13.2019.37
Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio. Azione di risarcimento danni ritenuta sprovvista di esito favorevole
4 novembre 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.37
Lugano
4 novembre 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2016.7 (azione di risarcimento
danni - procedura ordinaria) della Pretura
del Distretto di Riviera promossa con petizione 18 ottobre 2016 da
RE
1
patrocinato dall’avv. PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’avv. PA 2
e ora sul reclamo 2
maggio 2019 di RE 1 contro la decisione 19 aprile 2019 con cui il Pretore ha
respinto la sua istanza di gratuito patrocinio datata 28 aprile 2017 (inc. n.
SO.2017.158);
ritenuto
in fatto: A. Con autorizzazione ad agire
datata 21 giugno 2016, il 18 ottobre 2016 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1
al pagamento di fr. 85'292.70 e accessori a titolo di risarcimento danni, ciò
sulla scorta della polizza casco totale stipulata per la sua autovettura __________.
L’importo corrisponde al valore venale residuo del veicolo danneggiato nell’incidente
della circolazione occorsogli il 2 giugno 2012 a __________ (Germania) - dedotto
l’incasso della vendita del relitto - oltre a fr. 5'792.70 di spese di
patrocinio.
La convenuta si è opposta
alla domanda con risposta 5 gennaio 2017. Nel successivo scambio di allegati le
parti hanno mantenuto il rispettivo punto di vista.
B. Con istanza 28 aprile
2017 RE 1 ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio
inclusa l’assistenza legale dell’avv. PA 1. La relativa documentazione è poi stata
completata con scritti 19 maggio 2017 e 20 marzo 2019.
C. Con decisione 19
aprile 2019 il Pretore ha respinto la domanda di ammissione al gratuito
patrocinio dell’interessato, poiché non ha ritenuto la causa provvista di
probabilità di esito favorevole in quanto l’incidente della circolazione
all’origine della pretesa dell’attore era già stato considerato “simulato” dal
Tribunale distrettuale di __________ in esito alla vertenza giudiziaria
svoltasi in Germania.
D. Con reclamo 2 maggio
2019 RE 1 chiede di accogliere la sua domanda di gratuito patrocinio,
rimproverando al Pretore un accertamento manifestamente errato dei fatti e
un’errata applicazione del diritto di essere sentito.
La parte convenuta non è
stata invitata a formulare osservazioni.
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248
lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine
d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata,
notificata il 23 aprile 2019, è pervenuta il giorno dopo al reclamante
(estratto “Tracciamento degli invii” 20 maggio 2019). Spedito il 2 maggio 2019
(timbro sulla busta d’invio originale), il gravame è così tempestivo e, da
questo punto di vista, ammissibile.
2. Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3. Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere
concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle
ripetibili alla controparte (cpv. 3).
3.1 Una causa è priva di
probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così
esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di
condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle
spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di
desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del
processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo
non le costa nulla (Trezzini, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione ebook
aggiornata al 1° maggio 2019 n. 40 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di
successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o
meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza.
Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui
è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame
sommario (DTF 142 III 138 consid. 5.1).
Il beneficio del gratuito
patrocinio può segnatamente essere rifiutato (a dipendenza delle circostanze
concrete) se l’iniziativa processuale del richiedente è irricevibile, se la sua
posizione è infondata dal punto di vista giuridico o fattuale, o se le sue
richieste di giudizio sono palesemente esagerate o strampalate (Trezzini, op. cit., n. 39 ad art. 117 e
nota 2739 che rinvia a DTF 142 III 138 consid. 5.7 [versione ebook
aggiornata al 1° maggio 2019 n. 41 ad art. 117 e nota 3412]).
4. Il Pretore ha
anzitutto evidenziato come, a fronte di un’eccedenza mensile attuale di fr.
133.–, il presupposto dell’indigenza del reclamante appariva verosimile. Questo
a prescindere dalla questione a sapere come nel 2011 egli si fosse potuto
permettere l’acquisto di un autoveicolo sportivo del valore di ben fr.
