13.2019.67
Sospensione di un procedimento laddove esso dipenda dall'esito di un altro procedimento. Determinante non è la natura di quest'ultimo procedimento bensì il suo contenuto. Decisione ordinatoria process
21 novembre 2019Italiano10 min
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Incarto n.
13.2019.67
Lugano
21 novembre 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Lardelli
e Olgiati
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2017.231 della
Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 14 dicembre
2017 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1
patrocinata dall’ PA 2
CO 2
patrocinata dall’ PA 3
CO 3
patrocinato dall’ PA 4
CO 4
e
ora sul reclamo 26 agosto 2019 di RE 1 contro la decisione 23 luglio 2019 con
cui il Pretore ha disposto la sospensione del procedimento;
ritenuto
in fatto: A. __________ è deceduto a
Lugano l’11 dicembre 2012, lasciando la moglie CO 1 con la figlia CO 2, nonché
Fatti
i figli di primo letto RE 1 e M__________. M__________ è deceduto nel 2014,
lasciando i figli CO 3 e CO 4.
B. Con petizione 14
dicembre 2017 RE 1 ha chiesto la condanna delle convenute CO 1 e CO 2 a
collazionare nella successione fu __________ il valore di tutti gli immobili
stimato al momento dell’apertura della successione e acquistati con liquidità
messe a sua disposizione a tale specifico scopo dal marito, rispettivamente dal
padre quando era ancora in vita.
C. Con istanza 13 aprile
2018 CO 2 ha chiesto, in via supecautelare, la sospensione dell’avv. PA 1 dal
suo mandato di rappresentanza di RE 1, adducendo l’esistenza di un conflitto
d’interessi nella persona del legale dell’attore, che aveva in altre
circostanze assistito CO 1, qui convenuta in causa. Nel contempo essa ha
postulato la limitazione del procedimento all’esame del presupposto processuale
della rappresentanza.
D. Con ordinanza 19
aprile 2018 il Pretore, respinta l’istanza supercautelare, ha sospeso la
procedura di merito e disposto la trattazione dell’incidente procedurale.
Con scritto11 maggio 2018 CO
3 si è rimesso al giudizio del Pretore.
Con osservazioni 16 maggio
2018 RE 1 ha avversato l’istanza di CO 2 la quale, con replica 2 luglio 2018,
ha confermato la propria istanza.
Con osservazioni 27 agosto
2018 RE 1 ha confermato le proprie richieste rilevando che, nel frattempo, la
Commissione di disciplina degli avvocati, alla quale CO 2 si era rivolta, aveva
concluso che non vi era conflitto d’interessi in capo al suo patrocinatore.
E. Con istanza 24 luglio
2018 CO 2 ha chiesto di poter produrre quale nuova prova una lettera della
Commissione di disciplina degli avvocati, dalla quale risultava che a seguito
della segnalazione ricevuta, era stata ravvisata una violazione delle norme
deontologiche da parte dell’avv. PA 1. Essa ha pure chiesto l’edizione della
decisione in questione.
Con osservazioni 4
settembre 2018 RE 1 si è opposto all’istanza, rilevando di aver già prodotto un
estratto della decisione richiamata dal quale risultava l’assenza del preteso
conflitto d’interessi. Preso atto della replica dell’istante, per finire, il 19
novembre 2018 RE 1 ha prodotto la decisione integrale della Commissione di
disciplina, rilevando che la stessa non aveva comunque ravvisato l’esistenza di
un conflitto d’interessi. Ha pure segnalato di aver interposto ricorso al TRAM
contro la decisione in oggetto con cui gli era stata inflitta una sanzione
pecuniaria per violazione del segreto professionale.
Con ordinanza 11 dicembre
2018 il Pretore ha assegnato alle parti un termine per inoltrare le conclusioni
in relazione all’istanza di accertamento della validità della rappresentanza di
RE 1.
Con scritto 20 dicembre
2018 CO 3 si è rimesso al giudizio del Pretore. Con conclusioni 17 gennaio 2019
CO 2 ha chiesto l’accoglimento dell’istanza, mentre con conclusioni 16 gennaio
2019 RE 1 ne ha postulato la reiezione.
F. Con decisione 23
luglio 2019 il Pretore, ritenuto opportuno attendere la decisione del TRAM sul
ricorso dell’avv. PA 1 contro la decisione della Commissione di disciplina
degli avvocati prima di decidere in merito all’incidente procedurale, ha
sospeso l’emanazione della decisione incidentale fino all’evasione della
procedura pendente dinanzi al TRAM.
G. Con reclamo 26 agosto
2019 RE 1 chiede l’annullamento della decisione di sospensione del 23 luglio
2019.
Il reclamo non è stato
notificato alle parti.
Interpellata dal presidente
della terza Camera civile del Tribunale d’appello circa i tempi di evasione del
reclamo, la presidente del TRAM ha comunicato con scritto 9 settembre 2019 che
la decisione è stata pronunciata il 7 agosto 2019 e notificata alle parti il
giorno successivo.
