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Decisione

13.2019.72

Reclamo. Decisione su istanza di produzione di nuovi mezzi di prova e mutazione dell'azione fondata su allegazione di un fatto nuovo. Esame pregiudizio difficilmente riparabile. Presupposto processual

5 dicembre 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

B. L’udienza delle prime

arringhe si è tenuta il 29 gennaio 2019 con contestuale notifica delle prove. Con

ordinanza 21 febbraio 2019 il Pretore ha limitato l’istruttoria alla pretesa conclusione

dell’accordo di collaborazione, procedendo poi alle relative audizioni

testimoniali tenutesi tra il 26 marzo e il 1° aprile 2019.

C. Il 4 aprile 2019

l’attrice ha presentato istanza di allegazione di nuovi fatti e mutazione

dell’azione sostenendo che dalle audizioni dei testi __________ e __________ era

emerso che, pur avendo taciuto fino al 2012, la convenuta aveva di fatto già definitivamente

escluso la conclusione di una convenzione di collaborazione nel corso dell’anno

2010.

La controparte vi si è

opposta con osservazioni 2 maggio 2019, a cui l’attrice ha spontaneamente

replicato il 20 maggio 2019 ribadendo la sua posizione.

Con decisione 16 agosto

2019 il Pretore ha dichiarato inammissibile l’istanza 4 aprile 2019.

D. In esito

all’audizione del teste __________, il 5 aprile 2019 l’attrice ha presentato

un’istanza di richiesta di nuovi mezzi di prova e segnatamente il richiamo

dalla convenuta del tariffario per gli anni 2010, 2011 e 2012 valido per i

propri gestori patrimoniali accreditati e l’assunzione agli atti del doc. N quale

nuovo documento.

La convenuta vi si è

opposta con osservazioni 3 maggio 2019, mentre l’attrice ha mantenuto il suo

punto di vista con replica spontanea 20 maggio 2019.

Con decisione 16 agosto

2019 il Pretore ha disposto il richiamo del relativo tariffario dalla convenuta.

Considerata l’inammissibilità dell’istanza 4 aprile 2019 ha per contro

considerato infondata l’assunzione agli atti del doc. N.

E. Con reclamo 30 agosto

2019, e previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 chiede ora di

riformare le due decisioni 16 agosto 2019 nel senso di accogliere integralmente

sia l’istanza 4 aprile 2019 sia l’istanza 5 aprile 2019.

Con osservazioni 10

ottobre 2019 CO 1 chiede di dichiarare il reclamo inammissibile e, in via

subordinata, di respingerlo.

Con replica spontanea 25

ottobre 2019 l’attrice ha riaffermato le richieste di giudizio del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Con decisione 16 agosto

2019.

il Pretore ha dichiarato inammissibile l’istanza 4 aprile 2019 di mutazione

dell’azione con cui l’attrice ha chiesto a seguito di nuovi fatti emersi

dall’audizione di due testimoni di includere nella sua richiesta di giudizio

anche una pretesa subordinata di risarcimento danni (art. 229/230) (sopra, consid.

C; doc. 2.1 al reclamo). Richiamato questo giudizio di inammissibilità, con separata

decisione 16 agosto 2019 ha ritenuto infondata l’assunzione agli atti del nuovo

doc. N (art. 229 CPC) - e meglio del modulo di un istituto bancario terzo di

convenzione per la gestione patrimoniale esterna - chiesta con istanza 5 aprile

2019.

(sopra, consid. D; doc. 2.2 al reclamo).

2.

Ciò premesso, va

anzitutto stabilito quale sia il rimedio proponibile rispetto a queste due

decisioni.

2.1

La decisione che dispone

implicitamente la non assunzione agli atti del nuovo doc. N configura una disposizione

ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124, 154 e 229 CPC), che in

applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 cpv. 2 CPC e 48 lett. c

cifra 1 LOG è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello nel termine di dieci giorni, valido anche per la risposta al reclamo

(art. 322 cpv. 2 CPC).

