13.2019.72
Reclamo. Decisione su istanza di produzione di nuovi mezzi di prova e mutazione dell'azione fondata su allegazione di un fatto nuovo. Esame pregiudizio difficilmente riparabile. Presupposto processual
5 dicembre 2019Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.72
Lugano
5
dicembre 2019/rn
In
nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2018.69 (azione creditoria - procedura
ordinaria) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, promossa con petizione 9 aprile 2018 da
RE
1
patrocinata dall’avv. PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’avv.dott.
PA 2
e ora sul reclamo 30
agosto 2019 di RE 1 contro le due decisioni 16 agosto 2019 con cui il Pretore
ha statuito sull’istanza di allegazione di nuovi fatti e mutazione dell’azione
(art. 229/230 CPC) del 4 aprile 2019 e sull’istanza di produzione di nuovi
mezzi di prova (art. 229 CPC) del 5 aprile 2019;
ritenuto
in fatto: A. Ottenuta l’autorizzazione
ad agire, con petizione 9 aprile 2018 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al
pagamento fr. 75'229.65 oltre interessi al 5% dal 13 marzo 2016 a titolo di retrocessioni
e/o diritti di custodia per gli anni 2010/2012 riconducibili ad un preteso contratto
di collaborazione quale gestore patrimoniale esterno (convenzione di onboarding)
in essere - concluso quantomeno per atti concludenti - con la banca convenuta. L’attrice
sostiene di avere liberamente operato in forza di procure amministrative
rilasciate da propri clienti titolari di capitali depositati sui relativi conti
bancari presso la convenuta, alla stregua appunto di un gestore finanziario
esterno formalmente accreditato.
Con risposta 8 giugno 2018
la convenuta vi si è opposta. I rispettivi punti di vista sono stati mantenuti
anche nel secondo scambio di allegati.
Fatti
B. L’udienza delle prime
arringhe si è tenuta il 29 gennaio 2019 con contestuale notifica delle prove. Con
ordinanza 21 febbraio 2019 il Pretore ha limitato l’istruttoria alla pretesa conclusione
dell’accordo di collaborazione, procedendo poi alle relative audizioni
testimoniali tenutesi tra il 26 marzo e il 1° aprile 2019.
C. Il 4 aprile 2019
l’attrice ha presentato istanza di allegazione di nuovi fatti e mutazione
dell’azione sostenendo che dalle audizioni dei testi __________ e __________ era
emerso che, pur avendo taciuto fino al 2012, la convenuta aveva di fatto già definitivamente
escluso la conclusione di una convenzione di collaborazione nel corso dell’anno
2010.
La controparte vi si è
opposta con osservazioni 2 maggio 2019, a cui l’attrice ha spontaneamente
replicato il 20 maggio 2019 ribadendo la sua posizione.
Con decisione 16 agosto
2019 il Pretore ha dichiarato inammissibile l’istanza 4 aprile 2019.
D. In esito
all’audizione del teste __________, il 5 aprile 2019 l’attrice ha presentato
un’istanza di richiesta di nuovi mezzi di prova e segnatamente il richiamo
dalla convenuta del tariffario per gli anni 2010, 2011 e 2012 valido per i
propri gestori patrimoniali accreditati e l’assunzione agli atti del doc. N quale
nuovo documento.
La convenuta vi si è
opposta con osservazioni 3 maggio 2019, mentre l’attrice ha mantenuto il suo
punto di vista con replica spontanea 20 maggio 2019.
Con decisione 16 agosto
2019 il Pretore ha disposto il richiamo del relativo tariffario dalla convenuta.
Considerata l’inammissibilità dell’istanza 4 aprile 2019 ha per contro
considerato infondata l’assunzione agli atti del doc. N.
E. Con reclamo 30 agosto
2019, e previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 chiede ora di
riformare le due decisioni 16 agosto 2019 nel senso di accogliere integralmente
sia l’istanza 4 aprile 2019 sia l’istanza 5 aprile 2019.
Con osservazioni 10
ottobre 2019 CO 1 chiede di dichiarare il reclamo inammissibile e, in via
subordinata, di respingerlo.
Con replica spontanea 25
ottobre 2019 l’attrice ha riaffermato le richieste di giudizio del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Con decisione 16 agosto
2019.
il Pretore ha dichiarato inammissibile l’istanza 4 aprile 2019 di mutazione
dell’azione con cui l’attrice ha chiesto a seguito di nuovi fatti emersi
dall’audizione di due testimoni di includere nella sua richiesta di giudizio
anche una pretesa subordinata di risarcimento danni (art. 229/230) (sopra, consid.
C; doc. 2.1 al reclamo). Richiamato questo giudizio di inammissibilità, con separata
decisione 16 agosto 2019 ha ritenuto infondata l’assunzione agli atti del nuovo
doc. N (art. 229 CPC) - e meglio del modulo di un istituto bancario terzo di
convenzione per la gestione patrimoniale esterna - chiesta con istanza 5 aprile
2019.
(sopra, consid. D; doc. 2.2 al reclamo).
2.
Ciò premesso, va
anzitutto stabilito quale sia il rimedio proponibile rispetto a queste due
decisioni.
2.1
La decisione che dispone
implicitamente la non assunzione agli atti del nuovo doc. N configura una disposizione
ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124, 154 e 229 CPC), che in
applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 cpv. 2 CPC e 48 lett. c
cifra 1 LOG è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello nel termine di dieci giorni, valido anche per la risposta al reclamo
(art. 322 cpv. 2 CPC).
2.2
Le condizioni legali di un’istanza
di mutazione dell’azione (art. 227 e 230 CPC) costituiscono invece dei presupposti
processuali ai sensi dell’art. 59 CPC, da esaminare d’ufficio (art. 60 CPC) (Zürcher, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 80 ad art. 59; Müller, in:
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n. 80
ad art. 59). Se non sono date, l’istanza di mutazione dell’azione va dichiarata
inammissibile, sicché la causa prosegue in base alla domanda e ai fatti originali
(Zürcher, op. cit., n. 80 ad art.
59; Willisegger, in: Basler
Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 17 ad art. 230). Il giudizio di
inammissibilità rappresenta una decisione di non entrata nel merito (Willisegger, op. cit., n. 55 ad art.
227). Essa non riguarda il contenuto dell’azione poiché, in mancanza di un presupposto
processuale, non supera l’ostacolo procedurale dell’ammissibilità, e in quanto
negativa configura una decisione finale che pone fine al procedimento (Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 14 e 15 ad art. 236
[versione e-book al 1° maggio 2019: n. 15 e 16 ad art. 236]; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 36 ad art. 319; in tal
senso si parla anche di decisione parziale di non entrata in materia: Willisegger, op. cit., n. 56 ad art.
227; Zingg, in: Berner Kommentar,
ZPO, 2012, n. 169 ad art. 59).
In quanto decisione finale,
essa è impugnabile in modo indipendente con appello o reclamo (Trezzini, op. cit., n. 24 ad art. 60
[versione e-book al 1° maggio 2019: n. 31 ad art. 60]). In concreto,
posto il valore litigioso superiore a fr. 10'000.–, il rimedio da opporre alla
decisione di inammissibilità della mutazione dell’azione sarebbe l’appello
(art. 308 cpv. 2 CPC), il cui esame competerebbe di per sé alla camera di
merito per materia.
3.
L’attrice è insorta
contro entrambe le decisioni 16 agosto 2019 con un unico atto di reclamo, che
viene qui esaminato per rapporto all’una e all’altra decisione senza procedere
ad una sua disgiunzione. Riguardo alla decisione finale 16 agosto 2019 il
reclamo viene esaminato alla stregua di un appello posto che, essendo il potere
di cognizione dell’autorità d’appello più ampio di quello dell’autorità di
reclamo, la designazione errata non arreca pregiudizio alla reclamante. Infine,
poiché è impugnata anche una disposizione ordinatoria processuale, per motivi
di economicità di giudizio della trattazione del gravame se ne occupa la terza
Camera civile del Tribunale d’appello, che si deve peraltro già occupare del
reclamo di cui sopra (consid. 2.1), in applicazione dell’art. 48 lett. c) cifra
2.
LOG.
4.
Le decisioni
impugnate, notificate il 19 agosto 2019, sono pervenute all’attrice il 20
agosto 2019 (estratto “tracciamento degli invii”; doc. 2.1 e 2.2 al reclamo).
Rimesso alla posta venerdì 30 agosto 2019, il gravame ossequia il termine
minimo di 10 giorni ed è, da questo punto di vista, tempestivo e ammissibile. Dicasi
altrettanto per le osservazioni della convenuta, a cui il reclamo è giunto 1°
ottobre 2019, e che sono state consegnate a mano il 10 ottobre 2019 alla
Cancelleria civile del Tribunale d’appello.
Sulla decisione 16
agosto 2019 di assunzione di nuovi mezzi di prova
5.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
6.
