13.2019.47
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24 settembre 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.47
Lugano
24 settembre 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OA.2019.1 (azione di divisione) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione 31 gennaio 2019 da
RE 1
RE 2
entrambi già patrocinati
dall’avv.
e ora patrocinati dall’avv.
PA 3
contro
CO
1
patrocinato dall’avv. PA 2
e ora sul reclamo 17
maggio 2019 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 6 maggio 2019 con cui il Pretore
aggiunto ha respinto la loro istanza di gratuito patrocinio datata 16 aprile
2019;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e RE 2 (succeduti al padre
premorto __________), in qualità di nipoti da una parte, e CO 1, in qualità di
figlio dall’altra, sono gli unici eredi di __________ (1935) deceduta a __________
il 28 ottobre 2013. Litigiose fra le parti sono le rispettive pertinenze e
spettanze ereditarie in seno alla successione della defunta.
Fatti
B. Previa procedura di
conciliazione, il 12 dicembre 2016 RE 1 e RE 2 hanno convenuto in giudizio CO 1
innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna con un’azione di
riduzione, respinta dal Pretore aggiunto con decisione 4 settembre 2018 (inc.
n. OR.2016.34: doc. rich. II).
C. Ottenuta
l’autorizzazione ad agire, con petizione 31 gennaio 2019 introdotta davanti alla
medesima Pretura, RE 1 e RE 2 hanno nuovamente convenuto in giudizio CO 1
chiedendo la divisione della successione fu __________.
In via cautelare hanno
postulato il finanziamento della causa con gli averi della successione, da computare
quali acconti sulla loro quota successoria, autorizzando l’esecutore
testamentario __________ a pagare gli anticipi spese a loro carico inclusa l’indennità
per ripetibili di fr. 26'000.– riconosciuta al convenuto in esito alla precedente
vertenza giudiziaria (sopra, consid. B). Il Pretore aggiunto ha respinto questa
loro richiesta con decisione 28 marzo 2019.
D. Nel frattempo, con
istanza 20 febbraio 2019 CO 1 ha chiesto la condanna - in solido - di RE 1 e RE
2 al pagamento di una cauzione per ripetibili di fr. 40'000.– e fino ad allora
la sospensione della causa giudiziaria.
E. Il 16 aprile 2019 RE
1 e RE 2 hanno postulato l’ammissione al gratuito patrocinio con effetto dal 31
gennaio 2019, inclusa l’assistenza legale dell’avv. __________. Con ordinanza
17 aprile 2019, richiamato l’art. 56 CPC, il Pretore aggiunto ha chiesto loro di
completare e documentare la domanda di gratuito patrocinio. La presa di
posizione dei richiedenti è poi seguita il 2 maggio 2019.
F. Con decisione 6
maggio 2019 il Pretore aggiunto ha negato il gratuito patrocinio agli
interessati, i quali non avevano illustrato in modo chiaro, completo e univoco
la loro situazione finanziaria malgrado egli lo avesse espressamente richiesto.
G. Con reclamo 17 maggio
2019 RE 1 e RE 2 chiedono la riforma di questa decisione nel senso di
annullarla ed accogliere la loro istanza di gratuito patrocinio 16 aprile 2019.
La controparte non è stata
invitata a presentare osservazioni al reclamo.
Il 29 giugno 2019
l’avv. PA 3 ha assunto il patrocinio degli attori in sostituzione dell’avv. __________.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248
lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine
d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata,
notificata il 6 maggio 2019, è pervenuta ai reclamanti l’indomani (estratto
“Tracciamento degli invii” 21 maggio 2019). Spedito venerdì 17 maggio 2019
(timbro sulla busta d’invio originale), il gravame è così tempestivo e, da
questo punto di vista, ammissibile.
2.
