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Decisione

13.2019.38

Diritto transitorio. Reclamo contro decisione ordinatoria processuale. Diniego di giustizia. Sospensione di fatto della causa

20 luglio 2020Italiano17 min

aprile 2019, stabilito che il calcolo dell’eventuale contributo alimentare per CO

Source ti.ch

Incarto n.

13.2019.38

Lugano

20 luglio 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OA.2004.127 (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

promossa con petizione 24 novembre 2004 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e ora sul reclamo 6

maggio 2019 di RE 1 contro la decisione 25 aprile 2019 con cui il Pretore ha

invitato la convenuta a produrre un documento;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 24 novembre

2004 RE 1 ha promosso azione di divorzio nei confronti della moglie, chiedendo

lo scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle relative conseguenze

accessorie del divorzio.

Con risposta 27 giugno

2005 CO 1 ha proposto di respingere la petizione, chiedendo a sua volta, in via

riconvenzionale, lo scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle

conseguenze accessorie del divorzio.

Fatti

B. Con sentenza 17

maggio 2013 il Pretore si è pronunciato sulle domande delle parti e ha sciolto

il matrimonio per divorzio e deciso sulle relative conseguenze accessorie.

Impugnata da entrambe le

parti, la decisione è stata parzialmente confermata con sentenza 9 dicembre

2015 della prima Camera civile del Tribunale d’appello, che ha nondimeno

rinviato l’incarto al primo giudice affinché statuisse nuovamente in merito

alla liquidazione del regime dei beni, all’indennità adeguata giusta l’art. 124

cpv. 1 CC per CO 1 e al contributo alimentare da lei rivendicato dopo il

divorzio.

Con sentenza 30 gennaio

2017 il Tribunale federale ha respinto, rispettivamente ha dichiarato

inammissibile, i ricorsi in materia civile presentati da entrambe le parti.

C. Nel luglio 2014 CO 1

aveva inoltrato una domanda di prestazioni AI. Con decisioni 23 novembre 2017 e

13 dicembre 2017 l’Ufficio dell’assicurazione invalidità cantonale (in seguito:

Ufficio AI) le ha riconosciuto ¼ di rendita dal 1° settembre 2014, aumentato a

rendita intera dal 1° dicembre 2014 al 1° settembre 2016, data dalla quale è

stata ridotta a un quarto. Su ricorso dell’interessata, con sentenza 26

novembre 2018 il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Tribunale

d’appello ha annullato le menzionate decisioni e rinviato gli atti

all’amministrazione affinché si pronunciasse nuovamente sul diritto di CO 1 ad

una rendita dopo il 1° settembre 2016, fermo restando il suo diritto ad almeno

un quarto di rendita dal 1° settembre 2014 e ad una rendita intera dal 1°

dicembre 2014 sino al 31 agosto 2016.

D. Con ordinanza 25

aprile 2019, stabilito che il calcolo dell’eventuale contributo alimentare per CO

1 dipendeva da tutte le sue fonti di reddito e la conseguente necessità di

attendere la definizione del suo grado di invalidità da parte dell’Ufficio AI,

il Pretore ha invitato l’interessata a produrre non appena disponibile la

relativa decisione e, in un secondo tempo, i documenti attestanti le rendite di

primo e di secondo pilastro che le spettavano.

E. Con reclamo 6 maggio

2019 RE 1 chiede ora di annullare questo provvedimento e di far ordine al

Pretore di accertare subito presso la relativa cassa pensione l’importo della

rendita AI a favore di CO 1 (ammontante al momento a ¼), retroattivamente dalla

concessione del diritto e futura, come da sua istanza 5 aprile 2019.

Con osservazioni 15 giugno

2020 CO 1 si rimette al giudizio di questa Camera.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), il

cui art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla

giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in

vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di

conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione

24.

novembre 2004, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso

è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC), riservati i temi oggetto degli art.

407a, 407b e 407c CPC.

2.

Dal canto suo l’art.

405.

cpv. 1 CPC stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore

al momento della comunicazione della decisione, ciò che vale non solo per le

decisioni che pongono fine al procedimento o incidentali, bensì anche per ogni

altra decisione processuale segnatamente le decisioni ordinatorie processuali.