L’impugnabilità
delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è
espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di
un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo
allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è
sufficiente. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento
del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato
neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. La rilevanza del
pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere
di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal
CPC.
6.1
Con particolare riferimento
alle prove, giova ricordare che l’errata amministrazione di una prova va
contestata, di regola, tramite l’impugnazione principale contro la decisione
finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014
consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice
di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.),
non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al
momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se
l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova,
rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione
complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 22.03.2013, in: RtiD
II-2013 pag. 901 segg. n. 47c). In assenza di un pregiudizio difficilmente
riparabile per i motivi di cui si è detto, è solo rispetto alla decisione
finale che ha da valutarsi e determinarsi l’incidenza delle prove negate. In
quella sede il primo giudice dovrà spiegare i motivi per i quali accoglie o
respinge le domande di causa, e, quando fosse ancora necessario, i motivi per i
quali non ha ritenuto di assumere le prove.
6.2
Una soluzione diversa imporrebbe
al giudice di assumere tutte le prove offerte dalle parti e di non più negarne
l’assunzione. Egli deve invece essere libero di assumere le prove che ritiene
necessarie, e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le misure più
opportune, affinché la loro assunzione non ecceda i bisogni della causa. Nell’esame
della rilevanza delle prove offerte dalle parti, il giudice gode di ampio
potere a cui l’istanza di ricorso non può sostituire il proprio, intervenendo soltanto
in caso di abuso o eccesso. Qualora dal modo di procedere adottato dovesse poi
risultarne un’insufficienza probatoria, sarà, se del caso, da porvi rimedio
impugnando la sentenza finale, se sfavorevole. Il fatto di dover,
eventualmente, assumere in un secondo tempo una prova dapprima rifiutata o di
ripetere una prova non è, da solo, motivo sufficiente per ammettere che ciò
comporti il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
7.
Invano la reclamante
si duole del fatto che l’attesa della decisione finale di merito comporta
importanti ritardi procedurali, ulteriori complicazioni del processo oltre a supplementi
di costi legali (reclamo, pag. 3 n. 3.5). Così proposti gli argomenti risultano
generici e, come tali, di principio insufficienti a confortare l’esistenza di
un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 80 ad art. 319 [versione e-book
al 1° maggio 2019: n. 81 ad art. 319]).
7.1
Precisa ancora l’interessata
che il Pretore ha limitato l’istruttoria alla conclusione del contratto,
rinviando ad un secondo tempo quella relativa alla quantificazione del danno e
che, pertanto, se non si entrava ora nel merito della mutazione dell’azione,
l’istruttoria riferita a quel danno si sarebbe procrastinata fino a dopo un’eventuale
pronuncia del Tribunale d’appello, con relative tempistiche di ritardo
dell’ordine di almeno 2 anni (reclamo, pag. 3 n. 3.5). L’approccio non è
tuttavia pertinente. Certo, la disposizione ordinatoria processuale 21 febbraio
2019.
ha disposto l’istruttoria in punto all’esistenza del contratto tra attrice
e convenuta, soprassedendo al momento all’assunzione di prove a sostegno della
quantificazione delle commissioni chieste dall’attrice (act. VI). Ma questo a fronte
dei mezzi di prova presentati e notificati per rapporto alla pretesa creditoria
di cui alla petizione 9 aprile 2018. E, per quanto si è detto (sopra, consid.
6, 6.1 e 6.2), già in quel contesto un’ipotesi di rischio difficilmente
riparabile non avrebbe di principio trovato accoglimento. Non risulta del resto,
né è a ben vedere preteso, che a quel momento l’interessata abbia anche solo e semplicemente
considerato questa eventualità. Perché quella parvenza di rischio di pregiudizio
difficilmente riparabile diverrebbe attuale ora e per il solo motivo che,
diversamente da allora, il Pretore ha ritenuto non sussistere i presupposti per
entrare nel merito dell’istanza 4 aprile 2019, la reclamante non lo spiega.
7.2
Lamenta invero la reclamante il
rischio che alcuni mezzi di prova da lei notificati in punto alla
quantificazione del danno, non saranno in futuro più disponibili. Più
precisamente essa rileva di avere richiesto dalla convenuta l’edizione di documenti
specifici risalenti agli anni 2010 che non erano ancora stati assunti agli atti
e che, in applicazione dell’art. 958f CO, la convenuta era obbligata a
conservare per 10 anni soltanto (reclamo, pag. 3 n. 3.5). Trattandosi di prove
notificate all’udienza per le prime arringhe tenutasi il 29 gennaio 2019, il
tema prescinde tuttavia tanto dall’istanza 4 aprile 2019 di mutazione
dell’azione e allegazione di un fatto nuovo, quanto dall’istanza 5 aprile 2019
di assunzione di prove nuove. Sicché anche da questo punto di vista la
reclamante non conforta l’esistenza di un rischio di pregiudizio difficilmente
riparabile imputabile alla decisione 16 agosto 2019 emessa in esito a
quest’ultima istanza.
