13.2019.61
Il decreto di stralcio per mancata comparizione dell'attore all'udienza di conciliazione è una disposizione ordinatoria processuale. È dato il requisito pregiudizio se la mancata entrata nel merito del reclamo comporta l'impossibilità definitiva di impugnare la disdetta del contratto di locazione
7 gennaio 2020Italiano9 min
1 ha nuovamente chiesto il rinvio dell’udienza. Con ordinanza di medesima data l’istanza
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.61
Lugano
7 gennaio 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Lardelli
e Olgiati
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. 073/2019-Ov dell’Ufficio
di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest promossa in data 19
giugno 2019 da
RE 1
RE 2
entrambi
patrocinati
dagli avv. PA 1
contro
CO
1
patrocinata
dall’avv.
e ora sul reclamo 2
agosto 2019 di RE 1 e RE 2 contro il decreto di stralcio emesso dall’Ufficio di
conciliazione in data 25 luglio 2019;
ritenuto
in fatto: A. La CO 1 ha concesso in
locazione a RE 2 un locale ad uso negozio sito __________, in __________ a __________.
Il contratto 26 marzo 2010 prevedeva l’inizio della locazione il 1° aprile 2010
e un canone di locazione di fr. 12'000.- annui, pagabile in due rate semestrali
anticipate.
Il 22 maggio 2019 la
locatrice ha inviato a RE 2 la disdetta del contratto di locazione con effetto
al 1° gennaio 2020, utilizzando il modulo ufficiale.
Fatti
B. Con “opposizione” 19
giugno 2019, inviata all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di
Lugano Ovest (in seguito UC), RE 1 si è opposto alla disdetta, chiedendo in
pari tempo una protrazione della locazione per il periodo di 6 anni.
C. Con ordinanza 21
giugno 2019 l’UC ha citato RE 2 e CO 1 all’udienza dell’11 luglio 2019.
Con istanza 28 giugno 2019
RE 1 ha chiesto il rinvio dell’udienza, invocando le esigenze della sua
attività commerciale e chiedendo di essere convocato possibilmente lunedì o
mercoledì dopo le 17.45. Con ordinanza 1° luglio 2019 l’UC ha respinto la
domanda di rinvio rilevando che “… le udienze di conciliazione vengono svolte
celermente, chiedendo una presenza massima di 30 minuti”.
Con istanza 1° luglio 2019
CO 1 ha chiesto il rinvio dell’udienza “possibilmente a fine agosto”, domanda
respinta dall’UC con ordinanza 2 luglio 2019.
Con istanza 5 luglio 2019 CO
1 ha nuovamente chiesto il rinvio dell’udienza. Con ordinanza di medesima data l’istanza
è stata accolta e l’udienza rinviata a giovedì 25 luglio 2019.
D. All’udienza 25 luglio
2019 è comparsa unicamente la parte convenuta. Constatata l’assenza
dell’istante, l’UC ha considerato ritirata l’istanza e l’ha stralciata dai
ruoli.
E. Con reclamo 2 agosto
2019 RE 1 e RE 2 hanno postulato l’annullamento della decisione di stralcio
chiedendo la fissazione di una nuova udienza di conciliazione e di tenere in
sospeso il reclamo in attesa di una decisione sull’istanza di restituzione dei
termini nel frattempo inoltrata all’UC. Con osservazioni 25 novembre 2019 la
parte convenuta ha postulato la reiezione del reclamo.
F. L’istanza di
restituzione 29 luglio 2019 di RE 1 è stata respinta dall’UC con decisione 29
agosto 2019. Con appello 27 settembre 2019 RE 1 e RE 2 hanno impugnato la
decisione in oggetto, postulandone l’annullamento.
L’appello non è stato
notificato alla controparte.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. RE 1 e RE 2 hanno inoltrato
reclamo contro la decisione di stralcio della procedura di conciliazione e
appello contro la decisione di respingere l’istanza di restituzione dei termini.
La Camera ha dapprima statuito sull’appello, ritenuto che, in caso di
accoglimento dello stesso, il presente reclamo sarebbe divenuto privo
d’oggetto. Con separata decisione odierna l’appello è stato respinto, sicché è
ora da evadere il reclamo.
2.
Il decreto di
stralcio 25 luglio 2019 emesso per mancata comparizione della parte attrice in
applicazione dell’art. 206 cpv. 1 CPC è una decisione ordinatoria processuale,
impugnabile con reclamo in applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC
(sentenza TF 4A_131/2013 consid. 2.2.2.2) nel termine di 10 giorni.
La decisione impugnata è
giunta nelle mani dei reclamanti il 27 luglio 2019. Il gravame, rimesso alla
posta il 2 agosto 2016, è quindi tempestivo e da questo punto di vista
ammissibile.
3.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio
di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
Nel caso concreto il requisito
pregiudizio è dato, poiché la mancata entrata nel merito del reclamo
comporterebbe l’impossibilità definitiva per i reclamanti di impugnare la
disdetta del contratto di locazione. Si può quindi entrare nel merito del
gravame.
4.
Giusta l’art. 206
cpv. 1 CPC, se l’attore ingiustificatamente non compare, l’istanza di conciliazione
è considerata ritirata e la causa stralciata dal ruolo in quanto priva
d’oggetto.
4.1
La parte reclamante sostiene
che, stralciando la procedura per la mancata comparsa di RE 1 all’udienza, l’UC
le ha impedito di esercitare i propri diritti. Rileva che RE 1 non è cognito di
diritto e non era consapevole del fatto che la sua presenza all’udienza era
obbligatoria né che la sua assenza avrebbe comportato lo stralcio della
procedura. La decisione 1° luglio che respingeva la sua istanza di rinvio, così
come le successive decisioni del 2 e del 5 luglio sulle domande di rinvio della
parte convenuta, neppure contenevano le comminatorie in caso di mancata
comparsa.
Vero è che le decisioni
sulle istanze di rinvio dell’udienza non indicano le conseguenze della mancata
comparsa. La parte reclamante però neppure si confronta con la decisione
impugnata, nella quale l’UC ha rilevato che l’indicazione delle conseguenze in
caso di mancata comparizione era contenuta nell’ordinanza 21 giugno 2019 con
cui le parti erano state citate all’udienza, ordinanza che i reclamanti non
sostengono di non aver compreso. Per quale motivo poi le avvertenze contenute
nella convocazione all’udienza avrebbero perso la propria validità per il solo
fatto che l’UC ha dapprima respinto due istanze di rinvio per poi accogliere la
terza richiesta, i reclamanti non lo spiegano. La censura, carente nella
motivazione, si rivela inconsistente.
4.2
A mente dei reclamanti
l’assenza della parte istante non poteva essere considerata ingiustificata,
avendo RE 1 indicato i motivi che gli impedivano di presenziare all’udienza in
un giorno diverso dal lunedì e mercoledì, motivi che l’UC avrebbe considerato
arbitrariamente non validi.
Con l’istanza di rinvio 28
giugno 2019 RE 1 aveva postulato “… di poter ricevere una convocazione se
possibile lunedì, mercoledì dopo le 17.45” per non dover chiudere il negozio,
non essendovi alcuno che lo poteva sostituire. L’UC non ha concesso il rinvio, rilevando
che le udienze si tenevano solo il mattino dei giorni di martedì e giovedì e
che l’udienza avrebbe avuto una durata massima di 30 minuti. Quando l’UC ha
concesso il rinvio - accogliendo la seconda istanza di CO 1 - non vi è stata
alcuna reazione da parte della RE 2 o di RE 1. Inoltre, l’UC aveva indicato
chiaramente che “… ulteriori rinvii dell’udienza verranno concessi unicamente
per motivi gravi o per impegni improrogabili assunti anteriormente il
ricevimento della presente comunicazione. La domanda di rinvio dovrà inoltre
essere trasmessa tempestivamente e l’impedimento suffragato”. In siffatta
situazione e rilevato che con l’ordinanza 21 giugno 2019 le parti erano state
rese attente delle conseguenze in caso di mancata comparsa all’udienza, la
parte reclamante non poteva attendere inattiva che si svolgesse l’udienza e
confidare in una nuova convocazione. Ciò tanto più che essa sapeva che il dover
chiudere il negozio il tempo necessario per partecipare all’udienza era un
motivo che l’UC non aveva considerato rilevante, e comunque insufficiente per
giustificare il rinvio dell’udienza, sicché non è dato di capire perché il
medesimo motivo sarebbe ora sufficiente per rendere giustificata la mancata
presenza. Va poi rilevato che, comunque sia, RE 1 neppure era impossibilitato a
partecipare all’udienza, la sua assenza non essendo dovuta a forza maggiore o
fattori estranei bensì alla sua scelta di non chiudere il negozio il tempo
necessario per partecipare all’udienza stessa.
Per i motivi esposti, il
reclamo è respinto.
5.
Il procedimento di conciliazione
in materia di locazione e di affitto di locali commerciali è gratuito (art. 113
CPC). La gratuità del procedimento non si estende alla procedura di ricorso (Lachat, Procédure civile en matière de
baux et loyers, Losanna 2019, pag. 77 segg.). Di conseguenza, le spese
processuali del presente giudizio, stabilite in fr. 150.– in applicazione dell’art.
14.
della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) (tassa di giustizia per le
decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e tenuto conto della natura
e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), sono poste a carico dei
reclamanti, soccombenti, in solido. Non si assegnano ripetibili (art. 113 cpv.
1.
CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 2 agosto 2019 è
respinto.
2.
Le spese processuali
del reclamo di fr. 150.- sono poste a carico di RE 2 e di RE 1 in solido. Non
si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Ufficio
di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste
dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30
giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi
carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se
il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli altri casi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF).