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Decisione

13.2019.23

Anticipo delle spese. Nell'applicazione delle tariffe stabilite per le spese giudiziarie l'autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o abuso

9 luglio 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di procedura e la futura istruttoria, il primo giudice ha confermato la

richiesta di un anticipo di fr. 9'000.– ritenendolo adeguato;

che il reclamante obietta di

avere indicato al Pretore “di essere privo di qualsiasi entrata finanziaria

in quanto inabile a causa delle lesioni riportate nell’incidente della

circolazione 23.09.2013, del quale è rimasto vittima”;

che, tuttavia,

l’interessato nemmeno pretende di avere anche solo tentato di documentare la

sua situazione finanziaria, segnatamente la sua asserita precarietà economica,

né invero ha mai espresso una disponibilità in tal senso;

che peraltro una richiesta

di riduzione da fr. 9'000.– a fr. 3'000.– neppure si concilia con la pretesa assenza

di qualsiasi disponibilità economica, sicché da questo punto di vista al

Pretore non si può neppure rimproverare di avere accertato in modo

manifestamente errato i fatti;

che d’altra parte,

nell’applicazione delle tariffe stabilite per le spese giudiziarie (art. 96

CPC), l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento e

l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire solo

in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere;

che, come rammentato dal

Pretore con riferimento all’art. 7 LTG, a fronte di una pretesa quantificato

dall’attore in complessivi fr. 211'150.–, l’anticipo di fr. 9'000.– si situa appunto

fra il tasso minimo e massimo previsto per la corrispondente fascia di valore

litigioso;

che di conseguenza

l’importo così stabilito non configura né un eccesso né un abuso di potere,

escludendo così a priori una qualsiasi ipotesi di applicazione errata del

diritto;

Considerandi

che, tutto ciò

considerato, il reclamo dev’essere respinto;

che le spese processuali,

stabilite in fr. 200.– in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e

complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), seguono la

soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte;

che, manifestamente

infondato, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 5 marzo 2019 di RE 1

è respinto.

2.

Le spese

processuali, stabilite in fr. 200.– e già anticipate dal reclamante, restano a

suo carico.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 5 marzo 2019 alla controparte):

– ;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso, quantificato in fr. 211'150.–, contro la presente sentenza

è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30.

giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.