2.2

Le condizioni legali di un’istanza

di mutazione dell’azione (art. 227 e 230 CPC) costituiscono invece dei presupposti

processuali ai sensi dell’art. 59 CPC, da esaminare d’ufficio (art. 60 CPC) (Zürcher, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 80 ad art. 59; Müller, in:

Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n. 80

ad art. 59). Se non sono date, l’istanza di mutazione dell’azione va dichiarata

inammissibile, sicché la causa prosegue in base alla domanda e ai fatti originali

(Zürcher, op. cit., n. 80 ad art.

59; Willisegger, in: Basler

Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 17 ad art. 230). Il giudizio di

inammissibilità rappresenta una decisione di non entrata nel merito (Willisegger, op. cit., n. 55 ad art.

227). Essa non riguarda il contenuto dell’azione poiché, in mancanza di un presupposto

processuale, non supera l’ostacolo procedurale dell’ammissibilità, e in quanto

negativa configura una decisione finale che pone fine al procedimento (Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 14 e 15 ad art. 236

[versione e-book al 1° maggio 2019: n. 15 e 16 ad art. 236]; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 36 ad art. 319; in tal

senso si parla anche di decisione parziale di non entrata in materia: Willisegger, op. cit., n. 56 ad art.

227; Zingg, in: Berner Kommentar,

ZPO, 2012, n. 169 ad art. 59).

In quanto decisione finale,

essa è impugnabile in modo indipendente con appello o reclamo (Trezzini, op. cit., n. 24 ad art. 60

[versione e-book al 1° maggio 2019: n. 31 ad art. 60]). In concreto,

posto il valore litigioso superiore a fr. 10'000.–, il rimedio da opporre alla

decisione di inammissibilità della mutazione dell’azione sarebbe l’appello

(art. 308 cpv. 2 CPC), il cui esame competerebbe di per sé alla camera di

merito per materia.

3.

L’attrice è insorta

contro entrambe le decisioni 16 agosto 2019 con un unico atto di reclamo, che

viene qui esaminato per rapporto all’una e all’altra decisione senza procedere

ad una sua disgiunzione. Riguardo alla decisione finale 16 agosto 2019 il

reclamo viene esaminato alla stregua di un appello posto che, essendo il potere

di cognizione dell’autorità d’appello più ampio di quello dell’autorità di

reclamo, la designazione errata non arreca pregiudizio alla reclamante. Infine,

poiché è impugnata anche una disposizione ordinatoria processuale, per motivi

di economicità di giudizio della trattazione del gravame se ne occupa la terza

Camera civile del Tribunale d’appello, che si deve peraltro già occupare del

reclamo di cui sopra (consid. 2.1), in applicazione dell’art. 48 lett. c) cifra

2.

LOG.

4.

Le decisioni

impugnate, notificate il 19 agosto 2019, sono pervenute all’attrice il 20

agosto 2019 (estratto “tracciamento degli invii”; doc. 2.1 e 2.2 al reclamo).

Rimesso alla posta venerdì 30 agosto 2019, il gravame ossequia il termine

minimo di 10 giorni ed è, da questo punto di vista, tempestivo e ammissibile. Dicasi

altrettanto per le osservazioni della convenuta, a cui il reclamo è giunto 1°

ottobre 2019, e che sono state consegnate a mano il 10 ottobre 2019 alla

Cancelleria civile del Tribunale d’appello.

Sulla decisione 16

agosto 2019 di assunzione di nuovi mezzi di prova

5.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

6.

L’impugnabilità

delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è

espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di

un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo

allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è

sufficiente. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento

del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato

neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. La rilevanza del

pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere

di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal

CPC.

6.1

Con particolare riferimento

alle prove, giova ricordare che l’errata amministrazione di una prova va

contestata, di regola, tramite l’impugnazione principale contro la decisione

finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014

consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice

di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.),

non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al

momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se

l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova,

rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione

complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 22.03.2013, in: RtiD

II-2013 pag. 901 segg. n. 47c). In assenza di un pregiudizio difficilmente

riparabile per i motivi di cui si è detto, è solo rispetto alla decisione

finale che ha da valutarsi e determinarsi l’incidenza delle prove negate. In

quella sede il primo giudice dovrà spiegare i motivi per i quali accoglie o

respinge le domande di causa, e, quando fosse ancora necessario, i motivi per i

quali non ha ritenuto di assumere le prove.

6.2

Una soluzione diversa imporrebbe

al giudice di assumere tutte le prove offerte dalle parti e di non più negarne

l’assunzione. Egli deve invece essere libero di assumere le prove che ritiene

necessarie, e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le misure più

opportune, affinché la loro assunzione non ecceda i bisogni della causa. Nell’esame

della rilevanza delle prove offerte dalle parti, il giudice gode di ampio

potere a cui l’istanza di ricorso non può sostituire il proprio, intervenendo soltanto

in caso di abuso o eccesso. Qualora dal modo di procedere adottato dovesse poi

risultarne un’insufficienza probatoria, sarà, se del caso, da porvi rimedio

impugnando la sentenza finale, se sfavorevole. Il fatto di dover,

eventualmente, assumere in un secondo tempo una prova dapprima rifiutata o di

ripetere una prova non è, da solo, motivo sufficiente per ammettere che ciò

comporti il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

7.

Invano la reclamante

si duole del fatto che l’attesa della decisione finale di merito comporta

importanti ritardi procedurali, ulteriori complicazioni del processo oltre a supplementi

di costi legali (reclamo, pag. 3 n. 3.5). Così proposti gli argomenti risultano

generici e, come tali, di principio insufficienti a confortare l’esistenza di

un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 80 ad art. 319 [versione e-book

al 1° maggio 2019: n. 81 ad art. 319]).

7.1

Precisa ancora l’interessata

che il Pretore ha limitato l’istruttoria alla conclusione del contratto,

rinviando ad un secondo tempo quella relativa alla quantificazione del danno e

che, pertanto, se non si entrava ora nel merito della mutazione dell’azione,

l’istruttoria riferita a quel danno si sarebbe procrastinata fino a dopo un’eventuale

pronuncia del Tribunale d’appello, con relative tempistiche di ritardo

dell’ordine di almeno 2 anni (reclamo, pag. 3 n. 3.5). L’approccio non è

tuttavia pertinente. Certo, la disposizione ordinatoria processuale 21 febbraio

2019.

ha disposto l’istruttoria in punto all’esistenza del contratto tra attrice

e convenuta, soprassedendo al momento all’assunzione di prove a sostegno della

quantificazione delle commissioni chieste dall’attrice (act. VI). Ma questo a fronte

dei mezzi di prova presentati e notificati per rapporto alla pretesa creditoria

di cui alla petizione 9 aprile 2018. E, per quanto si è detto (sopra, consid.

6, 6.1 e 6.2), già in quel contesto un’ipotesi di rischio difficilmente

riparabile non avrebbe di principio trovato accoglimento. Non risulta del resto,

né è a ben vedere preteso, che a quel momento l’interessata abbia anche solo e semplicemente

considerato questa eventualità. Perché quella parvenza di rischio di pregiudizio

difficilmente riparabile diverrebbe attuale ora e per il solo motivo che,

diversamente da allora, il Pretore ha ritenuto non sussistere i presupposti per

entrare nel merito dell’istanza 4 aprile 2019, la reclamante non lo spiega.

7.2

Lamenta invero la reclamante il

rischio che alcuni mezzi di prova da lei notificati in punto alla

quantificazione del danno, non saranno in futuro più disponibili. Più

precisamente essa rileva di avere richiesto dalla convenuta l’edizione di documenti

specifici risalenti agli anni 2010 che non erano ancora stati assunti agli atti

e che, in applicazione dell’art. 958f CO, la convenuta era obbligata a

conservare per 10 anni soltanto (reclamo, pag. 3 n. 3.5). Trattandosi di prove

notificate all’udienza per le prime arringhe tenutasi il 29 gennaio 2019, il

tema prescinde tuttavia tanto dall’istanza 4 aprile 2019 di mutazione

dell’azione e allegazione di un fatto nuovo, quanto dall’istanza 5 aprile 2019

di assunzione di prove nuove. Sicché anche da questo punto di vista la

reclamante non conforta l’esistenza di un rischio di pregiudizio difficilmente

riparabile imputabile alla decisione 16 agosto 2019 emessa in esito a

quest’ultima istanza.

7.3

In assenza di una premessa

fondamentale del reclamo, e nella misura in cui oggetto della contestazione è

la disposizione ordinatoria processuale 16 agosto 2019, il gravame va pertanto

dichiarato inammissibile.

Sulla decisione 16

agosto 2019 di nuova allegazione di fatto e mutazione dell’azione

8.

Il CPC prevede che

con il rimedio dell’appello possono essere censurati l’errata applicazione del

diritto (art. 310 CPC, lett. a) e l’errato accertamento dei fatti (lett. b).

9.

Durante il

dibattimento, la mutazione dell’azione è ancora ammissibile se sono date le

premesse di cui all’art. 227 capoverso 1 (art. 230 CPC, cpv. 1 lett. a) e se la

mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova (cpv. 2 lett. b). Nuovi

fatti o nuovi mezzi di prova devono in particolare risultare ammissibili ai

sensi dell’art. 229 CPC (Pahud, in:

Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n. 2 ad

art. 230; Willisegger, op. cit.,

n. 7 ad art. 230). Anzitutto questi nuovi fatti o nuovi mezzi di prova devono

essere immediatamente addotti (art. 229 cpv. 1 CPC; Trezzini, op. cit., n. 21 segg. ad art. 229). Fatta questa

premessa, essi sono poi sempre ammissibili in quanto sorti dopo la chiusura

dello scambio di scritti o dopo l’ultima udienza di istruzione della causa (nova

propriamente detti: art. 229 cpv. 1 lett. a CPC nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2018; Willisegger, op.

cit., n. 9 ad art. 230; Trezzini,

op. cit., n. 25 segg. ad art. 229; Leuenberger,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a

ed., 2016, n. 5 segg. ad art. 229). Sussistendo già prima dello scambio di

scritti o prima dell’ultima udienza di istruzione della causa, essi sono

ammissibili a condizione che non fosse possibile addurli nemmeno con la

diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (nova

impropriamente detti o pseudo-nova: art. 229 cpv. 1 lett. b CPC; Willisegger, op. cit., n. 9 ad art. 230;

Trezzini, op. cit., n. 27 segg. ad

art. 229; Leuenberger, op. cit.,

n. 8 ad art. 229).

10.

Ora, dato atto della tempestività

dell’istanza 4 aprile 2019, il Pretore ha rilevato che in effetti dall’audizione

di due testi era emersa la novità secondo cui la decisione definitiva di non

accreditare l’attrice quale gestore patrimoniale esterno - comunicata con scritto

2.

marzo 2012 agli atti quale doc. 3 - in realtà risaliva al 2010. Nondimeno, la

necessaria conoscenza fattuale era già desumibile dallo stesso doc. 3, sicché

l’attrice avrebbe potuto proporre l’azione risarcitoria sin dal deposito dell’azione

originaria (istanza di conciliazione e petizione) rispettivamente con la

replica, visto che il documento era finanche stato prodotto dalla convenuta con

la risposta (doc. 2.1 al reclamo). E il ricorso all’art. 230 CPC non poteva certo

sopperire a una omissione in tal senso. Da qui l’inammissibilità dell’istanza.

11.

L’attrice reputa la

decisione del Pretore manifestamente contraddittoria e insostenibile, poiché da

una parte confermava la “novità” scaturita dalle audizioni dei due testi, e dall’altra

le imputava che la “situazione fattuale necessaria per presentare la pretesa

risarcitoria in esame durante lo scambio degli allegati scritti, segnatamente

sulla base del doc. 3” le era già ben nota (reclamo, pag. 7 n. 13.2). Precisa

che la mutazione dell’azione era dettata dal fatto che la decisione di non formalmente

accreditarla quale gestore patrimoniale esterno era stata presa dalla convenuta

nel 2010. Quest’ultima aveva ciò malgrado continuato a collaborare con lei ribadendo

che la procedura di stipulazione di un contratto di collaborazione era

congelata, salvo comunicare poi solo con lo scritto 2 marzo 2012 (doc. 3) quanto

aveva deciso 2 anni prima. Da questo documento non vi era modo di comprendere

che quest’ultima aveva preso in giro l’attrice per quei 2 anni, da cui la pertinenza

della richiesta di mutazione dell’azione nel senso di includervi anche una pretesa

risarcitoria per violazione dei doveri precontrattuali e della LCSl (reclamo,

pag. 7 n. 13.2). L’attrice precisa di essere venuta a conoscenza solo il 26 e

il 27 marzo 2019, contestualmente appunto all’audizione dei due testi, della

decisione negativa presa dalla convenuta nel 2010. Sicché trattandosi di nova

in senso proprio giusta l’art. 229 cpv. 1 lett. a CPC, le condizioni poste

dall’art. 230 cpv. 1 lett. b CPC per la mutazione dell’azione erano date (reclamo,

pag. 7 n. 13.1 e pag. 8 n. 13.5).

Se non che, come già

ricordato (sopra, consid. 9), il concetto di nova propriamente detti include (oramai)

unicamente quei nuovi fatti e nuovi mezzi di prova che sono sorti dopo la

chiusura dello scambio di scritti o dopo l’ultima udienza di istruzione della

causa. Ciò posto, in discussione essendo un fatto pacificamente intervenuto

nell’anno 2010, la censura va già di primo acchito dichiarata infondata e

quindi, come tale, respinta.

12.

Invero l’attrice sostiene

anche che, volendo considerare il nuovo fatto allegato alla stregua di uno

pseudo-nova e tenuto conto delle circostanze concrete di cui si è detto (sopra,

consid. 11) e della diligenza da lei ragionevolmente esigibile, non avrebbe avuto

comunque modo di addurre alcunché prima dell’istanza di mutazione 4 aprile 2019.

In particolare, non le era possibile ipotizzare che una banca, quale è la convenuta,

continuasse a negoziare con lei in mala fede per quasi due anni, sapendo già di

non avere alcuna intenzione di formalizzare una convenzione di onboarding

e questo anche a motivo del dovere di presumere per legge un agire in buona

fede sancito dall’art. 3 cpv. 1 CPC (reclamo, pag. 7 n. 13.2 in fine e pag. 8

n. 14.2). Ma invano.

Dal doc. 3 datato 2 marzo

2012.

risulta in effetti che la convenuta ebbe modo di informare l’attrice di

“non essere nella posizione di concludere un accordo di collaborazione”

nell’autunno 2010 e l’ultima volta ancora ad agosto 2011, che l’attrice aveva unicamente

potuto operare sui conti in forza di “procure di amministrazione dei loro

capitali” conferitele dagli stessi clienti titolari, che in ultima analisi non

sarebbe stato concluso un accordo di collaborazione e che essendole appunto nota

“la mancanza di un accordo di collaborazione […] sin dal conferimento delle

procure da parte dei singoli clienti, è chiaro che nessuna retrocessione o

altra indennità è dovuta”. Ora, a fronte di un siffatto scenario e di un’azione

giudiziaria promossa ad inizio 2018 (sopra, consid. A), vi era senz’altro modo

di considerare tanto un’ipotesi di pretesa per adempimento/inadempimento

contrattuale quanto un’ipotesi di pretesa risarcitoria extra contrattuale. A

maggior ragione vista l’inequivocabile posizione assunta in sede di risposta

dalla convenuta, che sosteneva di avere in fase immediatamente successiva alla

consegna delle procure amministrative - quindi nel 2010 - comunicato in modo

chiaro all’attrice che non avrebbe concluso alcuna convenzione, e questo in

occasione di un primo e di un secondo colloquio (act. II pag. 3 ad 3). Di modo

che, la conclusione del Pretore di dichiarare inammissibile l’istanza di

mutazione dell’azione regge alla critica, che va quindi respinta.

13.

Il presente giudizio

rende priva d’oggetto la relativa domanda tesa all’ottenimento dell’effetto

sospensivo.

14.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico di RE 1. Quest’ultima rifonderà alla convenuta, che ha avversato il

gravame, un’indennità per ripetibili giusta l’art. 10 segg. del Regolamento

sulle ripetibili (RTar) che remuneri un dispendio di tempo adeguato per redigere

le osservazioni al reclamo.

15.

Non trattandosi di

questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il

reclamo 30 agosto 2019 di RE 1 è respinto.

2.

La domanda di

concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.

3.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.– è già anticipate da RE 1, restano a

suo carico. Essa rifonderà a CO 1 fr. 1'500.– a titolo di ripetibili.

4.

Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr. 75'229.65, contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni

che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro

una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono

essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento

soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro

decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le

stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).