrocinio, citare le parti per la discussione cautelare e di
merito, porre le spese processuali a carico dello Stato e riconoscere loro un’indennità
di fr. 800.– per ripetibili. Anche per il reclamo postulano il gratuito
patrocinio inclusa l’assistenza legale dell’avv. PA 1.
G. Nel contempo i
reclamanti hanno chiesto la ricusazione del Pretore aggiunto, che questi ha contestato
sospendendo la trattazione della domanda di divorzio e i relativi incidenti cautelari.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione in materia di
anticipazione delle spese costituisce una disposizione ordinatoria processuale
che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2
CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci
giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Nel caso concreto la
decisione impugnata è pervenuta ai reclamanti in data 11 febbraio 2019 (estratti
“tracciamento degli invii” del 25 febbraio 2019). Rimesso alla posta il 20
febbraio 2019 il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b).
2.1
In difetto del pagamento dell’anticipo
spese di fr. 600.– chiesto con ordinanza 4 gennaio 2019, il Pretore aggiunto ha
assegnato all’interessata un termine suppletorio di 10 giorni per porvi
rimedio, con l’avvertenza di non entrata nel merito della domanda di divorzio
in caso di mancato versamento. Il primo giudice ha inoltre annullato la
prefissata udienza.
2.2
Il reclamo invoca i motivi di
ricusazione, il diritto dell’avv. PA 1 di rappresentare entrambe le parti, il
diritto dei reclamanti al gratuito patrocinio per il reclamo e il bisogno di celerità
e urgenza per permettere al marito di accedere alla pubblica assistenza. Censura
la lesione dei diritti procedurali e costituzionali della moglie vista l’oggettiva
impossibilità di pagare l’anticipo. Il diritto all’assistenza giudiziaria includendo
quello di stare in giudizio senza riguardo ai propri mezzi finanziari, un suo
mancato pagamento si traduce anche in rinuncia imposta al marito alla domanda
comune di divorzio nonostante il consenso totale della moglie, precludendogli quindi
l’accesso alla giustizia.
3.
Ora, giova qui premettere
che la questione della ricusazione del Pretore aggiunto è oggetto della
contestuale istanza presentata in data 20 febbraio 2019 (sopra, consid. G), ed
esula dal presente reclamo. Di modo che, a priori, ogni disquisizione al
riguardo è inconferente, oltre che inammissibile.
4.
In applicazione dell’art.
98.
CPC il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura
parziale e totale delle spese processuali presumibili. Il beneficio del
gratuito patrocinio costituisce un’eccezione a questo principio. Secondo l’art.
118.
cpv. 1 lett. a e b CPC il gratuito patrocinio comprende (anche) l’esenzione
totale o parziale (a dipendenza della situazione finanziaria del richiedente)
dalle spese processuali e dalla loro anticipazione. Secondo l’art. 119 cpv. 1
CPC l’istanza di gratuito patrocinio può essere presentata prima o durante la
pendenza della causa, ovvero prima o durante il termine per l’anticipo giusta
l’art. 101 cpv. 1 CPC: nel primo caso il tribunale non può esigere alcun anticipo
spese fintanto che non è stata presa una decisione sul gratuito patrocinio; nel
secondo caso la richiesta di gratuito patrocinio sospende il termine impartito
dal giudice per prestare l’anticipo e in caso di reiezione di questa richiesta,
il giudice dovrà fissare un nuovo termine per eseguire quest’anticipazione o
questo pagamento (DTF 138 III 163 consid. 4.2).
5.
Giusta l’art. 59 CPC
il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti
processuali, che egli deve verificare d’ufficio (art. 60 CPC). Rientrano fra
questi l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (art. 59 cpv. 2
lett. a CPC), principio valido anche per i rimedi di diritto sicché anche il reclamante/appellante
deve avere un interesse degno di protezione ad impugnare una decisione (Trezzini, op. cit., n. 17 ad art. 59 con
rinvio; Zingg, in: Berner
Kommentar, ZPO, 2012, n. 24 ad art. 59), e la capacità processuale delle parti (art.
59.
cpv. 2 lett. C CPC) e di postulare tramite un rappresentante legale (Trezzini, op. cit., n. 13 ad art. 67
[versione ebook al 1° febbraio 2019 n. 16 ad art. 67]).
5.1
Per quanto attiene il mandato
di rappresentanza legale, è anzitutto vano il tentativo dell’avv. PA 1 di
sfruttare il reclamo in esame per riproporre in veste di “scrivente […] in
questa sede il suo diritto a patrocinare ambedue le parti, non essendovi alcun
conflitto di interesse, perseguendo ambedue i coniugi gli stessi obiettivi”,
con argomentazioni dedotte dall’art. LLCA, segnatamente art. 12 e 13 della
medesima. Egli agisce qui a nome e per conto dei suoi pretesi assistiti. E non
è dato di vedere l’interesse degno di protezione dei reclamanti a porre in
discussione un diritto che il legale rivendica in modo esplicito a titolo
personale nell’unico intento di “schiarire le idee al Pretore Aggiunto sull’argomento”.
La critica è pertanto inammissibile.
5.2
Comunque sia, con ordinanza 3
gennaio 2019 (sopra, consid. C), ribadita poi con successiva ordinanza 30
gennaio 2019 (sopra, consid. D), il Pretore aggiunto ha negato la facoltà all’avv.
