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Decisione

13.2019.49

Reclamo contro reiezione di una domanda di condono delle spese processuali. Presupposti

11 novembre 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza 20 marzo

2019 RE 1 ha chiesto il condono dell’importo di fr. 5'800.– di cui alla fattura

14 marzo 2019 emessa dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, che

gli ingiungeva il pagamento del saldo - già dedotto l’anticipo di fr. 3'000.–

delle parti attrici - delle spese processuali della citata decisione (sopra,

consid. A). La richiesta è stata trasmessa per competenza alla Pretura del

Distretto di Bellinzona.

C. Con decisione 10

maggio 2019 il Pretore aggiunto non ha ritenuto che i presupposti per applicare

l’art. 112 CPC fossero in concreto adempiuti, e ha respinto l’istanza di

condono di RE 1.

D. Con reclamo 24 maggio

2019 RE 1 postula l’annullamento di questa decisione e il rinvio della causa

alla Pretura per nuovo giudizio. Il reclamante chiede inoltre il riconoscimento

del gratuito patrocinio in sede di reclamo, inclusa l’assistenza legale nella

persona dell’avv. PA 1.

Il reclamo non è stato

notificato alle controparti.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di condono è impugnabile con reclamo

alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni in

applicazione degli art. 110, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC, richiamata

per analogia la procedura sommaria (Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 2

ad art. 112; Tappy, in:

Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 15 ad art. 112; Fischer, in: Baker & McKenzie, ZPO,

Stämpflis Handkommentar, 2010, n. 6 ad art. 112).

La decisione impugnata,

notificata il 13 maggio 2019, è pervenuta al reclamante il successivo 15

maggio. Spedito il 24 maggio 2019, il reclamo è tempestivo e quindi, da questo

punto di vista senz’altro ammissibile.

2.

In sede di reclamo

vige il divieto di nova sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC. Sicché i documenti a

sostegno dello stato d’indigenza del reclamante (doc. D, E e F annessi al

reclamo), prodotti per la prima volta innanzi a questa Camera, sono ammissibili

limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio per il presente procedimento.

3.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto

(art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

4.

Il condono delle

spese processuali (rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale)

giusta l’art. 112 CPC è possibile una volta chiusa la procedura, quindi dopo il

passaggio in giudicato della decisione di merito, di un decreto d’archiviazione

della causa o di altra decisione che pone fine al procedimento (Messaggio n.

06.062

del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.

[FF 2006 6602 segg.], pag. 6671), prima di allora potendosi semmai ipotizzare

il gratuito patrocinio (Sterchi, in:

Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 2 ad art. 112). L’art. 112 cpv. 1 CPC instaura

soltanto una facoltà per il giudice (“Kann-Vorschrift”)

e non un diritto del richiedente, ciò diversamente - appunto - dal diritto al

gratuito patrocinio giusta l’art. 117 CPC (sentenza del Tribunale federale

5D_191/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 4.3.2; Sterchi,

op. cit., n. 2 ad art. 112).

Il condono esige la prova di

uno stato d’indigenza permanente in senso stretto, che è dato se,

prevedibilmente, la situazione finanziaria del richiedente - inclusi anche

redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro - non permette di far fronte

alle spese processuali entro il termine di prescrizione di 10 anni (Jenny, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 5 ad art. 112; Urwyler/Grütter, in:

Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 4 ad

art. 112; Rüegg/Rüegg, in: Basler

Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 112; Fischer, op. cit., n. 8 ad art. 112),

esponendolo a un disagio talmente grave che escluderebbe a priori e per vari

anni ogni minima prospettiva di miglioramento economico (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 112). La domanda

di condono delle spese processuali ai sensi dell’art. 112 cpv. 1 CPC non deve però

consentire alla parte di aggirare le condizioni restrittive poste per la

concessione dell’assistenza giudiziaria, e quindi servire a rimediare alla

reiezione o all’omissione di una siffatta richiesta né a correggerla (Urwyler/ Grütter, op. cit., n. 4 ad art.

112; sentenza della CEF

14.2017

/47 del 26 giugno 2017; decisioni dell’Obergericht zurighese

KD160001-O/U del 18 marzo 2016, consid. 3.3, e dell’Obergericht bernese

ZK 11 72 EIC del 13 settembre 2011). Di fatto il richiedente non può risultare favorito

rispetto a chi è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, assoggettato per

legge all’obbligo di rimborso di 10 anni (art. 123 CPC).

5.

Il Pretore aggiunto

ha anzitutto precisato che la messa a carico del convenuto, qui reclamante,

delle spese processuali nell’ambito della decisione 24 novembre 2016 era la

conseguenza della sua soccombenza, essendo egli stato condannato a versare alla

parte attrice la somma di fr. 305'639.20 oltre accessori ritenuto che, diversamente

da quanto egli sosteneva, la parte attrice non aveva mai abbandonato quel

procedimento. Ha poi rilevato che il richiedente non aveva documentato la sua

situazione finanziaria, e men che meno aveva reso verosimile che questa non

fosse suscettibile di un miglioramento nel corso degli anni a seguire, ritenuto

che, in caso di proscioglimento dalle ipotesi di reato penale in essere a suo

carico, egli avrebbe finanche potuto percepire un indennizzo rispettivamente

riprendere un’attività professionale. Ha ancora costatato che, nonostante la

concomitanza del procedimento penale e della causa civile, l’interessato non

aveva a suo tempo postulato in quest’ultima l’ammissione al gratuito

patrocinio.

6.

Il reclamante

evidenzia di avere presentato domanda di condono a causa della sua precaria

situazione finanziaria e palese indigenza. Tale situazione è dovuta, oltre che

all’assenza di fonti di reddito, al fallimento dichiarato a suo carico il 13

luglio 2016 per debiti di oltre 10 Milioni di Franchi. Pubblicato sul foglio

ufficiale e sul FUSC, il fallimento era diventato di pubblico dominio

unitamente alle vicissitudini penali di cui è stato oggetto. Questo “fallimento

importante, a queste latitudini, con importi scoperti superiori alla decina di

milioni di Franchi”, è alla base di una sua situazione finanziaria tanto

critica da giustificare il condono delle spese processuali di cui è debitore. Malgrado

che questi fatti fossero precedenti alla pronuncia della sentenza 24 novembre

2016, il Pretore aggiunto non ne avrebbe tenuto conto. Vero è che il fallimento

è stato dichiarato prima della decisione finale 24 novembre 2016. Il reclamante

avrebbe quindi avuto la possibilità di postulare in quel contesto il beneficio

del gratuito patrocinio, adducendo la propria precaria situazione finanziaria,

ciò che, come rilevato dal Pretore aggiunto, egli non ha fatto. Va qui considerato

che anche nell’ambito del gratuito patrocinio vale il principio attitatorio e,

di conseguenza, in applicazione dell’art. 58 cpv. 1 CPC, il giudice non può

aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia domandato. Sostenere, come fa il

reclamante, che “non ci si spiega come il giudice di prima istanza non li abbia

presi in considerazione all’epoca della decisione di merito …” sottintendendo

in tal modo un agire negligente del primo giudice altro non è che un maldestro

tentativo di ribaltare sul magistrato le conseguenze delle proprie omissioni.

Per i motivi già illustrati (sopra, consid. 4), una domanda di condono non

soccorre a una tale omissione. Poco importa che l’argomento pretorile sia stato

evocato a titolo abbondanziale, un’impugnativa potendo unicamente essere

accolta se le critiche e censure indirizzate contro tutte le alternative o

sussidiarie motivazioni si rivelano fondate (DTF 138 III 728 consid. 3.4). Su

questo punto il reclamo va così respinto in quanto manifestamente inconsistente.

7.

Il Pretore aggiunto ha

respinto la domanda di condono in particolare perché non ha ritenuto di poter

escludere che la situazione finanziaria del richiedente fosse suscettibile di

migliorare nel corso degli anni, poiché nella misura in cui tutte le ipotesi di

reato a suo carico fossero venute meno giacché inconsistenti -per tutta una

serie di motivi che il reclamante ha avuto cura di dettagliare in ben 8 pagine,

(doc. B) - dal procedimento penale ingiustificato egli avrebbe potuto trarre un

adeguato indennizzo, rispettivamente reintegrarsi nella propria attività

professionale. Sull’argomento principale così proposto il reclamante neppure ha

speso una parola. In merito il reclamo, privo di motivazione è inammissibile.

8.

Il reclamante rileva

di avere introdotto la domanda di condono senza l’ausilio di un legale e che,

per il tramite di una richiesta di interpello ai sensi dell’art. 56 CPC, il

Pretore aggiunto avrebbe dovuto esigere che fosse, dandosi il caso, completata

e corredata dei necessari giustificativi a sostegno della sua precaria

situazione finanziaria. La critica è tuttavia inammissibile in difetto di un

interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; Trezzini, op. cit., n. 30 e nota 895 ad

art. 56 [versione ebook al 1°maggio 2019 n. 32 e nota 1347 ad art. 56];

sentenza TF 5A_380/2016 del 15 settembre 2016 consid. 5.1). Già si è detto che

il condono delle spese processuali giusta l’art. 112 CPC non è un diritto del

richiedente, ma una mera facoltà del giudice (sopra, consid. 4). E, per quanto

si è detto, nelle circostanze del caso concreto non vi sono motivi per ritenere

che l’esito della domanda di condono sarebbe stato più favorevole al reclamante

qualora il primo giudice avesse utilizzato lo strumento dell’interpello.

9.

Per i motivi esposti

il reclamo è respinto, non potendosi rimproverare al primo giudice un

manifestamente errato accertamento dei fatti né un’errata applicazione del

diritto. Le spese processuali in sede di reclamo sono stabilite in fr. 300.–

giusta l’art. 2 e 14 LTG e sono poste a carico del reclamante risultato qui

soccombente (art. 106 CPC).

La richiesta di gratuito

patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. A fronte di censure manifestamente

infondate, immotivate rispettivamente inammissibili, il gravame non presentava

sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

10.

Il presente reclamo,

richiamata per analogia la procedura sommaria, viene evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv.1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è

ammissibile, il reclamo 24 maggio 2019 di RE 1 è respinto.

2.

L’istanza di

gratuito patrocinio 24 maggio 2019 di RE 1 è respinta.

3.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.

4.

Notificazione:

– .

Comunicazione

a:

Pretura del Distretto di Bellinzona;

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Poiché

il valore di causa è di fr. 5'800.–, contro la presente sentenza è dato ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).