L’ammissibilità delle impugnazioni deve di conseguenza essere esaminata in

applicazione del sistema d’impugnazione del CPC svizzero.

3.

Il Pretore ha stabilito

che CO 1 deve dapprima produrre, quando ne sarà in possesso, la decisione

dell’Ufficio di assicurazione invalidità cantonale che definisce il suo grado

di invalidità e in seguito la documentazione attestante le rendite di primo e

secondo pilastro che le spettano. La decisione, che disciplina l’ordine di

assunzione delle prove, è una decisione ordinatoria processuale giusta gli art.

124.

e 154 CPC. In applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC

e 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è di principio impugnabile con reclamo nel

termine di dieci giorni alla terza Camera civile. Con il reclamo, incentrato

invero sull’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile - presupposto

necessario per l’ammissibilità del gravame -, il reclamante non contesta la

necessità di assumere le prove in questione e neppure rileva l’esistenza di un

manifestamente errato accertamento dei fatti o un’errata applicazione del

diritto da parte del primo giudice, sostenendo invece che il mancato immediato

accertamento della rendita da parte della Cassa Pensione __________ a favore di

CO 1 è costitutivo di ritardata giustizia. Seppure all’origine del preteso

diniego di giustizia v’è una decisione ordinatoria processuale, il reclamo è

quindi fondato sull’art. 319 lettera c CPC. Ne discende che la trattazione

dello stesso sarebbe di competenza della prima Camera civile del Tribunale

d’appello (art. 48 lettera a cifra 8 LOG) e non della terza Camera civile, che

tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lettera c cifra 2 LOG.

4.

Il reclamo per

ritardata giustizia giusta l’art. 319 lettera c CPC non è soggetto a termini e

può essere inoltrato in ogni momento, a parte nei casi dove il ritardo sia

dovuto a una decisione formale del primo giudice, nel qual caso occorre

impugnare tale decisione entro i termini dell’art. 321 CPC (DTF 138 III 706

consid. 2.1).

4.1

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il giorno 26 aprile 2019. Rimesso alla posta il giorno

6.

maggio 2019, il reclamo è tempestivo e quindi, da questo punto di vista,

ammissibile. Il gravame è stato poi notificato alla controparte il 2 giugno

2020, e ricevuto l’indomani. Spedite lunedì 15 giugno 2020, anche le

osservazioni sono di per sé tempestive per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC.

5.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione

errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b). Inoltre nei casi non espressamente previsti dalla

legge - quale è la decisione in materia di prove in genere e, in particolare, quella

di ammissibilità di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 229

CPC - il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Dev’essere un

rischio concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve

poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una

successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione in

questione deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in

relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio

successivamente e che non è suscettibile di essere modificato con una decisione

di merito.

5.1

Di regola, come detto, le

decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e

l’errata o mancata assunzione di una prova va contestata tramite l’impugnazione

principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale

4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del

Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero

del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art.

319.

lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di

merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una

specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, o ancora le modalità di

assunzione abbiano recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte

in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD

II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

5.2

Il giudice deve essere libero

di assumere le prove che ritiene necessarie, di adottare secondo il suo libero

apprezzamento le misure più opportune affinché l’assunzione delle prove non

ecceda i bisogni di causa, e di organizzare l’istruttoria. Nell’esame della

rilevanza delle prove e nell’organizzazione della loro assunzione egli gode di

un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il

proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso.

5.3

Questa Camera ha inoltre già

avuto modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona

automaticamente alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio

difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se

la decisione appare in contrasto con specifiche norme procedurali (III CCA

13.2012.106

del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

6.

Ora da più punti di

vista il reclamante reputa adempiuto il presupposto di pregiudizio

difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC che gli deriva

dalla decisione qui impugnata.