PA 1 di agire quale rappresentante di RE 2. A prescindere dai motivi addotti -
che peraltro non possono certo dirsi privi di pertinenza - la questione non è
stata oggetto di impugnativa e non può quindi essere ridiscussa in questa sede.
Stante il silenzio della moglie, il Pretore aggiunto ha ritenuto a ragione che
la stessa intendeva procedere per atti propri e non con l’ausilio di un legale,
tanto che dal 3 gennaio 2019 gli atti processuali sono stati inviati a lei
personalmente, inclusa appunto la decisione impugnata 8 febbraio 2019. La moglie
aveva senz’altro la capacità processuale di impugnare personalmente -
foss’anche affidandosi ad un altro legale - quest’ultima decisione. Ma così non
è stato. Difettando l’avv. PA 1 della capacità di postularne la modifica in sua
rappresentanza, in quanto proposto a nome di RE 2 il reclamo è inammissibile
per carenza del relativo presupposto processuale.
5.3
RE 1 si pretende toccato
dall’obbligo di pagamento dell’anticipo di fr. 600.– di spese processuali a
carico della moglie (decisione impugnata, pag. 1) poiché era evidente che la
stessa non vi avrebbe mai potuto far fronte. Ma invano. Certo, l’ingiunzione di
pagamento è accompagnata dell’avvertenza che il mancato versamento dell’anticipo
avrebbe comportato la non entrata in materia sulla domanda comune di divorzio e
il conseguente carico delle relative spese alle parti (decisione impugnata,
pag. 2). Tuttavia, egli non ne può dedurre un proprio e personale interesse
degno di protezione a ricorrere contro una decisione che impone un obbligo di
fare a carico di sua moglie. Il reclamo chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di annullare l’anticipo posto a carico di quest’ultima e
decidere sulla domanda di gratuito patrocinio delle parti (reclamo, pag. 2). Ma
proprio perché non è il marito a dover pagare l’anticipo (sopra, consid. 4), la
richiesta - pur legittima che sia - che il Pretore aggiunto si determini sulla propria
domanda di gratuito patrocinio non ha portata pratica ai fini del presente
giudizio. Peraltro, sotto il profilo del preteso timore a che, qualora la
controparte non dia seguito alle proprie incombenze, si concretizzi una decisione
di non entrata in materia, il gravame del marito risulta quantomeno prematuro. Quale
destinataria dell’obbligo di anticipo la moglie avrebbe per contro e senz’altro
avuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione
impugnata e al contestuale esame da parte del primo giudice della sua domanda
di gratuito patrocinio (sopra, consid. 4). Di ciò il marito non si può tuttavia
prevalere, poiché il diritto all’assistenza giudiziaria è di natura
strettamente personale (“höchstpersönliche Anspruch”) sicché titolare è
esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge (Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 117 con
riferimenti). Ne consegue che, per finire, in quanto presentato da RE 1 il
reclamo è sprovvisto del necessario presupposto processuale dell’interesse
degno di protezione a ricorrere. Una volta di più il gravame si rivela inammissibile.
6.
Richiamati i
suesposti motivi, il reclamo risulta inammissibile da ogni punto di vista. A
prescindere da ciò, nel caso concreto e a futura memoria giova nondimeno
evidenziare che - per quanto si detto (sopra, consid. 4) - il decorso infruttuoso
del termine suppletorio assegnato con ordinanza 8 febbraio 2019 non può
comportare (ancora) la non entrata in materia sulla domanda di divorzio e il
conseguente stralcio della relativa causa. Sarà in effetti necessario che il
Pretore aggiunto evada dapprima le domande di gratuito patrocinio di entrambe
le parti. Rilevato che la moglie ha firmato personalmente la richiesta comune
di divorzio, la contestuale domanda di gratuito patrocinio risulta validamente
introdotta, e ciò a prescindere dalla capacità dell’avv. PA 1 di
rappresentarla. A dipendenza dell’esito delle relative richieste, andrà, se del
caso, riconsiderata l’assegnazione di un nuovo termine per l’anticipo spese.
7.
Stante la
situazione, le spese processuali sarebbero da porre a carico del patrocinatore in
applicazione dell’art. 107 CPC. Egli sapeva di non poter rappresentare la
moglie (sopra, consid. 5.2) ed era altresì palese che il marito non aveva un interesse
degno di protezione a proporre reclamo (sopra, consid. 5.3). Eccezionalmente si
prescinde comunque dal prelevarne.
8.
Alla stregua del suo
reclamo, risulta inammissibile la domanda di gratuito patrocinio della moglie presentata
dal legale sprovvisto della capacità di postulare a suo nome e per suo conto. A
fronte di un reclamo privo di un interesse degno di protezione a ricorrere e
che sin dall’inizio non presentava probabilità di esito favorevole (art. 117
lett. b CPC), la domanda di gratuito patrocinio di RE 1 va invece respinta
indipendentemente dalla sua indigenza (art. 117 lett. a CPC).
9.
Il reclamo, stante
il giudizio di manifesta inammissibilità, può essere evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 20 febbraio 2019 di RE
1.
è inammissibile.
2.
La domanda 20 febbraio
2019.
di gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
3.
Il reclamo 20
febbraio 2019 di RE 2 è inammissibile.
4.
La domanda 20
febbraio 2019 di RE 2 è inammissibile.
5.
Non si prelevano
spese.
6.
Notificazione
(unitamente al reclamo 20 febbraio 2019 alla controparte):
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile
se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale
deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119
LTF).