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13.2019.57

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 novembre 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche conto della sua formazione

e capacità, segnatamente linguistiche rispettivamente degli obblighi di

direzione materiale del processo in capo al giudice (Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 118). Per il principio di

uguaglianza delle armi, il gratuito patrocinio è da concedere qualora la

controparte sia già patrocinata da un avvocato, a prescindere da un effettivo svantaggio

(Trezzini, op. cit., n. 19 ad art.

118).

3.3 Ciò posto, il giudice deve

valutare la necessità di un patrocinatore d’ufficio in ogni singola procedura,

anche se retta dal principio inquisitorio sociale o illimitato. Soprattutto in

tematiche di natura famigliare, questa valutazione non dev’essere eccessivamente

rigorosa, né limitata ad un mero ragionamento indirizzato soltanto ai

meccanismi procedurali o alla massima applicabile. Il ruolo dell’avvocato non

si limita, in questi casi, al solo diritto materiale o processuale, ma svolge

anche compiti di mediatore, di paciere, d’interlocutore e di filtro con il

cliente. Ruoli che, in un ambiente spesso emotivamente assai connotato, sono

decisivi e vanno pure considerati nel valutare la necessità di un patrocinatore

d’ufficio (Trezzini, op. cit., n.

20, 21 e 22 ad art. 118).

4. In concreto, il Pretore

ha ritenuto la curatrice RA 1 idonea tanto dal profilo personale quanto per le

competenze a svolgere il compito di rappresentanza del minore per

l’accertamento della paternità e la salvaguardia al diritto al mantenimento,

poiché tale l’aveva considerata l’ARP __________. Ha quindi concluso che la tutela

dei diritti del minore non necessitava della nomina di un patrocinatore

d’ufficio in sostituzione della curatrice. Diversamente la stessa ARP __________

avrebbe già di moto proprio designato un avvocato, conformemente alla prassi

della Camera di protezione del Tribunale d’appello, segnatamente consid. 3.2

della decisione inc. n. 9.2015.64 [recte: 9.2015.164] del 22 febbraio 2016. Peraltro,

la vertenza nemmeno pareva particolarmente complessa, l’istruttoria riducendosi

in sostanza al solo esame del DNA.

5. Il reclamante sostiene

che la conclusione del Pretore non trova riscontro negli atti. L’ARP __________

si era limitata a nominare la curatrice in quanto esclusiva rappresentante

legale del minore. Non l’aveva però considerata idonea e competente a promuovere

personalmente e direttamente causa, tant’è che esplicitamente l’aveva autorizzata

a conferire mandato ad un legale per promuovere l’azione di accertamento di

paternità. Il Pretore poteva anche non condividere la decisione dell’ARP __________,

ma certo non poteva metterla in discussione nell’ambito dell’azione di

accertamento di paternità. L’argomento è pertinente.

5.1 Con la decisione 31 ottobre

2018 la curatrice è stata incaricata di rappresentare il minore per

l’accertamento di paternità e la salvaguardia al diritto al mantenimento e, a

tale scopo, la stessa è stata nel contempo autorizzata a conferire mandato ad

un legale (sopra, consid. B). Di primo acchito, e proprio perché il compito è circoscritto

all’accertamento della paternità e alla salvaguardia al diritto al

mantenimento, sorge invero spontanea qualche perplessità in merito alla decisione

dell’ARP __________ di nominare RA 1 quale curatrice e autorizzarla nel

contempo a rivolgersi ad un avvocato per promuovere la relativa causa

giudiziaria, anziché propendere per un affidamento diretto della curatela del

minore ad un avvocato. Pertanto, sotto questo profilo, le remore del Pretore sono

senz’altro comprensibili. Nondimeno, il fatto stesso che l’ARP __________ le

abbia delegato l’incombenza di conferire il mandato ad un avvocato, induce a

ritenere che la curatrice RA 1 non avesse le competenze necessarie per introdurre

e gestire di persona l’intera causa giudiziaria di paternità. A ben vedere,

pare piuttosto di capire che, in un’ottica di più ampio respiro, l’ARP __________

abbia semplicemente posto le condizioni quadro per una risoluzione della

controversia fuori dal contesto giudiziario, nel qual caso la sola

rappresentanza della curatrice RA 1 sarebbe bastata, ritenuto che dovendosi

adire la via giudiziaria si sarebbe fatto capo alle competenze di un avvocato. Nel

solco di questo ragionamento, l’insuccesso della prima opzione ha reso necessaria

la via giudiziaria e quindi il conferimento del mandato di patrocinio da parte

della curatrice RA 1 all’avv. PA 1.

