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Decisione

13.2019.22

Chi chiede la cauzione ha ruolo di controparte nella procedura di gratuito patrocinio, e quindi un interesse degno di protezione ad impugnarne la concessione parziale o integrale alla parte avversa se

9 luglio 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i costi di rappresentanza dell’avv. __________ e dell’abg. __________. In

sostanza la procedente sostiene di essere vittima di mobbing in seno

all’azienda, e chiede di essere risarcita dei relativi danni economici subiti (perdita/mancato

guadagno, danno domestico, danno pensionistico) e di essere indennizzata per il

torto morale patito.

C. Con risposta 8

ottobre 2018 la convenuta ha chiesto di respingere sia la petizione sia la

contestuale domanda di gratuito patrocinio della controparte, postulando

inoltre che l’attrice sia astretta a prestare una cauzione per spese ripetibili

di fr. 25'000.–.

Lo scambio di allegati è

stato sospeso fino a definizione dell’istanza di gratuito patrocinio

dell’attrice e dell’istanza di prestazione della cauzione della convenuta.

D. Con ordinanza 18

dicembre 2018 il Pretore ha invitato l’attrice a trasmettere i necessari

giustificativi a supporto della richiesta di gratuito patrocinio, a cui l’interessata

ha dato seguito con scritti 11 e 14 gennaio 2019.

E. Con decisione 18 febbraio

2019 il Pretore ha posto l’attrice al beneficio del gratuito patrocinio,

inclusa la rappresentanza legale dell’avv. __________ e dell’abg. __________, e

respinto l’istanza di prestazione della cauzione per spese ripetibili.

F. Con reclamo 4 marzo

2019 RE 1 chiede la riforma di questa decisione nel senso di respingere la

domanda di gratuito patrocinio e di obbligare CO 1 a versare una cauzione per

spese ripetibili di fr. 25'000.– entro 15 giorni.

L’attrice non è stata

invitata a formulare osservazioni al reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Oggetto d’impugnazione sono

sia il dispositivo n. 1 della decisione 18 febbraio 2019, che pone l’attrice al

beneficio del gratuito patrocinio, sia il dispositivo n. 2, che respinge

l’istanza di cauzione della convenuta.

1.1

L’art. 121 CPC consente a chi

postula il riconoscimento del gratuito patrocinio di impugnare mediante reclamo

le decisioni che gli rifiutano o revocano totalmente o parzialmente tale

beneficio. Per contro, la via del reclamo sembra essere preclusa alla

controparte, che non potrebbe dunque impugnare una decisione di concessione o

di mancata revoca del gratuito patrocinio all’altra parte (Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 1 ad art. 121). Particolare riflessione s’impone nondimeno se nel

procedimento di concessione del gratuito patrocinio si inserisce una domanda di

cauzione per le spese ripetibili ai sensi dell’art. 99 CPC (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 121). In

un siffatto contesto la decisione sulla cauzione processuale è condizionata

dall’esito di quella procedura (art. 118 cpv. 1 lett. a CPC; Bühler in: Berner Kommentar, ZPO, 2012,

n. 124 ad art. 119). Chi chiede la cauzione acquisisce il ruolo di controparte

nella procedura di gratuito patrocinio, a cui va garantito il diritto di essere

sentito (art. 119 cpv. 3 terza frase CPC; sentenza del TF 5A_217/2017 del 21

giugno 2017 consid. 1.1.1; Huber, in:

Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed.,

2016, n. 23 ad art. 119; Bühler,

op. cit., n. 120 segg. ad art. 119). Egli ha quindi un interesse degno di

protezione ad impugnare la concessione parziale o integrale del gratuito

patrocinio alla parte avversa, se questo comporta anche la dispensa dalla

prestazione di una cauzione a suo favore (sentenza del TF 5A_217/2017 del 21

giugno 2017 consid. 1.1.1; Bühler, op.

cit., n. 5 ad art. 121): sicché, egli è legittimato a interporre reclamo contro

quella decisione positiva di gratuito patrocinio (Trezzini, op.cit., n. 2 ad art. 121; Bühler, op. cit., n. 10 ad art. 121).

In proposito sembra

prevalere la via del reclamo giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO,

3a ed., 2017, n. 1

ad art. 121; Huber, op. cit., n. 7

ad art. 121; Emmel, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar

zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 2 ad art. 121). La prassi federale qualifica di pregiudizio

irreparabile di natura giuridica l’effetto “paralizzante” che, come tale, la

concessione del gratuito patrocinio può avere sull’istanza di prestazione della

cauzione processuale (sentenza del Tribunale federale 5A_997/2014 del 27 agosto

2015.

consid. 1.2). In tal senso, e a maggior ragione, può considerarsi dato

anche il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319

lett. b cifra 2 CPC.

1.2

Nondimeno, e d’altro canto, il

reclamo fondato sull’art. 103 CPC resta proponibile in presenza di una esplicita

decisione sulla cauzione, ovvero contro decisioni che ammettono la cauzione o

che fissano il termine per la sua prestazione, rispettivamente, per la parte

convenuta, contro decisioni che respingono la sua richiesta di cauzione o che

fissano un importo insufficiente (Huber,

op. cit., n. 7 ad art. 121; Suter/Von

Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 6 ad art. 103;

Sterchi, in: Berner Kommentar,

ZPO, 2012, n. 2b ad art. 103).

1.3

A sostegno dell’istanza di

prestazione della cauzione per spese ripetibili, la convenuta ha invocato

l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, ritenendo inequivocabile il timore per il

pagamento delle proprie ripetibili sia a motivo delle presunte difficoltà

finanziarie che avevano indotto l’attrice a postulare il gratuito patrocinio,

sia per la pretesa di indennizzo temeraria e infondata (act. II, pag. 2). Il

Pretore ha dal canto suo riconosciuto il gratuito patrocinio poiché - a suo

dire - erano dati i presupposti di esito favorevole dell’azione e di indigenza

dell’attrice, e ha di conseguenza respinto l’istanza di cauzione processuale. La

reclamante ha pertanto un oggettivo interesse degno di protezione, attuale e

pratico ad impugnare tanto il dispositivo n. 1 (concessione del gratuito

patrocinio) quanto il dispositivo n. 2 (diniego della cauzione per spese

ripetibili). L’ammissibilità del reclamo è quindi pacifica sia sotto il profilo

dell’art. 319 cpv. 2 lett. b CPC sia sotto il profilo dell’art. 103 CPC.

2.

Come visto, la

decisione di reiezione della cauzione è una conseguenza diretta della decisione

sulla domanda di gratuito patrocinio dell’attrice, che è trattata in procedura

sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC). Il termine

per proporre reclamo è di 10 giorni sia sotto il profilo dell’art. 319 cpv. 2

lett. b CPC che dell’art. 103 CPC (art. 321 cpv. 2 CPC).

Notificato il 18 febbraio

2019, il giudizio impugnato è pervenuto alla reclamante l’indomani (estratto

“tracciamento degli invii” 7 marzo 2019; doc. B al reclamo). Rimesso alla posta

il 4 marzo 2019, il reclamo è quindi tempestivo e, anche da questo punto di

vista, ammissibile.

3.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.1

Per il Pretore la causa, in

tema di mobbing e rapporto di lavoro, non è sprovvista di esito favorevole. Riguardo

alla situazione finanziaria dell’attrice il primo giudice non ha considerato il

reddito del compagno con cui viveva in concubinato, tenendo conto della sola rendita

mensile AI di fr. 107.– che le era stata riconosciuta, a fronte di un

fabbisogno mensile di fr. 716.60. Il palese stato d’indigenza giustificava la

concessione del gratuito patrocinio, ciò che comportava la reiezione

dell’istanza di cauzione.

3.2

Dal canto suo la reclamante considera

l’azione dell’attrice temeraria e senza fondamento in considerazione dell’importo

di fr. 188'148.60 rivendicato. Rileva poi che l’attrice si è limitata ad autocertificare

di non disporre, oltre alla citata rendita AI, di altri mezzi finanziari, ma senza

produrre documenti di un’autorità. Rimprovera al Pretore di non avere

approfondito questo punto e, pertanto, di avere accertato in modo inesatto i

fatti violando l’onere della prova riguardo all’indigenza prescritto dagli art.

8.

CC e art. 119 cpv. 2 CPC. Si duole poi della mancata verifica della necessità

di un patrocinio legale, l’attrice essendo stata inizialmente rappresentata dal

sindacato __________ presso cui era iscritta e a cui competeva semmai di

assisterla.

4.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere

concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle

ripetibili alla controparte (cpv. 3).

È considerato indigente

chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle

spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della

famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 14 ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in

astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità

del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento

della richiesta di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art.

119.

e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente -

in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e

dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di

affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio

sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

5.

La reclamante

rimprovera al Pretore di avere accertato in modo inesatto i fatti e, di

conseguenza, applicato in modo errato gli art. 8 e 119 cpv. 2 CPC, in quanto

aveva ritenuto l’attrice indigente nonostante non avesse affatto sostanziato e

dimostrato la sua situazione finanziaria. Invano.

5.1

Certo, sul fronte del reddito

l’interessata ha allegato e comprovato con documenti il beneficio della sola

rendita AI di fr. 107.– mensili, maturata in veste di ex dipendente operaia a

tempo pieno con lo statuto di frontaliera presso la reclamante e riconosciutale

quale assicurata residente all’estero (act. I ad n. 1; doc. Q: “deduzione IF

cantone”; doc. C nell’inc. n. CM.2018.13). Nondimeno, questa è stata rapportata

dal primo giudice ad un fabbisogno mensile minimo di fr. 716.60, di cui fr.

680.

– di minimo esistenziale, fr. 26.60 per l’assicurazione auto e fr. 10.– di

tassa di circolazione auto (decisione impugnata, pag. 3). Al riguardo egli si è

dipartito da un minimo vitale per concubino di fr. 850.– diminuito del 20% a

causa del minor costo della vita in Italia, dove appunto risiede e vive

l’attrice. Ora, sulla cifra così calcolata la reclamante non spende una parola.

E anche volendo considerare la capacità lavorativa residua del 40% dal 1°

settembre 2016 in poi (doc. C nell’inc. n. CM.2018.13), a fronte di cui non

risulta nemmeno manifestamente errata la spesa auto inserita nel suo

fabbisogno, quantomeno a breve lo stato d’indigenza in capo all’attrice pare senz’altro

verosimile.

5.2

La reclamante evidenzia la

singolarità della pretesa separazione dell’attrice dal proprio compagno,

rimasta allo stadio di mera allegazione. Ma su questo punto il Pretore ha

spiegato che la posizione del compagno era comunque irrilevante in virtù del

legame di mero concubinato senza figli che lo legava all’attrice. Invero, anche

laddove si considerasse la situazione finanziaria di entrambi, la conclusione

pretorile non sarebbe diversa. In effetti il reddito complessivo di fr.

2'680.40 mensili (fr. 107.– e fr. 2'573.40 [attività dipendente svolta dal

convivente in Italia a tempo pieno: doc. V e CC]) andrebbe allora ricondotto a un

fabbisogno complessivo stimato di fr. 2'977.30 mensili (fr. 716.60 [sopra,

consid. 6.1] e fr. 2'260.70 [fr. 680.– di minimo vitale per concubino sempre adeguato

al minor costo della vita in Italia [comprensivo di elettricità, internet: doc.

EE] e fr. 1'580.70 di altri costi personali del compagno [mutuo ipotecario, spese

accessorie acqua e metano, spese mediche, auto, esclusa la posta relativa alla

richiesta di un prestito per la polizza vita]: doc. EE). Una volta di più si

giungerebbe ad una situazione di ammanco stimabile in fr. 296.90, a cui la

capacità lavorativa residua del 40% dell’attrice difficilmente avrebbe potuto trasformare

a breve in una situazione di eccedenza. Del resto, riguardo ad un siffatto scenario,

la reclamante nemmeno propone argomenti concreti a sostegno delle proprie tesi.

