Lexipedia

Decisione

13.2019.24

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 luglio 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza di

conciliazione 11 luglio 2018 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 e CO 2, di cui CO

1 è amministratore unico, chiedendo la condanna di CO 1 a versarle l’importo di

“almeno” fr. 135'000.–.

C. Con ordinanza 12

luglio 2018 il Pretore aggiunto ha assegnato all’istante un termine scadente il

16 agosto per versare l’importo di fr. 1'000.– quale anticipo delle spese

giudiziarie. Il 17 settembre 2018 la terza Camera civile del Tribunale

d’appello ha respinto il reclamo di RE 1 teso a ridurre a fr. 50.– la citata richiesta

di anticipo.

D. L’udienza di

conciliazione si è tenuta il 13 febbraio 2019 assente la parte convenuta. In via

transattiva l’istante ha formulato una proposta di versamento di complessivi

fr. 135'000.– a favore dei creditori cessionari di cui all’incarto n. CM.2018.85,

di cui lei era appunto parte, e di cui agli incarti n. CM.2018.86 e CM.2018.87.

Rimasta silente la parte

convenuta, il 26 febbraio 2019 il Pretore aggiunto ha rilasciato all’istante

l’autorizzazione ad agire. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr.

1'000.– già anticipati dall’istante, sono state poste a carico di quest’ultima.

E. Con reclamo 11 marzo

2019 RE 1 chiede di annullare la citata autorizzazione ad agire e di disporre

il rinvio degli atti al Pretore aggiunto affinché rilasci una nuova

autorizzazione ad agire con addebito di un’unica tassa di giustizia.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

Considerandi

in diritto: 1. Giova

anzitutto rilevare che l’autorizzazione ad agire non conclude la procedura, ma

apre la via all’istante per inoltrare la causa presso il giudice competente. Essa

non è una decisione suscettibile di ricorso ed eventuali contestazioni circa la

sua validità sono da sottoporre per esame al tribunale competente nel merito (DTF

140.

III 227 consid. 3.1).

1.1

Premesso

ciò, nella misura in cui la reclamante pretende che l’autorizzazione ad agire “emessa

il 26 febbraio 2019 nell’incarto CM.2018.85” sia annullata (reclamo, pag. 6

n. 1a) per poi rivendicare il rilascio di “una nuova ed unica autorizzazione

ad agire valida per tutti i creditori istanti negli incarti CM.2018.85,

CM.2018.86 e CM.2018.87” (reclamo, pag. 6 n. 1b), il reclamo si rivela a priori

inammissibile, rilevato non da ultimo che con l’istanza di conciliazione la

reclamante ha chiesto la condanna di CO 1 a versare all’istante quale

cessionaria l’importo di almeno CHF 135'000.–.

2.

Il reclamo è per

contro ammissibile nella misura in cui la reclamante insorge contro il

Dispositivo

dispositivo in materia di spese giudiziarie, messe a suo carico con l’autorizzazione

ad agire 26 febbraio 2019 (pag. 2).

2.1 Il dispositivo sulle spese

della procedura di conciliazione costituisce una decisione (art. 209 cpv. 2

lett. d CPC) impugnabile con reclamo ai sensi dell’art. 110 e 319 lett. b cifra

1 CPC (DTF 140 III 227 consid. 3.1; Trezzini,

op. cit., n. 3 e nota 213 ad art. 209). L’autorizzazione ad agire non

essendo una decisione finale, del reclamo se ne occupa la terza Camera civile

del Tribunale d’appello.

2.2 Laddove la procedura di

conciliazione è preludio di una controversia retta dalla procedura ordinaria,

il reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC è proponibile entro il

termine di 30 giorni, valido appunto in caso di rimedio ordinario contro la

decisione finale (art. 319 lett. a e 321 cpv. 1 CPC; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art.

110).

In concreto, il giudizio

impugnato è stato notificato il 26 febbraio 2019, ed è pervenuto alla

reclamante l’indomani (copia busta d’intimazione annessa al reclamo). Spedito entro

il termine minimo di 10 giorni (reclamo, pag. 2) il reclamo risulta tempestivo

e quindi, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.

3. L’art. 320 CPC

dispone che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

4. La reclamante non

contesta il valore di fr. 135'000.– dell’azione revocatoria e la fissazione

della tassa di giustizia secondo la LTG (reclamo, pag. 2). Rimprovera però al

Pretore aggiunto di non avere considerato che i creditori cessionari giusta l’art.

260 LEF formano tra loro un litisconsorzio necessario, che pertanto il valore

di causa di fr. 135'000.– giustificava una sola e unica tassa di giustizia da

ripartire tra tutti i litisconsorti, indipendentemente dalla cifra richiesta a

titolo di anticipo (reclamo, pag. 3). Prelevando una tassa di giustizia di fr.

1'000.– per ognuna delle tre autorizzazioni ad agire emesse in esito alle relative

istanze di conciliazione degli inc. n. CM.2018.85, CM.2018.86 e CM.2018.87, il

Pretore aggiunto aveva di fatto creato in modo artificioso il pretesto per

triplicare quella cifra procedendo di fatto al prelievo complessivo di una

tassa di giustizia di fr. 3'000.– (reclamo, pag. 4). Ciò è arbitrario, ingiustificato

dal profilo processuale e comporta la nullità del provvedimento.

