13.2019.59
Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio. Esclusa una situazione di indigenza in capo alla richiedente. Esistenza di sostanza mobiliare. Spesa sostenibile anche tramite pagamenti rateali sull'arc
4 novembre 2019Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.59
Lugano
4 novembre 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CM.2019.376/SE.2019.226 (procedura di
conciliazione/azione di mantenimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa - rispettivamente - con
istanza 27 maggio 2019 e con azione 27 giugno 2019 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
e ora sul reclamo 12
luglio 2019 di RE 1 contro la decisione 2 luglio 2019 con cui il Pretore
aggiunto ha respinto le sue istanze di gratuito patrocinio 27 maggio 2019 (inc.
n. SO.2019.2776) e 27 giugno 2019 (inc. n. SO.2019.3091);
ritenuto
in fatto: A. Dalla relazione tra RE 1,
domiciliata a __________, e CO 1, domiciliato in Italia a __________, sono nate
L__________ e A__________. La madre e le due figlie hanno vissuto a __________ con
il padre nella casa di proprietà di quest’ultimo. A marzo 2019 la madre insieme
alle due figlie è rientrata in Svizzera trasferendosi ad __________, dove dal
1° aprile 2019 ha preso domicilio.
B. Con istanza di
conciliazione 27 maggio 2019 RE 1 ha chiesto a CO 1 il pagamento di contributi
di mantenimento per le due figlie in base ai parametri delle Raccomandazioni dell’Ufficio
della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo. L’istante
ha altresì postulato la concessione del gratuito patrocinio con l’assistenza
legale dello Studio legale __________. L’autorizzazione ad agire è stata
rilasciata il 26 giugno 2019.
C. Con petizione 27
giugno 2019 RE 1 ha convenuto CO 1 innanzi alla medesima Pretura rivendicando, già
in via cautelare, il pagamento dei contributi di mantenimento per le figlie. Ha
poi rinnovato la domanda di gratuito patrocinio, inclusa la rappresentanza dello
Studio legale __________. Con osservazioni 18 luglio 2019 il convenuto si è
opposto alla petizione.
D. Intanto, con
decisione unica del 2 luglio 2019 il Pretore aggiunto ha negato, sia per la
procedura di conciliazione sia per la susseguente procedura di merito, il
beneficio del gratuito patrocinio all’interessata in quanto non indigente.
Con reclamo 12 luglio 2019
RE 1 contesta questa decisione e ne chiede la riforma nel senso di essere posta
al beneficio del gratuito patrocinio come postulato.
Il reclamo non è stato notificato
alla controparte.
E. All’udienza del 6
settembre 2019 le parti hanno infine raggiunto un accordo sui contributi di
mantenimento per le figlie. Il 9 settembre 2019 il Pretore aggiunto ha omologato
il citato accordo e stralciato dai ruoli la causa.
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248
lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine
d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata,
notificata il 2 luglio 2019, è pervenuta alla reclamante il giorno 4 luglio
2019 (doc. A: copia busta d’intimazione e copia estratto “Tracciamento degli
invii”). Consegnato a mano alla cancelleria del Tribunale d’appello il giorno
12 luglio 2019, il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
2. Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3. Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere
concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle
ripetibili alla controparte (cpv. 3).
3.1 È considerato indigente chi
non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in
astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle
particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26
agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio
limitato (Trezzini, op. cit., n.
15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare -
spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,
sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è
in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il
proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5
con rinvii).
3.2 Il gratuito patrocinio è
sussidiario rispetto agli obblighi di mantenimento e di assistenza dei genitori
verso i figli minorenni dedotti dal diritto di famiglia e possono finanche
includere l’anticipo di costi giudiziari resisi necessari per la tutela dei loro
interessi (decisione del Tribunale federale 5A_606/2018 del 13 dicembre 2018 consid.
5.2 con riferimenti,5A_617/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 5.3; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO,
3a ed., 2017, n. 13a ad art. 117; Huber,
in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE- Kommentar, 2a ed.,
2016, n. 34 ad art. 117). Della disponibilità finanziaria dei genitori va
quindi tenuto conto (decisione del Tribunale federale 5A_606/2018 del 13
dicembre 2018 consid. 5.2 con riferimenti,5A_617/2011 del 18 ottobre 2011
consid. 5.3). In sostanza il figlio minorenne viene considerato indigente se entrambi
Fatti
i genitori lo sono (Bühler, in:
Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 47 ad art. 117).
