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Decisione

13.2019.66

Reclamo contro termine per versare l'anticipo delle spese processuali. L'autorità superiore interviene solo in caso di eccesso o abuso dei parametri posti dalle tariffe cantonali, nel Cantone Ticino d

29 novembre 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di avere quantificato in fr. 88'000.– il valore litigioso della causa, ovvero la

quota parte di liquidazione che egli rivendica a fronte di un valore del fondo stimato

in fr. 265'000.–, e che in applicazione della LTG la tassa di giustizia si

poneva tra un minimo di fr. 3'000.– e un massimo di fr. 8'000.–;

che, giusta l’art. 98 CPC,

il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale

delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la

sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC);

che le tariffe per le

spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono

attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura

dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere

superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più

superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi

della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9

Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto all’oggettivo

valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli;

che entro i limiti dei

menzionati principi, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di

apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a verificarne la

legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o abuso;

che, con riferimento alle

spese processuali, nel Canton Ticino esse sono disciplinate dalla legge sulla

tariffa giudiziaria (LTG) del 30 novembre 2010 (art. 1 cpv. 1), entrata in

vigore il 1° gennaio 2011, che prevede esborsi forfettari stabiliti in modo

scalare a dipendenza delle differenti fasce di valore di causa;

che, in concreto, l’attore

ha chiesto in applicazione degli art. 650 cpv. 1 e 651 cpv. 2 CC lo scioglimento

e la divisione della comproprietà di cui al fondo part. n. __________ RFD del

Comune di __________;

che nella richiesta sono

incluse due azioni aventi scopi diversi, e meglio da una parte l’azione di

accertamento fondata sull’art. 650 CC e tesa ad accertare che nulla osta allo

scioglimento della comproprietà, dall’altra l’azione costitutiva giusta l’art.

651 CC il cui scopo è di definire il modo della divisione (Bohnet, Commentaire pratique, Action

civiles, vol. I, 2a ed., 2019, Basilea, §43 n. 2 ad art. 650 e §44

n. 1 ad art. 651), differenze di cui il giudice ha da tener conto in punto alla

decisione sui relativi costi della procedura (Brunner/

Wichtermann, in: Basler Kommentar, ZGB II, 5a ed., 2015, n. 6

ad art. 650; Rep. 1998 197 seg.; sentenza del TF 5P.452/2005 del 14 febbraio

2007);

che il valore litigioso

dell’azione fondata sull’art. 650 CC corrisponde al valore della quota parte

spettante al richiedente (Bohnet, op.

cit., §43 n. 8 ad art. 650; Brunner/Wichtermann,

op. cit., n. 10 ad art. 650; Graham-Siegenthaler,

in: Breitschmid/Jungo, Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht,

Sachenrecht, Art. 641-977 ZGB, 3a ed., 2016, n. 6 ad art. 650; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.

I, 2012, n. 18b ad art. 91);

che, per contro, il valore

litigioso dell’azione fondata sull’art. 651 CC corrisponde al valore

complessivo dell’oggetto detenuto in comproprietà, mentre il valore della sola

quota parte resta determinante limitatamente alla quantificazione delle spese

ripetibili (Bohnet, op. cit., §44

n. 6 ad art. 651; Brunner/Wichtermann,

op. cit., n. 17 ad art. 651; Graham-Siegenthaler,

op. cit., n. 10 ad art. 651; Sterchi,

op. cit., n. 18b ad art. 91; Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 21a ad art. 106 [versione e-book 1° maggio 2019, n. 24a ad art.

106]; decisione del TF 5P.452/2005 del 14 febbraio 2007; DTF 108 Ia 19 segg.);

che, trattandosi di procedura

ordinaria, l’art. 7 cpv. 1 LTG stabilisce una tassa di giustizia che va da un

minimo di fr. 3'000.– ad un massimo di fr. 8'000.– per la fascia di valore

litigioso tra fr. 50'000.– e fr. 100'000.–, e una tassa di giustizia che va da

un minimo di fr. 8'000.– a un massimo di fr. 20'000.– per la fascia di valore

litigioso situata tra fr. 200'000.– e fr. 500'000.–;

che, nel caso in esame, il

valore litigioso dell’azione promossa in applicazione dell’art. 650 cpv. 1 CC è

pari a fr. 88'000.–, corrispondenti alla quota parte rivendicata dall’attore, mentre

il valore litigioso dell’azione ai sensi dell’art. 651 cpv. 2 CC può essere

valutato in fr. 265'000.–, ovvero il valore complessivo dato al fondo in

questione (reclamo, pag. 3 e 4);

che, ciò posto, la

richiesta di anticipo spese di fr. 10'500.– rientra senz’altro nella forchetta

prevista dalla LTG;

che, pertanto, richiamato

l’ampio potere di apprezzamento di cui dispone il Pretore, l’importo richiesto a

titolo di anticipo spese non può dirsi a priori eccessivo o abusivo, sicché è

da escludere tanto un accertamento manifestamente errato dei fatti quanto un’errata

applicazione del diritto, da cui la conseguente reiezione del reclamo;

che parimenti dicasi

riguardo alla subordinata richiesta di riduzione dell’anticipo fino addirittura

a fr. 3'000.–, tenuto altresì conto del fatto che, a questo stadio della

procedura, pare quantomeno prematuro affermare che “la causa promossa dal

reclamante […] non presenta certo soverchie difficoltà quo alla sua

definizione”;

che il presente giudizio

rende priva d’oggetto la domanda tesa all’ottenimento dell’effetto sospensivo

in sede di reclamo, non da ultimo anche perché in genere la mera ipotesi di

dover rivendicare la parziale rifusione di quanto anticipato - laddove il

reclamo fosse stato accolto - non configura come tale una parvenza di

pregiudizio difficilmente riparabile in capo al reclamante;

che le spese processuali,

stabilite in fr. 300.– in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e

complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), seguono la

soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle

controparti;

che, non trattandosi di

questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG);

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 26 agosto 2019 di RE

1 è respinto.

Considerandi

2.

La domanda di

concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.

3.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 300.– e già anticipate dal reclamante, restano a

suo carico.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 26 agosto 2019 alle controparti):

– ;

– ;

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Riviera.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art.

93.

LTF.