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Decisione

13.2019.76

Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale in materia di prove. La mancata o errata assunzione di una prova non provoca di regola un danno irreparabile e va contestata impugnando la decisione

17 dicembre 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b);

che, inoltre, nei casi non

espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è

ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere

riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;

che il CPC non prevede

espressamente l’impugnabilità della decisione in esame, motivo per cui la

reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che la sola enunciazione di proclami o principi generali non è

sufficiente;

che a mente della

reclamante il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile consiste nel

fatto che la decisione negativa potrebbe nel merito comportare la riconsegna

dell’oggetto locato e rendere così inutile un’eventuale impugnativa della

decisione finale visto che il rimedio di diritto del reclamo è sprovvisto di

effetto sospensivo, come pure nel fatto che la richiesta di misure di

accompagnamento quali ad esempio la comminatoria penale dell’art. 292 CP la

esponevano a sanzioni di natura finanche penale (reclamo, pag. 7 n. 4);

che, nondimeno, le

decisioni mediante le quali il giudice decide in merito all’ammissibilità delle

prove non provocano di principio un danno irreparabile e la mancata o errata

assunzione di una prova va contestata, di regola, tramite l’impugnazione della

decisione finale;

che, in effetti, fino al

momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se

l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova,

rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione

complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 22.03.2013, in: RtiD

II-2013 pag. 901 segg. n. 47c);

che siffatto pregiudizio sarebbe

per contro dato nella misura in cui fosse disposta l’assunzione di una prova assortita

della comminatoria penale dell’art. 292 CP (sentenza del Tribunale federale 5D_166/2011

del 13 dicembre 2011 consid. 2.4.1,5A_875/2009 del 29 giugno 2010 consid. 1.1,

1C_247/2009 dell’8 luglio 2009 consid. 1.3.2; Verda

Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa

ed., 2017, n. 78 ad art. 319), eventualità che tuttavia non si concretizza nel caso

in esame;

che giova per il resto evidenziare

che il rischio di un giudizio di merito negativo e della conseguente necessità

a che una delle parti - o entrambe - si veda(no) costretta(e) ad impugnare la

decisione finale a lei(loro) sfavorevole, è insito in tutte le cause, di modo

che non costituisce un valido argomento a sostegno di un verosimile pregiudizio

difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC;

che pertanto, in mancanza

di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere

dichiarato inammissibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza

della decisione del Pretore;

che la pretesa violazione

dell’art. 150 CPC e conseguente lesione del diritto di essere sentiti andranno

semmai invocati e proposti, dandosi il caso, qualora la procedente dovesse

insorgere avverso la decisione finale;

che, nondimeno, nella

misura in cui la reclamante rivendica la pretesa stipulazione di un nuovo

contratto di locazione per atti concludenti intervenuti dopo l’11 febbraio

2019, pare quantomeno discutibile che circostanze attinenti precedenti riconduzioni

tacite di quello che era il contratto di locazione originario possano essere di

effettiva pertinenza;

che il gravame,

manifestamente inammissibile e trattato in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2

CPC), non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e

può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv.

1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 2 LOG);

che le spese processuali,

fissate in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria in vigore dal 1°

gennaio 2011 (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1

CPC) e sono stabilite in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e

complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia delle decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.– e 10'000.–), mentre, non avendo la

controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si pone la questione delle ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 16 settembre 2019 di

RE 1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali

stabilite in fr. 300.– sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 16 settembre 2019 alla controparte):

-– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se

il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).