L’art. 326 cpv. 1
CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per
sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Rüegg/Rüegg,
Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 5 ad art. 121; Huber, DIKE
- ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Sicché, e a
maggior ragione a fronte dell’esplicito invito ai reclamanti di voler
comprovare la loro situazione finanziaria (sopra, consid. E), si rivelano a
priori inammissibili i nuovi documenti prodotti per la prima volta in questa
sede quali doc. C1 (pag. 2 segg.) e doc. C2 (pag. 2 segg.).
3.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
4.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere
concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle
ripetibili alla controparte (cpv. 3).
4.1
È considerato indigente chi
non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in
astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle
particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto
2014.
consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art.
119.
e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente -
in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e
dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di
affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio
sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con
rinvii).
4.2
Non vi è per contro un
obbligo per il giudice di fissare alla parte assistita da un avvocato un
termine suppletorio per migliorare un’istanza incompleta o poco chiara: di
conseguenza, se non fa sufficientemente fronte ai suoi oneri processuali, in mancanza
di sufficiente specificazione oppure di prove volte a dimostrare la mancanza
dei mezzi finanziari necessari l’istanza può essere respinta (sentenza del
Tribunale federale 5A_549/2018 del 3 settembre 2018 consid. 4.2,4A_44/2018 del
5.
marzo 2018 consid. 5.3 con rinvii; Trezzini,
op. cit., n. 19 ad art. 119 [versione ebook aggiornata al 1° maggio
2019, n. 20 seg. ad art. 119]).
5.
Il Pretore aggiunto
ha respinto l’istanza rilevando che i richiedenti non avevano reso verosimile
che, come da essi sostenuto, era stata la di loro madre a finanziare la
precedente causa e non, come invece sostenuto da quest’ultima, che le spese
erano state sostenute dai reclamanti. E ciò malgrado il sollecito loro rivolto
a documentare la provenienza del denaro utilizzato per pagare gli onorari
versati al loro legale e le spese della pregressa vertenza. I reclamanti
neppure avevano poi comprovato i loro fabbisogni come puntualmente richiesto
dal Pretore aggiunto, limitandosi a dichiarare di tenere a sua disposizione i
relativi giustificativi.
5.1
I reclamanti lamentano
un’errata applicazione dell’art. 117 CPC e un manifesto errato accertamento dei
fatti. Sostengono di non disporre di mezzi propri per finanziare la causa di
divisione ereditaria, e affermano che la madre li aiuta con i costi ordinari e
garantisce loro un alloggio gratuito. Essi adducono di avere sostenuto i costi
della precedente causa giudiziaria grazie all’aiuto finanziario ricevuto dalla
madre, ma che ad oggi quest’ultima non era più disposta a farsi carico di
ulteriori oneri in tal senso. A loro modo di vedere, che la madre avesse
dichiarato che allora l’avvocato era pagato dai figli non escludeva affatto che
il denaro fosse stato consegnato loro a titolo di prestito. Sicché da questo
punto di vista non era ravvisabile alcuna contraddizione. Pacifica poi la quota
ereditaria complessiva di loro spettanza pari al 50% dell’intera successione in
attivo, lo Stato non correva nemmeno il rischio di non recuperare quanto
anticipato a titolo di gratuito patrocinio.
5.2
Il Pretore aggiunto ha evidenziato
che al 31 gennaio 2018 i reclamanti avevano già pagato l’anticipo delle spese
processuali di fr. 12'000.– e acconti per onorari di rappresentanza legale fino
a concorrenza di fr. 12'918.75 (decisione impugnata, pag. 2 in basso). Ha quindi
ricordato che l’interpello del 17 aprile 2019 volutamente accennava all’audizione
del 31 gennaio 2018 della madre dei reclamanti e al fatto che in quel contesto
la stessa aveva appunto dichiarato che “non ho funto e non fungo da supporto
ai miei figli in questa causa, ovvero non ho avuto contatti con il loro
avvocato che sono loro ad aver assunto e sono loro che lo pagano”. Posto
che nella risposta 2 maggio 2019 all’interpello i reclamanti avevano indicato di
avere ricevuto il denaro in prestito dalla madre, il primo giudice ha ritenuto
che su questi due fronti vi fosse una palese contraddizione che non consentiva di
considerare né provata la tesi del prestito né illustrata in modo chiaro e
univoco la situazione finanziaria dei reclamanti. Di qui, pertanto, il mancato
riconoscimento del gratuito patrocinio.
5.3
Sostenere che non sono dati i
presupposti per escludere la tesi del prestito di denaro concesso dalla madre -
in vista del finanziamento della pregressa causa giudiziaria - non è sufficiente
per sovvertire la conclusione tratta dal Pretore aggiunto. I reclamanti non sembrano
neppure considerare di avere evocato la concessione di un mutuo di denaro solo
a fronte della richiesta di interpello del primo giudice, a ben vedere nemmeno
d’obbligo (sopra, consid. 4.2). È poi in modo laconico e generico che a quel
momento ne hanno evocato l’esistenza, invero senza nemmeno preoccuparsi di
rendere verosimile quest’allegazione con elementi oggettivi di cui il Pretore
aggiunto avrebbe poi potuto tenere conto per scostarsi dalle dichiarazioni
della madre. Ora la loro contestazione non soccorre a questa lacuna. Del
prestito concesso loro dalla madre, rispettivamente dell’esistenza di un
corrispondente loro debito a questo titolo nei di lei confronti, non v’è
traccia agli atti. Motivo per cui la critica dei reclamanti di traduce di fatto
in una soggettiva interpretazione del tenore letterale delle dichiarazioni
rilasciate il 31 gennaio 2018 dalla madre e che essi oppongono ai motivi di
diniego del gratuito patrocinio ritenuti dal primo giudice. Ma così proposta la
critica non è costitutiva né di un accertamento manifestamente errato dei fatti
a lui imputabile né di un errato accertamento del diritto. Di qui la reiezione
del reclamo con conseguente conferma della decisione impugnata.
6.
Lamentano ancora i
reclamanti una situazione di manifesto arbitrio per il fatto che, se da una
parte la successione si componeva di importanti attivi a cui non potevano accedere
per finanziare la causa di divisione (e fra questi fr. 300'000.– circa di averi
liquidi depositati presso l’esecutore testamentario), in ragione della quota
parte complessiva pari al 50% che sarebbe poi stata loro riconosciuta (25%
ciascuno) lo Stato non rischiava comunque di non ricuperare quanto
eventualmente anticipato a titolo di oneri del procedimento (reclamo, pag. 6 ad
F). Questo argomento attiene però e semmai il successivo onere di rifusione
sancito dall’art. 123 CPC, ma non fa venir meno il preventivo obbligo per chi
postula l’ottenimento del gratuito patrocinio di comprovare e documentare la
propria situazione finanziaria, presupposto su cui appunto - alla luce degli argomenti
addotti dal Pretore aggiunto e che, per quanto si è detto, resistono qui alla
critica - i reclamanti non hanno fatto sufficientemente chiarezza (sopra,
consid. 5).
7.
La richiesta di
effetto sospensivo contenuta nel reclamo diventa priva d’oggetto a seguito
della presente decisione. Proposta contro una decisione negativa, risultava comunque
a priori inammissibile e non atta sospendere la procedura di divisione di primo
grado a cui miravano i reclamanti (reclamo, pag. 2 ad 3).
8.
Le spese processuali,
fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità
della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.
100.
– e fr. 10'000.–) e già anticipate dai reclamanti qui soccombenti (art. 106
cpv. 1 CPC), restano a loro carico. Non si pone la questione delle ripetibili
non essendo state chieste osservazioni.
9.
Il reclamo, trattato
in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella composizione
a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 17 maggio 2019 di RE
1.
e RE 2 è respinto.
2.
La domanda di
effetto sospensivo contenuta nel reclamo è priva d’oggetto.
3.
Le spese processuali
fissate in fr. 300.–, già anticipate dai reclamanti, restano a loro carico.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 17 maggio 2019 alla controparte):
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF.