13.2019.24
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9 luglio 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.24
Lugano
9 luglio 2019/ap
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CM.2018.85 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza 11 luglio 2018 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1
patrocinato dall’ PA 2
CO 2
e ora sul reclamo 11
marzo 2019 di RE 1 contro l’autorizzazione ad agire e relativo dispositivo
sulle spese emessa dal Pretore aggiunto il 26 febbraio 2019;
ritenuto
in fatto: A. In data 23 luglio 2016 è
stato pronunciato il fallimento di __________. RE 1 ha notificato un proprio
credito di fr. 35'244.10, vantato nei confronti del fallito, che è stato
iscritto nella III. Classe della graduatoria.
L’amministrazione del
fallimento ha rinunciato a far valere talune pretese della massa, tra cui
l’azione revocatoria nei confronti di CO 1 per un importo complessivo di fr.
135'000.–, e RE 1 ne ha chiesto la cessione. Con atto 16 febbraio 2018
l’amministrazione del fallimento ha accolto la richiesta, assegnando alla
richiedente un termine scadente il 31 dicembre 2018 per inoltrare la causa.
Fatti
B. Con istanza di
conciliazione 11 luglio 2018 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 e CO 2, di cui CO
1 è amministratore unico, chiedendo la condanna di CO 1 a versarle l’importo di
“almeno” fr. 135'000.–.
C. Con ordinanza 12
luglio 2018 il Pretore aggiunto ha assegnato all’istante un termine scadente il
16 agosto per versare l’importo di fr. 1'000.– quale anticipo delle spese
giudiziarie. Il 17 settembre 2018 la terza Camera civile del Tribunale
d’appello ha respinto il reclamo di RE 1 teso a ridurre a fr. 50.– la citata richiesta
di anticipo.
D. L’udienza di
conciliazione si è tenuta il 13 febbraio 2019 assente la parte convenuta. In via
transattiva l’istante ha formulato una proposta di versamento di complessivi
fr. 135'000.– a favore dei creditori cessionari di cui all’incarto n. CM.2018.85,
di cui lei era appunto parte, e di cui agli incarti n. CM.2018.86 e CM.2018.87.
Rimasta silente la parte
convenuta, il 26 febbraio 2019 il Pretore aggiunto ha rilasciato all’istante
l’autorizzazione ad agire. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr.
1'000.– già anticipati dall’istante, sono state poste a carico di quest’ultima.
E. Con reclamo 11 marzo
2019 RE 1 chiede di annullare la citata autorizzazione ad agire e di disporre
il rinvio degli atti al Pretore aggiunto affinché rilasci una nuova
autorizzazione ad agire con addebito di un’unica tassa di giustizia.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerandi
in diritto: 1. Giova
anzitutto rilevare che l’autorizzazione ad agire non conclude la procedura, ma
apre la via all’istante per inoltrare la causa presso il giudice competente. Essa
non è una decisione suscettibile di ricorso ed eventuali contestazioni circa la
sua validità sono da sottoporre per esame al tribunale competente nel merito (DTF
140.
III 227 consid. 3.1).
1.1
Premesso
ciò, nella misura in cui la reclamante pretende che l’autorizzazione ad agire “emessa
il 26 febbraio 2019 nell’incarto CM.2018.85” sia annullata (reclamo, pag. 6
n. 1a) per poi rivendicare il rilascio di “una nuova ed unica autorizzazione
ad agire valida per tutti i creditori istanti negli incarti CM.2018.85,
CM.2018.86 e CM.2018.87” (reclamo, pag. 6 n. 1b), il reclamo si rivela a priori
inammissibile, rilevato non da ultimo che con l’istanza di conciliazione la
reclamante ha chiesto la condanna di CO 1 a versare all’istante quale
cessionaria l’importo di almeno CHF 135'000.–.
2.
Il reclamo è per
contro ammissibile nella misura in cui la reclamante insorge contro il
Dispositivo
dispositivo in materia di spese giudiziarie, messe a suo carico con l’autorizzazione
ad agire 26 febbraio 2019 (pag. 2).
2.1 Il dispositivo sulle spese
della procedura di conciliazione costituisce una decisione (art. 209 cpv. 2
lett. d CPC) impugnabile con reclamo ai sensi dell’art. 110 e 319 lett. b cifra
1 CPC (DTF 140 III 227 consid. 3.1; Trezzini,
op. cit., n. 3 e nota 213 ad art. 209). L’autorizzazione ad agire non
essendo una decisione finale, del reclamo se ne occupa la terza Camera civile
del Tribunale d’appello.
2.2 Laddove la procedura di
conciliazione è preludio di una controversia retta dalla procedura ordinaria,
il reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC è proponibile entro il
termine di 30 giorni, valido appunto in caso di rimedio ordinario contro la
decisione finale (art. 319 lett. a e 321 cpv. 1 CPC; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art.
110).
In concreto, il giudizio
impugnato è stato notificato il 26 febbraio 2019, ed è pervenuto alla
reclamante l’indomani (copia busta d’intimazione annessa al reclamo). Spedito entro
il termine minimo di 10 giorni (reclamo, pag. 2) il reclamo risulta tempestivo
e quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
3. L’art. 320 CPC
dispone che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
4. La reclamante non
contesta il valore di fr. 135'000.– dell’azione revocatoria e la fissazione
della tassa di giustizia secondo la LTG (reclamo, pag. 2). Rimprovera però al
Pretore aggiunto di non avere considerato che i creditori cessionari giusta l’art.
260 LEF formano tra loro un litisconsorzio necessario, che pertanto il valore
di causa di fr. 135'000.– giustificava una sola e unica tassa di giustizia da
ripartire tra tutti i litisconsorti, indipendentemente dalla cifra richiesta a
titolo di anticipo (reclamo, pag. 3). Prelevando una tassa di giustizia di fr.
1'000.– per ognuna delle tre autorizzazioni ad agire emesse in esito alle relative
istanze di conciliazione degli inc. n. CM.2018.85, CM.2018.86 e CM.2018.87, il
Pretore aggiunto aveva di fatto creato in modo artificioso il pretesto per
triplicare quella cifra procedendo di fatto al prelievo complessivo di una
tassa di giustizia di fr. 3'000.– (reclamo, pag. 4). Ciò è arbitrario, ingiustificato
dal profilo processuale e comporta la nullità del provvedimento.
5. La cessione dei
diritti ai sensi dell’art. 260 LEF si limita a legittimare il cessionario alla
conduzione del processo nel senso di una sostituzione processuale. Il creditore
cessionario fa quindi valere pretese della massa per proprio conto, rischio e
pericolo, ma in nome della massa medesima (sentenza del TF 5A_879/2017 del 13
dicembre 2017 consid. 2). Se più creditori si sono fatti cedere dalla massa
fallimentare la medesima pretesa, essi formano tra di loro un litisconsorzio
necessario, ritenuto comunque che ognuno di essi conserva in modo autonomo la
facoltà di allegare fatti, di difendere la propria posizione giuridica e di
rinunciare a continuare il processo senza pregiudizio per gli altri creditori
(DTF 121 III 488), senza obbligo di gestire in modo unitario un processo e,
anzi, potendo finanche perseguire interessi contrastanti e situarsi su piani
diversi (DTF 145 III 101 consid. 4.1.2; sentenza del TF 5A_879/2017 del 13
dicembre 2017 consid. 3.1). Più precisamente tra i soli creditori che decidono
di far uso di quella cessione si concretizza un litisconsorzio necessario
improprio nel senso che sulla pretesa della massa fatta valere giudizialmente dev’essere
statuito con un’unica decisione (DTF 144 III 552 consid. 4.1.1; DTF 136 III 534
consid. 2.1; Trezzini, op. cit.,
n. 37 ad art. 70).
In difetto di un agire
comune e univoco di tutti i creditori cessionari insieme, a quelli che
procedono in giudizio incombe, in virtù del loro obbligo di collaborazione con
il giudice, l’onere di allegare e provare con mezzi di prova pertinenti che gli
altri creditori cessionari vi hanno rinunciato o sono stati altrimenti privati
della facoltà di procedere (DTF 145 III 101 consid. 4.1.2 e 4.1.3; 144 III 552
consid. 4.1.1 e 4.1.3).
6. Nella fattispecie in
esame l’amministrazione del fallimento di __________ ha ceduto a 12 distinti
creditori, in applicazione dell’art. 260 LEF, l’azione revocatoria nei
confronti di CO 1 “a dipendenza della restituzione dei suoi apporti nella
società semplice relativa all’operazione immobiliare __________ per un
ammontare complessivo di fr. 135'000.–“ (doc. A). Fra questi la qui
reclamante appunto, che si è avvalsa della facoltà del singolo creditore
cessionario di procedere in giudizio in modo autonomo ed individuale (sopra,
consid. 5) scegliendo, quantomeno a questo stadio, di volutamente proporre in
modo indipendente - e non già di concerto con altri creditori cessionari fra
cui ad esempio quelli di cui agli incarti n. CM.2018.86 e CM.2018.87 - la
propria istanza di conciliazione 11 luglio 2018 (act. I pag. 3). Invero, la
reclamante neanche pretende che le parti istanti di cui agli incarti di
conciliazione n. CM.2018.85, CM.2018.86 e CM.2018.87 includessero tutti e 12 i
creditori cessionari, e nulla è dato di sapere circa la posizione di quelli estranei
alle stesse. Si aggiunga che l’ottenimento dell’autorizzazione ad agire non
obbliga affatto il beneficiario della medesima a poi promuovere l’azione di
merito - nel caso specifico l’azione revocatoria a carico della parte convenuta
- entro il termine di tre mesi. Mentre il giudice della conciliazione non ha
potere decisionale in controversie patrimoniali aventi un valore di causa
superiore a fr. 2'000.– (art. 212 CPC). Pertanto non costituisce un
accertamento manifestamente errato dei fatti né un’applicazione errata del
diritto il fatto di trattare la procedura di conciliazione promossa dalla
reclamante in modo a sé stante, né quello di statuire sui relativi oneri
processuali prescindendo da eventuali altre, ma pur sempre distinte, parallele procedure.
Di certo, l’averlo fatto non può essere interpretato alla stregua di un
pretesto artificioso volutamente concepito dal Pretore aggiunto al solo scopo
di triplicare una tassa di giustizia minima di fr. 1'000.– a scapito dei
creditori cessionari. Infondata la critica va respinta.
7. Per il resto, la stessa
reclamante richiama l’applicazione della LTG per la fissazione degli oneri
processuali e non contesta (più) il valore di causa di fr. 135'000.–, su cui
questa Camera si è già diffusamente espressa in relazione al pregresso gravame introdotto
dall’interessata avverso la richiesta di anticipo spese del Pretore aggiunto (sopra,
consid. C: decisione 17 settembre 2018 dell’inc. n. 13.2018.52). Ciò posto, basti
qui rilevare che per la procedura di conciliazione la citata normativa prevede una
tassa forfettaria tra fr. 1'000.– e fr. 5'000.– a fronte di una fascia di
valore di causa tra fr. 100'000.– e fr. 1'000'000.– (art. 5 LTG), e che in tale
ambito l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento su cui
l’autorità superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire solo
in caso di eccesso o di abuso del medesimo. Ora, fissando in fr. 1'000.– la
tassa di giustizia e le spese, il Pretore aggiunto si è attenuto al minimo
previsto dalla citata tariffa. E questo non è indicativo né di un accertamento
manifestamente errato dei fatti né di un’errata applicazione del diritto. Il reclamo
è, una volta di più, da respingere.
8. Le spese processuali
del presente giudizio sono fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2
cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di
giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–). Esse
seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), che le ha già
anticipate. Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo
stato notificato alla controparte.
9. Il gravame non pone
questioni di principio ed è evaso dalla Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il
reclamo 11 marzo 2019 di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 300.– e già anticipate dalla reclamante, restano a
suo carico.
3. Notificazione
(unitamente al reclamo 11 marzo 2019 alla controparte):
– ;
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso,
quantificato in fr. 135'000.–, è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF).