13.2019.4
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22 maggio 2019Italiano9 min
Source ti.ch
e
ora sul reclamo 14 gennaio 2019 di RE 1, RE 2 e RE 3 avverso la decisione 17
dicembre 2018 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la loro istanza di
cauzione 23 febbraio 2018;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 sostiene di avere
incaricato nel 2008 RE 1, RE 2 e RE 3 di costituire e gestire il fondo
fiduciario __________ Trust, __________, designando quale beneficiario la
società panamense __________ Inc., di sua proprietà. Le risorse economiche di __________
Trust sono rappresentate dal 65% delle quote societarie della società italiana __________
Srl - a capo di una clinica di cura - che appartiene alla società spagnola __________
S.L. Quest’ultima era stata in origine costituita per detenere tutte le quote
della società __________ Srl per conto di CO 1 (67% delle quote) e della
sorella __________ (33% delle quote). Nel 2010 il 2% delle quote era stato
retrocesso a CO 1 e da questi ceduto alla moglie RE 1, amministratrice unica
della clinica, mentre il 33% era rientrato nelle mani di __________.
Irregolarità finanziarie
in seno a __________ Srl, emerse nel 2013, avevano indotto CO 1 a rimuovere la
moglie dalla carica di amministratrice. RE 3, nel suo ruolo di rappresentante
di __________ S.L., si è però rifiutato di dare seguito alle istruzioni dell’attore.
CO 1 ha così ripetutamente revocato il mandato conferito a suo tempo a RE 3, RE
1 ed RE 2, ingiungendo a questi la restituzione di tutti i beni e documenti che
avevano attinenza con il fondo fiduciario __________ Trust. La richiesta non è
stata mai soddisfatta.
Fatti
B. Con petizione 17
aprile 2015 CO 1 ha convenuto RE 1, RE 2 e RE 3 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano chiedendo la restituzione di tutto quanto riguardava l’oggetto
del mandato.
Con risposta 20 maggio
2015 i convenuti si sono opposti e hanno denunciato la lite agli eredi
legittimi dell’attore ovvero la moglie RE 1 e i figli RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5.
Con gli allegati di
replica 25 giugno 2015 e di duplica 19 agosto 2015 le parti hanno confermato le
rispettive domande.
C. Con decreto 3
febbraio 2016 il Pretore ha fissato un termine ai denunciati in lite per una
loro presa di posizione.
Il 17 febbraio 2016 RE 1, RE
2, RE 3, RE 4 e RE 5 hanno comunicato di volere intervenire nella lite a favore
dei convenuti e il 20 aprile 2016 hanno postulato l’assegnazione di un termine
per proporre osservazioni e/o mezzi di prova.
Con decisione 9 giugno
2016 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza degli intervenienti in lite
poiché il loro intervento risaliva al 17 febbraio 2016, quando lo scambio degli
allegati era già chiuso e dopo l’udienza delle prime arringhe del 9 novembre
2015.
Con sentenza 30 gennaio
2017 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha parzialmente accolto il
reclamo 20 giugno 2016 presentato da RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 contro la
predetta decisione. Le spese di fr. 500.-, anticipate dai reclamanti, sono
state poste per fr. 250.- a loro carico e per fr. 250.- sono state messe a
carico di CO 1. Le ripetibili sono state compensate.
Con istanza 16 febbraio
2018 i litisdenunciati hanno chiesto che sia fatto obbligo all’attore di
prestare a loro favore una cauzione processuale per spese e ripetibili di fr.
17'000.-, adducendo ch’egli non aveva ancora fatto fronte al versamento
dell’importo di fr. 250.- posto a suo carico dalla terza Camera civile del
Tribunale d’appello con precitata sentenza 30 gennaio 2017.
D. Con istanza 23
febbraio 2018 i convenuti hanno chiesto a loro volta che sia fatto obbligo
all’attore di prestare a loro favore una cauzione processuale per spese e
ripetibili di fr. 17'000.-. Sostengono di aver saputo che l’attore non aveva
ancora fatto fronte al versamento dell’importo di fr. 250.- posta a suo carico
dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello con precitata sentenza 30
gennaio 2017 quando è stata loro notificata l’istanza di cauzione inoltrata dai
litisdenunciati.
E. Con decisione 17
dicembre 2018 il Pretore aggiunto ha respinto entrambe le istanze di cauzione.
Il primo giudice, accertato che nel frattempo l’importo di fr. 250.- era stato
versato ai litisdenunciati, ha ritenuto che erano venute meno le premesse per
imporre la cauzione all’attore.
F. Con reclamo 14 gennaio
2019 RE 1, RE 2 e RE 3 chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo, di
rinviare gli atti al primo giudice affinché determini l’entità della cauzione.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
G. Con reclamo 11
gennaio 2019 anche la parte litisdenunciata ha impugnato la decisione
pretorile. Il gravame è evaso con separata decisione.
Considerandi
in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una
decisione in materia di prestazione di una cauzione processuale ai sensi degli
art. 99 segg. CPC che, giusta i combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321
cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di
dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione 17 dicembre
2018.
è pervenuta ai reclamanti il 19 dicembre 2018. Tenuto conto della
sospensione dei termini di cui all’art. 145 cpv. 1 CPC, rimesso alla posta il 14
gennaio 2019, il reclamo risulta così tempestivo.
2.
L’art. 320 CPC
dispone che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Giusta l’art. 321 CPC, il reclamo dev’essere scritto e motivato. Esso deve
pertanto contenere una precisa domanda di giudizio.
3.
I reclamanti non
chiedono l’annullamento del giudizio impugnato né che la loro istanza di
cauzione sia accolta, limitandosi a chiedere di rinviare l’incarto al primo
giudice al fine di determinare l’importo della cauzione. In siffatta situazione
la ricevibilità del reclamo appare quantomeno dubbia. La questione può
nondimeno rimanere aperta, il gravame essendo comunque destinato
all’insuccesso.
4.
I reclamanti
censurano la decisione del Pretore, al quale rimproverano un’errata
applicazione del diritto. Il fatto che l’attore ha versato l’importo di fr.
250.
- solo dopo l’inoltro delle domande di cauzione dei litisdenunciati e dei
convenuti dimostrerebbe la sua incapacità di far fronte al suo debito. Poiché il
pagamento è stato verosimilmente eseguito dal patrocinatore dell’attore, è poi manifesta
la messa in pericolo delle ripetibili che sarebbero poste a carico dell’attore
in caso di sua soccombenza.
5.
Giusta l’art. 99
CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese
ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta
insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o
è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di
carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie
relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il pagamento
delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d). In particolare, con
riferimento alla fattispecie prevista dall’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC, il
debito di spese giudiziarie deve essere esigibile e riferirsi a precedenti
procedure - in Svizzera o all’estero - ormai concluse (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC,
vol. 1, 2a ed., 2017, n. 41 seg. ad art. 99; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,
2017, n. 16 ad art. 99). Al riguardo non è necessaria un’incapacità a pagare,
bastando anche solo che non vi sia la volontà a provvedervi: il motivo del
mancato pagamento non influisce sull’obbligo di cauzione (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 16 ad art.
99).
6.
Nel caso concreto i
reclamanti hanno ammesso che l’importo di fr. 250.- è stato pagato. Ciò fa
venir meno il motivo invocato a sostegno della domanda di cauzione. Che il versamento
possa essere stato fatto dal legale dell’attore non è motivo per ritenere che
l’attore stesso non fosse in grado di provvedervi. Fondato su mere illazioni,
il reclamo è respinto.
7.
Il presente giudizio
rende priva d’oggetto la domanda tesa a conferire effetto sospensivo al
reclamo. Stante quanto sopra esposto, richiamate in particolare censure a
priori infondate, la relativa richiesta non evidenziava comunque possibilità di
esito favorevole.
8.
Le spese processuali
sono fissate in fr. 400.- in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore,
natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni
su reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-). Esse seguono la soccombenza dei
reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC), che le hanno già anticipate.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ammissibile, il reclamo è respinto.
2.
La domanda di
concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.
3.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 400.- e già anticipate dai reclamanti, restano a
loro carico.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 14 gennaio 2019 alla controparte):
- ;
- ;
-
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).