13.2019.68
Disposizione ordinatoria processuale in materia di delucidazione e completamento della perizia. Il timore di vedersi respingere la pretesa perché non è dimostrato un fatto che il quesito rifiutato avrebbe potuto provare non è costitutivo di un pregiudizio difficilmente riparabile
25 febbraio 2020Italiano12 min
2019 nel senso di non ammettere nessun’altro dei quesiti formulati da RE 1 che per
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.68
Lugano
25 febbraio 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2014.67 (procedura ordinaria - azione creditoria - domanda
riconvenzionale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
petizione 20 marzo 2014 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 2
patrocinato dall’ PA 3
CO 1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 26
agosto 2019 di RE 1 contro la decisione 30 luglio 2018 (correttamente: 2019)
con cui il Pretore aggiunto ha statuito sulle istanze di delucidazione e
completamento della perizia giudiziaria, presentate da tutte le parti in causa;
ritenuto
in fatto: A. Quale nuova sede aziendale
a __________, RE 1 ha voluto procedere alla costruzione di uno stabile basato
su criteri di massima funzionalità e dotato di impianti e macchinari di ultima
generazione. Della progettazione dell’impianto di riscaldamento se ne è
occupato l’ingegner CO 2, opera la cui realizzazione è stata poi affidata ad CO
1.
B. Ottenuta
l’autorizzazione ad agire, con petizione 20 marzo 2014 introdotta innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano RE 1 ha chiesto la condanna - in solido fra di
loro - di CO 2 e di CO 1 a pagarle fr. 97'380.50 oltre interessi al 5% dal 29
gennaio 2010 e di fr. 22'834.40 oltre interessi al 5% dal 24 ottobre 2012.
L’attrice ha inoltre chiesto la condanna di CO 2 a pagarle un importo
aggiuntivo di fr. 560'460.– oltre interessi al 5% dal 29 gennaio 2010.
RE 1 lamenta l’esecuzione difettosa
dell’impianto di riscaldamento, non adeguatamente dimensionato, e chiede il risarcimento
di tutti i relativi danni, invocando l’inadempienza contrattuale e la garanzia.
C. Con risposta 20
agosto 2014 CO 2 si è opposto alla petizione e ne ha chiesto la reiezione. Altrettanto
ha fatto CO 1 con risposta 22 agosto 2014, postulando in via riconvenzionale la
rifusione di fr. 9'909.80 di spese per la pregressa procedura di prova a futura
memoria.
L’attrice ha ribadito il
suo punto di vista con replica 4 novembre 2014 nei confronti di CO 2,
rispettivamente con replica e risposta riconvenzionale 4 novembre 2014 nei
confronti di CO 1.
CO 2 ha mantenuto la sua
opposizione in sede di duplica 22 gennaio 2015. CO 1 ha confermato le sue
rivendicazioni con duplica 26 gennaio 2015.
D. In esito alle prove
notificate dalle parti all’udienza delle prime arringhe 16 aprile 2015, il
Pretore aggiunto ha statuito con ordinanza 24 giugno 2015.
E. L’istruttoria
prevedeva fra l’altro l’esecuzione di una perizia, che è stata affidata
all’istituto __________ nella persona degli arch. __________, che il 7/13
novembre 2017 ha rassegnato il relativo referto peritale.
F. Le parti hanno postulato
la delucidazione e il completamento del menzionato rapporto peritale, e meglio:
- RE 1 con istanza
15 gennaio 2018, opposizioni 2 febbraio 2018 di CO 2 e quindi osservazioni 5
marzo 2018 di RE 1;
- CO 2 con istanza 14
dicembre 2017, seguita da opposizioni 31 gennaio 2018 di RE 1 e relative osservazioni
2 marzo 2018 di CO 2;
- CO 1 con istanza 15
dicembre 2017, relative opposizioni 31 gennaio 2018 di RE 1 e poi osservazioni
6 marzo 2018 di CO 1.
G. Con ordinanza 30
luglio 2019 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto le rispettive citate
istanze di delucidazione e completamento, e meglio come segue:
- (dispositivo n.
1) per RE 1 ha ammesso i quesiti n. 1 e 2 e 3 (riformulato) e 4
(limitato) alla risposta 3, n. 2, 4, 5 (limitato), 7 e 8 alla risposta 4.1, n.