7.3
In assenza di una premessa
fondamentale del reclamo, e nella misura in cui oggetto della contestazione è
la disposizione ordinatoria processuale 16 agosto 2019, il gravame va pertanto
dichiarato inammissibile.
Sulla decisione 16
agosto 2019 di nuova allegazione di fatto e mutazione dell’azione
8.
Il CPC prevede che
con il rimedio dell’appello possono essere censurati l’errata applicazione del
diritto (art. 310 CPC, lett. a) e l’errato accertamento dei fatti (lett. b).
9.
Durante il
dibattimento, la mutazione dell’azione è ancora ammissibile se sono date le
premesse di cui all’art. 227 capoverso 1 (art. 230 CPC, cpv. 1 lett. a) e se la
mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova (cpv. 2 lett. b). Nuovi
fatti o nuovi mezzi di prova devono in particolare risultare ammissibili ai
sensi dell’art. 229 CPC (Pahud, in:
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n. 2 ad
art. 230; Willisegger, op. cit.,
n. 7 ad art. 230). Anzitutto questi nuovi fatti o nuovi mezzi di prova devono
essere immediatamente addotti (art. 229 cpv. 1 CPC; Trezzini, op. cit., n. 21 segg. ad art. 229). Fatta questa
premessa, essi sono poi sempre ammissibili in quanto sorti dopo la chiusura
dello scambio di scritti o dopo l’ultima udienza di istruzione della causa (nova
propriamente detti: art. 229 cpv. 1 lett. a CPC nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2018; Willisegger, op.
cit., n. 9 ad art. 230; Trezzini,
op. cit., n. 25 segg. ad art. 229; Leuenberger,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a
ed., 2016, n. 5 segg. ad art. 229). Sussistendo già prima dello scambio di
scritti o prima dell’ultima udienza di istruzione della causa, essi sono
ammissibili a condizione che non fosse possibile addurli nemmeno con la
diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (nova
impropriamente detti o pseudo-nova: art. 229 cpv. 1 lett. b CPC; Willisegger, op. cit., n. 9 ad art. 230;
Trezzini, op. cit., n. 27 segg. ad
art. 229; Leuenberger, op. cit.,
n. 8 ad art. 229).
10.
Ora, dato atto della tempestività
dell’istanza 4 aprile 2019, il Pretore ha rilevato che in effetti dall’audizione
di due testi era emersa la novità secondo cui la decisione definitiva di non
accreditare l’attrice quale gestore patrimoniale esterno - comunicata con scritto
2.
marzo 2012 agli atti quale doc. 3 - in realtà risaliva al 2010. Nondimeno, la
necessaria conoscenza fattuale era già desumibile dallo stesso doc. 3, sicché
l’attrice avrebbe potuto proporre l’azione risarcitoria sin dal deposito dell’azione
originaria (istanza di conciliazione e petizione) rispettivamente con la
replica, visto che il documento era finanche stato prodotto dalla convenuta con
la risposta (doc. 2.1 al reclamo). E il ricorso all’art. 230 CPC non poteva certo
sopperire a una omissione in tal senso. Da qui l’inammissibilità dell’istanza.
11.
L’attrice reputa la
decisione del Pretore manifestamente contraddittoria e insostenibile, poiché da
una parte confermava la “novità” scaturita dalle audizioni dei due testi, e dall’altra
le imputava che la “situazione fattuale necessaria per presentare la pretesa
risarcitoria in esame durante lo scambio degli allegati scritti, segnatamente
sulla base del doc. 3” le era già ben nota (reclamo, pag. 7 n. 13.2). Precisa
che la mutazione dell’azione era dettata dal fatto che la decisione di non formalmente
accreditarla quale gestore patrimoniale esterno era stata presa dalla convenuta
nel 2010. Quest’ultima aveva ciò malgrado continuato a collaborare con lei ribadendo
che la procedura di stipulazione di un contratto di collaborazione era
congelata, salvo comunicare poi solo con lo scritto 2 marzo 2012 (doc. 3) quanto
aveva deciso 2 anni prima. Da questo documento non vi era modo di comprendere
che quest’ultima aveva preso in giro l’attrice per quei 2 anni, da cui la pertinenza
della richiesta di mutazione dell’azione nel senso di includervi anche una pretesa
risarcitoria per violazione dei doveri precontrattuali e della LCSl (reclamo,
pag. 7 n. 13.2). L’attrice precisa di essere venuta a conoscenza solo il 26 e
il 27 marzo 2019, contestualmente appunto all’audizione dei due testi, della
decisione negativa presa dalla convenuta nel 2010. Sicché trattandosi di nova
in senso proprio giusta l’art. 229 cpv. 1 lett. a CPC, le condizioni poste
dall’art. 230 cpv. 1 lett. b CPC per la mutazione dell’azione erano date (reclamo,
pag. 7 n. 13.1 e pag. 8 n. 13.5).
