13.2019.56
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4 novembre 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.56/57
Lugano
4 novembre 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2019.2 (procedura semplificata -
azione di accertamento di paternità)
della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione 11 marzo 2019 da
RE
1
rappresentato dalla
curatrice RA 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
e ora sul reclamo 18
giugno 2019 di RE 1 contro la decisione 5 giugno 2019 con cui il Pretore ha
respinto l’istanza di gratuito patrocinio tesa alla nomina dell’avv. PA 1 a sua
patrocinatrice d’ufficio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è nato a Lugano il 2
dicembre 2013. La madre, __________, ha indicato nella persona di CO 1 il
presunto padre di suo figlio.
B. Con decisione 2
febbraio 2018 (risoluzione n. 255/2018 - seduta del 25 gennaio 2018) l’Autorità
regionale di protezione n. __________ (in seguito: ARP __________), sede di __________,
ha istituito a favore del minore una curatela ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC con
il compito di rappresentarlo per l’accertamento della paternità e salvaguardare
il suo diritto al mantenimento. L’incarico è stato affidato a __________, che è
stata altresì autorizzata a conferire mandato ad un legale per promuovere
l’azione di accertamento della paternità.
In sua sostituzione, il 31
ottobre 2018 (risoluzione n. 2986/2018 - seduta del 26 ottobre 2018) l’ARP __________
ha incaricato RA 1 - con effetto dal 19 settembre 2018 e sempre in applicazione
dell’art. 308 cpv. 2 CC - di rappresentare RE 1 per l’accertamento della
paternità e la salvaguardia al diritto al mantenimento, inclusa l’autorizzazione
a conferire mandato ad un legale per promuovere l’azione di accertamento della
paternità.
C. Con petizione 11
marzo 2019 RE 1 ha introdotto innanzi alla Pretura del Distretto di Blenio
un’azione di accertamento di paternità nei confronti di CO 1. Contestualmente
egli ha postulato l’ammissione al gratuito patrocinio, inclusa la designazione
dell’avv. PA 1 a sua patrocinatrice d’ufficio.
D. Con decisione 5
giugno 2019 il Pretore si è pronunciato sull’istanza di gratuito patrocinio
limitatamente alla richiesta di nomina dell’avv. PA 1 a patrocinatrice d’ufficio
di RE 1, respingendola. Ha quindi rinviato a separato giudizio la decisione sull’esenzione
dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali.
E. Con reclamo 18 giugno
2019 RE 1 chiede la riforma della citata decisione nel senso di accogliere
l’istanza di gratuito patrocinio e nominare l’avv. PA 1 quale sua
patrocinatrice d’ufficio. Chiede poi gli sia riconosciuto il gratuito
patrocinio nella forma integrale con l’assistenza della medesima patrocinatrice,
anche in sede di reclamo.
Non sono state chieste
osservazioni al reclamo.
F. Al dibattimento dell’8
luglio 2019 CO 1 si è opposto all’azione di accertamento di paternità,
opponendosi all’esame del DNA, sostenendo non essere dati i presupposti legali
dell’art. 262 CC.
Con decisione 12 luglio
2019 il Pretore ha riconosciuto il beneficio del gratuito patrocinio all’attore,
nella misura in cui questi postulava l’esenzione da anticipi, cauzioni e spese
processuali.
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248
lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine
d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata,
notificata il 5 giugno 2019, è pervenuta al reclamante il giorno 11 giugno 2019
(estratto “Tracciamento degli invii” 12 luglio 2019). Spedito il 18 giugno 2019
(timbro sulla busta originale d’invio), il gravame è così tempestivo e, da questo
punto di vista, ammissibile.
2. Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3. Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere
concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle
ripetibili alla controparte (cpv. 3).
Sapere se un patrocinatore
d’ufficio sia oggettivamente necessario dipende dalle circostanze concrete del
singolo caso. La natura giuridica della procedura in questione non è
determinante, poiché di principio la possibilità di nominare un patrocinatore
d’ufficio entra in considerazione in ogni procedura dove il richiedente è
coinvolto, se è necessario per la tutela dei suoi diritti (Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 13 ad art. 118).
3.1 Gli interessi di chi
sollecita il gratuito patrocinio possono essere toccati in modo rilevante e
andare così ad incidere fortemente sulla sua posizione giuridica, nel qual caso
quel beneficio va di principio concesso senza che vi sia la necessità di
dimostrare l’esistenza di altre situazioni particolari; e, a fronte di un
siffatto contesto, in caso di dubbio il giudice ha da accordare il gratuito
patrocinio (Trezzini, op. cit., n.
15 seg. ad art. 118).
3.2 Se l’incidenza sulla
situazione giuridica del richiedente è di minore importanza, è da considerare la
complessità fattuale e/o giuridica della causa, verificando se la stessa cagiona
al richiedente difficoltà che non è in grado di affrontare da solo, tanto da
rendere necessario l’intervento di un patrocinatore d’ufficio per tutelare i propri
diritti (Trezzini, op. cit., n. 17
ad art. 118). Da valutare è pure la capacità del richiedente di districarsi e comprendere
Fatti
i meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche conto della sua formazione
e capacità, segnatamente linguistiche rispettivamente degli obblighi di
direzione materiale del processo in capo al giudice (Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 118). Per il principio di
uguaglianza delle armi, il gratuito patrocinio è da concedere qualora la
controparte sia già patrocinata da un avvocato, a prescindere da un effettivo svantaggio
(Trezzini, op. cit., n. 19 ad art.
118).
3.3 Ciò posto, il giudice deve
valutare la necessità di un patrocinatore d’ufficio in ogni singola procedura,
anche se retta dal principio inquisitorio sociale o illimitato. Soprattutto in
tematiche di natura famigliare, questa valutazione non dev’essere eccessivamente
rigorosa, né limitata ad un mero ragionamento indirizzato soltanto ai
meccanismi procedurali o alla massima applicabile. Il ruolo dell’avvocato non
si limita, in questi casi, al solo diritto materiale o processuale, ma svolge
anche compiti di mediatore, di paciere, d’interlocutore e di filtro con il
cliente. Ruoli che, in un ambiente spesso emotivamente assai connotato, sono
decisivi e vanno pure considerati nel valutare la necessità di un patrocinatore
d’ufficio (Trezzini, op. cit., n.
20, 21 e 22 ad art. 118).
4. In concreto, il Pretore
ha ritenuto la curatrice RA 1 idonea tanto dal profilo personale quanto per le
competenze a svolgere il compito di rappresentanza del minore per
l’accertamento della paternità e la salvaguardia al diritto al mantenimento,
poiché tale l’aveva considerata l’ARP __________. Ha quindi concluso che la tutela
dei diritti del minore non necessitava della nomina di un patrocinatore
d’ufficio in sostituzione della curatrice. Diversamente la stessa ARP __________
avrebbe già di moto proprio designato un avvocato, conformemente alla prassi
della Camera di protezione del Tribunale d’appello, segnatamente consid. 3.2
della decisione inc. n. 9.2015.64 [recte: 9.2015.164] del 22 febbraio 2016. Peraltro,
la vertenza nemmeno pareva particolarmente complessa, l’istruttoria riducendosi
in sostanza al solo esame del DNA.
5. Il reclamante sostiene
che la conclusione del Pretore non trova riscontro negli atti. L’ARP __________
si era limitata a nominare la curatrice in quanto esclusiva rappresentante
legale del minore. Non l’aveva però considerata idonea e competente a promuovere
personalmente e direttamente causa, tant’è che esplicitamente l’aveva autorizzata
a conferire mandato ad un legale per promuovere l’azione di accertamento di
paternità. Il Pretore poteva anche non condividere la decisione dell’ARP __________,
ma certo non poteva metterla in discussione nell’ambito dell’azione di
accertamento di paternità. L’argomento è pertinente.
5.1 Con la decisione 31 ottobre
2018 la curatrice è stata incaricata di rappresentare il minore per
l’accertamento di paternità e la salvaguardia al diritto al mantenimento e, a
tale scopo, la stessa è stata nel contempo autorizzata a conferire mandato ad
un legale (sopra, consid. B). Di primo acchito, e proprio perché il compito è circoscritto
all’accertamento della paternità e alla salvaguardia al diritto al
mantenimento, sorge invero spontanea qualche perplessità in merito alla decisione
dell’ARP __________ di nominare RA 1 quale curatrice e autorizzarla nel
contempo a rivolgersi ad un avvocato per promuovere la relativa causa
giudiziaria, anziché propendere per un affidamento diretto della curatela del
minore ad un avvocato. Pertanto, sotto questo profilo, le remore del Pretore sono
senz’altro comprensibili. Nondimeno, il fatto stesso che l’ARP __________ le
abbia delegato l’incombenza di conferire il mandato ad un avvocato, induce a
ritenere che la curatrice RA 1 non avesse le competenze necessarie per introdurre
e gestire di persona l’intera causa giudiziaria di paternità. A ben vedere,
pare piuttosto di capire che, in un’ottica di più ampio respiro, l’ARP __________
abbia semplicemente posto le condizioni quadro per una risoluzione della
controversia fuori dal contesto giudiziario, nel qual caso la sola
rappresentanza della curatrice RA 1 sarebbe bastata, ritenuto che dovendosi
adire la via giudiziaria si sarebbe fatto capo alle competenze di un avvocato. Nel
solco di questo ragionamento, l’insuccesso della prima opzione ha reso necessaria
la via giudiziaria e quindi il conferimento del mandato di patrocinio da parte
della curatrice RA 1 all’avv. PA 1.
5.2 Questa lettura è invero coerente
anche a fronte della prassi della Camera di protezione del Tribunale d’appello a
cui lo stesso Pretore ha rinviato (decisione inc. n. 9.2015.164 del 22 febbraio
2016, in particolare consid. 3.2). Il caso riguardava la nomina ad opera della
competente ARP di un curatore a favore di una minore per procedere all’accertamento
giudiziario della filiazione paterna, con conseguente rilascio della relativa autorizzazione
a stare in causa, curatore che appunto si era poi rivolto ad un legale. In
merito la Camera di protezione del Tribunale d’appello ha avuto modo di evidenziare
che, laddove il curatore fosse investito di questo unico compito di
rappresentanza giudiziaria, s’imponeva la nomina di una persona provvista delle
competenze legali indispensabili per poter adire le vie giudiziarie. In
considerazione del fatto che il curatore aveva subito conferito un mandato
professionale ad un avvocato affinché rappresentasse la minore nella relativa
azione di accertamento di paternità, la Camera ne aveva dedotto che quello
stesso curatore non aveva le conoscenze professionali necessarie per assumere i
compiti che gli erano stati attribuiti. Sicché aveva annullato la decisione e
retrocesso gli atti alla competente ARP per procedere alla nomina di un nuovo
curatore.
6. Il reclamante obietta
ancora che, diversamente da quanto ritenuto dal Pretore, la vertenza non può
essere considerata di semplice esecuzione poiché implica comunque le necessarie
conoscenze giuridiche, formali e materiali, di non facile accesso a chiunque
(reclamo, pag. 4). La doglianza è pertinente anche da questo punto di vista.
Certo l’azione di accertamento
di paternità che qui ci occupa è, come tale, retta dal principio inquisitorio
illimitato e - come evidenziato dal Pretore - di fatto si risolverà molto
verosimilmente con l’esecuzione dell’esame del DNA. È nondimeno indubbio che il
tema tocca fortemente gli interessi del reclamante. Non va inoltre dimenticato
che, laddove quell’esame dovesse risultare positivo, diverrà di immediata
attualità anche l’aspetto legato alla salvaguardia del suo diritto al mantenimento.
7. Tutto ciò
considerato, resta invero da stabilire se nell’ottica di ragionamento e
apprezzamento ritenuto dal Pretore sia ravvisabile un manifesto errato
accertamento dei fatti e, conseguentemente, un’errata applicazione del diritto.
A mente di questa Camera la risposta è affermativa. Basti rilevare che una
conferma del diniego alla nomina a patrocinatrice d’ufficio di RE 1 dell’avv. PA
1 equivarrebbe in sostanza a porre a carico del minore il prezzo di una
decisione dell’ARP __________ che, alla resa dei conti, è forse stata
eccessivamente zelante. Di modo che, quantomeno nel suo risultato finale,
l’accertamento pretorile può ritenersi manifestamente errato e, pertanto,
finanche costitutivo di un’errata applicazione del diritto. Di qui
l’accoglimento del reclamo e la conseguente riforma del giudizio impugnato.
8. La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo
Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470
consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per
le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico
dello Stato risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501
consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato incombe pure l’obbligo di remunerare le
prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui che, con successo, impugna
una decisione che rifiuta il gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid.
4.3.2). Al reclamante, che esce vittorioso davanti a questa Camera, va pertanto
corrisposta un’adeguata indennità secondo il Regolamento per la fissazione
delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). In concreto un’indennità di fr. 600.–,
a valere quale copertura di quasi tre ore di lavoro, dispendio di tempo
senz’altro adeguato per redigere il reclamo in oggetto, e che appare corretto
anche a fronte di una tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 Rtar) e dell’IVA del
7.7% (art. 14 cpv. 1 Rtar).
Questo rende priva
d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.
9. Il reclamo, trattato
in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 18 giugno 2019 di RE
1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 5 giugno 2019
della Pretura del Distretto di Blenio (inc. n. SE.2019.2) è annullato e
riformato come segue:
“1. In accoglimento dell’istanza di gratuito
patrocinio 11 marzo 2019 l’avv. PA 1, __________, è nominata quale
patrocinatrice d’ufficio di RE 1.”
Considerandi
2.
La domanda di
gratuito patrocinio 18 giugno 2019 di RE 1 è dichiarata priva d’oggetto.
3.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dello Stato del Cantone
Ticino. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a RE 1 fr. 600.– a titolo di
ripetibili.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 18 giugno 2019 alla controparte):
– ;
– .
Comunicazione:
– alla Pretura del
Distretto di Blenio;
– Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).