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Decisione

13.2019.71

Azione di disconoscimento del debito. Cauzione per spese ripetibili per debito di spese giudiziarie relative alla precedente procedura di rigetto dell'opposizione

10 novembre 2020Italiano8 min

2019 l’attore si è aggravato contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2019.71

Lugano

10 novembre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2019.125 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,

promossa con petizione 18 giugno 2019 da

RE

1

patrocinato dall’avv. PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’avv. PA 2

e

ora su reclamo 30 agosto 2019 di RE 1 contro la decisione 9 agosto 2019 con cui

il Pretore gli ha assegnato un termine per prestare una cauzione processuale di

fr. 32'000.-;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 18

giugno 2019 RE 1 ha chiesto il disconoscimento del debito di USD 640'000.-

oltre accessori vantato nei suoi confronti da CO 1.

B. Con istanza 15 luglio

2019 CO 1 ha postulato che RE 1 fosse astretto al versamento di una cauzione

processuale di almeno fr. 35'000.- in applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett. c

CPC.

Con osservazioni 23 luglio

2019 l’attore ha chiesto la reiezione dell’istanza di cauzione.

C. Con decisione 9

agosto 2019 il Pretore ha accolto l’istanza, imponendo all’attore di versare

una cauzione processuale di fr. 32'000.-.

D. Con reclamo 30 agosto

2019 l’attore si è aggravato contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento.

Il procedimento è rimasto

in sospeso, essendo in corso trattative tra le parti, che non sono però andate

a buon fine.

Riattivato il

procedimento, con osservazioni 29 ottobre 2020 la parte convenuta ha chiesto di

respingere il gravame.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Il giudizio

impugnato è una decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli

art. 99 segg. CPC che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b

cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo

nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

Nel caso concreto la

decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 20 agosto 2019, ragione per

cui il reclamo qui in esame, rimesso alla posta il 30 agosto 2019, è tempestivo

e da questo punto di vista ammissibile.

2.

L’art. 320 CPC

dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del

diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.

Giusta l’art. 99

CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese

ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta

insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o

è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di

carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie

relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il

pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).

3.1

Scopo della cauzione è quello

di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese

ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi

costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF

141.

III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire

Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC,

vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar,

2a ed., 2016, n. 1 ad art. 99; Suter/von

Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a

ed., 2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in:

Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non

deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le

proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti

previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione

irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità

rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,

op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von

Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice

è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad

art. 99; Staehelin/Staehelin/ Grolimund, Zivilprozessrecht,

2a ed., 2013, § 16, n. 28).

4.

Al fine di ottenere

la prestazione di una cauzione dall’attore, la parte convenuta ha invocato

l’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC, sostenendo che la controparte è ancora debitrice

delle spese giudiziarie di complessivi fr. 12'700.- poste a carico della

medesima con la sentenza 29 aprile 2013 relativa alla procedura di rigetto

dell’opposizione.

Rilevato che il pagamento

delle predette spese non è ancora intervenuto - ciò che è incontestato anche in

questa sede - il primo giudice ha ritenuto realizzati gli estremi dell’art. 99

cpv. 1 lett. c CPC e imposto la prestazione della cauzione.

4.1

Il reclamante rimprovera al

Pretore un’errata applicazione del diritto, segnatamente dell’art. 99 cpv. 1

lett. c CPC, sostenendo che il mancato pagamento delle spese giudiziarie messe

a suo carico con la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione non è

motivo per imporre la cauzione in applicazione della citata norma, ciò

considerato che egli ha inoltrato la causa di disconoscimento del debito con la

conseguenza che la decisione di rigetto dell’opposizione è da considerare

impugnata e le ripetibili non sarebbero cresciute in giudicato.

4.2

L’art. 99 CPC si applica

anche alle decisioni esecutive, propedeutiche a un successivo procedimento di

merito (sentenza III CCA 13.2013.100 del 15 gennaio 2014; Sterchi, op. cit., n. 24, 25 e 26 ad

art. 99) quali, appunto, quelle intese a ottenere il rigetto dell’opposizione. L’azione

di disconoscimento del debito è, infatti, un’azione ordinaria di diritto

materiale che non tende all’annullamento del rigetto dell’opposizione bensì ad

accertare che al momento dell’emissione del precetto esecutivo non v’era una

pretesa o che la stessa non era esigibile (DTF 95 II 620 con rif. ; 68 III 85;

"Bestand und Fälligkeit der Forderung bei Erlass des Zahlungsbefehls":

DTF 72 III 56: "ob im Moment des Erlasses des Zahlungsbefehls die

Betreibungsforderung zu Recht bestand": DTF 78 II 160). L’azione di

disconoscimento neppure è un rimedio di diritto contro la sentenza di rigetto

dell’opposizione, che in quest’ambito non viene esaminata (DTF 95 II 620).

Così, il giudice del disconoscimento non è competente per modificare la

decisione di rigetto dell’opposizione in punto all’attribuzione delle spese

giudiziarie né per liberare dalle stesse l’escusso risultato soccombente nella

procedura di rigetto dell’opposizione (DTF 36 II 453). L’accoglimento

dell’azione di disconoscimento del debito non tocca poi la procedura di rigetto

dell’opposizione, che è già conclusa, e il disconoscimento non costituisce una

continuazione della stessa. La procedura di rigetto ha, infatti, natura

esecutiva, mentre l’azione di disconoscimento è un’azione di diritto materiale

con effetti sull’esecuzione in corso. Questa diversa natura delle procedure

esclude una diversa ripartizione delle spese esecutive in caso di accoglimento

dell’azione di disconoscimento del debito (DTF 123 III 220).

5.

Nella misura in cui

il reclamante sostiene che il pagamento non è stato richiesto, il reclamo è poi

pretestuoso. Risulta infatti che il pagamento delle ripetibili è stato

richiesto con scritto 1° luglio 2019 (doc. 1), con cui veniva assegnato all’attore

un termine fino al 12 luglio 2019 per procedervi.

6.

Alla luce di quanto

precede, il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che fossero verificati i

presupposti per la prestazione di una cauzione non rileva da un’errata

applicazione del diritto. Ciò vale segnatamente anche per

l’ammontare della cauzione, non contestato. Il reclamo è quindi da respingere.

7.

Le spese processuali

per la presente procedura sono disciplinate dalla legge sulla tariffa

giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in

considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2

cpv. 1 LTG). Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello è tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi

fr. 500.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente, la quale inoltre

rifonderà alla controparte un congruo importo per ripetibili.

8.

Il reclamo non pone

questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 30 agosto 2019 di RE

1.

è respinto.

2.

Le spese processuali

di fr. 500.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico con l’obbligo

di rifondere alla controparte fr. 500.- di ripetibili.

3.

Notificazione:

- avv. ;

- avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.