13.2019.23
Anticipo delle spese. Nell'applicazione delle tariffe stabilite per le spese giudiziarie l'autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o abuso
9 luglio 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.23
Lugano
9 luglio 2019/ap
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2019.7 (azione ordinaria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione 5 febbraio 2019 da
RE
1
contro
CO 1
CO 2
entrambi
patrocinati dall’avv. __________
e ora sul reclamo 5
marzo 2019 di RE 1 contro la decisione 27 febbraio 2019 con cui il Pretore ha
confermato la richiesta di fr. 9'000.– a titolo di anticipo delle spese
giudiziarie;
ritenuto
in fatto: che, ottenuta
l’autorizzazione ad agire, con petizione 5 febbraio 2019 RE 1 ha convenuto in
causa CO 1 e CO 2 con una richiesta di risarcimento danni di complessivi fr.
211'150.– in relazione ad un incidente stradale in auto di cui era stato
vittima il 23 settembre 2013 a __________;
che con ordinanza 6
febbraio 2019 il Pretore ha chiesto all’attore il versamento di un anticipo di
fr. 9'000.– per le spese giudiziarie presumibili;
che con scritto 19
febbraio 2019 l’attore ha chiesto di revocare la richiesta di anticipo in
considerazione delle sue precarie condizioni economiche, rispettivamente di
ridurne l’importo a fr. 3'000.–;
che con decisione 27
febbraio 2019 il Pretore ha confermato la richiesta di anticipo spese di fr.
9'000.–;
che con reclamo 5 marzo 2019
RE 1 chiede di annullare la citata decisione e di essere esonerato dal
pagamento dell’anticipo;
che il reclamo non è stato
notificato alla controparte;
considerato
in diritto: che il giudizio in esame è
una decisione in materia di anticipazione delle spese ai sensi dell’art. 101
CPC, che, giusta i combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e
48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni
alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che, in concreto, essa è
pervenuta al reclamante il 28 febbraio 2019 (estratto “tracciamento degli
invii” 8 marzo 2019) sicché, spedito il 5 marzo 2019, il gravame è tempestivo
e, sotto questo profilo, ammissibile;
che con il reclamo si
possono censurare l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) oltre
all’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che, posto come con
scritto 19 febbraio 2019 il procedente postulasse (anche) la riduzione
dell’anticipo da fr. 9'000.– a fr. 3'000.–, il Pretore ha rilevato che per
valori di causa tra fr. 200'000.– a fr. 500'000.–, l’art. 7 della LTG prevedeva
la fissazione di una tassa di giustizia tra fr. 8'000.– e fr. 20'000.–;
che, considerati il tipo
Fatti
di procedura e la futura istruttoria, il primo giudice ha confermato la
richiesta di un anticipo di fr. 9'000.– ritenendolo adeguato;
che il reclamante obietta di
avere indicato al Pretore “di essere privo di qualsiasi entrata finanziaria
in quanto inabile a causa delle lesioni riportate nell’incidente della
circolazione 23.09.2013, del quale è rimasto vittima”;
che, tuttavia,
l’interessato nemmeno pretende di avere anche solo tentato di documentare la
sua situazione finanziaria, segnatamente la sua asserita precarietà economica,
né invero ha mai espresso una disponibilità in tal senso;
che peraltro una richiesta
di riduzione da fr. 9'000.– a fr. 3'000.– neppure si concilia con la pretesa assenza
di qualsiasi disponibilità economica, sicché da questo punto di vista al
Pretore non si può neppure rimproverare di avere accertato in modo
manifestamente errato i fatti;
che d’altra parte,
nell’applicazione delle tariffe stabilite per le spese giudiziarie (art. 96
CPC), l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento e
l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire solo
in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere;
che, come rammentato dal
Pretore con riferimento all’art. 7 LTG, a fronte di una pretesa quantificato
dall’attore in complessivi fr. 211'150.–, l’anticipo di fr. 9'000.– si situa appunto
fra il tasso minimo e massimo previsto per la corrispondente fascia di valore
litigioso;
che di conseguenza
l’importo così stabilito non configura né un eccesso né un abuso di potere,
escludendo così a priori una qualsiasi ipotesi di applicazione errata del
diritto;
Considerandi
che, tutto ciò
considerato, il reclamo dev’essere respinto;
che le spese processuali,
stabilite in fr. 200.– in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e
complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), seguono la
soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte;
che, manifestamente
infondato, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 5 marzo 2019 di RE 1
è respinto.
2.
Le spese
processuali, stabilite in fr. 200.– e già anticipate dal reclamante, restano a
suo carico.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 5 marzo 2019 alla controparte):
– ;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso, quantificato in fr. 211'150.–, contro la presente sentenza
è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.