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Decisione

13.2019.67

Sospensione di un procedimento laddove esso dipenda dall'esito di un altro procedimento. Determinante non è la natura di quest'ultimo procedimento bensì il suo contenuto. Decisione ordinatoria process

21 novembre 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i figli di primo letto RE 1 e M__________. M__________ è deceduto nel 2014,

lasciando i figli CO 3 e CO 4.

B. Con petizione 14

dicembre 2017 RE 1 ha chiesto la condanna delle convenute CO 1 e CO 2 a

collazionare nella successione fu __________ il valore di tutti gli immobili

stimato al momento dell’apertura della successione e acquistati con liquidità

messe a sua disposizione a tale specifico scopo dal marito, rispettivamente dal

padre quando era ancora in vita.

C. Con istanza 13 aprile

2018 CO 2 ha chiesto, in via supecautelare, la sospensione dell’avv. PA 1 dal

suo mandato di rappresentanza di RE 1, adducendo l’esistenza di un conflitto

d’interessi nella persona del legale dell’attore, che aveva in altre

circostanze assistito CO 1, qui convenuta in causa. Nel contempo essa ha

postulato la limitazione del procedimento all’esame del presupposto processuale

della rappresentanza.

D. Con ordinanza 19

aprile 2018 il Pretore, respinta l’istanza supercautelare, ha sospeso la

procedura di merito e disposto la trattazione dell’incidente procedurale.

Con scritto11 maggio 2018 CO

3 si è rimesso al giudizio del Pretore.

Con osservazioni 16 maggio

2018 RE 1 ha avversato l’istanza di CO 2 la quale, con replica 2 luglio 2018,

ha confermato la propria istanza.

Con osservazioni 27 agosto

2018 RE 1 ha confermato le proprie richieste rilevando che, nel frattempo, la

Commissione di disciplina degli avvocati, alla quale CO 2 si era rivolta, aveva

concluso che non vi era conflitto d’interessi in capo al suo patrocinatore.

E. Con istanza 24 luglio

2018 CO 2 ha chiesto di poter produrre quale nuova prova una lettera della

Commissione di disciplina degli avvocati, dalla quale risultava che a seguito

della segnalazione ricevuta, era stata ravvisata una violazione delle norme

deontologiche da parte dell’avv. PA 1. Essa ha pure chiesto l’edizione della

decisione in questione.

Con osservazioni 4

settembre 2018 RE 1 si è opposto all’istanza, rilevando di aver già prodotto un

estratto della decisione richiamata dal quale risultava l’assenza del preteso

conflitto d’interessi. Preso atto della replica dell’istante, per finire, il 19

novembre 2018 RE 1 ha prodotto la decisione integrale della Commissione di

disciplina, rilevando che la stessa non aveva comunque ravvisato l’esistenza di

un conflitto d’interessi. Ha pure segnalato di aver interposto ricorso al TRAM

contro la decisione in oggetto con cui gli era stata inflitta una sanzione

pecuniaria per violazione del segreto professionale.

Con ordinanza 11 dicembre

2018 il Pretore ha assegnato alle parti un termine per inoltrare le conclusioni

in relazione all’istanza di accertamento della validità della rappresentanza di

RE 1.

Con scritto 20 dicembre

2018 CO 3 si è rimesso al giudizio del Pretore. Con conclusioni 17 gennaio 2019

CO 2 ha chiesto l’accoglimento dell’istanza, mentre con conclusioni 16 gennaio

2019 RE 1 ne ha postulato la reiezione.

F. Con decisione 23

luglio 2019 il Pretore, ritenuto opportuno attendere la decisione del TRAM sul

ricorso dell’avv. PA 1 contro la decisione della Commissione di disciplina

degli avvocati prima di decidere in merito all’incidente procedurale, ha

sospeso l’emanazione della decisione incidentale fino all’evasione della

procedura pendente dinanzi al TRAM.

G. Con reclamo 26 agosto

2019 RE 1 chiede l’annullamento della decisione di sospensione del 23 luglio

2019.

Il reclamo non è stato

notificato alle parti.

Interpellata dal presidente

della terza Camera civile del Tribunale d’appello circa i tempi di evasione del

reclamo, la presidente del TRAM ha comunicato con scritto 9 settembre 2019 che

la decisione è stata pronunciata il 7 agosto 2019 e notificata alle parti il

giorno successivo.

Con scritto 16 settembre

2019 l’avv. PA 1 ha comunicato di aver impugnato la sentenza del TRAM con ricorso

di diritto pubblico.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione di sospensione

di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione ordinatoria

processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art. 126 cpv. 2

CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48

lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci

giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

La decisione 23 luglio

2019.

è pervenuta l’indomani al reclamante (estratto tracciamento degli invii). Rimesso

alla posta il giorno 26 agosto 2019 il reclamo, tenuto conto della sospensione

dei termini durante le ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) è

tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione

errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b).

3.

Giusta l’art. 126

cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità

lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso quando la decisione dipende dall’esito

di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica,

il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la

sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare

qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il

principio di celerità della causa in corso (Trezzini

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4

ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed.,

2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in:

Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la

sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei

contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di

speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost.,

124.

cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op.

cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op.

cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin,

op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.

cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op.

cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può

giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie,

in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni

pregiudiziali (Trezzini, op. cit.,

n. 12 ad art. 126; Gschwend, op.

cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin,

op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.

cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op.

cit., n. 3 seg. ad art. 126).

4.

Il reclamante

censura la decisione impugnata lamentando che la sospensione procrastina

inammissibilmente la vertenza, violando così l’art. 29 Cost. Inoltre, la

sospensione del procedimento civile in attesa dell’esito di un procedimento

amministrativo, che neppure concerne le parti in causa, costituisce “un chiaro

abuso di diritto che rasenta gli estremi dell’arbitrio”. Egli rileva che peraltro

il primo giudice neppure avrebbe la possibilità di entrare in possesso della

decisione amministrativa in questione.

4.1

Diversamente da quanto

sostenuto dal reclamante, il solo fatto che la decisione di cui è in attesa il

primo giudice è di natura amministrativa non è di alcun rilievo per la

decisione di sospensione. Non è infatti la natura della decisione che dev’esser

considerata, bensì il suo contenuto. Ciò premesso, se è vero che nel caso

concreto la Commissione di disciplina degli avvocati non ha ritenuto

l’esistenza di un conflitto d’interessi in capo all’avv. PA 1, è anche da

considerare che la medesima Commissione ha ravvisato da parte del patrocinatore

la violazione di norme deontologiche a tutela del segreto professionale,

infliggendogli una multa di fr. 1'000.-. Al pari dell’esistenza di un conflitto

d’interessi, anche la violazione del segreto professionale è suscettibile di

essere rilevante in un procedimento, non potendosi dare per scontata la

legittimità dell’introduzione nel procedimento di fatti addotti in violazione

di siffatto segreto, che potrebbero condurre all’inquinamento del processo. Pur

non concernendo direttamente le parti in causa, l’esito del procedimento

amministrativo può quindi essere di rilievo nell’ambito del processo civile.

4.2

Ora, il reclamante sostiene

che la violazione del segreto professionale da parte del proprio legale -

questione sub iudice al TRAM - non è di rilievo per la decisione sull’incidente

procedurale, l’istante avendo sostenuto unicamente l’esistenza di un conflitto

d’interessi. Poiché la Commissione di disciplina ha escluso il conflitto

d’interessi, l’istanza, fondata su quest’unico argomento, senza neppure

menzionare la violazione del segreto professionale, sarebbe quindi comunque da respingere.

A torto. Considerato che il giudice ha da esaminare d’ufficio i presupposti

processuali, tra cui la rappresentanza, anche la posizione dell’avvocato ha da

essere valutata laddove sorgano, come in concreto dei problemi che lo

riguardano. In tal senso non è rilevante che nell’istanza sia stato segnalato unicamente

un conflitto d’interessi. In presenza di una violazione del segreto

professionale suscettibile di avere conseguenze sull’andamento del processo, il

Pretore può indubbiamente compiere gli accertamenti del caso. In tal senso,

l’apodittica affermazione che il Pretore non avrebbe la possibilità di entrare

in possesso della decisione amministrativa in questione appare quantomeno

affrettata.

Va da ultimo ancora

rilevato che il TRAM ha evaso il reclamo dell’avv. PA 1 con sentenza 7 agosto

2019, notificata alle parti il giorno successivo. Il reclamo qui all’esame è

stato inoltrato il 26 agosto 2019, vale a dire successivamente alla notifica

della decisione del TRAM. In siffatta situazione, il rimprovero mosso al primo

giudice che la decisione di sospensione procrastinerebbe il giudizio alle

calende greche appare quindi palesemente infondato, e ciò a prescindere dal

fatto che il legale abbia ulteriormente impugnato la decisione al Tribunale

federale.

5.

Per i motivi che

precedono il reclamo, infondato, è respinto.

Le spese processuali del

presente giudizio, fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG

(valore, natura e complessità) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra

fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del

reclamante. Non si assegnano ripetibili ai convenuti che non hanno dovuto

inoltrare osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 26 agosto 2019 di RE

1.

è respinto.

2.

Le spese processuali

di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 26 agosto 2019 alla controparte):

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con i

limiti dell’art. 93 LTF.