13.2019.38
Diritto transitorio. Reclamo contro decisione ordinatoria processuale. Diniego di giustizia. Sospensione di fatto della causa
20 luglio 2020Italiano17 min
aprile 2019, stabilito che il calcolo dell’eventuale contributo alimentare per CO
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.38
Lugano
20 luglio 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OA.2004.127 (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
promossa con petizione 24 novembre 2004 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 6
maggio 2019 di RE 1 contro la decisione 25 aprile 2019 con cui il Pretore ha
invitato la convenuta a produrre un documento;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 24 novembre
2004 RE 1 ha promosso azione di divorzio nei confronti della moglie, chiedendo
lo scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle relative conseguenze
accessorie del divorzio.
Con risposta 27 giugno
2005 CO 1 ha proposto di respingere la petizione, chiedendo a sua volta, in via
riconvenzionale, lo scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle
conseguenze accessorie del divorzio.
Fatti
B. Con sentenza 17
maggio 2013 il Pretore si è pronunciato sulle domande delle parti e ha sciolto
il matrimonio per divorzio e deciso sulle relative conseguenze accessorie.
Impugnata da entrambe le
parti, la decisione è stata parzialmente confermata con sentenza 9 dicembre
2015 della prima Camera civile del Tribunale d’appello, che ha nondimeno
rinviato l’incarto al primo giudice affinché statuisse nuovamente in merito
alla liquidazione del regime dei beni, all’indennità adeguata giusta l’art. 124
cpv. 1 CC per CO 1 e al contributo alimentare da lei rivendicato dopo il
divorzio.
Con sentenza 30 gennaio
2017 il Tribunale federale ha respinto, rispettivamente ha dichiarato
inammissibile, i ricorsi in materia civile presentati da entrambe le parti.
C. Nel luglio 2014 CO 1
aveva inoltrato una domanda di prestazioni AI. Con decisioni 23 novembre 2017 e
13 dicembre 2017 l’Ufficio dell’assicurazione invalidità cantonale (in seguito:
Ufficio AI) le ha riconosciuto ¼ di rendita dal 1° settembre 2014, aumentato a
rendita intera dal 1° dicembre 2014 al 1° settembre 2016, data dalla quale è
stata ridotta a un quarto. Su ricorso dell’interessata, con sentenza 26
novembre 2018 il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Tribunale
d’appello ha annullato le menzionate decisioni e rinviato gli atti
all’amministrazione affinché si pronunciasse nuovamente sul diritto di CO 1 ad
una rendita dopo il 1° settembre 2016, fermo restando il suo diritto ad almeno
un quarto di rendita dal 1° settembre 2014 e ad una rendita intera dal 1°
dicembre 2014 sino al 31 agosto 2016.
D. Con ordinanza 25
aprile 2019, stabilito che il calcolo dell’eventuale contributo alimentare per CO
1 dipendeva da tutte le sue fonti di reddito e la conseguente necessità di
attendere la definizione del suo grado di invalidità da parte dell’Ufficio AI,
il Pretore ha invitato l’interessata a produrre non appena disponibile la
relativa decisione e, in un secondo tempo, i documenti attestanti le rendite di
primo e di secondo pilastro che le spettavano.
E. Con reclamo 6 maggio
2019 RE 1 chiede ora di annullare questo provvedimento e di far ordine al
Pretore di accertare subito presso la relativa cassa pensione l’importo della
rendita AI a favore di CO 1 (ammontante al momento a ¼), retroattivamente dalla
concessione del diritto e futura, come da sua istanza 5 aprile 2019.
Con osservazioni 15 giugno
2020 CO 1 si rimette al giudizio di questa Camera.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), il
cui art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in
vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di
conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione
24.
novembre 2004, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso
è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC), riservati i temi oggetto degli art.
407a, 407b e 407c CPC.
2.
Dal canto suo l’art.
405.
cpv. 1 CPC stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore
al momento della comunicazione della decisione, ciò che vale non solo per le
decisioni che pongono fine al procedimento o incidentali, bensì anche per ogni
altra decisione processuale segnatamente le decisioni ordinatorie processuali.
L’ammissibilità delle impugnazioni deve di conseguenza essere esaminata in
applicazione del sistema d’impugnazione del CPC svizzero.
3.
Il Pretore ha stabilito
che CO 1 deve dapprima produrre, quando ne sarà in possesso, la decisione
dell’Ufficio di assicurazione invalidità cantonale che definisce il suo grado
di invalidità e in seguito la documentazione attestante le rendite di primo e
secondo pilastro che le spettano. La decisione, che disciplina l’ordine di
assunzione delle prove, è una decisione ordinatoria processuale giusta gli art.
124.
e 154 CPC. In applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC
e 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è di principio impugnabile con reclamo nel
termine di dieci giorni alla terza Camera civile. Con il reclamo, incentrato
invero sull’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile - presupposto
necessario per l’ammissibilità del gravame -, il reclamante non contesta la
necessità di assumere le prove in questione e neppure rileva l’esistenza di un
manifestamente errato accertamento dei fatti o un’errata applicazione del
diritto da parte del primo giudice, sostenendo invece che il mancato immediato
accertamento della rendita da parte della Cassa Pensione __________ a favore di
CO 1 è costitutivo di ritardata giustizia. Seppure all’origine del preteso
diniego di giustizia v’è una decisione ordinatoria processuale, il reclamo è
quindi fondato sull’art. 319 lettera c CPC. Ne discende che la trattazione
dello stesso sarebbe di competenza della prima Camera civile del Tribunale
d’appello (art. 48 lettera a cifra 8 LOG) e non della terza Camera civile, che
tuttavia se ne occupa in applicazione dell’art. 48 lettera c cifra 2 LOG.
4.
Il reclamo per
ritardata giustizia giusta l’art. 319 lettera c CPC non è soggetto a termini e
può essere inoltrato in ogni momento, a parte nei casi dove il ritardo sia
dovuto a una decisione formale del primo giudice, nel qual caso occorre
impugnare tale decisione entro i termini dell’art. 321 CPC (DTF 138 III 706
consid. 2.1).
4.1
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante il giorno 26 aprile 2019. Rimesso alla posta il giorno
6.
maggio 2019, il reclamo è tempestivo e quindi, da questo punto di vista,
ammissibile. Il gravame è stato poi notificato alla controparte il 2 giugno
2020, e ricevuto l’indomani. Spedite lunedì 15 giugno 2020, anche le
osservazioni sono di per sé tempestive per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC.
5.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione
errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). Inoltre nei casi non espressamente previsti dalla
legge - quale è la decisione in materia di prove in genere e, in particolare, quella
di ammissibilità di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 229
CPC - il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Dev’essere un
rischio concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve
poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una
successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione in
questione deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in
relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio
successivamente e che non è suscettibile di essere modificato con una decisione
di merito.
5.1
Di regola, come detto, le
decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e
l’errata o mancata assunzione di una prova va contestata tramite l’impugnazione
principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale
4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del
Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero
del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art.
319.
lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di
merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una
specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, o ancora le modalità di
assunzione abbiano recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte
in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD
II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
5.2
Il giudice deve essere libero
di assumere le prove che ritiene necessarie, di adottare secondo il suo libero
apprezzamento le misure più opportune affinché l’assunzione delle prove non
ecceda i bisogni di causa, e di organizzare l’istruttoria. Nell’esame della
rilevanza delle prove e nell’organizzazione della loro assunzione egli gode di
un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il
proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso.
5.3
Questa Camera ha inoltre già
avuto modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona
automaticamente alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio
difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se
la decisione appare in contrasto con specifiche norme procedurali (III CCA
13.2012.106
del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
6.
Ora da più punti di
vista il reclamante reputa adempiuto il presupposto di pregiudizio
difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC che gli deriva
dalla decisione qui impugnata.
6.1
Anzitutto egli individua il
suo pregiudizio difficilmente riparabile nella mancata possibilità d’incasso
della rendita completiva di secondo pilastro da parte della madre durante gli
anni di formazione e studio del figlio __________ e quindi nel fatto di dover
conseguentemente erodere il proprio fabbisogno minimo vitale per prendersi
carico anche dei costi negati dalla madre al figlio con la propria omessa
richiesta di rendita completiva di secondo pilastro, omissione che il Pretore
non aveva sanzionato bensì incomprensibilmente sorretto e mantenuto. Nondimeno,
la rendita di primo e secondo pilastro dipendono dal grado di invalidità ancora
sub iudice innanzi all’Ufficio AI. E, alla stessa stregua, è da questo
medesimo contesto che dipende anche un eventuale diritto alla rendita
completiva per il figlio laddove, sotto il profilo del diritto delle
assicurazioni sociali, i presupposti per un siffatto riconoscimento fossero
adempiuti. Ciò esclude a priori un’ipotesi di pregiudizio difficilmente
riparabile.