5.2 Questa lettura è invero coerente

anche a fronte della prassi della Camera di protezione del Tribunale d’appello a

cui lo stesso Pretore ha rinviato (decisione inc. n. 9.2015.164 del 22 febbraio

2016, in particolare consid. 3.2). Il caso riguardava la nomina ad opera della

competente ARP di un curatore a favore di una minore per procedere all’accertamento

giudiziario della filiazione paterna, con conseguente rilascio della relativa autorizzazione

a stare in causa, curatore che appunto si era poi rivolto ad un legale. In

merito la Camera di protezione del Tribunale d’appello ha avuto modo di evidenziare

che, laddove il curatore fosse investito di questo unico compito di

rappresentanza giudiziaria, s’imponeva la nomina di una persona provvista delle

competenze legali indispensabili per poter adire le vie giudiziarie. In

considerazione del fatto che il curatore aveva subito conferito un mandato

professionale ad un avvocato affinché rappresentasse la minore nella relativa

azione di accertamento di paternità, la Camera ne aveva dedotto che quello

stesso curatore non aveva le conoscenze professionali necessarie per assumere i

compiti che gli erano stati attribuiti. Sicché aveva annullato la decisione e

retrocesso gli atti alla competente ARP per procedere alla nomina di un nuovo

curatore.

6. Il reclamante obietta

ancora che, diversamente da quanto ritenuto dal Pretore, la vertenza non può

essere considerata di semplice esecuzione poiché implica comunque le necessarie

conoscenze giuridiche, formali e materiali, di non facile accesso a chiunque

(reclamo, pag. 4). La doglianza è pertinente anche da questo punto di vista.

Certo l’azione di accertamento

di paternità che qui ci occupa è, come tale, retta dal principio inquisitorio

illimitato e - come evidenziato dal Pretore - di fatto si risolverà molto

verosimilmente con l’esecuzione dell’esame del DNA. È nondimeno indubbio che il

tema tocca fortemente gli interessi del reclamante. Non va inoltre dimenticato

che, laddove quell’esame dovesse risultare positivo, diverrà di immediata

attualità anche l’aspetto legato alla salvaguardia del suo diritto al mantenimento.

7. Tutto ciò

considerato, resta invero da stabilire se nell’ottica di ragionamento e

apprezzamento ritenuto dal Pretore sia ravvisabile un manifesto errato

accertamento dei fatti e, conseguentemente, un’errata applicazione del diritto.

A mente di questa Camera la risposta è affermativa. Basti rilevare che una

conferma del diniego alla nomina a patrocinatrice d’ufficio di RE 1 dell’avv. PA

1 equivarrebbe in sostanza a porre a carico del minore il prezzo di una

decisione dell’ARP __________ che, alla resa dei conti, è forse stata

eccessivamente zelante. Di modo che, quantomeno nel suo risultato finale,

l’accertamento pretorile può ritenersi manifestamente errato e, pertanto,

finanche costitutivo di un’errata applicazione del diritto. Di qui

l’accoglimento del reclamo e la conseguente riforma del giudizio impugnato.

8. La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo

Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470

consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per

le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico

dello Stato risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501

consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato incombe pure l’obbligo di remunerare le

prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui che, con successo, impugna

una decisione che rifiuta il gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid.

4.3.2). Al reclamante, che esce vittorioso davanti a questa Camera, va pertanto

corrisposta un’adeguata indennità secondo il Regolamento per la fissazione

delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). In concreto un’indennità di fr. 600.–,

a valere quale copertura di quasi tre ore di lavoro, dispendio di tempo

senz’altro adeguato per redigere il reclamo in oggetto, e che appare corretto

anche a fronte di una tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 Rtar) e dell’IVA del

7.7% (art. 14 cpv. 1 Rtar).

Questo rende priva

d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.

9. Il reclamo, trattato

in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 18 giugno 2019 di RE

1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 5 giugno 2019

della Pretura del Distretto di Blenio (inc. n. SE.2019.2) è annullato e

riformato come segue:

“1. In accoglimento dell’istanza di gratuito

patrocinio 11 marzo 2019 l’avv. PA 1, __________, è nominata quale

patrocinatrice d’ufficio di RE 1.”

Considerandi

2.

La domanda di

gratuito patrocinio 18 giugno 2019 di RE 1 è dichiarata priva d’oggetto.

3.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dello Stato del Cantone

Ticino. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a RE 1 fr. 600.– a titolo di

ripetibili.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 18 giugno 2019 alla controparte):

– ;

– .

Comunicazione:

– alla Pretura del

Distretto di Blenio;

– Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione

del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).