6.1

Anzitutto egli individua il

suo pregiudizio difficilmente riparabile nella mancata possibilità d’incasso

della rendita completiva di secondo pilastro da parte della madre durante gli

anni di formazione e studio del figlio __________ e quindi nel fatto di dover

conseguentemente erodere il proprio fabbisogno minimo vitale per prendersi

carico anche dei costi negati dalla madre al figlio con la propria omessa

richiesta di rendita completiva di secondo pilastro, omissione che il Pretore

non aveva sanzionato bensì incomprensibilmente sorretto e mantenuto. Nondimeno,

la rendita di primo e secondo pilastro dipendono dal grado di invalidità ancora

sub iudice innanzi all’Ufficio AI. E, alla stessa stregua, è da questo

medesimo contesto che dipende anche un eventuale diritto alla rendita

completiva per il figlio laddove, sotto il profilo del diritto delle

assicurazioni sociali, i presupposti per un siffatto riconoscimento fossero

adempiuti. Ciò esclude a priori un’ipotesi di pregiudizio difficilmente

riparabile.

6.2

Il reclamante si pretende poi

pregiudicato in modo difficilmente riparabile, in quanto la decisione impugnata

procrastina l’emissione della decisione finale e impedisce sostanzialmente la

suddivisione dell’avere di previdenza del secondo pilastro tra i coniugi,

impedendogli quindi di disporre liberamente dell’avere di libero passaggio, in particolare

di reinvestirlo nell’acquisto di un nuovo appartamento. Se non che, virtuali e

ipotetici interessi economici esulano a priori da un concetto di pregiudizio

concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo, non riparabile

da una sentenza finale favorevole al reclamante. Sicché anche sotto questo

profilo non si realizza il relativo e necessario presupposto.

6.3

A detta del reclamante il

pregiudizio difficilmente riparabile è dato pure dalla possibilità che alla

controparte venga per finire riconfermata una rendita d’invalidità di ¼,

dovendo egli comunque nel frattempo continuare a versare fino alla sentenza

finale il contributo alimentare stabilito in via cautelare, di importo ben

superiore rispetto a quello ipotizzabile in sede di divorzio e che egli non

avrebbe più potuto recuperare e compensare. Ma una volta ancora l’argomento

così esposto si traduce in semplici congetture e scenari ipotetici che per

definizione non possono contestualizzare un pregiudizio difficilmente riparabile

attuale e concreto.

In assenza del presupposto

del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, il reclamo è

inammissibile.

7.

Il reclamante

sostiene che il provvedimento impugnato è costitutivo di una denegata e

ritardata giustizia perché ha l’effetto di procrastinare ingiustificatamente la

sentenza finale di divorzio, rilevando che la causa iniziata nel 2004, che vi è

una prima sentenza di divorzio del 2013 e di una decisione di rinvio al Pretore

per nuovo giudizio emessa nel 2015.

7.1

L’obbligo di pronunciarsi

entro una scadenza ragionevole, consacrato dall’art. 29 cpv. 1 Cost., impone

all’autorità competente di statuire entro un termine giustificato dalla natura

del litigio e dall’insieme delle circostanze. Vi è ritardata giustizia ove l’autorità

procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione

di un caso che rientra nelle sue attribuzioni; sapere se la durata di un

procedimento ecceda quella “ragionevole” dipende dal tipo di procedura, dalla

complessità del caso specifico e dal comportamento delle parti (DTF 135 I 277

consid. 4.4).

7.2

Nel caso che qui ci occupa il

Pretore ha anzitutto rilevato l’esigenza di conoscere tutte le fonti di reddito

di CO 1, incluse rendite invalidità del primo e secondo pilastro, prima di

poter decidere in merito a un eventuale contributo alimentare a suo favore dopo

il divorzio. Se non che, a seguito della decisione del Tribunale cantonale

delle assicurazioni, il grado d’invalidità della convenuta, da cui dipendeva il

diritto a quelle rendite, non era ancora stato definito. Non potendo fare

affidamento su mere previsioni fini a sé stesse, occorre dunque attendere la

nuova decisione dell’Ufficio AI che deve procedere alle valutazioni di sua

competenza, premessa per poter poi chiedere i documenti attestanti le rendite

di primo e secondo pilastro. Di qui l’invito all’interessata di produrre non

appena disponibile la nuova decisione di quell’Ufficio e, subito dopo, dei

documenti attestanti le rendite di primo e di secondo pilastro che le spettano.

