13.2019.76
Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale in materia di prove. La mancata o errata assunzione di una prova non provoca di regola un danno irreparabile e va contestata impugnando la decisione
17 dicembre 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.76
Lugano
17 dicembre 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2019.2367 (esecuzione di decisione,
art. 338 segg. CPC) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con domanda 13 maggio 2019 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 16
settembre 2019 di RE 1 contro la decisione 11 settembre 2019 con cui il Pretore
ha respinto le prove notificate dalla società convenuta;
ritenuto
in fatto: che con contratto 14
marzo 2001, ma con effetto a far tempo dal 1° gennaio 1999, CO 1 ha concesso in
locazione ad RE 1 il mappale part. n. __________ (__________) RFD del Comune di
__________, consistente in terreni e stabili industriali adibiti ad uso
commerciale, per una pigione mensile di fr. 1'000.–;
che il contratto di durata
indeterminata era disdicibile con il preavviso di 1 anno alla scadenza del 31
dicembre 2010, la prima volta il 31 dicembre 2005;
che il citato contratto è
stato disdetto da CO 1 il 21 dicembre 2016 con effetto al 31 dicembre 2018, ciò
dopo che era stata data una precedente disdetta datata 9 dicembre 2016 e avente
effetto al 31 dicembre 2017;
che in esito alla procedura
per casi manifesti avviata da CO 1 con istanza 14 gennaio 2019 e chiedente lo
sfratto della convenuta, le parti hanno raggiunto un accordo giudiziario nel
senso di una riconsegna in due tempi dell’area di cui al citato mappale, la
prima entro il 28 febbraio 2019 (area delimitata in giallo sulla planimetria) e
la seconda entro il 28 giugno 2019 (area delimitata in verde sulla planimetria:
inc. n. SO.2019.195);
che con sollecito 20 marzo
2018 [correttamente: 2019] la procedente ha invitato la convenuta a voler
rispettare il menzionato accordo, con riserva dell’esecuzione forzata, richiesta
che è però rimasta infruttuosa;
che con domanda 13 maggio
2019 CO 1 ha chiesto l’esecuzione di questo accordo giudiziario nel senso di ordinare
alla convenuta la riconsegna dell’area in questione delimitata in giallo entro
10 giorni dalla notifica della decisione, assortita della comminatoria penale
giusta l’art. 292 CP, dell’esecuzione forzata con il supporto della Polizia
cantonale e/o comunale, del rinvio a separata sede per liquidazioni a titolo di
risarcimento danni, dell’addebito alla convenuta di eventuali spese di deposito
del materiale di sgombero e, infine, della multa disciplinare di fr. 500.– per
ogni giorno di inadempimento;
che la convenuta vi si è
opposta con osservazioni 4 giugno 2019 eccependo la perenzione e prescrizione
della domanda di esecuzione, e il rispettivo antitetico punto di vista è poi stato
ribadito nelle relative osservazioni che sono seguite l’11 giugno 2019 e il 18
luglio 2019;
che con decisione 11
settembre 2019 il Pretore ha respinto le prove notificate dalla convenuta in
quanto non le ha ritenute ammissibili, rinunciando alla citazione delle parti
ad un’udienza in applicazione dell’art. 256 CPC;
che con reclamo 16
settembre 2019 RE 1 ne postula ora la riforma nel senso di ammettere le prove
da lei notificate e, in via subordinata, di annullarla e disporre il rinvio
degli atti al Pretore per nuovo giudizio;
che il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
in diritto: che la decisione 11
settembre 2019 è una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove
(art. 124 e 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b
cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo
nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che il giudizio impugnato
è pervenuto alla reclamante il giorno 12 settembre 2019 (tracciamento degli
invii), sicché il gravame qui in esame, rimesso alla posta il 16 settembre 2019
risulta tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile;
che per l’art. 320 CPC con
Fatti
il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che, inoltre, nei casi non
espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è
ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere
riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;
che il CPC non prevede
espressamente l’impugnabilità della decisione in esame, motivo per cui la
reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che la sola enunciazione di proclami o principi generali non è
sufficiente;
che a mente della
reclamante il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile consiste nel
fatto che la decisione negativa potrebbe nel merito comportare la riconsegna
dell’oggetto locato e rendere così inutile un’eventuale impugnativa della
decisione finale visto che il rimedio di diritto del reclamo è sprovvisto di
effetto sospensivo, come pure nel fatto che la richiesta di misure di
accompagnamento quali ad esempio la comminatoria penale dell’art. 292 CP la
esponevano a sanzioni di natura finanche penale (reclamo, pag. 7 n. 4);
che, nondimeno, le
decisioni mediante le quali il giudice decide in merito all’ammissibilità delle
prove non provocano di principio un danno irreparabile e la mancata o errata
assunzione di una prova va contestata, di regola, tramite l’impugnazione della
decisione finale;
che, in effetti, fino al
momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se
l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova,
rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione
complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 22.03.2013, in: RtiD
II-2013 pag. 901 segg. n. 47c);
che siffatto pregiudizio sarebbe
per contro dato nella misura in cui fosse disposta l’assunzione di una prova assortita
della comminatoria penale dell’art. 292 CP (sentenza del Tribunale federale 5D_166/2011
del 13 dicembre 2011 consid. 2.4.1,5A_875/2009 del 29 giugno 2010 consid. 1.1,
1C_247/2009 dell’8 luglio 2009 consid. 1.3.2; Verda
Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa
ed., 2017, n. 78 ad art. 319), eventualità che tuttavia non si concretizza nel caso
in esame;
che giova per il resto evidenziare
che il rischio di un giudizio di merito negativo e della conseguente necessità
a che una delle parti - o entrambe - si veda(no) costretta(e) ad impugnare la
decisione finale a lei(loro) sfavorevole, è insito in tutte le cause, di modo
che non costituisce un valido argomento a sostegno di un verosimile pregiudizio
difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC;
che pertanto, in mancanza
di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere
dichiarato inammissibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza
della decisione del Pretore;
che la pretesa violazione
dell’art. 150 CPC e conseguente lesione del diritto di essere sentiti andranno
semmai invocati e proposti, dandosi il caso, qualora la procedente dovesse
insorgere avverso la decisione finale;
che, nondimeno, nella
misura in cui la reclamante rivendica la pretesa stipulazione di un nuovo
contratto di locazione per atti concludenti intervenuti dopo l’11 febbraio
2019, pare quantomeno discutibile che circostanze attinenti precedenti riconduzioni
tacite di quello che era il contratto di locazione originario possano essere di
effettiva pertinenza;
che il gravame,
manifestamente inammissibile e trattato in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2
CPC), non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e
può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv.
1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 2 LOG);
che le spese processuali,
fissate in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria in vigore dal 1°
gennaio 2011 (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1
CPC) e sono stabilite in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e
complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia delle decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.– e 10'000.–), mentre, non avendo la
controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si pone la questione delle ripetibili.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 16 settembre 2019 di
RE 1 è inammissibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali
stabilite in fr. 300.– sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 16 settembre 2019 alla controparte):
-– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se
il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).