Se non che, come già
ricordato (sopra, consid. 9), il concetto di nova propriamente detti include (oramai)
unicamente quei nuovi fatti e nuovi mezzi di prova che sono sorti dopo la
chiusura dello scambio di scritti o dopo l’ultima udienza di istruzione della
causa. Ciò posto, in discussione essendo un fatto pacificamente intervenuto
nell’anno 2010, la censura va già di primo acchito dichiarata infondata e
quindi, come tale, respinta.
12.
Invero l’attrice sostiene
anche che, volendo considerare il nuovo fatto allegato alla stregua di uno
pseudo-nova e tenuto conto delle circostanze concrete di cui si è detto (sopra,
consid. 11) e della diligenza da lei ragionevolmente esigibile, non avrebbe avuto
comunque modo di addurre alcunché prima dell’istanza di mutazione 4 aprile 2019.
In particolare, non le era possibile ipotizzare che una banca, quale è la convenuta,
continuasse a negoziare con lei in mala fede per quasi due anni, sapendo già di
non avere alcuna intenzione di formalizzare una convenzione di onboarding
e questo anche a motivo del dovere di presumere per legge un agire in buona
fede sancito dall’art. 3 cpv. 1 CPC (reclamo, pag. 7 n. 13.2 in fine e pag. 8
n. 14.2). Ma invano.
Dal doc. 3 datato 2 marzo
2012.
risulta in effetti che la convenuta ebbe modo di informare l’attrice di
“non essere nella posizione di concludere un accordo di collaborazione”
nell’autunno 2010 e l’ultima volta ancora ad agosto 2011, che l’attrice aveva unicamente
potuto operare sui conti in forza di “procure di amministrazione dei loro
capitali” conferitele dagli stessi clienti titolari, che in ultima analisi non
sarebbe stato concluso un accordo di collaborazione e che essendole appunto nota
“la mancanza di un accordo di collaborazione […] sin dal conferimento delle
procure da parte dei singoli clienti, è chiaro che nessuna retrocessione o
altra indennità è dovuta”. Ora, a fronte di un siffatto scenario e di un’azione
giudiziaria promossa ad inizio 2018 (sopra, consid. A), vi era senz’altro modo
di considerare tanto un’ipotesi di pretesa per adempimento/inadempimento
contrattuale quanto un’ipotesi di pretesa risarcitoria extra contrattuale. A
maggior ragione vista l’inequivocabile posizione assunta in sede di risposta
dalla convenuta, che sosteneva di avere in fase immediatamente successiva alla
consegna delle procure amministrative - quindi nel 2010 - comunicato in modo
chiaro all’attrice che non avrebbe concluso alcuna convenzione, e questo in
occasione di un primo e di un secondo colloquio (act. II pag. 3 ad 3). Di modo
che, la conclusione del Pretore di dichiarare inammissibile l’istanza di
mutazione dell’azione regge alla critica, che va quindi respinta.
13.
Il presente giudizio
rende priva d’oggetto la relativa domanda tesa all’ottenimento dell’effetto
sospensivo.
14.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico di RE 1. Quest’ultima rifonderà alla convenuta, che ha avversato il
gravame, un’indennità per ripetibili giusta l’art. 10 segg. del Regolamento
sulle ripetibili (RTar) che remuneri un dispendio di tempo adeguato per redigere
le osservazioni al reclamo.
15.
Non trattandosi di
questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il
reclamo 30 agosto 2019 di RE 1 è respinto.
2.
La domanda di
concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.
3.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.– è già anticipate da RE 1, restano a
suo carico. Essa rifonderà a CO 1 fr. 1'500.– a titolo di ripetibili.
4.
Notificazione:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è di fr. 75'229.65, contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni
che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro
una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono
essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento
soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro
decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le
stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).