6.2
Il reclamante si pretende poi
pregiudicato in modo difficilmente riparabile, in quanto la decisione impugnata
procrastina l’emissione della decisione finale e impedisce sostanzialmente la
suddivisione dell’avere di previdenza del secondo pilastro tra i coniugi,
impedendogli quindi di disporre liberamente dell’avere di libero passaggio, in particolare
di reinvestirlo nell’acquisto di un nuovo appartamento. Se non che, virtuali e
ipotetici interessi economici esulano a priori da un concetto di pregiudizio
concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo, non riparabile
da una sentenza finale favorevole al reclamante. Sicché anche sotto questo
profilo non si realizza il relativo e necessario presupposto.
6.3
A detta del reclamante il
pregiudizio difficilmente riparabile è dato pure dalla possibilità che alla
controparte venga per finire riconfermata una rendita d’invalidità di ¼,
dovendo egli comunque nel frattempo continuare a versare fino alla sentenza
finale il contributo alimentare stabilito in via cautelare, di importo ben
superiore rispetto a quello ipotizzabile in sede di divorzio e che egli non
avrebbe più potuto recuperare e compensare. Ma una volta ancora l’argomento
così esposto si traduce in semplici congetture e scenari ipotetici che per
definizione non possono contestualizzare un pregiudizio difficilmente riparabile
attuale e concreto.
In assenza del presupposto
del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, il reclamo è
inammissibile.
7.
Il reclamante
sostiene che il provvedimento impugnato è costitutivo di una denegata e
ritardata giustizia perché ha l’effetto di procrastinare ingiustificatamente la
sentenza finale di divorzio, rilevando che la causa iniziata nel 2004, che vi è
una prima sentenza di divorzio del 2013 e di una decisione di rinvio al Pretore
per nuovo giudizio emessa nel 2015.
7.1
L’obbligo di pronunciarsi
entro una scadenza ragionevole, consacrato dall’art. 29 cpv. 1 Cost., impone
all’autorità competente di statuire entro un termine giustificato dalla natura
del litigio e dall’insieme delle circostanze. Vi è ritardata giustizia ove l’autorità
procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione
di un caso che rientra nelle sue attribuzioni; sapere se la durata di un
procedimento ecceda quella “ragionevole” dipende dal tipo di procedura, dalla
complessità del caso specifico e dal comportamento delle parti (DTF 135 I 277
consid. 4.4).
7.2
Nel caso che qui ci occupa il
Pretore ha anzitutto rilevato l’esigenza di conoscere tutte le fonti di reddito
di CO 1, incluse rendite invalidità del primo e secondo pilastro, prima di
poter decidere in merito a un eventuale contributo alimentare a suo favore dopo
il divorzio. Se non che, a seguito della decisione del Tribunale cantonale
delle assicurazioni, il grado d’invalidità della convenuta, da cui dipendeva il
diritto a quelle rendite, non era ancora stato definito. Non potendo fare
affidamento su mere previsioni fini a sé stesse, occorre dunque attendere la
nuova decisione dell’Ufficio AI che deve procedere alle valutazioni di sua
competenza, premessa per poter poi chiedere i documenti attestanti le rendite
di primo e secondo pilastro. Di qui l’invito all’interessata di produrre non
appena disponibile la nuova decisione di quell’Ufficio e, subito dopo, dei
documenti attestanti le rendite di primo e di secondo pilastro che le spettano.
