13.2019.62
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4 novembre 2019Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.62
Lugano
4 novembre 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2016.45 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 24 febbraio 2016 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 7
agosto 2019 di RE 1 contro la decisione 30 luglio 2019 con cui il Pretore le ha
ordinato la prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 32'500.–;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 24 febbraio
2016RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma capitale di
complessivi fr. 811'600.– oltre accessori quale mercede per il lavoro di
verifica e collaudo della struttura della Residenza “__________”, postulando nel
contempo il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano.
Con risposta 3 novembre
2016 CO 1 ha chiesto la reiezione integrale della petizione. Le parti hanno
confermato le rispettive richieste anche nel secondo scambio di allegati.
Al dibattimento 21 giugno
2017, entrambe le parti hanno ribadito il proprio punto di vista e notificato
le relative prove.
Fatti
B. Con istanza 16 aprile
2019 CO 1 ha chiesto la prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr.
48'714.20 in capo a RE 1 adducendo che l’attrice stessa aveva affermato di
trovarsi in una situazione economica molto difficile.
Con osservazioni 3 maggio
2019 RE 1 vi si è opposta, contestando di trovarsi in una situazione di
insolvenza o indebitamento, e di serio rischio di compromissione dell’incasso di
ripetibili giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, rilevando ancora che la società
era nel frattempo stata posta in liquidazione volontaria.
Con le successive comparse
scritte entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
C. Con decisione 30
luglio 2019 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e fatto obbligo a RE 1
di versare una cauzione di fr. 32'500.– entro il termine di 30 giorni.
D. Con reclamo 7 agosto
2019 RE 1 insorge ora contro la citata decisione e ne chiede l’annullamento
previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame.
La controparte non è stata
invitata a inoltrare osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una
decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 segg.
CPC che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv.
2.
CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci
giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. Poiché la decisione 30
luglio 2019 è pervenuta alla reclamante l’indomani (doc. B e C al reclamo), il
gravame, consegnato alla cancelleria del Tribunale d’appello il 7 agosto 2019
(timbro in originale sulla prima pagina), è quindi tempestivo e da questo punto
di vista senz’altro ammissibile.
2.
L’art. 320 CPC
dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del
diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.
Giusta l’art. 99 CPC,
su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese
ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta
insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o
è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di
carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie
relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il
pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).
3.1
Scopo della cauzione è quello
di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese
ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi
costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF
141.
III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019,
n. 1 ad art. 99; Trezzini, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n.
1.
ad art. 99; Urwyler/Grütter, in:
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad
art. 99; Suter/von Holzen, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non
deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le
proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti
previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione
irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità
rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,
op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von
Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice
è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad
art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,
2a ed., 2013, § 16, n. 28).
3.2
L’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC costituisce
una sorta di clausola generale applicabile a tutti i casi non già espressamente
previsti dalle lettere a-c della norma in questione, ma in cui comunque la
riscossione delle ripetibili risulta seriamente a rischio (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99; Suter/VonHolzen, op. cit., n. 34 seg. ad
art. 99). Trattandosi di una nozione giuridica imprecisa, spetta al giudice determinare, secondo il suo potere di apprezzamento, se nella
fattispecie a lui sottoposta il pagamento delle ripetibili risulta seriamente
compromesso (sentenza del TF 5A_221/2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC
2015.
23; Trezzini, op. cit., n. 44
ad art. 99; Urwyler/Grütter, op.
cit., n. 13 ad art. 99).
3.3
Il Messaggio n. 06.062 del
Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC) menziona a mo’ di esempio il cosiddetto
asset stripping prima del fallimento, con cui l’attore si disfa dei suoi
attivi, per esempio trasferendoli sottocosto a una società (Messaggio,
pag. 6666). La dottrina ritiene inoltre che anche meri indizi di
difficoltà finanziaria, come ad esempio numerose e/o rilevanti esecuzioni
pendenti a carico dell’attore, di per sé insufficienti a dimostrare la sua
insolvenza giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC, possono bastare per rientrare
nel campo di applicazione della lettera d della medesima disposizione (IIICCA
inc. n. 13.2013.63 13 agosto 2013 consid. 2.1). In assenza di iniziative
esecutive o fallimentari, può essere altresì il caso quando la parte attrice
deve far fronte a impegni finanziari considerevoli o che superano
considerevolmente i propri attivi (sentenza
del TF 5A_221/2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC 2015 23; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO,
3.
ed., 2017, n. 17 ad art. 99). La fattispecie è per contro stata negata a
fronte di una società attrice che aveva costituito accantonamenti puntuali per finanziare
eventuali spese ripetibili nel procedimento giudiziario da lei promosso (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 17 ad art. 99
con riferimento a LGVE 2012 I Nr. 34).
4.
Il Pretore ha rilevato
che la cauzione per spese ripetibili di cui all’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC -
motivo invocato dalla convenuta appunto - gli riconosceva un certo margine per
ponderare se nel caso specifico il pagamento delle ripetibili corresse un serio
rischio. Ha quindi precisato che l’attrice aveva a più riprese chiesto delle
proroghe di termine in relazione al versamento dell’anticipo per spese peritali
posto a suo carico, tutte da lei motivate da una sua carenza di liquidità e di necessario
preventivo incasso di proprie spettanze lavorative. Per il primo giudice questo
significava assenza di riserve e di introiti regolari a fronte di una
dipendenza dall’incasso di prestazioni fatte. Inoltre nemmeno l’esistenza di
beni immobili era indicativa di tranquillità economica, poiché diversamente non
si spiegava la ferma opposizione della reclamante a fornire la legittima
cauzione rivendicata dalla convenuta, che ha infine fissato in fr. 32'500.– in
applicazione dei parametri di cui all’art. 11 RTar.
5.
La reclamante afferma
di avere chiesto la proroga del termine per pagare l’anticipo delle spese
peritali - di fr. 23'693.55 e con scadenza il 19 marzo 2019 - solamente in due
occasioni, versando infine l’importo dovuto il 19 aprile 2019. Sicché, il
Pretore aveva considerato in modo errato e fuorviante che le sue richieste
erano state innumerevoli e che il pagamento di quell’anticipo era stato un percorso
ad ostacoli (reclamo, pag. 4 n. 7 e n. 8). Giova nondimeno ricordare che già con
disposizione ordinatoria processuale 6 marzo 2019 (mappetta gialla) il Pretore
aveva segnalato la discutibile pertinenza dei motivi addotti a sostegno della
prima domanda di proroga, di fatto accolta a puro titolo prudenziale e limitatamente
a 20 giorni in luogo dei 60 giorni rivendicati. Proprio perché non sorretta da sufficienti
motivi, la seconda richiesta di proroga era poi stata respinta con disposizione
ordinatoria processuale 12 aprile 2019, sicché il versamento dell’anticipo era poi
seguito entro termine suppletorio di 10 giorni assegnatole con la comminatoria ai
sensi dell’art. 102 cpv. 3 CPC. Pertanto ben si può affermare che l’iter appena
descritto, dettato e scadenzato dal Pretore, si scostava palesemente dalle
aspettative della reclamante. Non solo. L’interessata ha finanche ignorato che
proprio nei motivi da lei invocati il Pretore aveva individuato una situazione
di reiterata mancanza di disponibilità finanziaria e, quindi, di difficoltà
economica strutturale. E questo va ben oltre l’approccio strettamente numerico delle
sue effettive richieste. Sprovvista di pertinenza la censura va respinta.
6.
La reclamante obietta
che una situazione di momentanea carenza di liquidità non può costituire un
caso di applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, soprattutto quanto a
disposizione vi è una proprietà immobiliare milionaria. Contesta che ne siano in
concreto dati i motivi, rispettivamente che la casistica riconosciuta dalla
dottrina possa essere estesa a dismisura in virtù del potere di apprezzamento
del Tribunale (reclamo, pag. 5 n. 10).
6.1
Più precisamente, a detta
della reclamante il Pretore ha trasfigurato il motivo di insolvenza previsto
dall’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC facendolo ricadere sotto quello della lett. d. Se
non che il Pretore si è limitato a sottolineare in modo generico che il caso di
“insolvenza” di cui all’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC era un concetto rigido in
quanto doveva essere comprovato attraverso atti ufficiali attestanti uno degli
scenari espressamente indicativi. Di contro, nel caso concreto, la situazione
di illiquidità scaturiva dai motivi invocati dall’attrice medesima in relazione
alle sue richieste di proroga, ovvero, facendo dipendere la sua capacità ad
anticipare le spese peritali al preventivo incasso di proprie pretese
lavorative, e questo pur essendo proprietaria del citato bene immobile. E, da
questo punto di vista, la reclamante non sostiene il contrario. A fronte di
ciò, il Pretore ne ha desunto che non vi era un margine di riserve liquide e
che, dovendo dipendere dall’incasso di prestazioni fatte, nemmeno si poteva
contare su entrate regolari, da cui la difficoltà finanziaria strutturale e non
solo episodica (decisione impugnata, pag. 2). Si aggiunga non da ultimo che,
seppur volontaria, la reclamante è comunque in procedura di scioglimento e
liquidazione per decisione assembleare del suo unico socio e amministratore, disposto
ad assumersi tutti gli attivi e passivi della società, la cui entità non è però
nota (act. X: doc. 2). E su questo aspetto il reclamo tace. Di modo che, quand’anche
fuori da un contesto esecutivo e fallimentare, per il carattere generale insito
nella nozione di serio rischio di pagamento delle ripetibili (sopra, consid.
3.2
e 3.3), il Pretore ben poteva sussumere lo scenario così descritto alla
fattispecie prevista dall’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC senza incorrere in un
eccesso o abuso del suo potere di apprezzamento e di accertamento errato del
diritto.
6.2
La reclamante rileva di essere
creditrice verso la convenuta di fr. 811'600.– (pretesa per la quale procede
appunto in giudizio: sopra, consid. A), che proprio il mancato pagamento di
tale importo l’aveva obbligata ad attingere alle proprie riserve per sostenere
la propria attività commerciale per oltre un anno e che, pertanto, quel
medesimo credito rappresentava la sua attuale riserva (reclamo, pag. 6 n.12).
L’argomento è tuttavia fuorviante e una volta di più, sono le stesse
dichiarazioni della reclamante a confortare l’assenza di riserve liquide
societarie. In effetti, a ben vedere, che le riserve societarie si riducano ad
un credito contestato rende a maggior ragione più che plausibile il serio
rischio di compromissione del pagamento di future ripetibili. La critica va così
respinta.
6.3
La reclamante si duole che il
Pretore non abbia tenuto adeguatamente conto del valore di € 1 Mio relativo
all’immobile di sua proprietà, rimproverandogli di non aver fatto capo
all’istituto dell’interpello per richiedere ulteriore documentazione in merito.
Se non che, lo strumento dell’interpello dell’art. 56 CPC non è fatto per
sopperire a mancanze imputabili alla parte chiamata a confortare la pertinenza
e la rilevanza delle proprie allegazioni. A maggior ragione nel caso concreto
visto che con memoriali 3 maggio 2019 e 7 giugno 2019 la reclamante ha avuto
modo di prendere posizione sulle puntuali obiezioni della parte convenuta, la
quale ha segnatamente rilevato che l’attrice non aveva prodotto alcun documento
- segnatamente bilanci e conti economici - atti a chiarire la propria reale
situazione economica.
Come appena visto (sopra,
consid. 6.2), per sostenere oltre un anno della propria attività commerciale la
reclamante ha attinto alle proprie riserve liquide, azzerandole. In mancanza di
altre indicazioni, è da ritenere che, stante la procedura di liquidazione in
atto, non vi saranno introiti da attività. In questa situazione la sola esistenza
del bene immobile in questione - che la reclamante medesima rileva essere improduttivo
- non è sufficiente per escludere l’ipotesi di una difficoltà futura nel
pagamento di spese ripetibili. Sono in effetti da considerare non solo gli
attivi, ma anche i passivi della società. In mancanza di un bilancio societario
e di un conto economico non è possibile determinare l’effettiva situazione economica
della società. Stante le chiare contestazioni sollevate dalla convenuta,
l’onere di fornire i chiarimenti del caso incombeva all’attrice, ciò che essa
non ha fatto, limitandosi a mettere in risalto il valore dell’immobile. Nemmeno
da questo punto di vista al primo giudice può imputarsi alcunché.
6.4
La reclamante accenna infine
all’assurdità di depositare e bloccare per almeno cinque o sei anni - stima, a
suo dire, della durata minima per l’intero procedimento giudiziario - un
capitale considerevole di fr. 32'500.– infruttuoso di interessi, allorquando
sul mercato finanziario la stessa cifra poteva generare delle entrate (reclamo,
pag. 7 n. 15). Trattasi di una questione nondimeno irrilevante. Dati i
presupposti previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, il giudice è tenuto a ordinare la
prestazione della cauzione (sopra, consid. 3.1). Per contro, valutazioni di mera
opportunità e/o convenienza finanziaria in capo a chi quella cauzione si trova
a doverla prestare non trovano spazio in questo contesto. Comunque sia
l’immobilizzazione dell’importo in questione può essere evitato prestando una
garanzia bancaria come indicato dal Pretore.
7.
Il presente giudizio
rende priva d’oggetto la domanda tesa all’ottenimento dell’effetto sospensivo
in sede di reclamo. Sia come sia, non trattandosi (già) del termine suppletorio
giusta l’art. 101 cpv. 3 CPC, nemmeno la pretesa parvenza di pregiudizio
attribuita dalla reclamante al pagamento della cauzione entro i 30 giorni poteva
trovare conforto.
8.
Le spese
processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria
(LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le
decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare
in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa
(art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa
è stabilita in fr. 500.–, già anticipati dalla reclamante. Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
9.
Il reclamo non pone
questioni di principio ed è evaso dalla Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 7 agosto 2019 di RE
1.
è respinto.
2.
La domanda di
concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.
3.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 500.– e già anticipate dalla reclamante, restano a
suo carico.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 7 agosto 2019 alla controparte):
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.