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Decisione

13.2019.54

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 agosto 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. L’avv. CO 1 ha emesso

la parcella legale 7 maggio 2019 per le proprie prestazioni, per un totale di

fr. 3'148.09, di cui fr. 2'556.- per onorari, fr. 255.60 per spese, fr. 216.49

per IVA e fr 120.- per trasferte.

C. Con decisione 8

maggio 2019 l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio ha

tassato la nota professionale, riconoscendola integralmente.

D. Con reclamo 18 maggio

2019 RE 1 insorge contro tale tassazione e chiede che “venga respinta la nota

d’onorario e spese del 7 maggio dell’avv. CO 1, a cui non deve essere

riconosciuto alcunché”. Postula poi che gli oneri processuali delle procedure

CA.2018.63 e SE 2019.13 per un totale di fr. 3'200.- siano poste a carico

dell’avv. CO 1. Essa chiede altresì di essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria per la procedura di reclamo.

Le parti in causa non sono

state chiamate a esprimersi.

Considerato

in diritto: 1. La legge non indica il

rimedio di diritto proponibile contro la decisione che fissa l’indennità dovuta

all’avvocato di un cliente posto al beneficio del gratuito patrocinio.

Trattandosi nondimeno di spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC),

a titolo indipendente la relativa decisione deve poter essere impugnata con

reclamo giusta l’art. 110 e 319 lett. b cifra 1 CPC (Trezzini, in: Commentario pratico al CPC, 2a ed.,

2017, n. 23 ad art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26

maggio 2016 consid. 2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110

CPC; Rüegg/Rüegg, in: Basler

Kommentar, 3a ed., 2017, n. 8 ad art. 122; Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander,

ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122). In quanto reclamo

in materia di spese, lo stesso non rientra nelle competenze della terza Camera

civile del Tribunale d’appello.

1.1 In virtù del compito che è

chiamato a svolgere, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un

rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere

retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF

122 I 1 consid. 3a). La decisione sulla sua remunerazione non rappresenta però

un punto accessorio della controversia di merito, poiché il giudice non

statuisce su una domanda delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé

stante del patrocinatore medesimo, evadendo una questione di carattere

puramente processuale e conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una

parte in causa (sentenza TF 30 gennaio 2017 5D_149/2016 consid. 1.1, 26 maggio

2016 5A_120/2016, 26 febbraio 2016 5D_4/2016 consid. 1.1, 4 gennaio 2016

4A_382/2015 consid. 2.1). In tal senso, essa non può definirsi una decisione

finale o parte della decisione finale. Sicché, diversamente da quanto

disposto dall’art. 48 lett. b cifra 8a LOG, del reclamo se ne occupa la terza

Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c

cifra 2 LOG.

1.2 Per applicazione analogica

dell’art. 119 cpv. 3 CPC (Trezzini, op.

cit., n. 23 ad art. 122; sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid.

2.2), il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della

nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni

previsto per la procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC), ovvero quella valida

in regime di gratuito patrocinio. La decisione impugnata, notificata il giorno 8

maggio 2019, è pervenuta l’indomani alla reclamante. Rimesso alla posta il 18

maggio 2019 il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista è ammissibile.

2. Conformemente all’art.

320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3. Va qui anzitutto

ricordato che la terza Camera civile del Tribunale d’appello giudica in seconda

istanza i reclami contro le decisioni e le disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza (art. 319 lett. b

CPC), indipendentemente dal valore e dal genere della controversia. Di

conseguenza, nel caso concreto questa Camera esamina unicamente le censure

validamente formulate nei confronti della decisione 8 maggio 2019 dell’Ufficio

di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio. Nella misura in cui la

reclamante formula richieste diverse dall’annullamento o dalla modifica della

decisione impugnata, la sua domanda è quindi inammissibile. Ciò vale

segnatamente in relazione alla richiesta di porre a carico dell’avv. CO 1 le

spese giudiziarie relative ad altri procedimenti, che neppure sono oggetto

della decisione impugnata ed esulano dal contesto della medesima. Gli argomenti

sviluppati in relazione a quei procedimenti sono quindi inconferenti.

4. La reclamante

postula che all’avv. CO 1 non sia corrisposta alcuna mercede per l’attività da

lui svolta in suo favore. Nel reclamo essa censura la decisione dell’Ufficio di

conciliazione, sostenendo in sostanza che l’avv. CO 1 non l’avrebbe assistita

con la necessaria diligenza nell’ambito delle procedure di merito, rinunciando poi

al mandato di patrocinio in corso di causa, costringendola a procedere

personalmente agli atti processuali. Il lavoro svolto dal patrocinatore sarebbe

quindi divenuto inutile.

4.1 Diversamente da quanto

sostiene RE 1, la rinuncia del patrocinatore a proseguire nel mandato non è

motivo sufficiente per ritenere che il lavoro da lui svolto sia stato inutile. In

concreto si rileva che le due prime procedure di conciliazione (incarti UC

18/18 e UC 30/18) sono state introdotte personalmente dalla reclamante. Il patrocinatore

è intervenuto sono successivamente ad assisterla nelle medesime. L’incarto UC

18/18 risulta tutt’ora in essere, seppure sospeso, mentre l’incarto UC 30/18 è

stato stralciato dai ruoli a seguito del ritiro dell’istanza il 9 luglio 2018,

sicché non poteva seguirvi alcun contenzioso. Non è dato di comprendere per

quale motivo egli non dovrebbe avere diritto alla remunerazione delle

prestazioni svolte in queste due procedure. L’incarto UC 66/18 è terminato con

il rilascio dell’autorizzazione ad agire, rilasciata il 28 gennaio 2019. Ne è

seguita la procedura presso la Pretura di Mendrisio Nord, tutt’ora in corso. Perché

il lavoro di assistenza svolto dal patrocinatore sia diventato inutile a

seguito della sua rinuncia al mandato non è dato di comprendere, ciò non da

ultimo considerato che la procedura di conciliazione era necessaria, il

rilascio dell’autorizzazione ad agire essendo un presupposto processuale per

poter introdurre la causa di merito.

4.2 La reclamante illustra le

varie iniziative processuali da essa intraprese e, per quanto dato di

comprendere, rimprovera al patrocinatore di non averla convenientemente

assistita, tanto che essa si è occupata personalmente di varie questioni. Essa

si diffonde poi lungamente su quanto accaduto nell’ambito delle procedure

giudiziarie pendenti in Pretura, che tuttavia esulano manifestamente dal

contesto della decisione impugnata, che è limitata alla verifica della nota

d’onorario relativa ai procedimenti che si sono svolti davanti all’Ufficio di

conciliazione, dov’è stato considerato solo il lavoro svolto nell’ambito delle

procedure di conciliazione fino al 14 febbraio 2019.

Gioverà qui comunque ricordare

che, in regime di gratuito patrocinio, il patrocinatore deve limitarsi a quanto

è necessario per una diligente conduzione della causa, e non è in particolare tenuto

a dar seguito a tutte le istruzioni del cliente, in particolare allorquando queste

trascendono tale limite. Neppure egli deve prestarsi a sostenere iniziative

processuali inutili, di dubbia efficacia o, ancora, errate. Dal reclamo non si

evince comunque l’esistenza di errori che abbiano compromesso la posizione

della reclamante. Per il resto, rilevato che essa non contesta la correttezza

della nota né la sua entità, il reclamo, infondato, va respinto.

5. La reclamante

postula di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria in sede di

reclamo. La domanda diventa priva d’oggetto, non procedendosi al prelievo di

spese giudiziarie.

6. La controversia non riguarda

una questione di principio o di importanza rilevante, sicché il reclamo viene

evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b

cifra 2 e 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 18 maggio 2019 di RE

1 è respinto nella misura in cui è ammissibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese

processuali.

3.

L’istanza di

assistenza giudiziaria di RE 1 è priva d’oggetto.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 18 maggio 2019 all’avv. CO 1):

- ;

- .

Comunicazione all’Ufficio di

conciliazione in materia di locazione di Mendrisio.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Poiché il valore di causa è di

fr. 3'148.09, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).