10 alla risposta 4.2, n. 11 alla risposta 4.3, n. 12 alla risposta 4.4, n. 4,
5, 6 (riformulato), 7 e 8 alla risposta 5.3, n. 2 alla risposta 10, n. 1 alla
risposta 11 e n. 1, 2 e 3 alla risposta 13, e ha respinto i quesiti n. 1
alla risposta 1, n. 5, 6 e 7 alla risposta 3, n. 1, 3, 6, 9 alla risposta 4.1,
n. 1 e 2 alla risposta 5.1, n. 1, 2, 3, 4 e 5 alla risposta 6.1 e n. 1 alla
risposta 10;
- (dispositivo n.
2) per CO 2 ha ammesso i quesiti ad n. 3.1, 4.1/5.1 e 7.1 (riformulato);
- (dispositivo n.
3) per CO 1 ha ammesso i quesiti n. 1 e 2 (riformulati in un unico
quesito), n. 3, 4 e 5 (quest’ultimo completato dal Pretore aggiunto) e 6, e ha respinto
Fatti
i quesiti n. 7 e 8.
H. Con reclamo 26 agosto
2019 RE 1 impugna il dispositivo n. 1 della decisione 30 luglio 2019 e ne
chiede la riforma nel senso di ammettere integralmente e così come formulati i
quesiti di delucidazione e completamento di cui alla sua istanza 15 gennaio
2018.
Le controparti non sono
state invitate a formulare osservazioni.
I. Con ordinanza 26
agosto 2019 il Pretore aggiunto ha integrato e precisato l’ordinanza 30 luglio
2019 nel senso di non ammettere nessun’altro dei quesiti formulati da RE 1 che per
svista ancora non erano stati evasi (dispositivo n. 1), segnatamente i quesiti
n. 3 alla risposta 5, n. 1 e 2 alla risposta 9, n. 1.1, 1.2, 1.2, 1.3 e 1.4
alle risposte ai quesiti posti da CO 2 e, infine, precisando la motivazione
alla base della reiezione del quesito n. 1 alla risposta 10.
L. Con reclamo 5
settembre 2019 RE 1 impugna il dispositivo n. 1 della decisione 26 agosto 2019
e ne chiede la riforma nel senso di ammettere integralmente e così come
formulati tutti i quesiti di delucidazione e completamento di cui alla sua
istanza 15 gennaio 2018, ad eccezione dei quesiti n. 1 e 2 alla risposta 9 che
dichiara di ritirare.
Questo reclamo è oggetto
di odierno separato giudizio (inc. n. 13.2019.75).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Con l’ordinanza 30 luglio
2019.
il Pretore aggiunto ha - fra l’altro - parzialmente accolto l’istanza di
delucidazione e completamento della perizia giudiziaria 7/13 novembre 2017 presentata
dall’attrice. Trattasi di una decisione ordinatoria processuale in materia di
prove ai sensi dei combinati disposti art. 124 e 154 CPC, resa in applicazione
dell’art. 187 cpv. 4 CPC. Richiamati gli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2
CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è impugnabile con reclamo alla terza
Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
Il giudizio impugnato,
notificato il 31 luglio 2019, è pervenuto all’attrice il 2 agosto 2019. Per
effetto della sospensione dei termini giusta l’art. 145 cpv. 1 lett. b CPC, valida
fino al 15 agosto (compreso), il gravame spedito lunedì 26 agosto 2019 (art.
142.
cpv. 3 CPC) risulta tempestivo e quindi, da questo punto di vista,
ammissibile.
2.
Il Pretore aggiunto
ha anzitutto rammentato i presupposti generali per ammettere una richiesta di
delucidazione e completamento di una perizia. Rispetto a ogni singolo quesito
di delucidazione egli ha poi spiegato il motivo per il quale ha ritenuto di
doverlo respingere, rispettivamente - quando era il caso - ha indicato in che
termini lo riformulava. Senza nulla specificare, egli ha d’altra parte elencato
quali erano i quesiti ammessi.
3.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
3.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto
da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ed
è da produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che
l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata
secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del
principio di celerità perseguito dal CPC.