Con scritto 16 settembre
2019 l’avv. PA 1 ha comunicato di aver impugnato la sentenza del TRAM con ricorso
di diritto pubblico.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione di sospensione
di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione ordinatoria
processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art. 126 cpv. 2
CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48
lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci
giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione 23 luglio
2019.
è pervenuta l’indomani al reclamante (estratto tracciamento degli invii). Rimesso
alla posta il giorno 26 agosto 2019 il reclamo, tenuto conto della sospensione
dei termini durante le ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) è
tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione
errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b).
3.
Giusta l’art. 126
cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità
lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso quando la decisione dipende dall’esito
di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica,
il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la
sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare
qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il
principio di celerità della causa in corso (Trezzini
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in:
Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4
ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed.,
2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in:
Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la
sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei
contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di
speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost.,
124.
cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op.
cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op.
cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin,
op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.
cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op.
cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può
giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie,
in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni
pregiudiziali (Trezzini, op. cit.,
n. 12 ad art. 126; Gschwend, op.
cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin,
op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op.
cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op.
cit., n. 3 seg. ad art. 126).
4.
Il reclamante
censura la decisione impugnata lamentando che la sospensione procrastina
inammissibilmente la vertenza, violando così l’art. 29 Cost. Inoltre, la
sospensione del procedimento civile in attesa dell’esito di un procedimento
amministrativo, che neppure concerne le parti in causa, costituisce “un chiaro
abuso di diritto che rasenta gli estremi dell’arbitrio”. Egli rileva che peraltro
il primo giudice neppure avrebbe la possibilità di entrare in possesso della
decisione amministrativa in questione.
4.1
Diversamente da quanto
sostenuto dal reclamante, il solo fatto che la decisione di cui è in attesa il
primo giudice è di natura amministrativa non è di alcun rilievo per la
decisione di sospensione. Non è infatti la natura della decisione che dev’esser
considerata, bensì il suo contenuto. Ciò premesso, se è vero che nel caso
concreto la Commissione di disciplina degli avvocati non ha ritenuto
l’esistenza di un conflitto d’interessi in capo all’avv. PA 1, è anche da
considerare che la medesima Commissione ha ravvisato da parte del patrocinatore
la violazione di norme deontologiche a tutela del segreto professionale,
infliggendogli una multa di fr. 1'000.-. Al pari dell’esistenza di un conflitto
d’interessi, anche la violazione del segreto professionale è suscettibile di
essere rilevante in un procedimento, non potendosi dare per scontata la
legittimità dell’introduzione nel procedimento di fatti addotti in violazione
di siffatto segreto, che potrebbero condurre all’inquinamento del processo. Pur
non concernendo direttamente le parti in causa, l’esito del procedimento
amministrativo può quindi essere di rilievo nell’ambito del processo civile.
4.2
Ora, il reclamante sostiene
che la violazione del segreto professionale da parte del proprio legale -
questione sub iudice al TRAM - non è di rilievo per la decisione sull’incidente
procedurale, l’istante avendo sostenuto unicamente l’esistenza di un conflitto
d’interessi. Poiché la Commissione di disciplina ha escluso il conflitto
d’interessi, l’istanza, fondata su quest’unico argomento, senza neppure
menzionare la violazione del segreto professionale, sarebbe quindi comunque da respingere.
A torto. Considerato che il giudice ha da esaminare d’ufficio i presupposti
processuali, tra cui la rappresentanza, anche la posizione dell’avvocato ha da
essere valutata laddove sorgano, come in concreto dei problemi che lo
riguardano. In tal senso non è rilevante che nell’istanza sia stato segnalato unicamente
un conflitto d’interessi. In presenza di una violazione del segreto
professionale suscettibile di avere conseguenze sull’andamento del processo, il
Pretore può indubbiamente compiere gli accertamenti del caso. In tal senso,
l’apodittica affermazione che il Pretore non avrebbe la possibilità di entrare
in possesso della decisione amministrativa in questione appare quantomeno
affrettata.
Va da ultimo ancora
rilevato che il TRAM ha evaso il reclamo dell’avv. PA 1 con sentenza 7 agosto
2019, notificata alle parti il giorno successivo. Il reclamo qui all’esame è
stato inoltrato il 26 agosto 2019, vale a dire successivamente alla notifica
della decisione del TRAM. In siffatta situazione, il rimprovero mosso al primo
giudice che la decisione di sospensione procrastinerebbe il giudizio alle
calende greche appare quindi palesemente infondato, e ciò a prescindere dal
fatto che il legale abbia ulteriormente impugnato la decisione al Tribunale
federale.
5.
Per i motivi che
precedono il reclamo, infondato, è respinto.
Le spese processuali del
presente giudizio, fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG
(valore, natura e complessità) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra
fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del
reclamante. Non si assegnano ripetibili ai convenuti che non hanno dovuto
inoltrare osservazioni.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 26 agosto 2019 di RE
1.
è respinto.
2.
Le spese processuali
di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 26 agosto 2019 alla controparte):
- ;
- ;
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con i
limiti dell’art. 93 LTF.