13.2019.22
Chi chiede la cauzione ha ruolo di controparte nella procedura di gratuito patrocinio, e quindi un interesse degno di protezione ad impugnarne la concessione parziale o integrale alla parte avversa se
9 luglio 2019Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.22
Lugano
9 luglio 2019/ap
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2018.12 (azione di contratto di
lavoro) della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio-Nord promossa con petizione 4 luglio 2018 da
CO
1
patrocinata dall’avv. __________
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 4
marzo 2019 di RE 1 contro la decisione 18 febbraio 2019 con la quale il Pretore
ha concesso il gratuito patrocinio a CO 1 e, nel contempo, ha respinto la
richiesta di prestazione di una cauzione per spese ripetibili presentata dalla convenuta;
ritenuto
in fatto: A. CO 1, cittadina italiana
con domicilio in Italia, è stata assunta alle dipendenze della RE 1 dal 18
marzo 2008 al 31 maggio 2008. Il contratto di durata determinata è stato poi
ripetutamente prolungato, l’ultima volta fino al 31 maggio 2009, per infine proseguire
sotto forma di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il 22 agosto 2016 RE
1 ha sciolto il rapporto di lavoro con effetto al 31 ottobre 2016 tramite disdetta
consegnata a mano alla dipendente e, da subito, ha dispensato quest’ultima da
ogni attività lavorativa.
B. Ottenuta
l’autorizzazione ad agire (inc. n. CM.2018.13), con petizione 4 luglio 2018 CO
1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 188'148.60 oltre interessi
al 5% dal 13 aprile 2017 e il relativo rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al PE n. __________ spiccato il 24 ottobre 2017 dall’UE di
Mendrisio. Inoltre, ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio, inclusi
Fatti
i costi di rappresentanza dell’avv. __________ e dell’abg. __________. In
sostanza la procedente sostiene di essere vittima di mobbing in seno
all’azienda, e chiede di essere risarcita dei relativi danni economici subiti (perdita/mancato
guadagno, danno domestico, danno pensionistico) e di essere indennizzata per il
torto morale patito.
C. Con risposta 8
ottobre 2018 la convenuta ha chiesto di respingere sia la petizione sia la
contestuale domanda di gratuito patrocinio della controparte, postulando
inoltre che l’attrice sia astretta a prestare una cauzione per spese ripetibili
di fr. 25'000.–.
Lo scambio di allegati è
stato sospeso fino a definizione dell’istanza di gratuito patrocinio
dell’attrice e dell’istanza di prestazione della cauzione della convenuta.
D. Con ordinanza 18
dicembre 2018 il Pretore ha invitato l’attrice a trasmettere i necessari
giustificativi a supporto della richiesta di gratuito patrocinio, a cui l’interessata
ha dato seguito con scritti 11 e 14 gennaio 2019.
E. Con decisione 18 febbraio
2019 il Pretore ha posto l’attrice al beneficio del gratuito patrocinio,
inclusa la rappresentanza legale dell’avv. __________ e dell’abg. __________, e
respinto l’istanza di prestazione della cauzione per spese ripetibili.
F. Con reclamo 4 marzo
2019 RE 1 chiede la riforma di questa decisione nel senso di respingere la
domanda di gratuito patrocinio e di obbligare CO 1 a versare una cauzione per
spese ripetibili di fr. 25'000.– entro 15 giorni.
L’attrice non è stata
invitata a formulare osservazioni al reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Oggetto d’impugnazione sono
sia il dispositivo n. 1 della decisione 18 febbraio 2019, che pone l’attrice al
beneficio del gratuito patrocinio, sia il dispositivo n. 2, che respinge
l’istanza di cauzione della convenuta.
1.1
L’art. 121 CPC consente a chi
postula il riconoscimento del gratuito patrocinio di impugnare mediante reclamo
le decisioni che gli rifiutano o revocano totalmente o parzialmente tale
beneficio. Per contro, la via del reclamo sembra essere preclusa alla
controparte, che non potrebbe dunque impugnare una decisione di concessione o
di mancata revoca del gratuito patrocinio all’altra parte (Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 1 ad art. 121). Particolare riflessione s’impone nondimeno se nel
procedimento di concessione del gratuito patrocinio si inserisce una domanda di
cauzione per le spese ripetibili ai sensi dell’art. 99 CPC (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 121). In
un siffatto contesto la decisione sulla cauzione processuale è condizionata
dall’esito di quella procedura (art. 118 cpv. 1 lett. a CPC; Bühler in: Berner Kommentar, ZPO, 2012,
n. 124 ad art. 119). Chi chiede la cauzione acquisisce il ruolo di controparte
nella procedura di gratuito patrocinio, a cui va garantito il diritto di essere
sentito (art. 119 cpv. 3 terza frase CPC; sentenza del TF 5A_217/2017 del 21
giugno 2017 consid. 1.1.1; Huber, in:
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed.,
2016, n. 23 ad art. 119; Bühler,
op. cit., n. 120 segg. ad art. 119). Egli ha quindi un interesse degno di
protezione ad impugnare la concessione parziale o integrale del gratuito
patrocinio alla parte avversa, se questo comporta anche la dispensa dalla
prestazione di una cauzione a suo favore (sentenza del TF 5A_217/2017 del 21
giugno 2017 consid. 1.1.1; Bühler, op.
cit., n. 5 ad art. 121): sicché, egli è legittimato a interporre reclamo contro
quella decisione positiva di gratuito patrocinio (Trezzini, op.cit., n. 2 ad art. 121; Bühler, op. cit., n. 10 ad art. 121).
In proposito sembra
prevalere la via del reclamo giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO,
3a ed., 2017, n. 1
ad art. 121; Huber, op. cit., n. 7
ad art. 121; Emmel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar
zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 2 ad art. 121). La prassi federale qualifica di pregiudizio
irreparabile di natura giuridica l’effetto “paralizzante” che, come tale, la
concessione del gratuito patrocinio può avere sull’istanza di prestazione della
cauzione processuale (sentenza del Tribunale federale 5A_997/2014 del 27 agosto
2015.
consid. 1.2). In tal senso, e a maggior ragione, può considerarsi dato
anche il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319
lett. b cifra 2 CPC.
1.2
Nondimeno, e d’altro canto, il
reclamo fondato sull’art. 103 CPC resta proponibile in presenza di una esplicita
decisione sulla cauzione, ovvero contro decisioni che ammettono la cauzione o
che fissano il termine per la sua prestazione, rispettivamente, per la parte
convenuta, contro decisioni che respingono la sua richiesta di cauzione o che
fissano un importo insufficiente (Huber,
op. cit., n. 7 ad art. 121; Suter/Von
Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 6 ad art. 103;
Sterchi, in: Berner Kommentar,
ZPO, 2012, n. 2b ad art. 103).
1.3
A sostegno dell’istanza di
prestazione della cauzione per spese ripetibili, la convenuta ha invocato
l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, ritenendo inequivocabile il timore per il
pagamento delle proprie ripetibili sia a motivo delle presunte difficoltà
finanziarie che avevano indotto l’attrice a postulare il gratuito patrocinio,
sia per la pretesa di indennizzo temeraria e infondata (act. II, pag. 2). Il
Pretore ha dal canto suo riconosciuto il gratuito patrocinio poiché - a suo
dire - erano dati i presupposti di esito favorevole dell’azione e di indigenza
dell’attrice, e ha di conseguenza respinto l’istanza di cauzione processuale. La
reclamante ha pertanto un oggettivo interesse degno di protezione, attuale e
pratico ad impugnare tanto il dispositivo n. 1 (concessione del gratuito
patrocinio) quanto il dispositivo n. 2 (diniego della cauzione per spese
ripetibili). L’ammissibilità del reclamo è quindi pacifica sia sotto il profilo
dell’art. 319 cpv. 2 lett. b CPC sia sotto il profilo dell’art. 103 CPC.
2.
Come visto, la
decisione di reiezione della cauzione è una conseguenza diretta della decisione
sulla domanda di gratuito patrocinio dell’attrice, che è trattata in procedura
sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC). Il termine
per proporre reclamo è di 10 giorni sia sotto il profilo dell’art. 319 cpv. 2
lett. b CPC che dell’art. 103 CPC (art. 321 cpv. 2 CPC).
Notificato il 18 febbraio
2019, il giudizio impugnato è pervenuto alla reclamante l’indomani (estratto
“tracciamento degli invii” 7 marzo 2019; doc. B al reclamo). Rimesso alla posta
il 4 marzo 2019, il reclamo è quindi tempestivo e, anche da questo punto di
vista, ammissibile.
