Lexipedia

Decisione

13.2019.61

Il decreto di stralcio per mancata comparizione dell'attore all'udienza di conciliazione è una disposizione ordinatoria processuale. È dato il requisito pregiudizio se la mancata entrata nel merito del reclamo comporta l'impossibilità definitiva di impugnare la disdetta del contratto di locazione

7 gennaio 2020Italiano9 min

1 ha nuovamente chiesto il rinvio dell’udienza. Con ordinanza di medesima data l’istanza

Source ti.ch

Incarto n.

13.2019.61

Lugano

7 gennaio 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

Lardelli

e Olgiati

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

per statuire nella causa inc. n. 073/2019-Ov dell’Ufficio

di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest promossa in data 19

giugno 2019 da

RE 1

RE 2

entrambi

patrocinati

dagli avv. PA 1

contro

CO

1

patrocinata

dall’avv.

e ora sul reclamo 2

agosto 2019 di RE 1 e RE 2 contro il decreto di stralcio emesso dall’Ufficio di

conciliazione in data 25 luglio 2019;

ritenuto

in fatto: A. La CO 1 ha concesso in

locazione a RE 2 un locale ad uso negozio sito __________, in __________ a __________.

Il contratto 26 marzo 2010 prevedeva l’inizio della locazione il 1° aprile 2010

e un canone di locazione di fr. 12'000.- annui, pagabile in due rate semestrali

anticipate.

Il 22 maggio 2019 la

locatrice ha inviato a RE 2 la disdetta del contratto di locazione con effetto

al 1° gennaio 2020, utilizzando il modulo ufficiale.

Fatti

B. Con “opposizione” 19

giugno 2019, inviata all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di

Lugano Ovest (in seguito UC), RE 1 si è opposto alla disdetta, chiedendo in

pari tempo una protrazione della locazione per il periodo di 6 anni.

C. Con ordinanza 21

giugno 2019 l’UC ha citato RE 2 e CO 1 all’udienza dell’11 luglio 2019.

Con istanza 28 giugno 2019

RE 1 ha chiesto il rinvio dell’udienza, invocando le esigenze della sua

attività commerciale e chiedendo di essere convocato possibilmente lunedì o

mercoledì dopo le 17.45. Con ordinanza 1° luglio 2019 l’UC ha respinto la

domanda di rinvio rilevando che “… le udienze di conciliazione vengono svolte

celermente, chiedendo una presenza massima di 30 minuti”.

Con istanza 1° luglio 2019

CO 1 ha chiesto il rinvio dell’udienza “possibilmente a fine agosto”, domanda

respinta dall’UC con ordinanza 2 luglio 2019.

Con istanza 5 luglio 2019 CO

1 ha nuovamente chiesto il rinvio dell’udienza. Con ordinanza di medesima data l’istanza

è stata accolta e l’udienza rinviata a giovedì 25 luglio 2019.

D. All’udienza 25 luglio

2019 è comparsa unicamente la parte convenuta. Constatata l’assenza

dell’istante, l’UC ha considerato ritirata l’istanza e l’ha stralciata dai

ruoli.

E. Con reclamo 2 agosto

2019 RE 1 e RE 2 hanno postulato l’annullamento della decisione di stralcio

chiedendo la fissazione di una nuova udienza di conciliazione e di tenere in

sospeso il reclamo in attesa di una decisione sull’istanza di restituzione dei

termini nel frattempo inoltrata all’UC. Con osservazioni 25 novembre 2019 la

parte convenuta ha postulato la reiezione del reclamo.

F. L’istanza di

restituzione 29 luglio 2019 di RE 1 è stata respinta dall’UC con decisione 29

agosto 2019. Con appello 27 settembre 2019 RE 1 e RE 2 hanno impugnato la

decisione in oggetto, postulandone l’annullamento.

L’appello non è stato

notificato alla controparte.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. RE 1 e RE 2 hanno inoltrato

reclamo contro la decisione di stralcio della procedura di conciliazione e

appello contro la decisione di respingere l’istanza di restituzione dei termini.

La Camera ha dapprima statuito sull’appello, ritenuto che, in caso di

accoglimento dello stesso, il presente reclamo sarebbe divenuto privo

d’oggetto. Con separata decisione odierna l’appello è stato respinto, sicché è

ora da evadere il reclamo.

2.

Il decreto di

stralcio 25 luglio 2019 emesso per mancata comparizione della parte attrice in

applicazione dell’art. 206 cpv. 1 CPC è una decisione ordinatoria processuale,

impugnabile con reclamo in applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC

(sentenza TF 4A_131/2013 consid. 2.2.2.2) nel termine di 10 giorni.

La decisione impugnata è

giunta nelle mani dei reclamanti il 27 luglio 2019. Il gravame, rimesso alla

posta il 2 agosto 2016, è quindi tempestivo e da questo punto di vista

ammissibile.

3.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio

di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

Nel caso concreto il requisito

pregiudizio è dato, poiché la mancata entrata nel merito del reclamo

comporterebbe l’impossibilità definitiva per i reclamanti di impugnare la

disdetta del contratto di locazione. Si può quindi entrare nel merito del

gravame.

4.

Giusta l’art. 206

cpv. 1 CPC, se l’attore ingiustificatamente non compare, l’istanza di conciliazione

è considerata ritirata e la causa stralciata dal ruolo in quanto priva

d’oggetto.

4.1

La parte reclamante sostiene

che, stralciando la procedura per la mancata comparsa di RE 1 all’udienza, l’UC

le ha impedito di esercitare i propri diritti. Rileva che RE 1 non è cognito di

diritto e non era consapevole del fatto che la sua presenza all’udienza era

obbligatoria né che la sua assenza avrebbe comportato lo stralcio della

procedura. La decisione 1° luglio che respingeva la sua istanza di rinvio, così

come le successive decisioni del 2 e del 5 luglio sulle domande di rinvio della

parte convenuta, neppure contenevano le comminatorie in caso di mancata

comparsa.

Vero è che le decisioni

sulle istanze di rinvio dell’udienza non indicano le conseguenze della mancata

comparsa. La parte reclamante però neppure si confronta con la decisione

impugnata, nella quale l’UC ha rilevato che l’indicazione delle conseguenze in

caso di mancata comparizione era contenuta nell’ordinanza 21 giugno 2019 con

cui le parti erano state citate all’udienza, ordinanza che i reclamanti non

sostengono di non aver compreso. Per quale motivo poi le avvertenze contenute

nella convocazione all’udienza avrebbero perso la propria validità per il solo

fatto che l’UC ha dapprima respinto due istanze di rinvio per poi accogliere la

terza richiesta, i reclamanti non lo spiegano. La censura, carente nella

motivazione, si rivela inconsistente.

4.2

A mente dei reclamanti

l’assenza della parte istante non poteva essere considerata ingiustificata,

avendo RE 1 indicato i motivi che gli impedivano di presenziare all’udienza in

un giorno diverso dal lunedì e mercoledì, motivi che l’UC avrebbe considerato

arbitrariamente non validi.

Con l’istanza di rinvio 28

giugno 2019 RE 1 aveva postulato “… di poter ricevere una convocazione se

possibile lunedì, mercoledì dopo le 17.45” per non dover chiudere il negozio,

non essendovi alcuno che lo poteva sostituire. L’UC non ha concesso il rinvio, rilevando

che le udienze si tenevano solo il mattino dei giorni di martedì e giovedì e

che l’udienza avrebbe avuto una durata massima di 30 minuti. Quando l’UC ha

concesso il rinvio - accogliendo la seconda istanza di CO 1 - non vi è stata

alcuna reazione da parte della RE 2 o di RE 1. Inoltre, l’UC aveva indicato

chiaramente che “… ulteriori rinvii dell’udienza verranno concessi unicamente

per motivi gravi o per impegni improrogabili assunti anteriormente il

ricevimento della presente comunicazione. La domanda di rinvio dovrà inoltre

essere trasmessa tempestivamente e l’impedimento suffragato”. In siffatta

situazione e rilevato che con l’ordinanza 21 giugno 2019 le parti erano state

rese attente delle conseguenze in caso di mancata comparsa all’udienza, la

parte reclamante non poteva attendere inattiva che si svolgesse l’udienza e

confidare in una nuova convocazione. Ciò tanto più che essa sapeva che il dover

chiudere il negozio il tempo necessario per partecipare all’udienza era un

motivo che l’UC non aveva considerato rilevante, e comunque insufficiente per

giustificare il rinvio dell’udienza, sicché non è dato di capire perché il

medesimo motivo sarebbe ora sufficiente per rendere giustificata la mancata

presenza. Va poi rilevato che, comunque sia, RE 1 neppure era impossibilitato a

partecipare all’udienza, la sua assenza non essendo dovuta a forza maggiore o

fattori estranei bensì alla sua scelta di non chiudere il negozio il tempo

necessario per partecipare all’udienza stessa.

Per i motivi esposti, il

reclamo è respinto.

5.

Il procedimento di conciliazione

in materia di locazione e di affitto di locali commerciali è gratuito (art. 113

CPC). La gratuità del procedimento non si estende alla procedura di ricorso (Lachat, Procédure civile en matière de

baux et loyers, Losanna 2019, pag. 77 segg.). Di conseguenza, le spese

processuali del presente giudizio, stabilite in fr. 150.– in applicazione dell’art.

14.

della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) (tassa di giustizia per le

decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e tenuto conto della natura

e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), sono poste a carico dei

reclamanti, soccombenti, in solido. Non si assegnano ripetibili (art. 113 cpv.

1.

CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 2 agosto 2019 è

respinto.

2.

Le spese processuali

del reclamo di fr. 150.- sono poste a carico di RE 2 e di RE 1 in solido. Non

si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Ufficio

di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste

dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30

giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi

carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se

il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli altri casi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF).