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Decisione

13.2019.42

Reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale del patrocinatore d'ufficio. Interesse degno di protezione del patrocinato, al beneficio del gratuito patrocinio, a proporre reclamo

16 settembre 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con il suo memoriale

di risposta 11 dicembre 2017 RE 1 ha postulato il riconoscimento del gratuito

patrocinio per la causa in esame. Con decisione 12 settembre 2018 il Pretore ha

accolto la sua richiesta concedendogli quindi il beneficio del gratuito

patrocinio, inclusa l’assistenza legale contemporanea dell’avv. PA 1 e

dell’avv. __________, limitatamente all’attività adeguata remunerabile.

C. Il 18 dicembre 2018

l’avv. PA 1 e l’avv. __________ hanno trasmesso alla Pretura la loro nota

professionale intermedia con l’invito a procedere alla tassazione di rito,

esponendo una remunerazione complessiva di fr. 9'110.35 comprensiva di fr.

5'046.62 di onorario, spese e IVA per prestazioni e attività legali svolte nel

2017 e fr. 3'923.73 di onorario, spese e IVA per quelle dell’anno 2018, oltre a

fr. 140.– di trasferte.

D. Con decisione 19

aprile 2019 il Pretore ha tassato la citata nota professionale, riconoscendo

una retribuzione di fr. 4'794.85, di cui fr. 855.35 di onorario, spese e IVA per

il 2017, fr. 3'909.50 di onorario, spese e IVA per il 2018, e fr. 30.– di

trasferta.

E. Con reclamo 8 maggio

2019 RE 1 insorge contro la citata tassazione e ne chiede la riforma nel senso di

riconoscere una retribuzione totale di fr. 6'218.30, e meglio che l’indennità

per l’anno 2017 sia aumentata a complessivi fr. 2'278.80 di cui fr. 1'710.– di

onorario, fr. 400.– di spese e fr. 168.80 di IVA, e che l’indennità per l’anno

2018 sia riconfermata come stabilito dal Pretore. RE 1 postula la concessione

del gratuito patrocinio, inclusa la rappresentanza del suo legale, anche nella

procedura di reclamo.

Non sono state raccolte

osservazioni al reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione sulla

remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio

della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda

delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore

medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e conseguente

l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza TF 5 aprile

2019.

4D_37/2018 consid. 11 con rinvii).

1.1

Trattandosi nondimeno di

spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la

relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e

319.

lett. b cifra 1 CPC (Huber,

in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO

Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,

2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in:

Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al

CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del

TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile

la via dell’art. 110 CPC [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 24 ad

art. 122]; Verda Chiocchetti, in:

Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al

CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319 [versione ebook al 1°

maggio 2019, n. 44 ad art. 319]). In quanto reclamo in materia di spese, diversamente

da quanto disposto dall’art. 48 lett. b cifra 7a LOG, dello stesso se ne occupa

la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48

lett. c cifra 2 LOG.

1.2

Per applicazione analogica

dell’art. 119 cpv. 3 CPC (Trezzini, op.

cit., n. 23 ad art. 122 [versione ebook al 1° maggio 2019, n. 24 ad art.

122]; sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.1) - la legge

non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per proporre

reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale

dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC sarebbe quello di dieci giorni previsto per

la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella valida in regime di

gratuito patrocinio. Nondimeno in calce alla decisione impugnata è stato

indicato un termine di 30 giorni per inoltrare reclamo (decisione impugnata,

pag. 3 in calce) che, in virtù del principio della buona fede, è qui determinante.

1.3

In concreto, la decisione è stata

notificata ai patrocinatori di RE 1 il 23 aprile 2019 (cfr. estratto

“Tracciamento degli invii” 14 maggio 2019 agli atti) e il reclamo è stato

spedito l’8 maggio 2019 (cfr. timbro sulla busta in originale). Esso ossequia

il termine di 30 giorni indicato dall’autorità di prima istanza. Quand’anche

introdotto con l’assistenza di ben due legali (sentenza del TF 5A_120/2016 del 26

maggio 2016 consid. 2.2), il gravame deve considerarsi tempestivo e quindi, da

questo punto di vista, ammissibile.

2.

Per l’art. 59 CPC il

giudice entra nel merito di un’azione o di una istanza se sono dati i

presupposti processuali, fra cui l’interesse degno di protezione dell’attore o

istante (cpv. 2 lett. a), rispettivamente dell’appellante o reclamante (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 49 ad “Osservazioni

preliminari agli Art. 308-334”). La persona posta al beneficio del gratuito

patrocinio può ricorrere contro la decisione di tassazione di note

professionali emesse dal proprio patrocinatore se lesa direttamente nei suoi

legittimi interessi giuridici e di fatto (III CCA inc. n. 13.2012.35 del 18

giugno 2012 consid. 5, inc. n. 13.2011.30 del 22 giugno 2011 consid. 5, inc. n.