5. La cessione dei

diritti ai sensi dell’art. 260 LEF si limita a legittimare il cessionario alla

conduzione del processo nel senso di una sostituzione processuale. Il creditore

cessionario fa quindi valere pretese della massa per proprio conto, rischio e

pericolo, ma in nome della massa medesima (sentenza del TF 5A_879/2017 del 13

dicembre 2017 consid. 2). Se più creditori si sono fatti cedere dalla massa

fallimentare la medesima pretesa, essi formano tra di loro un litisconsorzio

necessario, ritenuto comunque che ognuno di essi conserva in modo autonomo la

facoltà di allegare fatti, di difendere la propria posizione giuridica e di

rinunciare a continuare il processo senza pregiudizio per gli altri creditori

(DTF 121 III 488), senza obbligo di gestire in modo unitario un processo e,

anzi, potendo finanche perseguire interessi contrastanti e situarsi su piani

diversi (DTF 145 III 101 consid. 4.1.2; sentenza del TF 5A_879/2017 del 13

dicembre 2017 consid. 3.1). Più precisamente tra i soli creditori che decidono

di far uso di quella cessione si concretizza un litisconsorzio necessario

improprio nel senso che sulla pretesa della massa fatta valere giudizialmente dev’essere

statuito con un’unica decisione (DTF 144 III 552 consid. 4.1.1; DTF 136 III 534

consid. 2.1; Trezzini, op. cit.,

n. 37 ad art. 70).

In difetto di un agire

comune e univoco di tutti i creditori cessionari insieme, a quelli che

procedono in giudizio incombe, in virtù del loro obbligo di collaborazione con

il giudice, l’onere di allegare e provare con mezzi di prova pertinenti che gli

altri creditori cessionari vi hanno rinunciato o sono stati altrimenti privati

della facoltà di procedere (DTF 145 III 101 consid. 4.1.2 e 4.1.3; 144 III 552

consid. 4.1.1 e 4.1.3).

6. Nella fattispecie in

esame l’amministrazione del fallimento di __________ ha ceduto a 12 distinti

creditori, in applicazione dell’art. 260 LEF, l’azione revocatoria nei

confronti di CO 1 “a dipendenza della restituzione dei suoi apporti nella

società semplice relativa all’operazione immobiliare __________ per un

ammontare complessivo di fr. 135'000.–“ (doc. A). Fra questi la qui

reclamante appunto, che si è avvalsa della facoltà del singolo creditore

cessionario di procedere in giudizio in modo autonomo ed individuale (sopra,

consid. 5) scegliendo, quantomeno a questo stadio, di volutamente proporre in

modo indipendente - e non già di concerto con altri creditori cessionari fra

cui ad esempio quelli di cui agli incarti n. CM.2018.86 e CM.2018.87 - la

propria istanza di conciliazione 11 luglio 2018 (act. I pag. 3). Invero, la

reclamante neanche pretende che le parti istanti di cui agli incarti di

conciliazione n. CM.2018.85, CM.2018.86 e CM.2018.87 includessero tutti e 12 i

creditori cessionari, e nulla è dato di sapere circa la posizione di quelli estranei

alle stesse. Si aggiunga che l’ottenimento dell’autorizzazione ad agire non

obbliga affatto il beneficiario della medesima a poi promuovere l’azione di

merito - nel caso specifico l’azione revocatoria a carico della parte convenuta

- entro il termine di tre mesi. Mentre il giudice della conciliazione non ha

potere decisionale in controversie patrimoniali aventi un valore di causa

superiore a fr. 2'000.– (art. 212 CPC). Pertanto non costituisce un

accertamento manifestamente errato dei fatti né un’applicazione errata del

diritto il fatto di trattare la procedura di conciliazione promossa dalla

reclamante in modo a sé stante, né quello di statuire sui relativi oneri

processuali prescindendo da eventuali altre, ma pur sempre distinte, parallele procedure.

Di certo, l’averlo fatto non può essere interpretato alla stregua di un

pretesto artificioso volutamente concepito dal Pretore aggiunto al solo scopo

di triplicare una tassa di giustizia minima di fr. 1'000.– a scapito dei

creditori cessionari. Infondata la critica va respinta.

7. Per il resto, la stessa

reclamante richiama l’applicazione della LTG per la fissazione degli oneri

processuali e non contesta (più) il valore di causa di fr. 135'000.–, su cui

questa Camera si è già diffusamente espressa in relazione al pregresso gravame introdotto

dall’interessata avverso la richiesta di anticipo spese del Pretore aggiunto (sopra,

consid. C: decisione 17 settembre 2018 dell’inc. n. 13.2018.52). Ciò posto, basti

qui rilevare che per la procedura di conciliazione la citata normativa prevede una

tassa forfettaria tra fr. 1'000.– e fr. 5'000.– a fronte di una fascia di

valore di causa tra fr. 100'000.– e fr. 1'000'000.– (art. 5 LTG), e che in tale

ambito l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento su cui

l’autorità superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire solo

in caso di eccesso o di abuso del medesimo. Ora, fissando in fr. 1'000.– la

tassa di giustizia e le spese, il Pretore aggiunto si è attenuto al minimo

previsto dalla citata tariffa. E questo non è indicativo né di un accertamento

manifestamente errato dei fatti né di un’errata applicazione del diritto. Il reclamo

è, una volta di più, da respingere.

8. Le spese processuali

del presente giudizio sono fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2

cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di

giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–). Esse

seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), che le ha già

anticipate. Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo

stato notificato alla controparte.

9. Il gravame non pone

questioni di principio ed è evaso dalla Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il

reclamo 11 marzo 2019 di RE 1 è respinto.

2. Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 300.– e già anticipate dalla reclamante, restano a

suo carico.

3. Notificazione

(unitamente al reclamo 11 marzo 2019 alla controparte):

– ;

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso,

quantificato in fr. 135'000.–, è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF).