13.2019.2
Gli intervenuti in lite a favore dei convenuti non possono chiedere che la parte attrice sia astretta a prestare una cauzione a garanzia di ripetibili alle quali essi non hanno diritto
22 maggio 2019Italiano9 min
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e
ora sul reclamo 11 gennaio 2019 di RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 avverso la
decisione 17 dicembre 2018 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la loro istanza
di cauzione 16 febbraio 2018;
ritenuto
in fatto: A. PI 1 sostiene di avere
incaricato nel 2008 PI 2, PI 4 e PI 3 di costituire e gestire il fondo
fiduciario __________ Trust, __________, designando quale beneficiario la
società panamense __________ Inc., di sua proprietà. Le risorse economiche di __________
Trust sono rappresentate dal 65% delle quote societarie della società italiana __________
Srl - a capo di una clinica di cura - che appartiene alla società spagnola __________
S.L. Quest’ultima era stata in origine costituita per detenere tutte le quote
della società __________ Srl per conto di CO 1 (67% delle quote) e della
sorella __________ (33% delle quote). Nel 2010 il 2% delle quote era stato
retrocesso a CO 1 e da questi ceduto alla moglie RE 1, amministratrice unica
della clinica, mentre il 33% era rientrato nelle mani di __________.
Irregolarità finanziarie
in seno a __________ Srl, emerse nel 2013, avevano indotto PI 1 a rimuovere la
moglie dalla carica di amministratrice. PI 3, nel suo ruolo di rappresentante
di __________ S.L., si è però rifiutato di dare seguito alle istruzioni dell’attore.
PI 1 ha così ripetutamente revocato il mandato conferito a suo tempo a PI 3, PI
2 ed PI 4, ingiungendo a questi la restituzione di tutti i beni e documenti che
avevano attinenza con il fondo fiduciario __________ Trust. La richiesta non è
stata mai soddisfatta.
Fatti
B. Con petizione 17
aprile 2015 PI 1 ha convenuto PI 2, PI 4 e PI 3 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano chiedendo la restituzione di tutto quanto riguardava l’oggetto
del mandato.
Con risposta 20 maggio
2015 i convenuti si sono opposti e hanno denunciato la lite agli eredi
legittimi dell’attore e meglio alla moglie RE 1 e ai figli RE 2, RE 3, RE 4 e RE
5.
Con gli allegati di
replica 25 giugno 2015 e di duplica 19 agosto 2015 le parti hanno confermato le
rispettive domande.
C. Con decreto 3
febbraio 2016 il Pretore ha fissato un termine ai denunciati in lite per una
loro presa di posizione.
Il 17 febbraio 2016 RE 1, RE
2, RE 3, RE 4 e RE 5 hanno comunicato di volere intervenire nella lite a favore
dei convenuti e il 20 aprile 2016 hanno postulato l’assegnazione di un termine per
proporre osservazioni e/o mezzi di prova.
Con decisione 9 giugno
2016 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza degli intervenienti in lite
poiché il loro intervento risaliva al 17 febbraio 2016, quando lo scambio degli
allegati era già chiuso ed era posteriore all’udienza delle prime arringhe del
9 novembre 2015.
Con sentenza 30 gennaio
2017 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha parzialmente accolto il
reclamo 20 giugno 2016 presentato da RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 contro la
predetta decisione. Le spese di fr. 500.-, anticipate dai reclamanti, sono
state poste per fr. 250.- a loro carico e per fr. 250.- sono state messe a
carico di PI 1. Le ripetibili sono state compensate.
D. Con istanza 16
febbraio 2018 gli intervenuti in lite hanno chiesto che sia fatto obbligo
all’attore di prestare a loro favore una cauzione processuale per spese e
ripetibili di fr. 17'000.-, adducendo ch’egli non aveva ancora fatto fronte al
versamento dell’importo di fr. 250.- posto a suo carico dalla terza Camera
civile del Tribunale d’appello con precitata sentenza 30 gennaio 2017.
Con istanza 23 febbraio
2018 la parte convenuta ha anch’essa chiesto, per i medesimi motivi, che sia fatto
obbligo all’attore di prestare a suo favore una cauzione processuale per spese
e ripetibili di fr. 17'000.-.
E. Con decisione 17
dicembre 2018 il Pretore aggiunto ha respinto entrambe le istanze di cauzione.
Il primo giudice, accertato che nel frattempo l’importo di fr. 250.- era stato
versato ai denunciati in lite, ha ritenuto che erano venute meno le premesse
per imporre la cauzione all’attore.
F. Con reclamo 11
gennaio 2019 RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 chiedono, previa concessione dell’effetto
sospensivo, di rinviare gli atti al primo giudice affinché determini l’entità
della cauzione.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
G. Con reclamo 14
gennaio 2019 anche la parte convenuta ha impugnato la decisione pretorile. Il
gravame è evaso con separata decisione.
Considerandi
in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una
decisione in materia di prestazione di una cauzione processuale ai sensi degli
art. 99 segg. CPC che, giusta i combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321
cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di
dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione 17 dicembre
2018.
è pervenuta ai reclamanti il 19 dicembre 2018. Tenuto conto della
sospensione dei termini di cui all’art. 145 cpv. 1 CPC, rimesso alla posta l’11
gennaio 2019, il reclamo risulta così tempestivo.
2.
L’art. 320 CPC
dispone che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Giusta
l’art. 321 CPC, il reclamo deve poi essere scritto e motivato e deve quindi contenere
una precisa domanda di giudizio.
3.
L’art. 326 cpv. 1
CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo. Il documento B prodotto in
questa sede dai reclamanti è quindi inammissibile.
4.
I reclamanti non
chiedono l’annullamento del giudizio impugnato né che la loro istanza di
cauzione sia accolta, limitandosi a chiedere di rinviare l’incarto al primo
giudice al fine di determinare l’importo della cauzione. In siffatta situazione
la ricevibilità del reclamo appare quantomeno dubbia. La questione può
nondimeno rimanere aperta, il gravame essendo comunque da respingere.
5.
I reclamanti censurano
la decisione del Pretore aggiunto, al quale rimproverano un’errata applicazione
del diritto, rilevando che al momento dell’introduzione dell’istanza di
cauzione l’attore non aveva ancora provveduto al pagamento dell’importo di fr.
250.
- dovuto loro. Il pagamento è stato poi eseguito dal patrocinatore
dell’attore, e non vi è alcuna garanzia che importi maggiori, verrebbero anche
in futuro onorati dal legale. Inoltre, in Italia l’attore risulterebbe
nullatenente, ciò che compromette la possibilità di recuperare in futuro
eventuali spese.
6.
Giusta l’art. 99
CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese
ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta
insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o
è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di
carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie
relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il
pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).
7.
RE 1, RE 2, RE 3, RE
4.
e RE 5, denunciati in lite dai convenuti, sono intervenuti nella lite a
favore dei convenuti medesimi. L’intervento in lite è basato su un rapporto
giuridico tra chi interviene in lite e la parte che essa appoggia, rapporto al
quale la controparte non partecipa. La partecipazione al processo di chi
interviene nella lite è quindi a salvaguardia degli interessi relativi a tale
rapporto giuridico e non di un rapporto giuridico con la controparte. Di
conseguenza, di principio non si giustifica di riconoscere all’intervenuto in
lite un’indennità per ripetibili (DTF 130 III 571). Nulla vi cambia il fatto
che nella sentenza 30 gennaio 2017 le ripetibili siano state - impropriamente -
compensate, ritenuto che in realtà non ne sono state attribuite.
In siffatta situazione gli
intervenuti in lite non potevano chiedere che la parte attrice fosse astretta a
prestare una cauzione a garanzia di ripetibili alle quali essi non hanno
diritto. Già per questo motivo l’istanza non avrebbe potuto essere accolta, e
ciò a prescindere dalla questione se siano realizzati gli estremi dell’art. 99
cpv. 1 let. c CPC. Di conseguenza, nella misura in cui l’istanza è stata
respinta, non si può rimproverare al Pretore aggiunto di avere applicato in
modo errato il diritto. Il reclamo è pertanto respinto.
8.
Il presente giudizio
rende priva d’oggetto la domanda tesa a conferire effetto sospensivo al
reclamo. Stante quanto sopra esposto, richiamate in particolare censure a
priori infondate, la relativa richiesta non evidenziava comunque possibilità di
esito favorevole.
9.
Le spese processuali
sono fissate in fr. 400.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore,
natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni
su reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-). Esse seguono la soccombenza dei
reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC), che le hanno già anticipate.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ammissibile, il reclamo è respinto.
2.
La domanda di concedere
effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.
3.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 400.- e già anticipate dai reclamanti, restano a loro
carico.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 11 gennaio 2019 alla controparte):
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).