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Decisione

13.2019.59

Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio. Esclusa una situazione di indigenza in capo alla richiedente. Esistenza di sostanza mobiliare. Spesa sostenibile anche tramite pagamenti rateali sull'arc

4 novembre 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori lo sono (Bühler, in:

Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 47 ad art. 117).

4. Il Pretore aggiunto

ha stabilito in fr. 3'860.– il reddito mensile netto disponibile in capo alla

reclamante, tredicesima mensilità inclusa. Rilevata la scarsità delle

allegazioni circa il fabbisogno personale mensile, il primo giudice ha stabilito

una cifra di fr. 2'500.– comprensiva di fr. 1'350.– di minimo vitale, fr. 440.–

di quota parte della pigione e spese accessorie, fr. 250.– stimati di premio

assicurazione malattia, fr. 304.85 di rata mensile leasing auto, fr. 100.70 di

RC auto e fr. 28.10 di assicurazione economia domestica e RC. Il Pretore aggiunto

ha inoltre evidenziato che l’interessata era titolare di un conto privato soci

presso __________ il cui saldo al 31 marzo 2019 assommava a fr. 40'547.66. Date

queste premesse, egli ha escluso che in capo alla reclamante fosse dato il

presupposto dell’indigenza.

5. La reclamante

obietta di avere prodotto tutta la necessaria documentazione a comprova delle sue

entrate e delle sue spese, e quindi del fatto che era sprovvista dei mezzi

finanziari per far fronte all’azione di mantenimento (reclamo, pag. 3 n. 4). Nondimeno,

sotto questo profilo, l’interessata non formula puntuali critiche alle poste e modalità

di calcolo di reddito e fabbisogno così come operate dal primo giudice. Di modo

che, non v’è motivo per ritenere che le cifre così come quantificate dal primo

giudice siano frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti. Sicché,

al riguardo, il reclamo è infondato.

6. Rileva invero la

reclamante che nel suo fabbisogno personale mensile il Pretore aggiunto non ha conteggiato

affatto quello delle due figlie, stabilito in base ai parametri fissati dalle

Raccomandazioni di Zurigo (reclamo, pag. 4 n. 5). Va tuttavia rilevato che, in

assenza di una comunione domestica di entrambi i genitori con i propri figli,

il fabbisogno del genitore che ha la custodia dei figli impone un calcolo a sé

stante rispetto a quello dei figli (Bühler,

op. cit., n. 142 e n. 208 ad art. 117). Non solo. Le necessità dei figli

vanno ancora adeguate ai loro effettivi e reali bisogni, dovendosi pertanto

escludere a priori una trasposizione tout court di valori generici e

standardizzati che fanno astrazione delle particolarità del caso specifico. E,

di fatto, la reclamante al riguardo non spende una parola limitandosi a

richiamare le citate Raccomandazioni di Zurigo. Si aggiunga peraltro che i

citati parametri sono finanche comprensivi di assegni familiari e/o prestazioni

di mantenimento versate da terzi (Empfehlungen zur Bemessung von

Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª edizione, pag. 9; ICCA inc. n. 11.2012.10

del 20 ottobre 2014 consid. 7a) di cui, per quanto effettivamente percepite

(inc. n. CM.2019.376/ SE.2019.226: act. I, pag. 7 n. 8), va pure tenuto conto. Su

questo punto però la reclamante tace. A fronte di tutto ciò, la critica della

reclamante, generica ed aleatoria, si rivela così inconsistente.

7. Afferma ancora la

reclamante che, volendo limitare in fr. 1'400.– il fabbisogno di entrambe le

due figlie, il suo reddito non basterebbe comunque a coprire il proprio

fabbisogno personale e quello delle bambine (reclamo, pag. 4 n. 6). Se non che,

evocata per la prima volta con il reclamo e a fronte di una decisione di

diniego di gratuito patrocinio, oltretutto senza spendere particolari

specificazioni sulle modalità di calcolo, la cifra risulterebbe come tale inammissibile

per effetto dell’art. 326 cpv. 1 CPC. Sia come sia, andrebbe ancora altresì chiarito

il tema di eventuali assegni familiari e/o altre prestazioni di mantenimento

versate da terzi (sopra, consid. 6). Si volesse, ad ogni modo, finanche computare

il fabbisogno delle figlie di fr. 1'400.– a motivo che il padre non versa al

momento contributi di mantenimento alla madre e fare così astrazione

dell’eccedenza mensile di fr. 1'360.– accertata dal Pretore aggiunto e che qui -

per quanto detto (sopra, consid. 4 e 5) - trova conferma, non sarebbero

comunque dati gli estremi per ravvisare una situazione di indigenza.

8. Il Pretore aggiunto ha

in effetti accertato l’esistenza di un conto privato bancario detenuto dalla

reclamante e che al 31 marzo 2019 presentava un saldo di fr. 40'547.66.

8.1 La reclamante sostiene di dover

attingere a detto conto per far fronte ai bisogni suoi e delle bambine, che

però, per quanto si è detto (sopra, consid. 7), in base ai dati disponibili e a

un giudizio di verosimiglianza risultano sostanzialmente coperti dal reddito mensile

conseguito dalla reclamante. A fronte di un conto bancario in attivo di fr.

40'547.66 al 31 marzo 2019 e richiamato l’obbligo di mantenimento e di

assistenza di un genitore verso i figli che include anche quello di anticipare

rispettivamente partecipare a spese giudiziarie sorte a tutela di loro

interessi (sopra, consid. 3.2), vi erano senz’altro i presupposti per ritenere

che la reclamante disponesse del margine necessario per sopperire a quel

momento almeno e in via provvisoria anche al costo giudiziario dell’azione di

mantenimento da lei promossa in veste di sostituto processuale delle due figlie

minorenni (DTF 136 III 365, 129 III 58 consid. 3.1.3). La censura si rivela

così senza pertinenza.

8.2 L’interessata rileva che in

sede di udienza il padre delle bambine aveva rivendicato la sua esclusiva

proprietà di quel capitale, preannunciando già la sua intenzione di appunto agire

in giudizio nei di lei confronti affinché i soldi depositati su quel conto gli

fossero restituiti. A suo modo di vedere, che il Pretore aggiunto avesse negato

il gratuito patrocinio a motivo dell’esistenza di quella somma capitale costituiva

pertanto un accertamento manifestamente errato dei fatti (reclamo, pag. 5 n.

8). L’argomento è tuttavia fuorviante, poiché in un’ottica di mantenimento delle

figlie la questione della titolarità di questo importo di denaro non ha una

portata pratica. Dagli atti e fino a prova contraria risulta che il conto

bancario è intestato alla reclamante (doc. R e U). E, da questo punto di vista,

già si è detto che a fronte di una disponibilità quantificabile in fr.

40'547.66 quest’ultima aveva senz’altro un agio sufficientemente sostenibile per

supportare il costo dell’azione promossa a tutela delle sue due figlie (sopra,

consid. 8.1). D’altra parte l’obbligo di mantenimento e di assistenza, comprensivo

dell’anticipo e/o partecipazione alle eventuali spese giudiziarie per i figli,

vale anche in capo al padre sprovvisto della loro custodia (consid. 3.2). Sicché,

alla resa dei conti, nell’ipotesi in cui si trattasse effettivamente di soldi del

padre, il fatto di attingervi nell’interesse delle due figlie minorenni si

tradurrebbe in sostanza in un adempimento di tale suo obbligo. Pare quindi difficile

che, in siffatte circostanze, egli possa validamente rivendicare dalla madre la

restituzione di importi destinati a finanziare il loro mantenimento. Non è

pertanto ravvisabile un accertamento manifestamente errato dei fatti imputabile

al primo giudice. La decisione impugnata resiste così alla critica.

8.3 La reclamante si duole infine

del fatto che il padre aveva dichiarato di vincolare il versamento di un

contributo di mantenimento complessivo per le figlie di Euro 1'000.– a

condizione che lei restituisse il capitale depositato sul citato conto bancario

(reclamo, pag. 5 n. 10). Se non che, quand’anche discutibile, la critica non è

affatto pertinente e, comunque, oramai superata dall’azione di mantenimento da

lei promossa quale sostituto processuale delle bambine. Una volta di più il reclamo

è infondato.

9. A titolo

abbondanziale giova rilevare che l’esito odierno del reclamo non risulta

arbitrario neppure alla luce del successivo accordo delle parti sui contributi

di mantenimento per le figlie e del conseguente stralcio della causa di cui al

decreto 6 settembre 2019 (inc. n. SE.2019.226). In effetti il padre versa alla

madre fr. 650.– ciascuna per il mantenimento delle due figlie da settembre 2019,

che si aggiungono agli assegni familiari di fr. 260.– ognuna direttamente percepiti

dalla madre. Dal canto suo il Pretore aggiunto ha rinunciato al prelievo di

tasse di giustizia e spese per premiare lo sforzo conciliatorio delle parti,

motivo per cui la richiesta di gratuito patrocinio concerne solo l’onorario del

patrocinatore legale della reclamante. Premessa la redazione dell’istanza di

conciliazione (11 pagine) e lo svolgimento della relativa udienza, l’azione di

mantenimento che è seguita ha visto la presentazione dell’atto iniziale in esatta

copia dell’istanza di conciliazione e la partecipazione al dibattimento del 6

settembre 2019. Nel complesso la prevedibile spesa pare così senz’altro sostenibile

anche ipotizzando un pagamento a rate di fr. 300.– mensili sull’arco di un

anno, rispettivamente fr. 200.– sull’arco di un anno e mezzo (cfr. Trezzini, op. cit., n. 32 seg. ad art.

117).

10. Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore,

natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni

su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e già anticipate dalla reclamante qui

soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), restano a suo carico. Non si pone la

questione delle ripetibili non essendo state chieste osservazioni.

11. Il reclamo, trattato

in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 12 luglio 2019 di RE

1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese processuali

del reclamo, stabilite in fr. 300.– e già anticipate dalla reclamante, restano

a suo carico.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 12 luglio 2019 alla controparte):

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione (art. 1000 cpv.

1.

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.