7.3
In concreto il reclamante non
contesta il principio secondo cui per stabilire nuovamente l’eventuale
contributo alimentare dovuto alla parte convenuta dopo il divorzio, il Pretore
ha da tenere conto dell’ammontare delle prestazioni pensionistiche delle parti
(reclamo, pag. 3 n. 1) e quindi, all’evidenza, anche della rendita d’invalidità
di primo e di secondo pilastro su cui la stessa potrà contare. È poi pacifico
che, a seguito della decisione con cui il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha rinviato l’incarto all’Ufficio AI per accertamenti (sopra,
consid. C), il grado di invalidità della parte convenuta non è ancora
accertato. Per decidere con cognizione di causa, il Pretore deve però disporre
di dati certi e chiari e non può certo fondarsi su mere supposizioni e incerte
previsioni. Per determinare il diritto di CO 1 a una rendita e il relativo
ammontare, la Cassa Pensione __________ deve a sua volta dapprima conoscere il
suo grado di invalidità, che ha, appunto, da essere determinato dall’Ufficio
AI. Poiché il grado d’invalidità ancora non è disponibile, l’accertamento
immediato chiesto con il reclamo neppure appare possibile, salvo basarsi su
mere ipotesi, non fondate su dati certi, il cui risultato non sarebbe di alcuna
utilità per la decisione del Pretore.
7.4
Malgrado la durata
oggettivamente lunga della causa, e pur comprendendo il legittimo desiderio
delle parti di porre fine a questa vicenda giudiziaria, è da rilevare che il
primo giudice deve comunque procedere agli accertamenti necessari per evadere,
entro i limiti fissati dalla decisione 9 dicembre 2015 della prima Camera
civile del Tribunale d’appello, le questioni ancora aperte (sopra, consid. B).
Nella misura in cui si muove nel solco di quella decisione, non si può
rimproverargli una ritardata giustizia.
8.
A mero titolo
aggiuntivo si rileva che il reclamante non otterrebbe causa vinta nemmeno
laddove, tenuto conto dei soli effetti della decisione ordinatoria processuale
qui impugnata, la si volesse equiparare ad una decisione di sospensione ai
sensi dell’art. 126 cpv. 1 CPC, censurabile anch’essa con reclamo alla terza
Camera civile del Tribunale d’appello entro il termine di dieci giorni in
applicazione degli art. 126 cpv. 2, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art.
48.
lett. c cifra 1 LOG, per applicazione errata del diritto (art. 320 CPC lett.
a) e accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
8.1
Giusta l’art. 126 cpv. 1
prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità
lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso quando la decisione dipende dall’esito
di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica,
il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la
sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare
qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il
principio di celerità della causa in corso (Trezzini,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in:
Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4
ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed.,
2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in:
Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la
sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei
contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di
speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost.,
124.
cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op.
cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op.
cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin,
op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.
cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op.
cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può
giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie,
in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni
pregiudiziali (Trezzini, op. cit.,
n. 12 ad art. 126; Gschwend, op.
cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin,
op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.
cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op.
cit., n. 3 seg. ad art. 126).
8.2
Ciò posto, in un contesto che
ancora impone oggettivi chiarimenti pregiudiziali per la definizione
dell’eventuale contributo alimentare alla convenuta dopo il divorzio -
segnatamente il grado d’invalidità dal 1° settembre 2016 in poi e il nuovo
conteggio retroattivo e futuro delle relative rendite di primo e secondo pilastro
(sopra, consid. C e 6.3) - la decisione del primo giudice di attendere le
conclusioni dell’Ufficio di assicurazione invalidità troverebbe comunque
spiegazione in un’ottica di opportunità, senza cadere in un eccesso o abuso
dell’ampio margine di apprezzamento di cui dispone. Pertanto, in definitiva,
non sono neppure ravvisabili elementi a sostegno di un’errata applicazione
dell’art. 126 cpv. 1 CPC rispettivamente di un manifestamente errato
accertamento dei fatti, e da questo punto di vista il reclamo sarebbe stato
respinto poiché infondato.
9.
Le spese processuali
del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria
(LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le
decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare
in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa
(art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa
è stabilita in fr. 250.–, già anticipati dal reclamante. Non si assegnano
ripetibili alla controparte che, rimettendosi al giudizio di questa Camera, non
ha resistito al reclamo.
10.
Il reclamo, stante il
giudizio di inammissibilità e, comunque sia, non ponendo questioni di
principio, può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 6 maggio 2019 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 250.– e già anticipate dal reclamante, restano a
suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.