113'000.–. Determinante era ad ogni modo il fatto che il Tribunale distrettuale
di __________, occupatosi della relativa causa di risarcimento promossa in
Germania dal proprietario dell’altra vettura coinvolta nel medesimo incidente
di circolazione aveva respinto la medesima accertando che la collisione fra i
veicoli era stata in realtà simulata, ciò che risultava dalla perizia
giudiziaria interdisciplinare. A mente del primo giudice in simili circostanze
una persona con sufficiente disponibilità finanziaria avrebbe senz’altro desistito
dall’avviare la causa in oggetto, che ha quindi ritenuta sprovvista di
possibilità di esito favorevole.
5. Il reclamante contesta
la rilevanza delle modalità di acquisto della sua autovettura sportiva andata
distrutta nell’incidente, precisando di essere stato allora convinto di potere facilmente
superare i propri problemi di salute sorti nel 2010. Precisa che a quel momento
lui e la moglie, sposati senza figli, disponevano di entrate mensili complessive
superiori a fr. 10'000.– sicché, pur trattandosi di un’auto di lusso, la relativa
spesa appariva senz’altro sostenibile.
Così proposta
l’argomentazione risulta però riduttiva e discutibile. A maggior ragione se poi,
come lo stesso reclamante ha premura di evidenziare, a riprova delle sufficienti
risorse economiche per finanziare i propri bisogni e l’auto di prestigio, egli indica
di avere finanche potuto acquistare la propria abitazione, essendo del tutto
illusorio pretendere che una spesa comprovi la sostenibilità di un’altra spesa.
Comunque, la questione non merita più approfondita disamina, visto che il gratuito
patrocinio è stato negato per mancanza di esito favorevole della causa.
6. Il reclamante imputa
al Pretore un accertamento manifestamente errato dei fatti per essersi
limitato, in sostanza, a riprendere le conclusioni tratte dal Tribunale
distrettuale di __________ e dalla perizia giudiziaria esperita in quel contesto.
Afferma che il procedimento innanzi alle autorità tedesche era stato portato a
termine senza che egli fosse stato interpellato, di essere stato informato
circa la sua esistenza unicamente a settembre 2015 allorquando la sentenza 5
giugno 2015 era oramai cresciuta in giudicato, di non avere mai ricevuto
notifica di atti da parte del tribunale tedesco o dalla stessa convenuta e, quindi,
di non avere avuto modo di contestare le risultanze di quella perizia
giudiziaria. Ed era proprio in virtù di quella stessa perizia, oltre al fatto
che tutto si era svolto di notte e in assenza di testimoni, che quel tribunale
aveva avvallato la tesi della simulazione dell’incidente. Giudicando la
presente causa di risarcimento sprovvista di buon fondamento, il Pretore era quindi
incorso in un’evidente violazione del suo diritto di essere sentito.
6.1 Va qui rilevato che le
pretese del reclamante, che chiedeva il risarcimento del danno subito dal suo
veicolo nell’incidente della circolazione del 2 giugno 2012 fondandosi sulla
polizza d’assicurazione casco totale conclusa con la convenuta erano già state
da essa respinte con scritto 5 ottobre 2015 (doc. J), fondandosi proprio sulla
sentenza 5 giugno 2015 dal Tribunale di __________, di cui gli aveva inviato
una copia. Perlomeno bizzarro che nella petizione 18 ottobre 2016 l’interessato
non abbia ritenuto opportuno menzionare tale circostanza. A prescindere da
ragioni di mera strategia processuale - che non giova qui discutere - il
reclamante sapeva che in merito al sinistro si era già pronunciato il Tribunale
di __________ ed era quindi al corrente che, fondandosi sulle risultanze e
verifiche tecniche e specialistiche esperite nell’ambito della perizia
interdisciplinare, quel tribunale aveva concluso che l’incidente era stato
simulato. In seguito, tanto la decisione del Tribunale di __________ quanto la
perizia fatta allestire da quel tribunale sono state versate agli atti del
presente procedimento dalla parte convenuta con la risposta di causa. Il
reclamante ha quindi potuto determinarsi sui medesimi. Il rimprovero al Pretore
di aver violato il suo diritto di essere sentito è quindi infondato.