4. Il Pretore aggiunto
ha stabilito in fr. 3'860.– il reddito mensile netto disponibile in capo alla
reclamante, tredicesima mensilità inclusa. Rilevata la scarsità delle
allegazioni circa il fabbisogno personale mensile, il primo giudice ha stabilito
una cifra di fr. 2'500.– comprensiva di fr. 1'350.– di minimo vitale, fr. 440.–
di quota parte della pigione e spese accessorie, fr. 250.– stimati di premio
assicurazione malattia, fr. 304.85 di rata mensile leasing auto, fr. 100.70 di
RC auto e fr. 28.10 di assicurazione economia domestica e RC. Il Pretore aggiunto
ha inoltre evidenziato che l’interessata era titolare di un conto privato soci
presso __________ il cui saldo al 31 marzo 2019 assommava a fr. 40'547.66. Date
queste premesse, egli ha escluso che in capo alla reclamante fosse dato il
presupposto dell’indigenza.
5. La reclamante
obietta di avere prodotto tutta la necessaria documentazione a comprova delle sue
entrate e delle sue spese, e quindi del fatto che era sprovvista dei mezzi
finanziari per far fronte all’azione di mantenimento (reclamo, pag. 3 n. 4). Nondimeno,
sotto questo profilo, l’interessata non formula puntuali critiche alle poste e modalità
di calcolo di reddito e fabbisogno così come operate dal primo giudice. Di modo
che, non v’è motivo per ritenere che le cifre così come quantificate dal primo
giudice siano frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti. Sicché,
al riguardo, il reclamo è infondato.
6. Rileva invero la
reclamante che nel suo fabbisogno personale mensile il Pretore aggiunto non ha conteggiato
affatto quello delle due figlie, stabilito in base ai parametri fissati dalle
Raccomandazioni di Zurigo (reclamo, pag. 4 n. 5). Va tuttavia rilevato che, in
assenza di una comunione domestica di entrambi i genitori con i propri figli,
il fabbisogno del genitore che ha la custodia dei figli impone un calcolo a sé
stante rispetto a quello dei figli (Bühler,
op. cit., n. 142 e n. 208 ad art. 117). Non solo. Le necessità dei figli
vanno ancora adeguate ai loro effettivi e reali bisogni, dovendosi pertanto
escludere a priori una trasposizione tout court di valori generici e
standardizzati che fanno astrazione delle particolarità del caso specifico. E,
di fatto, la reclamante al riguardo non spende una parola limitandosi a
richiamare le citate Raccomandazioni di Zurigo. Si aggiunga peraltro che i
citati parametri sono finanche comprensivi di assegni familiari e/o prestazioni
di mantenimento versate da terzi (Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª edizione, pag. 9; ICCA inc. n. 11.2012.10
del 20 ottobre 2014 consid. 7a) di cui, per quanto effettivamente percepite
(inc. n. CM.2019.376/ SE.2019.226: act. I, pag. 7 n. 8), va pure tenuto conto. Su
questo punto però la reclamante tace. A fronte di tutto ciò, la critica della
reclamante, generica ed aleatoria, si rivela così inconsistente.
7. Afferma ancora la
reclamante che, volendo limitare in fr. 1'400.– il fabbisogno di entrambe le
due figlie, il suo reddito non basterebbe comunque a coprire il proprio
fabbisogno personale e quello delle bambine (reclamo, pag. 4 n. 6). Se non che,
evocata per la prima volta con il reclamo e a fronte di una decisione di
diniego di gratuito patrocinio, oltretutto senza spendere particolari
specificazioni sulle modalità di calcolo, la cifra risulterebbe come tale inammissibile
per effetto dell’art. 326 cpv. 1 CPC. Sia come sia, andrebbe ancora altresì chiarito
il tema di eventuali assegni familiari e/o altre prestazioni di mantenimento
versate da terzi (sopra, consid. 6). Si volesse, ad ogni modo, finanche computare
il fabbisogno delle figlie di fr. 1'400.– a motivo che il padre non versa al
momento contributi di mantenimento alla madre e fare così astrazione
dell’eccedenza mensile di fr. 1'360.– accertata dal Pretore aggiunto e che qui -
per quanto detto (sopra, consid. 4 e 5) - trova conferma, non sarebbero
comunque dati gli estremi per ravvisare una situazione di indigenza.
8. Il Pretore aggiunto ha
in effetti accertato l’esistenza di un conto privato bancario detenuto dalla
reclamante e che al 31 marzo 2019 presentava un saldo di fr. 40'547.66.
8.1 La reclamante sostiene di dover
attingere a detto conto per far fronte ai bisogni suoi e delle bambine, che
però, per quanto si è detto (sopra, consid. 7), in base ai dati disponibili e a
un giudizio di verosimiglianza risultano sostanzialmente coperti dal reddito mensile
conseguito dalla reclamante. A fronte di un conto bancario in attivo di fr.
40'547.66 al 31 marzo 2019 e richiamato l’obbligo di mantenimento e di
assistenza di un genitore verso i figli che include anche quello di anticipare
rispettivamente partecipare a spese giudiziarie sorte a tutela di loro
interessi (sopra, consid. 3.2), vi erano senz’altro i presupposti per ritenere
che la reclamante disponesse del margine necessario per sopperire a quel
momento almeno e in via provvisoria anche al costo giudiziario dell’azione di
mantenimento da lei promossa in veste di sostituto processuale delle due figlie
minorenni (DTF 136 III 365, 129 III 58 consid. 3.1.3). La censura si rivela
così senza pertinenza.
8.2 L’interessata rileva che in
sede di udienza il padre delle bambine aveva rivendicato la sua esclusiva
proprietà di quel capitale, preannunciando già la sua intenzione di appunto agire
in giudizio nei di lei confronti affinché i soldi depositati su quel conto gli
fossero restituiti. A suo modo di vedere, che il Pretore aggiunto avesse negato
il gratuito patrocinio a motivo dell’esistenza di quella somma capitale costituiva
pertanto un accertamento manifestamente errato dei fatti (reclamo, pag. 5 n.
8). L’argomento è tuttavia fuorviante, poiché in un’ottica di mantenimento delle
figlie la questione della titolarità di questo importo di denaro non ha una
portata pratica. Dagli atti e fino a prova contraria risulta che il conto
bancario è intestato alla reclamante (doc. R e U). E, da questo punto di vista,
già si è detto che a fronte di una disponibilità quantificabile in fr.
40'547.66 quest’ultima aveva senz’altro un agio sufficientemente sostenibile per
supportare il costo dell’azione promossa a tutela delle sue due figlie (sopra,
consid. 8.1). D’altra parte l’obbligo di mantenimento e di assistenza, comprensivo
dell’anticipo e/o partecipazione alle eventuali spese giudiziarie per i figli,
vale anche in capo al padre sprovvisto della loro custodia (consid. 3.2). Sicché,
alla resa dei conti, nell’ipotesi in cui si trattasse effettivamente di soldi del
padre, il fatto di attingervi nell’interesse delle due figlie minorenni si
tradurrebbe in sostanza in un adempimento di tale suo obbligo. Pare quindi difficile
che, in siffatte circostanze, egli possa validamente rivendicare dalla madre la
restituzione di importi destinati a finanziare il loro mantenimento. Non è
pertanto ravvisabile un accertamento manifestamente errato dei fatti imputabile
al primo giudice. La decisione impugnata resiste così alla critica.
8.3 La reclamante si duole infine
del fatto che il padre aveva dichiarato di vincolare il versamento di un
contributo di mantenimento complessivo per le figlie di Euro 1'000.– a
condizione che lei restituisse il capitale depositato sul citato conto bancario
(reclamo, pag. 5 n. 10). Se non che, quand’anche discutibile, la critica non è
affatto pertinente e, comunque, oramai superata dall’azione di mantenimento da
lei promossa quale sostituto processuale delle bambine. Una volta di più il reclamo
è infondato.
9. A titolo
abbondanziale giova rilevare che l’esito odierno del reclamo non risulta
arbitrario neppure alla luce del successivo accordo delle parti sui contributi
di mantenimento per le figlie e del conseguente stralcio della causa di cui al
decreto 6 settembre 2019 (inc. n. SE.2019.226). In effetti il padre versa alla
madre fr. 650.– ciascuna per il mantenimento delle due figlie da settembre 2019,
che si aggiungono agli assegni familiari di fr. 260.– ognuna direttamente percepiti
dalla madre. Dal canto suo il Pretore aggiunto ha rinunciato al prelievo di
tasse di giustizia e spese per premiare lo sforzo conciliatorio delle parti,
motivo per cui la richiesta di gratuito patrocinio concerne solo l’onorario del
patrocinatore legale della reclamante. Premessa la redazione dell’istanza di
conciliazione (11 pagine) e lo svolgimento della relativa udienza, l’azione di
mantenimento che è seguita ha visto la presentazione dell’atto iniziale in esatta
copia dell’istanza di conciliazione e la partecipazione al dibattimento del 6
settembre 2019. Nel complesso la prevedibile spesa pare così senz’altro sostenibile
anche ipotizzando un pagamento a rate di fr. 300.– mensili sull’arco di un
anno, rispettivamente fr. 200.– sull’arco di un anno e mezzo (cfr. Trezzini, op. cit., n. 32 seg. ad art.
117).
10. Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore,
natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni
su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e già anticipate dalla reclamante qui
soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), restano a suo carico. Non si pone la
questione delle ripetibili non essendo state chieste osservazioni.
11. Il reclamo, trattato
in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 12 luglio 2019 di RE
1 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese processuali
del reclamo, stabilite in fr. 300.– e già anticipate dalla reclamante, restano
a suo carico.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 12 luglio 2019 alla controparte):
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 1000 cpv.
1.
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.