13.2019.66
Reclamo contro termine per versare l'anticipo delle spese processuali. L'autorità superiore interviene solo in caso di eccesso o abuso dei parametri posti dalle tariffe cantonali, nel Cantone Ticino d
29 novembre 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.66
Lugano
29 novembre 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2018.3 (azione di scioglimento e
divisione di comproprietà) della Pretura
del Distretto di Riviera promossa con petizione 11 ottobre 2018 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1
CO 2
CO 3
e ora sul reclamo 26
agosto 2018 [correttamente: 2019] presentato da RE 1 contro la decisione 14
agosto 2019 con cui il Pretore gli ha fissato un termine per versare l’anticipo
delle spese giudiziarie;
ritenuto
in fatto: che RE 1, CO 1, CO 2 e CO
3 sono comproprietari in ragione di ¼ ciascuno del fondo part. n. __________
RFD del Comune di __________;
che, ottenuta
l’autorizzazione ad agire, con petizione 11 ottobre 2018 RE 1 ha convenuto CO 1,
CO 2 e CO 3 davanti alla Pretura del Distretto di Riviera chiedendo lo
scioglimento e la divisione della citata comproprietà ai sensi dell’art. 650
cpv. 1 e 651 cpv. 2 CC;
che con decisione 14
agosto 2019 il Pretore ha assegnato all’attore un termine di 30 giorni per
versare l’importo di fr. 10'500.– quale anticipo delle spese giudiziarie;
che con reclamo 26 agosto
2019 RE 1 postula, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame,
l’annullamento di questa decisione e il rinvio dell’incarto al Pretore per
nuovo giudizio e, in via subordinata, ne chiede la riforma nel senso che
l’importo richiesto a titolo di anticipo sia stabilito in fr. 3'000.– da
versare entro un termine di 30 giorni;
che il reclamo non è stato
notificato alle controparti;
e considerando
in diritto: che il giudizio in esame è
una decisione in materia di anticipazione delle spese ai sensi dell’art. 101
CPC, che giusta i combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48
lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla
terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che, in concreto, essa è
stata notificata il 19 agosto 2019 ed è pervenuta al reclamante il giorno 20
agosto 2019 (doc. A al reclamo; estratto “tracciamento degli invii” 12
settembre 2019), sicché spedito il 26 agosto 2019 il gravame è tempestivo e,
sotto questo profilo, senz’altro ammissibile;
che con il reclamo si
possono censurare l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e
l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il Pretore ha
stabilito in fr. 10'500.– l’anticipo delle spese di causa richiesto all’attore,
richiamando “gli art. 98 e 101 CPC, nonché la LTG”;
che il reclamante sostiene
Fatti
di avere quantificato in fr. 88'000.– il valore litigioso della causa, ovvero la
quota parte di liquidazione che egli rivendica a fronte di un valore del fondo stimato
in fr. 265'000.–, e che in applicazione della LTG la tassa di giustizia si
poneva tra un minimo di fr. 3'000.– e un massimo di fr. 8'000.–;
che, giusta l’art. 98 CPC,
il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale
delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la
sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC);
che le tariffe per le
spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono
attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura
dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere
superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più
superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi
della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9
Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto all’oggettivo
valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli;
che entro i limiti dei
menzionati principi, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di
apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a verificarne la
legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o abuso;
che, con riferimento alle
spese processuali, nel Canton Ticino esse sono disciplinate dalla legge sulla
tariffa giudiziaria (LTG) del 30 novembre 2010 (art. 1 cpv. 1), entrata in
vigore il 1° gennaio 2011, che prevede esborsi forfettari stabiliti in modo
scalare a dipendenza delle differenti fasce di valore di causa;
che, in concreto, l’attore
ha chiesto in applicazione degli art. 650 cpv. 1 e 651 cpv. 2 CC lo scioglimento
e la divisione della comproprietà di cui al fondo part. n. __________ RFD del
Comune di __________;
che nella richiesta sono
incluse due azioni aventi scopi diversi, e meglio da una parte l’azione di
accertamento fondata sull’art. 650 CC e tesa ad accertare che nulla osta allo
scioglimento della comproprietà, dall’altra l’azione costitutiva giusta l’art.
651 CC il cui scopo è di definire il modo della divisione (Bohnet, Commentaire pratique, Action
civiles, vol. I, 2a ed., 2019, Basilea, §43 n. 2 ad art. 650 e §44
n. 1 ad art. 651), differenze di cui il giudice ha da tener conto in punto alla
decisione sui relativi costi della procedura (Brunner/
Wichtermann, in: Basler Kommentar, ZGB II, 5a ed., 2015, n. 6
ad art. 650; Rep. 1998 197 seg.; sentenza del TF 5P.452/2005 del 14 febbraio
2007);
che il valore litigioso
dell’azione fondata sull’art. 650 CC corrisponde al valore della quota parte
spettante al richiedente (Bohnet, op.
cit., §43 n. 8 ad art. 650; Brunner/Wichtermann,
op. cit., n. 10 ad art. 650; Graham-Siegenthaler,
in: Breitschmid/Jungo, Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
Sachenrecht, Art. 641-977 ZGB, 3a ed., 2016, n. 6 ad art. 650; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.
I, 2012, n. 18b ad art. 91);
che, per contro, il valore
litigioso dell’azione fondata sull’art. 651 CC corrisponde al valore
complessivo dell’oggetto detenuto in comproprietà, mentre il valore della sola
quota parte resta determinante limitatamente alla quantificazione delle spese
ripetibili (Bohnet, op. cit., §44
n. 6 ad art. 651; Brunner/Wichtermann,
op. cit., n. 17 ad art. 651; Graham-Siegenthaler,
op. cit., n. 10 ad art. 651; Sterchi,
op. cit., n. 18b ad art. 91; Trezzini,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 21a ad art. 106 [versione e-book 1° maggio 2019, n. 24a ad art.
106]; decisione del TF 5P.452/2005 del 14 febbraio 2007; DTF 108 Ia 19 segg.);
che, trattandosi di procedura
ordinaria, l’art. 7 cpv. 1 LTG stabilisce una tassa di giustizia che va da un
minimo di fr. 3'000.– ad un massimo di fr. 8'000.– per la fascia di valore
litigioso tra fr. 50'000.– e fr. 100'000.–, e una tassa di giustizia che va da
un minimo di fr. 8'000.– a un massimo di fr. 20'000.– per la fascia di valore
litigioso situata tra fr. 200'000.– e fr. 500'000.–;
che, nel caso in esame, il
valore litigioso dell’azione promossa in applicazione dell’art. 650 cpv. 1 CC è
pari a fr. 88'000.–, corrispondenti alla quota parte rivendicata dall’attore, mentre
il valore litigioso dell’azione ai sensi dell’art. 651 cpv. 2 CC può essere
valutato in fr. 265'000.–, ovvero il valore complessivo dato al fondo in
questione (reclamo, pag. 3 e 4);
che, ciò posto, la
richiesta di anticipo spese di fr. 10'500.– rientra senz’altro nella forchetta
prevista dalla LTG;
che, pertanto, richiamato
l’ampio potere di apprezzamento di cui dispone il Pretore, l’importo richiesto a
titolo di anticipo spese non può dirsi a priori eccessivo o abusivo, sicché è
da escludere tanto un accertamento manifestamente errato dei fatti quanto un’errata
applicazione del diritto, da cui la conseguente reiezione del reclamo;
che parimenti dicasi
riguardo alla subordinata richiesta di riduzione dell’anticipo fino addirittura
a fr. 3'000.–, tenuto altresì conto del fatto che, a questo stadio della
procedura, pare quantomeno prematuro affermare che “la causa promossa dal
reclamante […] non presenta certo soverchie difficoltà quo alla sua
definizione”;
che il presente giudizio
rende priva d’oggetto la domanda tesa all’ottenimento dell’effetto sospensivo
in sede di reclamo, non da ultimo anche perché in genere la mera ipotesi di
dover rivendicare la parziale rifusione di quanto anticipato - laddove il
reclamo fosse stato accolto - non configura come tale una parvenza di
pregiudizio difficilmente riparabile in capo al reclamante;
che le spese processuali,
stabilite in fr. 300.– in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e
complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), seguono la
soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle
controparti;
che, non trattandosi di
questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG);
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 26 agosto 2019 di RE
1 è respinto.
Considerandi
2.
La domanda di
concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.
3.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 300.– e già anticipate dal reclamante, restano a
suo carico.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 26 agosto 2019 alle controparti):
– ;
– ;
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art.
93.
LTF.