13.2019.49
Reclamo contro reiezione di una domanda di condono delle spese processuali. Presupposti
11 novembre 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.49
Lugano
11 novembre 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2019.481 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza 20 marzo 2019 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
chiedente
il condono delle spese processuali poste a suo carico con sentenza 24 novembre
2016 nella causa inc. n. OR.2014.38 promossa nei suoi confronti da
CO 1
CO 2 composta da:
CO 1
CO 3
CO 4
CO 5
CO 6
e ora sul reclamo 24
maggio 2019 di RE 1 contro la decisione 10 maggio 2019 con cui il Pretore aggiunto
ha respinto la sua domanda di condono delle spese processuali;
ritenuto
in fatto: A. In parziale accoglimento
della petizione 13 ottobre 2014 di CO 1 e, quali membri della CO 2, di CO 1, CO
3, CO 4, CO 5 e CO 6, con sentenza 24 novembre 2016 il Pretore aggiunto del
Distretto di Bellinzona ha condannato RE 1 a versare loro complessivi fr.
305'639.20 inclusi gli interessi moratori. A suo carico sono state altresì
poste la tassa di giustizia di fr. 8'500.– e fr. 300.– di spese, oltre
all’obbligo di rifondere alle parti attrici complessivi fr. 18'000.– a titolo
di ripetibili (inc. n. OR.2014.38).
Fatti
B. Con istanza 20 marzo
2019 RE 1 ha chiesto il condono dell’importo di fr. 5'800.– di cui alla fattura
14 marzo 2019 emessa dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, che
gli ingiungeva il pagamento del saldo - già dedotto l’anticipo di fr. 3'000.–
delle parti attrici - delle spese processuali della citata decisione (sopra,
consid. A). La richiesta è stata trasmessa per competenza alla Pretura del
Distretto di Bellinzona.
C. Con decisione 10
maggio 2019 il Pretore aggiunto non ha ritenuto che i presupposti per applicare
l’art. 112 CPC fossero in concreto adempiuti, e ha respinto l’istanza di
condono di RE 1.
D. Con reclamo 24 maggio
2019 RE 1 postula l’annullamento di questa decisione e il rinvio della causa
alla Pretura per nuovo giudizio. Il reclamante chiede inoltre il riconoscimento
del gratuito patrocinio in sede di reclamo, inclusa l’assistenza legale nella
persona dell’avv. PA 1.
Il reclamo non è stato
notificato alle controparti.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di condono è impugnabile con reclamo
alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni in
applicazione degli art. 110, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC, richiamata
per analogia la procedura sommaria (Trezzini,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 2
ad art. 112; Tappy, in:
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 15 ad art. 112; Fischer, in: Baker & McKenzie, ZPO,
Stämpflis Handkommentar, 2010, n. 6 ad art. 112).
La decisione impugnata,
notificata il 13 maggio 2019, è pervenuta al reclamante il successivo 15
maggio. Spedito il 24 maggio 2019, il reclamo è tempestivo e quindi, da questo
punto di vista senz’altro ammissibile.
2.
In sede di reclamo
vige il divieto di nova sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC. Sicché i documenti a
sostegno dello stato d’indigenza del reclamante (doc. D, E e F annessi al
reclamo), prodotti per la prima volta innanzi a questa Camera, sono ammissibili
limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio per il presente procedimento.
3.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto
(art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
4.
Il condono delle
spese processuali (rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale)
giusta l’art. 112 CPC è possibile una volta chiusa la procedura, quindi dopo il
passaggio in giudicato della decisione di merito, di un decreto d’archiviazione
della causa o di altra decisione che pone fine al procedimento (Messaggio n.
06.062
del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.
[FF 2006 6602 segg.], pag. 6671), prima di allora potendosi semmai ipotizzare
il gratuito patrocinio (Sterchi, in:
Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 2 ad art. 112). L’art. 112 cpv. 1 CPC instaura
soltanto una facoltà per il giudice (“Kann-Vorschrift”)
e non un diritto del richiedente, ciò diversamente - appunto - dal diritto al
gratuito patrocinio giusta l’art. 117 CPC (sentenza del Tribunale federale
5D_191/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 4.3.2; Sterchi,
op. cit., n. 2 ad art. 112).