5.3

Tutto ciò considerato, è ben vero

che l’autocertificazione con cui l’attrice dichiara di non possedere sostanza,

di essere disoccupata e di disporre unicamente della rendita AI (doc. N) ha

valore di mera allegazione di parte. Nondimeno, l’interessata lavorava a tempo

pieno per la reclamante in veste di operaia, attività cessata il 31 ottobre

2016.

(doc. H). Accertata poi la sua incapacità al lavoro del 60% dal 1°

settembre 2016 (da cui la capacità lavorativa residua del 40%), in conseguenza

di cui percepisce ora la rendita AI di fr. 107.– mensili e alla base della

quale vi sono i fatti su cui fonda la causa giudiziaria in oggetto (doc. B e

C). L’importo di fr. 7'107.80 depositato sul conto di libero passaggio bancario

(doc. U) è vincolato a fini previdenziali, quindi non liquido. Non vi sono poi rivendicazioni

di computo di oneri fiscali privati dell’attrice, mentre è direttamente sul

salario che veniva trattenuta l’imposta alla fonte quale lavoratrice

frontaliera. L’attrice neppure avanza pretese di computo di costi per

l’alloggio e durante la convivenza risiedeva presso l’abitazione di proprietà

del compagno (doc. FF) di cui agli atti figura la dichiarazione fiscale (doc.

EE). Di conseguenza alla luce di tutto ciò, e per quanto si è detto (sopra,

consid. 5.1 e 5.2), lo stato di indigenza ritenuto dal Pretore pare senz’altro

verosimile. In particolare, la reclamante non porta elementi dai quali risulti

un accertamento manifestamente errato - e non semplicemente inesatto - dei

fatti da parte del primo giudice. Su questo punto, pertanto, il reclamo è infondato

e va respinto.

6.

Invero, la reclamante

invoca anche la temerarietà della causa. Tuttavia non spiega né si esprime circa

i motivi per i quali, almeno in questo stadio, il Pretore ha ritenuto che la

causa non risultasse totalmente priva di qualsiasi probabilità di esito

favorevole (decisione impugnata, pag. 3). Di modo che, in proposito il reclamo,

privo di motivazione, è addirittura inammissibile.

7.

La reclamante

contesta infine la necessità di un patrocinio legale visto che in precedenza

l’attrice era patrocinata dal sindacato __________ a cui era affiliata e a cui

incombeva quindi di farsi carico dei relativi costi di rappresentanza. Ma questo

punto non è né in relazione diretta né indiretta con il tema della cauzione,

motivo per cui la reclamante difetta del necessario interesse degno di

protezione. Basti nondimeno rilevare che la rappresentanza operata per il

tramite di un sindacato dei lavoratori è autorizzata in materia di contratto di

lavoro limitatamente alle cause condotte in procedura semplificata giusta

l’art. 243 segg. CPC (valore fino a fr. 30'000.–) e in procedura sommaria

giusta l’art. 248 segg. CPC (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e art. 12 cpv. 1 lett.

b LACPC). Rilevato che nel caso concreto il valore litigioso è di fr.

188'148.60, la doglianza è manifestamente fuori luogo.

8.

Le spese processuali,

fissate in fr. 500.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità

della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.

100.

– e fr. 10'000.–) e già anticipate dalla reclamante qui soccombente (art.

106.

cpv. 1 CPC), restano a suo carico. Non si pone la questione delle

ripetibili non essendo state chieste osservazioni.

9.

Il reclamo, trattato

in procedura sommaria (sopra, consid. 2), è evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il

reclamo 4 marzo 2019 di RE 1 è respinto.

2.

Le spese processuali

fissate in fr. 500.–, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 4 marzo 2019 alla controparte):

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Poiché

il valore litigioso, quantificato in fr. 188'148.60, è superiore a fr. 15'000.–

(vertenze in materia di diritto del lavoro), contro la presente sentenza è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo originale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.