13.2011.16

del 27 aprile 2011 consid. 6, tutte con i rinvii). Lesa nei suoi

legittimi interessi non è la persona toccata nella sua posizione giuridica, ma

quella pregiudicata nelle sue spettanze di natura economica, ideale o morale (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 52 ad

“Osservazioni preliminari agli Art. 308-334”). E ciò è in linea di massima il

caso nella misura in cui la persona beneficiaria potrà poi essere chiamata a

rifondere quanto lo Stato ha corrisposto al patrocinatore (art. 123 CPC).

2.1

Ora, il reclamo in esame è (appunto)

stato presentato a nome e per conto di RE 1. A comprova di ciò non vi è soltanto

l’intestazione del gravame medesimo (reclamo, pag. 1), bensì anche la

contestuale sua richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo. Ciò

posto, il reclamante chiede in concreto di riformare il dispositivo n. 1 del

giudizio impugnato nel senso di aumentare a fr. 6'218.30 l’onorario intermedio complessivo

di fr. 4'794.85 stabilito dal Pretore per la procedura di merito a titolo di

indennità in regime di gratuito patrocinio: in particolare egli chiede che a

questo titolo per il 2017 siano riconosciute 9.5 ore di lavoro per una corrispondente

indennità di complessivi fr. 2'278.80 (fr. 1'710.– di onorario, fr. 400.– di

spese e fr. 168.80 di IVA), in luogo delle 4 ore di lavoro riconosciute dal

Pretore e che si traducevano in una retribuzione di fr. 855.35 (fr. 720.– di

onorario, fr. 72.– di spese e fr. 63.35 di IVA). Egli non specifica però quale

sarebbe il suo interesse economico, materiale o ideale toccato dalla relativa

decisione, limitandosi a contestare la deduzione effettuata dal Pretore e il

margine di apprezzamento di cui questi ha fatto uso, senza spendere una parola

sui vantaggi ch’egli potrebbe trarre dall’accogli­mento del reclamo. Se non

che, stante l’obbligo di rifusione verso lo Stato (art. 123 CPC), ove il

reclamo fosse accolto, il reclamante si troverebbe qui confrontato con un onere

maggiore rispetto a quello accertato nella decisione qui impugnata (art. 123

cpv. 1 CPC). E, con ciò, per lui non si ravvisa alcun giovamento e/o vantaggio.

Invero, a ben vedere, egli neppure tenta di spiegare in cosa questi potrebbero

consistere. Motivo per cui, in mancanza di un interesse, il gravame è

inammissibile.

2.2

Giova qui peraltro soggiungere

che il mancato integrale riconoscimento dell’onorario esposto dal patrocinatore

non lo legittima a esigere dal proprio cliente al beneficio del gratuito

patrocinio un’indennità complementare a quella ricevuta dallo Stato, intesa

appunto a coprire l’intero mandato, dal principio alla fine (Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 122

[versione ebook al 1° maggio 2019, n. 22 ad art. 122]). Sicché, non

potendo il cliente difendere interessi di terzi, spettava semmai allo stesso

legale insorgere contro la relativa decisione di tassazione censurando

l’insufficiente remunerazione riconosciutagli (III CCA inc. n. 13.2011.30 del

22.

giugno 2011 consid. 5.2, inc. n. 13.2011.16 del 27 aprile 2011 consid. 6; Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122

[versione ebook al 1° maggio 2019, n. 24 ad art. 122]).

3.

A titolo

abbondanziale il reclamo non sarebbe comunque risultato fondato.

3.1

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, in tema di tassazione delle note d’onorario dei

patrocinatori operanti in regime di assistenza giudiziaria, l’istanza superiore

esamina l’apprezza- mento dell’istanza inferiore con riserbo e interviene

unicamente quando quest’ultima non ha onorato prestazioni che rientrano nelle

incombenze del difensore d’ufficio e l’indennità non è rapportata in modo

ragionevole al servizio prestato dall’avvocato (DTF 122 I 1 consid. 3a;

sentenza del Tribunale federale 6B_951/ 2013 del 27 marzo 2014 consid. 4.2,

6B_109/ 2010 del 22 febbraio 2011 consid. 3.3,6B_136/2009 del 12 maggio 2009

consid. 2.2). E, per quanto si dirà di seguito, una siffatta eventualità è da

escludere nel caso che qui ci occupa.

3.2

Invano lamenta il reclamante che,

alla luce della complessità della fattispecie, l’esame della vertenza e l’allestimento

del memoriale di risposta di ben 22 pagine avevano richiesto almeno 9 ore di

lavoro, imputando quindi al Pretore un manifestamente errato accertamento dei

fatti per le sole 4 ore di lavoro riconosciute a titolo di prestazioni legali

svolte tra il 21 marzo 2017 e il 29 novembre 2017, ovvero prima della

presentazione dell’istanza di gratuito patrocinio (reclamo, pag. 2 n. 2). Di

principio il beneficio del gratuito patrocinio si estende agli atti processuali

eseguiti dall’introduzione dell’istanza, incluso quelli necessari alla stesura

e preparazione per allestire il relativo allegato che l’accompagna (Trezzini, op. cit., n. 35 seg. ad art.

119.

[versione ebook al 1° maggio 2019, n. 37 seg. ad art. 119]). Vero è

che tra il 4 ottobre 2017 e il 29 novembre 2017 il dettaglio della nota

professionale conteggia complessivi 570 minuti, ovvero 9.5 ore di lavoro dedicate

al progetto di risposta 11 dicembre 2017 (act. IV; distinta spese annessa alla

parcella legale intermedia, pag. 2). È però altresì vero che alla pregressa

procedura di conciliazione i legali del reclamante hanno destinato ben 745

minuti di lavoro, pari a 12,4 ore (distinta spese annessa alla parcella legale

intermedia, pag. 1 seg.). Ora, in difetto di una contestuale istanza di

gratuito patrocinio per la conciliazione, il Pretore ha escluso la possibilità

di poter riconoscere alcunché a questo titolo (decisione impugnata, pag. 2 in

alto), questione che non è contestata. Resta il fatto che le testé menzionate

12,4 ore di lavoro hanno senz’altro già comportato l’esame giuridico della

vertenza da parte dei legali, contestualizzata appunto dall’istanza di

conciliazione, ciò di cui dà peraltro atto lo stesso reclamante (reclamo, pag.

4.

n. 4). E l’allestimento della risposta deve tener conto anche di questo. A

maggior ragione se - come lo stesso reclamante ha premura di rilevare (reclamo,

pag. 3 n. 2) - pur fatturando il dispendio di tempo di uno solo di loro, dell’intera

fattispecie si sono finanche occupati ben due legali. In merito al patrocinio

da parte di due legali va qui rilevato che, comunque sia, per patrocinare

convenientemente il convenuto, entrambi i legali devono non solo conoscere

l’incarto, ma anche quanto fatto dal collega, ciò che causa un maggiore

dispendio di tempo che non rientra nelle prestazioni coperte dal gratuito

patrocinio.

3.3

Invero poi, la stima operata

dal Pretore delle citate 4 ore di lavoro non è neppure costitutiva di una

disparità di trattamento (reclamo, pag. 3 n. 3). Certo, l’indennità per

ripetibili che egli ha riconosciuto alle convenute __________ Sagl e __________

SA - dismesse dalla lite previo ritiro della causa nei loro confronti (sopra,

consid. A) - con decreto di stralcio 23 maggio 2018 era intesa remunerare, “tenuto

conto delle difficoltà della lite e degli atti di causa sin qui svolti”

(act. XXI), un dispendio di tempo di 10 ore di lavoro ciascuna che alla tariffa

oraria di fr. 300.–/l’ora (IVA compresa), per complessivi fr. 3'400.–. Ma nella

procedura di conciliazione (e non “per la procedura di conciliazione”: Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 113),

non si assegnano importi a titolo di ripetibili (art. 113 cpv. 1 prima frase

CPC; cfr. anche doc. U pag. 2). Sicché, il lavoro svolto a questo titolo dai

patrocinatori di quelle convenute non lo si poteva riconoscere che in sede di merito.

E tutto sommato 10 ore di lavoro rappresentano un tempo sufficientemente

adeguato non solo - come lascia intendere il reclamante (reclamo, pag. 3 n. 3)

- per allestire la risposta, bensì anche a per curare la procedura di

conciliazione ed esaminare la fattispecie, prestazioni che - come spiegato (sopra,

consid. 3.2) - non sono incluse nell’indennità riconosciuta ai legali del reclamante

poiché in quel contesto il gratuito patrocinio non era stato richiesto.

3.4

Infine, posta l’adeguatezza

delle 4 ore di lavoro per il 2017 e quindi dell’onorario di fr. 720.– (tariffa

oraria di fr. 180.–/l’ora), le spese riconoscibili assommano a fr. 72.– in

applicazione del tasso percentuale del 10% previsto dall’art. 6 cpv. 1 del

Regolamento del 19 dicembre 2007 sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.

4.

Le spese processuali

in sede di reclamo sono stabilite in fr. 200.– giusta l’art. 2 e 14 LTG e sono

poste a carico del reclamante risultato qui soccombente (art. 106 CPC). Non si

pone la questione delle ripetibili, non essendo state raccolte osservazioni al

reclamo.

La richiesta di gratuito

patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. Stante il presente giudizio

di inammissibilità, il gravame non presentava sin dall’inizio probabilità di

esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

5.

Controversa non

essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche

la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera

nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 8 maggio 2019 di RE

1.

è inammissibile.

2.

L’istanza di

gratuito patrocinio 8 maggio 2019 di RE 1 è respinta.

3.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico del reclamante.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 8 maggio 2019 ad _____):

– ;

– .

Comunicazione:

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord;

;

;

.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Poiché il valore di causa è di fr.

4'794.85, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).