13.2019.73
Diniego di gratuito patrocinio per revoca del mandato all'aspirante gratuito patrocinatore intervenuta prima della decisione del giudice sulla relativa istanza e senza sua preventiva autorizzazione al
11 novembre 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.73
Lugano
11 novembre 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CA.2019.14 della Pretura di Bellinzona promossa con istanza 15
aprile 2019 da
CO 2
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1
patrocinato dall’ PA 2
e
ora sul reclamo 29 agosto 2019 dell’avv. RE 1 contro la decisione 27 agosto
2019 con cui il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio
di CO 1;
ritenuto
in fatto: che con istanza 15 aprile
2019 CO 2 ha convenuto avanti il Pretore del Distretto di Bellinzona CO 1,
chiedendo l’adozione di misure cautelari a protezione del benessere del figlio __________;
che con istanza 11 giugno
2019 CO 1, allora patrocinato dall’avv. RE 1, ha chiesto di essere posto al
beneficio del gratuito patrocinio, con esenzione dalle spese processuali e con
la designazione dello stesso avv. RE 1 quale patrocinatore;
che con scritto 20 agosto
2019 l’avv. RE 1 ha chiesto al Pretore aggiunto di decidere l’istanza di
gratuito patrocinio, rilevando che in data 2 luglio 2019 CO 1 gli aveva
revocato il mandato di patrocinio;
che con decisione 27
agosto 2019 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio in
ragione della cessazione del mandato;
che con reclamo 29 agosto
2019 l’avv. PA 1 chiede di essere nominato
legale d’ufficio dal 19.02.2019 al 02.07.2019;
che la controparte non è
stata chiamata a esprimersi;
considerato
in diritto: che giusta l’art. 121 CPC
le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo;
che la domanda di gratuito
patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art.
119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321
cpv. 2 CPC è di 10 giorni;
che la decisione impugnata
è pervenuta all’avv. RE 1 il 28 agosto 2019 (doc. C al reclamo), motivo per cui,
spedito il 30 agosto 2019 (cfr. timbro sulla busta originale), il reclamo è
tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;
che il diritto all’assistenza
giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönlicher
Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che
adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari
e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del
Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio
2005);
che, a differenza del titolare
di tale diritto, il suo patrocinatore non può insorgere a titolo personale
avverso la decisione che nega il gratuito patrocinio al proprio assistito, a
meno che concorrano casi eccezionali, segnatamente se motivi personali o
professionali sono stati alla base della sua mancata nomina a patrocinatore d’ufficio
(Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar,
ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel,
in: Sutter-Somm/Hasen-böhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 2 ad art. 121; Bühler, Berner
Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121), ciò che non è il caso nella
fattispecie in esame;
che nel caso concreto è stata
la parte medesima a revocare il mandato al proprio patrocinatore, e ciò ancor
prima che il Pretore aggiunto abbia potuto decidere in merito al gratuito
patrocinio;
che di conseguenza non
sono dati gli estremi per riconoscere all’avv. RE 1 la legittimazione a
ricorrere a titolo personale contro il diniego del beneficio del gratuito
patrocinio al suo ex assistito, sicché il reclamo risulta inammissibile;
che giova d’altra parte
rilevare come, in virtù del compito pubblico che egli svolge, il patrocinatore
d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto
pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente
regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid. 3a);
che alla stessa stregua di
un patrocinatore d’ufficio già designato (Bühler,
op. cit., n. 72 ad art. 118), visto il compito pubblico che anche un aspirante
gratuito patrocinatore mira ad assolvere, va ritenuto che la revoca unilaterale
o di comune intesa con il proprio assistito di un incarico di rappresentanza
legale non sottostà all’art. 404 CO bensì alla preventiva autorizzazione da
parte del giudice;
che, in concreto, con
scritto 20 agosto 2019 l’avv. RE 1 ha informato il Pretore aggiunto del fatto che
in data 2 luglio 2019 il cliente gli aveva revocato il mandato, sollecitando
una decisione sull’istanza di gratuito patrocinio;
che, in siffatte
circostanze, il Pretore aggiunto non ha potuto che prendere atto dell’intervenuta
interruzione del mandato di rappresentanza, senza essere stato posto nella
condizione di esprimere il suo preventivo ed esplicito consenso;
che ciò esclude a priori l’ammissione
al gratuito patrocinio di CO 1, spettando pertanto a quest’ultimo farsi
direttamente carico del pagamento dell’onorario dovuto al legale;
che la decisione impugnata
non è quindi frutto di un manifestamente errato accertamento dei fatti né di
un’errata applicazione del diritto;
che la procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non essendo, diversamente dall’art.
119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6), le spese processuali sono
fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità
della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.
100.– e fr. 10'000.–) e poste a carico del reclamante, che difetta della
legittimazione al reclamo;
che vista la procedura
sommaria (art. 48 cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG) oltre al presente esito di
inammissibilità (art. 48 cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG), il reclamo è evaso da
questa Camera nella composizione a giudice unico.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 29 agosto 2019 dell’avv.
RE 1 è inammissibile.
2. Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante, avv. RE
1.
3. Notificazione:
- .
Comunicazione:
- Pretura del distretto
di Bellinzona;
- .
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause
a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).