7.3

In concreto il reclamante non

contesta il principio secondo cui per stabilire nuovamente l’eventuale

contributo alimentare dovuto alla parte convenuta dopo il divorzio, il Pretore

ha da tenere conto dell’ammontare delle prestazioni pensionistiche delle parti

(reclamo, pag. 3 n. 1) e quindi, all’evidenza, anche della rendita d’invalidità

di primo e di secondo pilastro su cui la stessa potrà contare. È poi pacifico

che, a seguito della decisione con cui il Tribunale cantonale delle

assicurazioni ha rinviato l’incarto all’Ufficio AI per accertamenti (sopra,

consid. C), il grado di invalidità della parte convenuta non è ancora

accertato. Per decidere con cognizione di causa, il Pretore deve però disporre

di dati certi e chiari e non può certo fondarsi su mere supposizioni e incerte

previsioni. Per determinare il diritto di CO 1 a una rendita e il relativo

ammontare, la Cassa Pensione __________ deve a sua volta dapprima conoscere il

suo grado di invalidità, che ha, appunto, da essere determinato dall’Ufficio

AI. Poiché il grado d’invalidità ancora non è disponibile, l’accertamento

immediato chiesto con il reclamo neppure appare possibile, salvo basarsi su

mere ipotesi, non fondate su dati certi, il cui risultato non sarebbe di alcuna

utilità per la decisione del Pretore.

7.4

Malgrado la durata

oggettivamente lunga della causa, e pur comprendendo il legittimo desiderio

delle parti di porre fine a questa vicenda giudiziaria, è da rilevare che il

primo giudice deve comunque procedere agli accertamenti necessari per evadere,

entro i limiti fissati dalla decisione 9 dicembre 2015 della prima Camera

civile del Tribunale d’appello, le questioni ancora aperte (sopra, consid. B).

Nella misura in cui si muove nel solco di quella decisione, non si può

rimproverargli una ritardata giustizia.

8.

A mero titolo

aggiuntivo si rileva che il reclamante non otterrebbe causa vinta nemmeno

laddove, tenuto conto dei soli effetti della decisione ordinatoria processuale

qui impugnata, la si volesse equiparare ad una decisione di sospensione ai

sensi dell’art. 126 cpv. 1 CPC, censurabile anch’essa con reclamo alla terza

Camera civile del Tribunale d’appello entro il termine di dieci giorni in

applicazione degli art. 126 cpv. 2, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art.

48.

lett. c cifra 1 LOG, per applicazione errata del diritto (art. 320 CPC lett.

a) e accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

8.1

Giusta l’art. 126 cpv. 1

prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità

lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso quando la decisione dipende dall’esito

di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica,

il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la

sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare

qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il

principio di celerità della causa in corso (Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4

ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed.,

2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in:

Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la

sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei

contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di

speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost.,

124.

cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op.

cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op.

cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin,

op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.

cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op.

cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può

giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie,

in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni

pregiudiziali (Trezzini, op. cit.,

n. 12 ad art. 126; Gschwend, op.

cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin,

op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.

cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op.

cit., n. 3 seg. ad art. 126).

8.2

Ciò posto, in un contesto che

ancora impone oggettivi chiarimenti pregiudiziali per la definizione

dell’eventuale contributo alimentare alla convenuta dopo il divorzio -

segnatamente il grado d’invalidità dal 1° settembre 2016 in poi e il nuovo

conteggio retroattivo e futuro delle relative rendite di primo e secondo pilastro

(sopra, consid. C e 6.3) - la decisione del primo giudice di attendere le

conclusioni dell’Ufficio di assicurazione invalidità troverebbe comunque

spiegazione in un’ottica di opportunità, senza cadere in un eccesso o abuso

dell’ampio margine di apprezzamento di cui dispone. Pertanto, in definitiva,

non sono neppure ravvisabili elementi a sostegno di un’errata applicazione

dell’art. 126 cpv. 1 CPC rispettivamente di un manifestamente errato

accertamento dei fatti, e da questo punto di vista il reclamo sarebbe stato

respinto poiché infondato.

9.

Le spese processuali

del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria

(LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le

decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare

in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa

(art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa

è stabilita in fr. 250.–, già anticipati dal reclamante. Non si assegnano

ripetibili alla controparte che, rimettendosi al giudizio di questa Camera, non

ha resistito al reclamo.

10.

Il reclamo, stante il

giudizio di inammissibilità e, comunque sia, non ponendo questioni di

principio, può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 6 maggio 2019 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 250.– e già anticipate dal reclamante, restano a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.