6.2 Il reclamante obietta invero di
non avere partecipato al procedimento giudiziario in Germania, da cui l’irrilevanza
delle conclusioni della sentenza 5 giugno 2015 di quel tribunale. A prescindere
dall’opponibilità della sentenza germanica al reclamante - che appare
problematica nella misura in cui l’attore non avesse partecipato al
procedimento - va rilevato che è stata prodotta in questo procedimento anche la
perizia giudiziaria assunta dal medesimo tribunale, che si esprime da un punto
di vista puramente tecnico sulla dinamica del sinistro. Il perito ha concluso
che la dinamica del sinistro fornita dai protagonisti dell’incidente non è
compatibile con i riscontri tecnici (doc. 3 pag. 9).
6.3 Alla luce delle circostanze oggettive
così descritte - e senza rischio di incorrere in un giudizio eccessivamente
severo - nulla indica che, per avere ritenuto che una persona con sufficienti
disponibilità finanziarie avrebbe verosimilmente desistito dall’avvio di una
causa quale quella promossa dal qui reclamante, il Pretore sia incorso in un
accertamento manifestamente errato dei fatti e/o un errato accertamento del
diritto, segnatamente del diritto di essere sentito del reclamante. E questo a prescindere
dall’obbligo di rifusione sancito dall’art. 123 CPC (reclamo, pag. 6 n. 6). Infondato
il reclamo va così respinto.
7. Soggiunge ancora il
reclamante di avere promosso causa indipendentemente dalle proprie difficoltà
economiche e senza affatto postulare il beneficio del gratuito patrocinio, ma di
esservi poi stato costretto vista l’entità dell’anticipo delle spese
processuali richiestogli (reclamo, pag. 5 n. 6). L’anticipo per le spese
processuali è previsto per legge (art. 98 CPC) e nel Canton Ticino la tassa di
giustizia per cause aventi un valore litigioso tra fr. 50'000.– e fr. 100'000.–
si situa tra fr. 3'000.– e fr. 8'000.– (art. 7 LTG). L’importo era quindi
prevedibile già ad inizio causa. L’argomento è quindi inconsistente.
8. Infine rileva altresì
il reclamante di non avere avuto la possibilità di interrogare i protagonisti e
Fatti
i testimoni del sinistro, di contestare gli asseriti rapporti di amicizia con
essi e di contestare le perizie di parte agli atti, facendo altresì notare che in
virtù del contratto di assicurazione casco totale sottoscritto con la convenuta
spetta a quest’ultima provare i presupposti per venir meno all’obbligo di
risarcimento (reclamo, pag. 5 n. 6). Si tratta però di argomenti che riguardano
il merito della vertenza e che, se del caso, saranno oggetto di relativa
istruttoria. Il presupposto di probabilità di esito favorevole di una causa determinante
ai fini del gratuito patrocinio va valutato a un esame sommario delle
circostanze esistenti al momento della relativa richiesta (sopra, consid, 3.1) che
in concreto hanno indotto il Pretore a non ritenerlo realizzato. E, per quanto
si è detto, sotto questo profilo la sua decisione non è censurabile (sopra,
consid. 6).
9. La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art.
119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,
fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità
della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.
100.– e fr. 10'000.–) e già anticipate dal reclamante qui soccombente (art. 106
cpv. 1 CPC), restano a suo carico. Non si pone la questione delle ripetibili,
la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e,
comunque sia, non essendo state chieste osservazioni.
10. Il reclamo, trattato
in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 2 maggio 2019 di RE
1 va respinto.
Considerandi
2.
Le spese processuali,
stabilite in fr. 300.– e già anticipate dal reclamante, restano a suo carico.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 2 maggio 2019 alla controparte):
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i
limiti dell’art. 93 LTF.