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Decisione

13.2019.62

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 novembre 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza 16 aprile

2019 CO 1 ha chiesto la prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr.

48'714.20 in capo a RE 1 adducendo che l’attrice stessa aveva affermato di

trovarsi in una situazione economica molto difficile.

Con osservazioni 3 maggio

2019 RE 1 vi si è opposta, contestando di trovarsi in una situazione di

insolvenza o indebitamento, e di serio rischio di compromissione dell’incasso di

ripetibili giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, rilevando ancora che la società

era nel frattempo stata posta in liquidazione volontaria.

Con le successive comparse

scritte entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.

C. Con decisione 30

luglio 2019 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e fatto obbligo a RE 1

di versare una cauzione di fr. 32'500.– entro il termine di 30 giorni.

D. Con reclamo 7 agosto

2019 RE 1 insorge ora contro la citata decisione e ne chiede l’annullamento

previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame.

La controparte non è stata

invitata a inoltrare osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una

decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 segg.

CPC che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv.

2.

CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci

giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. Poiché la decisione 30

luglio 2019 è pervenuta alla reclamante l’indomani (doc. B e C al reclamo), il

gravame, consegnato alla cancelleria del Tribunale d’appello il 7 agosto 2019

(timbro in originale sulla prima pagina), è quindi tempestivo e da questo punto

di vista senz’altro ammissibile.

2.

L’art. 320 CPC

dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del

diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.

Giusta l’art. 99 CPC,

su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese

ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta

insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o

è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di

carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie

relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il

pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).

3.1

Scopo della cauzione è quello

di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese

ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi

costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF

141.

III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019,

n. 1 ad art. 99; Trezzini, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n.

1.

ad art. 99; Urwyler/Grütter, in:

Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad

art. 99; Suter/von Holzen, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in:

Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non

deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le

proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti

previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione

irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità

rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,

op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von

Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice

è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad

art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,

2a ed., 2013, § 16, n. 28).

3.2

L’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC costituisce

una sorta di clausola generale applicabile a tutti i casi non già espressamente

previsti dalle lettere a-c della norma in questione, ma in cui comunque la

riscossione delle ripetibili risulta seriamente a rischio (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99; Suter/VonHolzen, op. cit., n. 34 seg. ad

art. 99). Trattandosi di una nozione giuridica imprecisa, spetta al giudice determinare, secondo il suo potere di apprezzamento, se nella

fattispecie a lui sottoposta il pagamento delle ripetibili risulta seriamente

compromesso (sentenza del TF 5A_221/2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC

2015.

23; Trezzini, op. cit., n. 44

ad art. 99; Urwyler/Grütter, op.

cit., n. 13 ad art. 99).

3.3

Il Messaggio n. 06.062 del

Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC) menziona a mo’ di esempio il cosiddetto

asset stripping prima del fallimento, con cui l’attore si disfa dei suoi

attivi, per esempio trasferendoli sottocosto a una società (Messaggio,

pag. 6666). La dottrina ritiene inoltre che anche meri indizi di

difficoltà finanziaria, come ad esempio numerose e/o rilevanti esecuzioni

pendenti a carico dell’attore, di per sé insufficienti a dimostrare la sua

insolvenza giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC, possono bastare per rientrare

nel campo di applicazione della lettera d della medesima disposizione (IIICCA

inc. n. 13.2013.63 13 agosto 2013 consid. 2.1). In assenza di iniziative

esecutive o fallimentari, può essere altresì il caso quando la parte attrice

deve far fronte a impegni finanziari considerevoli o che superano

considerevolmente i propri attivi (sentenza

del TF 5A_221/2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC 2015 23; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO,

3.

ed., 2017, n. 17 ad art. 99). La fattispecie è per contro stata negata a

fronte di una società attrice che aveva costituito accantonamenti puntuali per finanziare

eventuali spese ripetibili nel procedimento giudiziario da lei promosso (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 17 ad art. 99

con riferimento a LGVE 2012 I Nr. 34).

4.

Il Pretore ha rilevato

che la cauzione per spese ripetibili di cui all’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC -

motivo invocato dalla convenuta appunto - gli riconosceva un certo margine per

ponderare se nel caso specifico il pagamento delle ripetibili corresse un serio

rischio. Ha quindi precisato che l’attrice aveva a più riprese chiesto delle

proroghe di termine in relazione al versamento dell’anticipo per spese peritali

posto a suo carico, tutte da lei motivate da una sua carenza di liquidità e di necessario

preventivo incasso di proprie spettanze lavorative. Per il primo giudice questo

significava assenza di riserve e di introiti regolari a fronte di una

dipendenza dall’incasso di prestazioni fatte. Inoltre nemmeno l’esistenza di

beni immobili era indicativa di tranquillità economica, poiché diversamente non

si spiegava la ferma opposizione della reclamante a fornire la legittima

cauzione rivendicata dalla convenuta, che ha infine fissato in fr. 32'500.– in

applicazione dei parametri di cui all’art. 11 RTar.

5.

La reclamante afferma

di avere chiesto la proroga del termine per pagare l’anticipo delle spese

peritali - di fr. 23'693.55 e con scadenza il 19 marzo 2019 - solamente in due

occasioni, versando infine l’importo dovuto il 19 aprile 2019. Sicché, il

Pretore aveva considerato in modo errato e fuorviante che le sue richieste

erano state innumerevoli e che il pagamento di quell’anticipo era stato un percorso

ad ostacoli (reclamo, pag. 4 n. 7 e n. 8). Giova nondimeno ricordare che già con

disposizione ordinatoria processuale 6 marzo 2019 (mappetta gialla) il Pretore

aveva segnalato la discutibile pertinenza dei motivi addotti a sostegno della

prima domanda di proroga, di fatto accolta a puro titolo prudenziale e limitatamente

a 20 giorni in luogo dei 60 giorni rivendicati. Proprio perché non sorretta da sufficienti

motivi, la seconda richiesta di proroga era poi stata respinta con disposizione

ordinatoria processuale 12 aprile 2019, sicché il versamento dell’anticipo era poi

seguito entro termine suppletorio di 10 giorni assegnatole con la comminatoria ai

sensi dell’art. 102 cpv. 3 CPC. Pertanto ben si può affermare che l’iter appena

descritto, dettato e scadenzato dal Pretore, si scostava palesemente dalle

aspettative della reclamante. Non solo. L’interessata ha finanche ignorato che

proprio nei motivi da lei invocati il Pretore aveva individuato una situazione

di reiterata mancanza di disponibilità finanziaria e, quindi, di difficoltà

economica strutturale. E questo va ben oltre l’approccio strettamente numerico delle

sue effettive richieste. Sprovvista di pertinenza la censura va respinta.

6.

La reclamante obietta

che una situazione di momentanea carenza di liquidità non può costituire un

caso di applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, soprattutto quanto a

disposizione vi è una proprietà immobiliare milionaria. Contesta che ne siano in

concreto dati i motivi, rispettivamente che la casistica riconosciuta dalla

dottrina possa essere estesa a dismisura in virtù del potere di apprezzamento

del Tribunale (reclamo, pag. 5 n. 10).

6.1

Più precisamente, a detta

della reclamante il Pretore ha trasfigurato il motivo di insolvenza previsto

dall’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC facendolo ricadere sotto quello della lett. d. Se

non che il Pretore si è limitato a sottolineare in modo generico che il caso di

“insolvenza” di cui all’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC era un concetto rigido in

quanto doveva essere comprovato attraverso atti ufficiali attestanti uno degli

scenari espressamente indicativi. Di contro, nel caso concreto, la situazione

di illiquidità scaturiva dai motivi invocati dall’attrice medesima in relazione

alle sue richieste di proroga, ovvero, facendo dipendere la sua capacità ad

anticipare le spese peritali al preventivo incasso di proprie pretese

lavorative, e questo pur essendo proprietaria del citato bene immobile. E, da

questo punto di vista, la reclamante non sostiene il contrario. A fronte di

ciò, il Pretore ne ha desunto che non vi era un margine di riserve liquide e

che, dovendo dipendere dall’incasso di prestazioni fatte, nemmeno si poteva

contare su entrate regolari, da cui la difficoltà finanziaria strutturale e non

solo episodica (decisione impugnata, pag. 2). Si aggiunga non da ultimo che,

seppur volontaria, la reclamante è comunque in procedura di scioglimento e

liquidazione per decisione assembleare del suo unico socio e amministratore, disposto

ad assumersi tutti gli attivi e passivi della società, la cui entità non è però

nota (act. X: doc. 2). E su questo aspetto il reclamo tace. Di modo che, quand’anche

fuori da un contesto esecutivo e fallimentare, per il carattere generale insito

nella nozione di serio rischio di pagamento delle ripetibili (sopra, consid.

3.2

e 3.3), il Pretore ben poteva sussumere lo scenario così descritto alla

fattispecie prevista dall’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC senza incorrere in un

eccesso o abuso del suo potere di apprezzamento e di accertamento errato del

diritto.

6.2

La reclamante rileva di essere

creditrice verso la convenuta di fr. 811'600.– (pretesa per la quale procede

appunto in giudizio: sopra, consid. A), che proprio il mancato pagamento di

tale importo l’aveva obbligata ad attingere alle proprie riserve per sostenere

la propria attività commerciale per oltre un anno e che, pertanto, quel

medesimo credito rappresentava la sua attuale riserva (reclamo, pag. 6 n.12).

L’argomento è tuttavia fuorviante e una volta di più, sono le stesse

dichiarazioni della reclamante a confortare l’assenza di riserve liquide

societarie. In effetti, a ben vedere, che le riserve societarie si riducano ad

un credito contestato rende a maggior ragione più che plausibile il serio

rischio di compromissione del pagamento di future ripetibili. La critica va così

respinta.

6.3

La reclamante si duole che il

Pretore non abbia tenuto adeguatamente conto del valore di € 1 Mio relativo

all’immobile di sua proprietà, rimproverandogli di non aver fatto capo

all’istituto dell’interpello per richiedere ulteriore documentazione in merito.

Se non che, lo strumento dell’interpello dell’art. 56 CPC non è fatto per

sopperire a mancanze imputabili alla parte chiamata a confortare la pertinenza

e la rilevanza delle proprie allegazioni. A maggior ragione nel caso concreto

visto che con memoriali 3 maggio 2019 e 7 giugno 2019 la reclamante ha avuto

modo di prendere posizione sulle puntuali obiezioni della parte convenuta, la

quale ha segnatamente rilevato che l’attrice non aveva prodotto alcun documento

- segnatamente bilanci e conti economici - atti a chiarire la propria reale

situazione economica.

Come appena visto (sopra,

consid. 6.2), per sostenere oltre un anno della propria attività commerciale la

reclamante ha attinto alle proprie riserve liquide, azzerandole. In mancanza di

altre indicazioni, è da ritenere che, stante la procedura di liquidazione in

atto, non vi saranno introiti da attività. In questa situazione la sola esistenza

del bene immobile in questione - che la reclamante medesima rileva essere improduttivo

- non è sufficiente per escludere l’ipotesi di una difficoltà futura nel

pagamento di spese ripetibili. Sono in effetti da considerare non solo gli

attivi, ma anche i passivi della società. In mancanza di un bilancio societario

e di un conto economico non è possibile determinare l’effettiva situazione economica

della società. Stante le chiare contestazioni sollevate dalla convenuta,

l’onere di fornire i chiarimenti del caso incombeva all’attrice, ciò che essa

non ha fatto, limitandosi a mettere in risalto il valore dell’immobile. Nemmeno

da questo punto di vista al primo giudice può imputarsi alcunché.

6.4

La reclamante accenna infine

all’assurdità di depositare e bloccare per almeno cinque o sei anni - stima, a

suo dire, della durata minima per l’intero procedimento giudiziario - un

capitale considerevole di fr. 32'500.– infruttuoso di interessi, allorquando

sul mercato finanziario la stessa cifra poteva generare delle entrate (reclamo,

pag. 7 n. 15). Trattasi di una questione nondimeno irrilevante. Dati i

presupposti previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, il giudice è tenuto a ordinare la

prestazione della cauzione (sopra, consid. 3.1). Per contro, valutazioni di mera

opportunità e/o convenienza finanziaria in capo a chi quella cauzione si trova

a doverla prestare non trovano spazio in questo contesto. Comunque sia

l’immobilizzazione dell’importo in questione può essere evitato prestando una

garanzia bancaria come indicato dal Pretore.

7.

Il presente giudizio

rende priva d’oggetto la domanda tesa all’ottenimento dell’effetto sospensivo

in sede di reclamo. Sia come sia, non trattandosi (già) del termine suppletorio

giusta l’art. 101 cpv. 3 CPC, nemmeno la pretesa parvenza di pregiudizio

attribuita dalla reclamante al pagamento della cauzione entro i 30 giorni poteva

trovare conforto.

8.

Le spese

processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria

(LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le

decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare

in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa

(art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa

è stabilita in fr. 500.–, già anticipati dalla reclamante. Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

9.

Il reclamo non pone

questioni di principio ed è evaso dalla Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 7 agosto 2019 di RE

1.

è respinto.

2.

La domanda di

concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.

3.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 500.– e già anticipate dalla reclamante, restano a

suo carico.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 7 agosto 2019 alla controparte):

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.