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Decisione

13.2019.2

Gli intervenuti in lite a favore dei convenuti non possono chiedere che la parte attrice sia astretta a prestare una cauzione a garanzia di ripetibili alle quali essi non hanno diritto

22 maggio 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con petizione 17

aprile 2015 PI 1 ha convenuto PI 2, PI 4 e PI 3 davanti al Pretore del

Distretto di Lugano chiedendo la restituzione di tutto quanto riguardava l’oggetto

del mandato.

Con risposta 20 maggio

2015 i convenuti si sono opposti e hanno denunciato la lite agli eredi

legittimi dell’attore e meglio alla moglie RE 1 e ai figli RE 2, RE 3, RE 4 e RE

5.

Con gli allegati di

replica 25 giugno 2015 e di duplica 19 agosto 2015 le parti hanno confermato le

rispettive domande.

C. Con decreto 3

febbraio 2016 il Pretore ha fissato un termine ai denunciati in lite per una

loro presa di posizione.

Il 17 febbraio 2016 RE 1, RE

2, RE 3, RE 4 e RE 5 hanno comunicato di volere intervenire nella lite a favore

dei convenuti e il 20 aprile 2016 hanno postulato l’assegnazione di un termine per

proporre osservazioni e/o mezzi di prova.

Con decisione 9 giugno

2016 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza degli intervenienti in lite

poiché il loro intervento risaliva al 17 febbraio 2016, quando lo scambio degli

allegati era già chiuso ed era posteriore all’udienza delle prime arringhe del

9 novembre 2015.

Con sentenza 30 gennaio

2017 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha parzialmente accolto il

reclamo 20 giugno 2016 presentato da RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 contro la

predetta decisione. Le spese di fr. 500.-, anticipate dai reclamanti, sono

state poste per fr. 250.- a loro carico e per fr. 250.- sono state messe a

carico di PI 1. Le ripetibili sono state compensate.

D. Con istanza 16

febbraio 2018 gli intervenuti in lite hanno chiesto che sia fatto obbligo

all’attore di prestare a loro favore una cauzione processuale per spese e

ripetibili di fr. 17'000.-, adducendo ch’egli non aveva ancora fatto fronte al

versamento dell’importo di fr. 250.- posto a suo carico dalla terza Camera

civile del Tribunale d’appello con precitata sentenza 30 gennaio 2017.

Con istanza 23 febbraio

2018 la parte convenuta ha anch’essa chiesto, per i medesimi motivi, che sia fatto

obbligo all’attore di prestare a suo favore una cauzione processuale per spese

e ripetibili di fr. 17'000.-.

E. Con decisione 17

dicembre 2018 il Pretore aggiunto ha respinto entrambe le istanze di cauzione.

Il primo giudice, accertato che nel frattempo l’importo di fr. 250.- era stato

versato ai denunciati in lite, ha ritenuto che erano venute meno le premesse

per imporre la cauzione all’attore.

F. Con reclamo 11

gennaio 2019 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 chiedono, previa concessione dell’effetto

sospensivo, di rinviare gli atti al primo giudice affinché determini l’entità

della cauzione.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

G. Con reclamo 14

gennaio 2019 anche la parte convenuta ha impugnato la decisione pretorile. Il

gravame è evaso con separata decisione.

Considerandi

in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una

decisione in materia di prestazione di una cauzione processuale ai sensi degli

art. 99 segg. CPC che, giusta i combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321

cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di

dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

La decisione 17 dicembre

2018.

è pervenuta ai reclamanti il 19 dicembre 2018. Tenuto conto della

sospensione dei termini di cui all’art. 145 cpv. 1 CPC, rimesso alla posta l’11

gennaio 2019, il reclamo risulta così tempestivo.

2.

L’art. 320 CPC

dispone che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Giusta

l’art. 321 CPC, il reclamo deve poi essere scritto e motivato e deve quindi contenere

una precisa domanda di giudizio.

3.

L’art. 326 cpv. 1

CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo. Il documento B prodotto in

questa sede dai reclamanti è quindi inammissibile.

4.

I reclamanti non

chiedono l’annullamento del giudizio impugnato né che la loro istanza di

cauzione sia accolta, limitandosi a chiedere di rinviare l’incarto al primo

giudice al fine di determinare l’importo della cauzione. In siffatta situazione

la ricevibilità del reclamo appare quantomeno dubbia. La questione può

nondimeno rimanere aperta, il gravame essendo comunque da respingere.

5.

I reclamanti censurano

la decisione del Pretore aggiunto, al quale rimproverano un’errata applicazione

del diritto, rilevando che al momento dell’introduzione dell’istanza di

cauzione l’attore non aveva ancora provveduto al pagamento dell’importo di fr.

250.

- dovuto loro. Il pagamento è stato poi eseguito dal patrocinatore

dell’attore, e non vi è alcuna garanzia che importi maggiori, verrebbero anche

in futuro onorati dal legale. Inoltre, in Italia l’attore risulterebbe

nullatenente, ciò che compromette la possibilità di recuperare in futuro

eventuali spese.

6.

Giusta l’art. 99

CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese

ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta

insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o

è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di

carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie

relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il

pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).

7.

RE 1, RE 2, RE 3, RE

4.

e RE 5, denunciati in lite dai convenuti, sono intervenuti nella lite a

favore dei convenuti medesimi. L’intervento in lite è basato su un rapporto

giuridico tra chi interviene in lite e la parte che essa appoggia, rapporto al

quale la controparte non partecipa. La partecipazione al processo di chi

interviene nella lite è quindi a salvaguardia degli interessi relativi a tale

rapporto giuridico e non di un rapporto giuridico con la controparte. Di

conseguenza, di principio non si giustifica di riconoscere all’intervenuto in

lite un’indennità per ripetibili (DTF 130 III 571). Nulla vi cambia il fatto

che nella sentenza 30 gennaio 2017 le ripetibili siano state - impropriamente -

compensate, ritenuto che in realtà non ne sono state attribuite.

In siffatta situazione gli

intervenuti in lite non potevano chiedere che la parte attrice fosse astretta a

prestare una cauzione a garanzia di ripetibili alle quali essi non hanno

diritto. Già per questo motivo l’istanza non avrebbe potuto essere accolta, e

ciò a prescindere dalla questione se siano realizzati gli estremi dell’art. 99

cpv. 1 let. c CPC. Di conseguenza, nella misura in cui l’istanza è stata

respinta, non si può rimproverare al Pretore aggiunto di avere applicato in

modo errato il diritto. Il reclamo è pertanto respinto.

8.

Il presente giudizio

rende priva d’oggetto la domanda tesa a conferire effetto sospensivo al

reclamo. Stante quanto sopra esposto, richiamate in particolare censure a

priori infondate, la relativa richiesta non evidenziava comunque possibilità di

esito favorevole.

9.

Le spese processuali

sono fissate in fr. 400.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore,

natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni

su reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-). Esse seguono la soccombenza dei

reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC), che le hanno già anticipate.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è

ammissibile, il reclamo è respinto.

2.

La domanda di concedere

effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.

3.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 400.- e già anticipate dai reclamanti, restano a loro

carico.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 11 gennaio 2019 alla controparte):

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).