3.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata assunzione di una prova va contestata tramite
l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale
federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062
del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile
svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i.f.), non quindi con reclamo ai sensi
dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della
decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c). In assenza di un pregiudizio difficilmente riparabile, per i
motivi di cui si è detto, è solo rispetto alla decisione finale che ha da
valutarsi e determinarsi l’incidenza delle prove negate. In quella sede il
primo giudice dovrà spiegare i motivi per i quali accoglie o respinge le
domande di causa, e, quando fosse ancora necessario, i motivi per i quali non
ha ritenuto di assumere le prove.
3.3
Una diversa soluzione
imporrebbe al giudice di assumere tutte le prove offerte dalle parti e di non
più negarne l’assunzione. Egli deve invece essere libero di assumere le prove
che ritiene necessarie, e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le
misure più opportune, affinché la loro assunzione non ecceda i bisogni di
causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti, il giudice
gode di ampio potere cui l’istanza di ricorso non può sostituire il proprio,
intervenendo soltanto in caso di abuso o eccesso. Qualora dal modo di procedere
adottato dovesse poi risultarne un’insufficienza probatoria, sarà, se del caso
da porvi rimedio impugnando la sentenza finale, se sfavorevole. Il fatto di
dover, eventualmente, assumere in un secondo tempo una prova dapprima rifiutata
o di ripetere una prova non è, da solo, motivo sufficiente per ammettere che
ciò comporti il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
4.
La reclamante si
duole di un concreto pregiudizio irreparabile, e non solo di un rischio di
pregiudizio difficilmente riparabile. Afferma che il rifiuto del Pretore
aggiunto di dar seguito a chiarimenti e precisazioni richiesti dai suoi quesiti
di delucidazione, la priva di fatto di una perizia completa ed esaustiva, certa
e intellegibile in ogni dettaglio e nelle sue conclusioni - a cui tendevano appunto
quei quesiti - ovvero di quel substrato fattuale necessario e indispensabile
per dimostrare e quantificare l’entità del suo danno nelle sue varie accezioni
e componenti (reclamo, pag. 4 ad C).
4.1
Invano. L’argomento della reclamante
non rende sufficientemente verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e, pertanto, ancor meno sostanzia un concreto
pregiudizio irreparabile. In particolare, non è costitutivo di un pregiudizio
difficilmente riparabile, il mero timore a che il Pretore aggiunto possa
respingere la pretesa della reclamante perché non è stato dimostrato un fatto
che l’ammissione dei quesiti rifiutati avrebbe a mente sua potuto provare. Soltanto
l’emanazione della decisione di merito dirà se quel rifiuto ha pregiudicato la
posizione complessiva della reclamante in relazione al processo, ipotesi da
escludere laddove in definitiva la sentenza finale dovesse di fatto rivelarsi a
lei favorevole. Il pregiudizio non può così essere ritenuto concreto e di
essenziale rilievo per l’andamento del processo nel momento in cui, nell’ambito
del libero potere di apprezzamento riconosciutogli, il Pretore aggiunto respinge
il singolo quesito di delucidazione sottopostogli e - quand’anche in modo
succinto - ne dà motivazione (cfr. sopra, consid. 2), visto e considerato che per
l’appunto quello stesso pregiudizio potrà ancora essere recuperato mediante una
successiva sentenza finale favorevole. Diversamente sarebbe come anticipare in
modo inammissibile l’esito di una decisione di merito che ancora non esiste, mentre
il giudice sarebbe tenuto ad assumere tutte le prove offerte dalle parti senza più
poterne negare l’assunzione. E questo non può essere.
4.2
Così stando le cose, in
mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere
dichiarato inammissibile, ciò che rende di per sé superfluo esaminare la
correttezza della decisione del Pretore aggiunto.
5.
Le spese
processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria
(LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le
decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare
in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa
(art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa
è stabilita in fr. 250.–, già anticipati dalla reclamante. Non si assegnano
ripetibili alle parti convenute, che non sono state invitate a inoltrare
osservazioni al gravame.
6.
Il reclamo, che
stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alle controparti
per osservazioni, può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 26 agosto 2019 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del reclamo, stabilite in fr. 250.– e già anticipate dalla reclamante, restano
a suo carico.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 26 agosto 2019 alle controparti):
– ;
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv.
1.
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.