Il condono esige la prova di
uno stato d’indigenza permanente in senso stretto, che è dato se,
prevedibilmente, la situazione finanziaria del richiedente - inclusi anche
redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro - non permette di far fronte
alle spese processuali entro il termine di prescrizione di 10 anni (Jenny, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 5 ad art. 112; Urwyler/Grütter, in:
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 4 ad
art. 112; Rüegg/Rüegg, in: Basler
Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 112; Fischer, op. cit., n. 8 ad art. 112),
esponendolo a un disagio talmente grave che escluderebbe a priori e per vari
anni ogni minima prospettiva di miglioramento economico (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 112). La domanda
di condono delle spese processuali ai sensi dell’art. 112 cpv. 1 CPC non deve però
consentire alla parte di aggirare le condizioni restrittive poste per la
concessione dell’assistenza giudiziaria, e quindi servire a rimediare alla
reiezione o all’omissione di una siffatta richiesta né a correggerla (Urwyler/ Grütter, op. cit., n. 4 ad art.
112; sentenza della CEF
14.2017
/47 del 26 giugno 2017; decisioni dell’Obergericht zurighese
KD160001-O/U del 18 marzo 2016, consid. 3.3, e dell’Obergericht bernese
ZK 11 72 EIC del 13 settembre 2011). Di fatto il richiedente non può risultare favorito
rispetto a chi è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, assoggettato per
legge all’obbligo di rimborso di 10 anni (art. 123 CPC).
5.
Il Pretore aggiunto
ha anzitutto precisato che la messa a carico del convenuto, qui reclamante,
delle spese processuali nell’ambito della decisione 24 novembre 2016 era la
conseguenza della sua soccombenza, essendo egli stato condannato a versare alla
parte attrice la somma di fr. 305'639.20 oltre accessori ritenuto che, diversamente
da quanto egli sosteneva, la parte attrice non aveva mai abbandonato quel
procedimento. Ha poi rilevato che il richiedente non aveva documentato la sua
situazione finanziaria, e men che meno aveva reso verosimile che questa non
fosse suscettibile di un miglioramento nel corso degli anni a seguire, ritenuto
che, in caso di proscioglimento dalle ipotesi di reato penale in essere a suo
carico, egli avrebbe finanche potuto percepire un indennizzo rispettivamente
riprendere un’attività professionale. Ha ancora costatato che, nonostante la
concomitanza del procedimento penale e della causa civile, l’interessato non
aveva a suo tempo postulato in quest’ultima l’ammissione al gratuito
patrocinio.
6.
Il reclamante
evidenzia di avere presentato domanda di condono a causa della sua precaria
situazione finanziaria e palese indigenza. Tale situazione è dovuta, oltre che
all’assenza di fonti di reddito, al fallimento dichiarato a suo carico il 13
luglio 2016 per debiti di oltre 10 Milioni di Franchi. Pubblicato sul foglio
ufficiale e sul FUSC, il fallimento era diventato di pubblico dominio
unitamente alle vicissitudini penali di cui è stato oggetto. Questo “fallimento
importante, a queste latitudini, con importi scoperti superiori alla decina di
milioni di Franchi”, è alla base di una sua situazione finanziaria tanto
critica da giustificare il condono delle spese processuali di cui è debitore. Malgrado
che questi fatti fossero precedenti alla pronuncia della sentenza 24 novembre
2016, il Pretore aggiunto non ne avrebbe tenuto conto. Vero è che il fallimento
è stato dichiarato prima della decisione finale 24 novembre 2016. Il reclamante
avrebbe quindi avuto la possibilità di postulare in quel contesto il beneficio
del gratuito patrocinio, adducendo la propria precaria situazione finanziaria,
ciò che, come rilevato dal Pretore aggiunto, egli non ha fatto. Va qui considerato
che anche nell’ambito del gratuito patrocinio vale il principio attitatorio e,
di conseguenza, in applicazione dell’art. 58 cpv. 1 CPC, il giudice non può
aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia domandato. Sostenere, come fa il
reclamante, che “non ci si spiega come il giudice di prima istanza non li abbia
presi in considerazione all’epoca della decisione di merito …” sottintendendo
in tal modo un agire negligente del primo giudice altro non è che un maldestro
tentativo di ribaltare sul magistrato le conseguenze delle proprie omissioni.
Per i motivi già illustrati (sopra, consid. 4), una domanda di condono non
soccorre a una tale omissione. Poco importa che l’argomento pretorile sia stato
evocato a titolo abbondanziale, un’impugnativa potendo unicamente essere
accolta se le critiche e censure indirizzate contro tutte le alternative o
sussidiarie motivazioni si rivelano fondate (DTF 138 III 728 consid. 3.4). Su
questo punto il reclamo va così respinto in quanto manifestamente inconsistente.
7.
Il Pretore aggiunto ha
respinto la domanda di condono in particolare perché non ha ritenuto di poter
escludere che la situazione finanziaria del richiedente fosse suscettibile di
migliorare nel corso degli anni, poiché nella misura in cui tutte le ipotesi di
reato a suo carico fossero venute meno giacché inconsistenti -per tutta una
serie di motivi che il reclamante ha avuto cura di dettagliare in ben 8 pagine,
(doc. B) - dal procedimento penale ingiustificato egli avrebbe potuto trarre un
adeguato indennizzo, rispettivamente reintegrarsi nella propria attività
professionale. Sull’argomento principale così proposto il reclamante neppure ha
speso una parola. In merito il reclamo, privo di motivazione è inammissibile.
8.
Il reclamante rileva
di avere introdotto la domanda di condono senza l’ausilio di un legale e che,
per il tramite di una richiesta di interpello ai sensi dell’art. 56 CPC, il
Pretore aggiunto avrebbe dovuto esigere che fosse, dandosi il caso, completata
e corredata dei necessari giustificativi a sostegno della sua precaria
situazione finanziaria. La critica è tuttavia inammissibile in difetto di un
interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; Trezzini, op. cit., n. 30 e nota 895 ad
art. 56 [versione ebook al 1°maggio 2019 n. 32 e nota 1347 ad art. 56];
sentenza TF 5A_380/2016 del 15 settembre 2016 consid. 5.1). Già si è detto che
il condono delle spese processuali giusta l’art. 112 CPC non è un diritto del
richiedente, ma una mera facoltà del giudice (sopra, consid. 4). E, per quanto
si è detto, nelle circostanze del caso concreto non vi sono motivi per ritenere
che l’esito della domanda di condono sarebbe stato più favorevole al reclamante
qualora il primo giudice avesse utilizzato lo strumento dell’interpello.
9.
Per i motivi esposti
il reclamo è respinto, non potendosi rimproverare al primo giudice un
manifestamente errato accertamento dei fatti né un’errata applicazione del
diritto. Le spese processuali in sede di reclamo sono stabilite in fr. 300.–
giusta l’art. 2 e 14 LTG e sono poste a carico del reclamante risultato qui
soccombente (art. 106 CPC).
La richiesta di gratuito
patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. A fronte di censure manifestamente
infondate, immotivate rispettivamente inammissibili, il gravame non presentava
sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).
10.
Il presente reclamo,
richiamata per analogia la procedura sommaria, viene evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv.1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ammissibile, il reclamo 24 maggio 2019 di RE 1 è respinto.
2.
L’istanza di
gratuito patrocinio 24 maggio 2019 di RE 1 è respinta.
3.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.
4.
Notificazione:
– .
Comunicazione
a:
–
Pretura del Distretto di Bellinzona;
–
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Poiché
il valore di causa è di fr. 5'800.–, contro la presente sentenza è dato ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).