13.2019.71
Azione di disconoscimento del debito. Cauzione per spese ripetibili per debito di spese giudiziarie relative alla precedente procedura di rigetto dell'opposizione
10 novembre 2020Italiano8 min
2019 l’attore si è aggravato contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.71
Lugano
10 novembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2019.125 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 18 giugno 2019 da
RE
1
patrocinato dall’avv. PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’avv. PA 2
e
ora su reclamo 30 agosto 2019 di RE 1 contro la decisione 9 agosto 2019 con cui
il Pretore gli ha assegnato un termine per prestare una cauzione processuale di
fr. 32'000.-;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 18
giugno 2019 RE 1 ha chiesto il disconoscimento del debito di USD 640'000.-
oltre accessori vantato nei suoi confronti da CO 1.
B. Con istanza 15 luglio
2019 CO 1 ha postulato che RE 1 fosse astretto al versamento di una cauzione
processuale di almeno fr. 35'000.- in applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett. c
CPC.
Con osservazioni 23 luglio
2019 l’attore ha chiesto la reiezione dell’istanza di cauzione.
C. Con decisione 9
agosto 2019 il Pretore ha accolto l’istanza, imponendo all’attore di versare
una cauzione processuale di fr. 32'000.-.
D. Con reclamo 30 agosto
2019 l’attore si è aggravato contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento.
Il procedimento è rimasto
in sospeso, essendo in corso trattative tra le parti, che non sono però andate
a buon fine.
Riattivato il
procedimento, con osservazioni 29 ottobre 2020 la parte convenuta ha chiesto di
respingere il gravame.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Il giudizio
impugnato è una decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli
art. 99 segg. CPC che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b
cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo
nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Nel caso concreto la
decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 20 agosto 2019, ragione per
cui il reclamo qui in esame, rimesso alla posta il 30 agosto 2019, è tempestivo
e da questo punto di vista ammissibile.
2.
L’art. 320 CPC
dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del
diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.
Giusta l’art. 99
CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese
ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta
insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o
è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di
carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie
relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il
pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).
3.1
Scopo della cauzione è quello
di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese
ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi
costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF
141.
III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire
Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC,
vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar,
2a ed., 2016, n. 1 ad art. 99; Suter/von
Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a
ed., 2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non
deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le
proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti
previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione
irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità
rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,
op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von
Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice
è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad
art. 99; Staehelin/Staehelin/ Grolimund, Zivilprozessrecht,
2a ed., 2013, § 16, n. 28).
4.
Al fine di ottenere
la prestazione di una cauzione dall’attore, la parte convenuta ha invocato
l’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC, sostenendo che la controparte è ancora debitrice
delle spese giudiziarie di complessivi fr. 12'700.- poste a carico della
medesima con la sentenza 29 aprile 2013 relativa alla procedura di rigetto
dell’opposizione.
Rilevato che il pagamento
delle predette spese non è ancora intervenuto - ciò che è incontestato anche in
questa sede - il primo giudice ha ritenuto realizzati gli estremi dell’art. 99
cpv. 1 lett. c CPC e imposto la prestazione della cauzione.
4.1
Il reclamante rimprovera al
Pretore un’errata applicazione del diritto, segnatamente dell’art. 99 cpv. 1
lett. c CPC, sostenendo che il mancato pagamento delle spese giudiziarie messe
a suo carico con la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione non è
motivo per imporre la cauzione in applicazione della citata norma, ciò
considerato che egli ha inoltrato la causa di disconoscimento del debito con la
conseguenza che la decisione di rigetto dell’opposizione è da considerare
impugnata e le ripetibili non sarebbero cresciute in giudicato.
4.2
L’art. 99 CPC si applica
anche alle decisioni esecutive, propedeutiche a un successivo procedimento di
merito (sentenza III CCA 13.2013.100 del 15 gennaio 2014; Sterchi, op. cit., n. 24, 25 e 26 ad
art. 99) quali, appunto, quelle intese a ottenere il rigetto dell’opposizione. L’azione
di disconoscimento del debito è, infatti, un’azione ordinaria di diritto
materiale che non tende all’annullamento del rigetto dell’opposizione bensì ad
accertare che al momento dell’emissione del precetto esecutivo non v’era una
pretesa o che la stessa non era esigibile (DTF 95 II 620 con rif. ; 68 III 85;
"Bestand und Fälligkeit der Forderung bei Erlass des Zahlungsbefehls":
DTF 72 III 56: "ob im Moment des Erlasses des Zahlungsbefehls die
Betreibungsforderung zu Recht bestand": DTF 78 II 160). L’azione di
disconoscimento neppure è un rimedio di diritto contro la sentenza di rigetto
dell’opposizione, che in quest’ambito non viene esaminata (DTF 95 II 620).
Così, il giudice del disconoscimento non è competente per modificare la
decisione di rigetto dell’opposizione in punto all’attribuzione delle spese
giudiziarie né per liberare dalle stesse l’escusso risultato soccombente nella
procedura di rigetto dell’opposizione (DTF 36 II 453). L’accoglimento
dell’azione di disconoscimento del debito non tocca poi la procedura di rigetto
dell’opposizione, che è già conclusa, e il disconoscimento non costituisce una
continuazione della stessa. La procedura di rigetto ha, infatti, natura
esecutiva, mentre l’azione di disconoscimento è un’azione di diritto materiale
con effetti sull’esecuzione in corso. Questa diversa natura delle procedure
esclude una diversa ripartizione delle spese esecutive in caso di accoglimento
dell’azione di disconoscimento del debito (DTF 123 III 220).
5.
Nella misura in cui
il reclamante sostiene che il pagamento non è stato richiesto, il reclamo è poi
pretestuoso. Risulta infatti che il pagamento delle ripetibili è stato
richiesto con scritto 1° luglio 2019 (doc. 1), con cui veniva assegnato all’attore
un termine fino al 12 luglio 2019 per procedervi.
6.
Alla luce di quanto
precede, il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che fossero verificati i
presupposti per la prestazione di una cauzione non rileva da un’errata
applicazione del diritto. Ciò vale segnatamente anche per
l’ammontare della cauzione, non contestato. Il reclamo è quindi da respingere.
7.
Le spese processuali
per la presente procedura sono disciplinate dalla legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in
considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2
cpv. 1 LTG). Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello è tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi
fr. 500.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente, la quale inoltre
rifonderà alla controparte un congruo importo per ripetibili.
8.
Il reclamo non pone
questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 30 agosto 2019 di RE
1.
è respinto.
2.
Le spese processuali
di fr. 500.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico con l’obbligo
di rifondere alla controparte fr. 500.- di ripetibili.
3.
Notificazione:
- avv. ;
- avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.