3.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.1
Per il Pretore la causa, in
tema di mobbing e rapporto di lavoro, non è sprovvista di esito favorevole. Riguardo
alla situazione finanziaria dell’attrice il primo giudice non ha considerato il
reddito del compagno con cui viveva in concubinato, tenendo conto della sola rendita
mensile AI di fr. 107.– che le era stata riconosciuta, a fronte di un
fabbisogno mensile di fr. 716.60. Il palese stato d’indigenza giustificava la
concessione del gratuito patrocinio, ciò che comportava la reiezione
dell’istanza di cauzione.
3.2
Dal canto suo la reclamante considera
l’azione dell’attrice temeraria e senza fondamento in considerazione dell’importo
di fr. 188'148.60 rivendicato. Rileva poi che l’attrice si è limitata ad autocertificare
di non disporre, oltre alla citata rendita AI, di altri mezzi finanziari, ma senza
produrre documenti di un’autorità. Rimprovera al Pretore di non avere
approfondito questo punto e, pertanto, di avere accertato in modo inesatto i
fatti violando l’onere della prova riguardo all’indigenza prescritto dagli art.
8.
CC e art. 119 cpv. 2 CPC. Si duole poi della mancata verifica della necessità
di un patrocinio legale, l’attrice essendo stata inizialmente rappresentata dal
sindacato __________ presso cui era iscritta e a cui competeva semmai di
assisterla.
4.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere
concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle
ripetibili alla controparte (cpv. 3).
È considerato indigente
chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle
spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della
famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in
astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità
del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento
della richiesta di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art.
119.
e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente -
in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e
dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di
affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio
sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).
5.
La reclamante
rimprovera al Pretore di avere accertato in modo inesatto i fatti e, di
conseguenza, applicato in modo errato gli art. 8 e 119 cpv. 2 CPC, in quanto
aveva ritenuto l’attrice indigente nonostante non avesse affatto sostanziato e
dimostrato la sua situazione finanziaria. Invano.
5.1
Certo, sul fronte del reddito
l’interessata ha allegato e comprovato con documenti il beneficio della sola
rendita AI di fr. 107.– mensili, maturata in veste di ex dipendente operaia a
tempo pieno con lo statuto di frontaliera presso la reclamante e riconosciutale
quale assicurata residente all’estero (act. I ad n. 1; doc. Q: “deduzione IF
cantone”; doc. C nell’inc. n. CM.2018.13). Nondimeno, questa è stata rapportata
dal primo giudice ad un fabbisogno mensile minimo di fr. 716.60, di cui fr.
680.
– di minimo esistenziale, fr. 26.60 per l’assicurazione auto e fr. 10.– di
tassa di circolazione auto (decisione impugnata, pag. 3). Al riguardo egli si è
dipartito da un minimo vitale per concubino di fr. 850.– diminuito del 20% a
causa del minor costo della vita in Italia, dove appunto risiede e vive
l’attrice. Ora, sulla cifra così calcolata la reclamante non spende una parola.
E anche volendo considerare la capacità lavorativa residua del 40% dal 1°
settembre 2016 in poi (doc. C nell’inc. n. CM.2018.13), a fronte di cui non
risulta nemmeno manifestamente errata la spesa auto inserita nel suo
fabbisogno, quantomeno a breve lo stato d’indigenza in capo all’attrice pare senz’altro
verosimile.
5.2
La reclamante evidenzia la
singolarità della pretesa separazione dell’attrice dal proprio compagno,
rimasta allo stadio di mera allegazione. Ma su questo punto il Pretore ha
spiegato che la posizione del compagno era comunque irrilevante in virtù del
legame di mero concubinato senza figli che lo legava all’attrice. Invero, anche
laddove si considerasse la situazione finanziaria di entrambi, la conclusione
pretorile non sarebbe diversa. In effetti il reddito complessivo di fr.
2'680.40 mensili (fr. 107.– e fr. 2'573.40 [attività dipendente svolta dal
convivente in Italia a tempo pieno: doc. V e CC]) andrebbe allora ricondotto a un
fabbisogno complessivo stimato di fr. 2'977.30 mensili (fr. 716.60 [sopra,
consid. 6.1] e fr. 2'260.70 [fr. 680.– di minimo vitale per concubino sempre adeguato
al minor costo della vita in Italia [comprensivo di elettricità, internet: doc.
EE] e fr. 1'580.70 di altri costi personali del compagno [mutuo ipotecario, spese
accessorie acqua e metano, spese mediche, auto, esclusa la posta relativa alla
richiesta di un prestito per la polizza vita]: doc. EE). Una volta di più si
giungerebbe ad una situazione di ammanco stimabile in fr. 296.90, a cui la
capacità lavorativa residua del 40% dell’attrice difficilmente avrebbe potuto trasformare
a breve in una situazione di eccedenza. Del resto, riguardo ad un siffatto scenario,
la reclamante nemmeno propone argomenti concreti a sostegno delle proprie tesi.
5.3
Tutto ciò considerato, è ben vero
che l’autocertificazione con cui l’attrice dichiara di non possedere sostanza,
di essere disoccupata e di disporre unicamente della rendita AI (doc. N) ha
valore di mera allegazione di parte. Nondimeno, l’interessata lavorava a tempo
pieno per la reclamante in veste di operaia, attività cessata il 31 ottobre
2016.
(doc. H). Accertata poi la sua incapacità al lavoro del 60% dal 1°
settembre 2016 (da cui la capacità lavorativa residua del 40%), in conseguenza
di cui percepisce ora la rendita AI di fr. 107.– mensili e alla base della
quale vi sono i fatti su cui fonda la causa giudiziaria in oggetto (doc. B e
C). L’importo di fr. 7'107.80 depositato sul conto di libero passaggio bancario
(doc. U) è vincolato a fini previdenziali, quindi non liquido. Non vi sono poi rivendicazioni
di computo di oneri fiscali privati dell’attrice, mentre è direttamente sul
salario che veniva trattenuta l’imposta alla fonte quale lavoratrice
frontaliera. L’attrice neppure avanza pretese di computo di costi per
l’alloggio e durante la convivenza risiedeva presso l’abitazione di proprietà
del compagno (doc. FF) di cui agli atti figura la dichiarazione fiscale (doc.
EE). Di conseguenza alla luce di tutto ciò, e per quanto si è detto (sopra,
consid. 5.1 e 5.2), lo stato di indigenza ritenuto dal Pretore pare senz’altro
verosimile. In particolare, la reclamante non porta elementi dai quali risulti
un accertamento manifestamente errato - e non semplicemente inesatto - dei
fatti da parte del primo giudice. Su questo punto, pertanto, il reclamo è infondato
e va respinto.
6.
Invero, la reclamante
invoca anche la temerarietà della causa. Tuttavia non spiega né si esprime circa
i motivi per i quali, almeno in questo stadio, il Pretore ha ritenuto che la
causa non risultasse totalmente priva di qualsiasi probabilità di esito
favorevole (decisione impugnata, pag. 3). Di modo che, in proposito il reclamo,
privo di motivazione, è addirittura inammissibile.
7.
La reclamante
contesta infine la necessità di un patrocinio legale visto che in precedenza
l’attrice era patrocinata dal sindacato __________ a cui era affiliata e a cui
incombeva quindi di farsi carico dei relativi costi di rappresentanza. Ma questo
punto non è né in relazione diretta né indiretta con il tema della cauzione,
motivo per cui la reclamante difetta del necessario interesse degno di
protezione. Basti nondimeno rilevare che la rappresentanza operata per il
tramite di un sindacato dei lavoratori è autorizzata in materia di contratto di
lavoro limitatamente alle cause condotte in procedura semplificata giusta
l’art. 243 segg. CPC (valore fino a fr. 30'000.–) e in procedura sommaria
giusta l’art. 248 segg. CPC (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e art. 12 cpv. 1 lett.
b LACPC). Rilevato che nel caso concreto il valore litigioso è di fr.
188'148.60, la doglianza è manifestamente fuori luogo.
8.
Le spese processuali,
fissate in fr. 500.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità
della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.
100.
– e fr. 10'000.–) e già anticipate dalla reclamante qui soccombente (art.
106.
cpv. 1 CPC), restano a suo carico. Non si pone la questione delle
ripetibili non essendo state chieste osservazioni.
9.
Il reclamo, trattato
in procedura sommaria (sopra, consid. 2), è evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il
reclamo 4 marzo 2019 di RE 1 è respinto.
2.
Le spese processuali
fissate in fr. 500.–, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 4 marzo 2019 alla controparte):
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Poiché
il valore litigioso, quantificato in fr. 188'148.60, è superiore a fr. 15'000.–
(vertenze in materia di diritto del lavoro), contro la presente sentenza è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo originale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.