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Decisione

13.2019.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 maggio 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con petizione 17

aprile 2015 CO 1 ha convenuto RE 1, RE 2 e RE 3 davanti al Pretore del

Distretto di Lugano chiedendo la restituzione di tutto quanto riguardava l’oggetto

del mandato.

Con risposta 20 maggio

2015 i convenuti si sono opposti e hanno denunciato la lite agli eredi

legittimi dell’attore ovvero la moglie RE 1 e i figli RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5.

Con gli allegati di

replica 25 giugno 2015 e di duplica 19 agosto 2015 le parti hanno confermato le

rispettive domande.

C. Con decreto 3

febbraio 2016 il Pretore ha fissato un termine ai denunciati in lite per una

loro presa di posizione.

Il 17 febbraio 2016 RE 1, RE

2, RE 3, RE 4 e RE 5 hanno comunicato di volere intervenire nella lite a favore

dei convenuti e il 20 aprile 2016 hanno postulato l’assegnazione di un termine

per proporre osservazioni e/o mezzi di prova.

Con decisione 9 giugno

2016 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza degli intervenienti in lite

poiché il loro intervento risaliva al 17 febbraio 2016, quando lo scambio degli

allegati era già chiuso e dopo l’udienza delle prime arringhe del 9 novembre

2015.

Con sentenza 30 gennaio

2017 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha parzialmente accolto il

reclamo 20 giugno 2016 presentato da RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 contro la

predetta decisione. Le spese di fr. 500.-, anticipate dai reclamanti, sono

state poste per fr. 250.- a loro carico e per fr. 250.- sono state messe a

carico di CO 1. Le ripetibili sono state compensate.

Con istanza 16 febbraio

2018 i litisdenunciati hanno chiesto che sia fatto obbligo all’attore di

prestare a loro favore una cauzione processuale per spese e ripetibili di fr.

17'000.-, adducendo ch’egli non aveva ancora fatto fronte al versamento

dell’importo di fr. 250.- posto a suo carico dalla terza Camera civile del

Tribunale d’appello con precitata sentenza 30 gennaio 2017.

D. Con istanza 23

febbraio 2018 i convenuti hanno chiesto a loro volta che sia fatto obbligo

all’attore di prestare a loro favore una cauzione processuale per spese e

ripetibili di fr. 17'000.-. Sostengono di aver saputo che l’attore non aveva

ancora fatto fronte al versamento dell’importo di fr. 250.- posta a suo carico

dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello con precitata sentenza 30

gennaio 2017 quando è stata loro notificata l’istanza di cauzione inoltrata dai

litisdenunciati.

E. Con decisione 17

dicembre 2018 il Pretore aggiunto ha respinto entrambe le istanze di cauzione.

Il primo giudice, accertato che nel frattempo l’importo di fr. 250.- era stato

versato ai litisdenunciati, ha ritenuto che erano venute meno le premesse per

imporre la cauzione all’attore.

F. Con reclamo 14 gennaio

2019 RE 1, RE 2 e RE 3 chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo, di

rinviare gli atti al primo giudice affinché determini l’entità della cauzione.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

G. Con reclamo 11

gennaio 2019 anche la parte litisdenunciata ha impugnato la decisione

pretorile. Il gravame è evaso con separata decisione.

Considerandi

in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una

decisione in materia di prestazione di una cauzione processuale ai sensi degli

art. 99 segg. CPC che, giusta i combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321

cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di

dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

La decisione 17 dicembre

2018.

è pervenuta ai reclamanti il 19 dicembre 2018. Tenuto conto della

sospensione dei termini di cui all’art. 145 cpv. 1 CPC, rimesso alla posta il 14

gennaio 2019, il reclamo risulta così tempestivo.

2.

L’art. 320 CPC

dispone che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Giusta l’art. 321 CPC, il reclamo dev’essere scritto e motivato. Esso deve

pertanto contenere una precisa domanda di giudizio.

3.

I reclamanti non

chiedono l’annullamento del giudizio impugnato né che la loro istanza di

cauzione sia accolta, limitandosi a chiedere di rinviare l’incarto al primo

giudice al fine di determinare l’importo della cauzione. In siffatta situazione

la ricevibilità del reclamo appare quantomeno dubbia. La questione può

nondimeno rimanere aperta, il gravame essendo comunque destinato

all’insuccesso.

4.

I reclamanti

censurano la decisione del Pretore, al quale rimproverano un’errata

applicazione del diritto. Il fatto che l’attore ha versato l’importo di fr.

250.

- solo dopo l’inoltro delle domande di cauzione dei litisdenunciati e dei

convenuti dimostrerebbe la sua incapacità di far fronte al suo debito. Poiché il

pagamento è stato verosimilmente eseguito dal patrocinatore dell’attore, è poi manifesta

la messa in pericolo delle ripetibili che sarebbero poste a carico dell’attore

in caso di sua soccombenza.

5.

Giusta l’art. 99

CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese

ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta

insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o

è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di

carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie

relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il pagamento

delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d). In particolare, con

riferimento alla fattispecie prevista dall’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC, il

debito di spese giudiziarie deve essere esigibile e riferirsi a precedenti

procedure - in Svizzera o all’estero - ormai concluse (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC,

vol. 1, 2a ed., 2017, n. 41 seg. ad art. 99; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,

2017, n. 16 ad art. 99). Al riguardo non è necessaria un’incapacità a pagare,

bastando anche solo che non vi sia la volontà a provvedervi: il motivo del

mancato pagamento non influisce sull’obbligo di cauzione (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 16 ad art.

99).

6.

Nel caso concreto i

reclamanti hanno ammesso che l’importo di fr. 250.- è stato pagato. Ciò fa

venir meno il motivo invocato a sostegno della domanda di cauzione. Che il versamento

possa essere stato fatto dal legale dell’attore non è motivo per ritenere che

l’attore stesso non fosse in grado di provvedervi. Fondato su mere illazioni,

il reclamo è respinto.

7.

Il presente giudizio

rende priva d’oggetto la domanda tesa a conferire effetto sospensivo al

reclamo. Stante quanto sopra esposto, richiamate in particolare censure a

priori infondate, la relativa richiesta non evidenziava comunque possibilità di

esito favorevole.

8.

Le spese processuali

sono fissate in fr. 400.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore,

natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni

su reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-). Esse seguono la soccombenza dei

reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC), che le hanno già anticipate.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è

ammissibile, il reclamo è respinto.

2.

La domanda di

concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.

3.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 400.- e già anticipate dai reclamanti, restano a

loro carico.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 14 gennaio 2019 alla controparte):

- ;

- ;

-

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).