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Decisione

13.2019.79

Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale in materia di prove in procedura di assunzione di prove a titolo cautelare a sé stante. Rischio di pregiudizio difficilmente riparabile escluso

27 gennaio 2020Italiano10 min

peritale è stato consegnato il 13 agosto 2018, completato poi dal relativo referto

Source ti.ch

Incarto n.

13.2019.79

Lugano

27 gennaio 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2017.5812 (assunzione di prove a

titolo cautelare - procedura sommaria)

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza 8

novembre 2017 da

CO 1

CO 2

CO 3

CO 4

tutti patrocinati dall’avv.

PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’avv. PA 1

PI

1,

e ora sul reclamo 23

settembre 2019 di RE 1 contro la decisione 11 settembre 2019 con cui il Pretore

aggiunto ha dato atto della conclusione della procedura di assunzione di prove

a titolo cautelare;

ritenuto

in fatto: A. CO 1 e CO 2 sono

proprietari della particella n. __________ RFD __________ rispettivamente

usufruttuari della particella n. __________ RFD __________, quest’ultima di

proprietà delle loro figlie CO 3 e CO 4. PI 1 è stata incaricata della

fornitura e posa in opera di pavimenti e gradini in legno presso i due immobili

abitativi (Casa A e Casa B, per complessivi 6 appartamenti) in corso di edificazione

sui citati fondi. RE 1 è produttrice della colla utilizzata per la posa di tali

rivestimenti in legno.

Con istanza 8 novembre

2017 CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno convenuto in giudizio PI 1 e RE 1 chiedendo

l’assunzione a titolo cautelare di una perizia volta ad accertare i difetti esistenti

nei pavimenti in legno degli appartamenti facenti parte dei citati immobili, le

loro cause, gli interventi da eseguire per la loro eliminazione e i relativi

costi.

Fatti

B. Con decisione 24

gennaio 2018 il Pretore aggiunto ha disposto l’allestimento di una perizia a

futura memoria avente per oggetti i pavimenti in parchetto postati negli

immobili di proprietà degli istanti.

C. Il 16 febbraio 2018 è

stato nominato a perito giudiziario B__________, incaricato di evadere i

quesiti peritali così come stabiliti con decisione 7 febbraio 2018. Il referto

peritale è stato consegnato il 13 agosto 2018, completato poi dal relativo referto

di delucidazione del 9 gennaio 2019.

D. Nel frattempo con decisione

22 giugno 2018 il Pretore aggiunto ha formalizzato l’accordo raggiunto dalle

parti all’udienza di discussione 21 giugno 2018 nel senso di affidare alla __________

gli interventi di carotaggio e l’analisi chimico-fisica del betoncino. Con decisione

16 luglio 2018 è quindi stato designato S__________, ingegnere presso il

relativo Istituto __________, incarico che è poi stato formalmente assegnato il

24 gennaio 2019. Il suo referto peritale è stato prodotto il 12 aprile 2019.

E. Il 2 maggio 2019 RE 1

ha chiesto la ricusazione del perito S__________ e, in via subordinata, la

delucidazione e/o completamento della sua perizia. Tali richieste sono state

avversate con osservazioni 24 maggio 2019 da PI 1 e con osservazioni 28 maggio

2019 da CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4.

F. Con decisione 31

luglio 2019 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di ricusazione del

perito S__________. In parziale accoglimento dell’istanza di delucidazione e/o

completamento del suo referto peritale, il primo giudice ha formulato due

ulteriori quesiti peritali.

G. Con scritto 10

settembre 2019 il perito incaricato ha indicato di non trovare soluzione per

dare risposta alle due domande di delucidazione e/o completamento così

sottopostegli. Di conseguenza con decisione processuale 11 settembre 2019, dato

atto delle spiegazioni contenute in questa presa di posizione del perito S__________,

il Pretore aggiunto ha dichiarato conclusa la procedura di assunzione di prove

a titolo cautelare.

H. Con reclamo 23

settembre 2019 RE 1 si aggrava contro quest’ultima decisione e ne chiede la

riforma nel senso di rinviare la causa al Pretore aggiunto per il completamento

dei fatti nei punti essenziali, ossia fornire una risposta alle due domande di

delucidazione e/o completamento della perizia di cui alla decisione processuale

del 31 luglio 2019.

Gli istanti e PI 1 non

sono stati invitati a formulare osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione 11 settembre

2019.

è stata emessa nell’ambito di un procedimento di assunzione di prova a

titolo cautelare giusta l’art. 158 CPC, cui tornano applicabili le disposizioni

in materia di provvedimenti cautelari (cpv. 2) e più in generale la procedura

sommaria (art. 248 lett. d CPC).

1.1

Con la decisione impugnata il

Pretore aggiunto ha dato atto dell’impossibilità dichiarata dal perito giudiziario

ing. S__________ di rispondere, allo stato della scienza e della tecnica, ai

due quesiti di delucidazione e completamento sottopostigli con ordinanza 2

settembre 2019 (act. XXXII) - precedentemente definiti con ordinanza 31 luglio

2019.

(sopra, consid. F) - e ha di conseguenza disposto la conclusione della

procedura di assunzione di prove a titolo cautelare. La decisione in esame non

si esprime tuttavia sulle spese giudiziarie del procedimento, e non può quindi ancora

essere considerata alla stregua di una decisione finale. Pertanto la decisione

processuale del primo giudice va trattata quale disposizione ordinatoria

processuale in materia di prove ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (a

contrario sentenza TF 4A_421/2018 dell’8 novembre 2018 consid. 4 e 7, citata in

Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., versione e-book al 1°

maggio 2019, n. 114 ad art. 158; IIICCA 13.2014.108 del’8 gennaio 2015 consid.

1; sentenza del TF 4A_ 248/2014 del 27 giugno 2014 consid. 1.3 con riferimenti),

impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1

LOG).

1.2

Trattandosi di disposizione

ordinatoria processuale, emessa in procedura sommaria, il reclamo va proposto

nel termine di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). La decisione 11 settembre

2019.

del Pretore aggiunto è pervenuta alla reclamante l’indomani, 12 settembre.

Consegnato a mano il 23 settembre 2019 alla cancelleria del Tribunale d’appello,

il reclamo è tempestivo in applicazione dell’art. 142 cpv. 3 CPC e, da questo

punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione

errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi - quale quello concreto - non

espressamente previsti dalla legge, il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è

ammissibile quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile

(cifra 2). Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere

concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter -

interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva

sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione in questione deve

pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo,

pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è

suscettibile di essere modificato con una decisione di merito.

3.

La reclamante non

accenna minimamente ad un’ipotesi di rischio di pregiudizio difficilmente

riparabile. Essa si limita a precisare che “in assenza di risposte

tecnicamente valide ai quesiti sub a) e b)” - ovvero a quelli cui il perito

afferma non poter dare evasione - “fondamentali per stabilire le cause dello

scollamento del parquet, la perizia condotta dall’ing. __________ non è di

alcuna utilità in una causa prova a futura memoria né tantomeno in una

eventuale causa di merito” (reclamo, pag. 6 n. 9).

3.1

Ora, la procedura di assunzione

di prove a titolo cautelare non ha per tema quello di giudicare materialmente

sui diritti o obblighi delle parti, ma solo quello di constatare o apprezzare

una certa fattispecie. Il giudice non decide sul ben fondato della pretesa di

merito, e non procede ad un esame delle probabilità di successo di quelle che

sono le rivendicazioni materiali di colui che ne ha fatto richiesta. E l’assunzione

di una prova cautelare “fuori dal processo di merito” non priva come tale le

parti del diritto di chiederne una nuova amministrazione al giudice di merito,

rispettivamente di chiederne il completamento o ancora di chiedere

l’amministrazione di altri mezzi di prova che si rivelassero necessari (DTF 143

III 113 consid. 4.4.1, 142 III 40 consid. 3.1.3; Trezzini, op. cit., n. 93 a 96 ad art. 158): starà poi a

quel giudice - evidentemente dopo essersi determinato sulla pertinenza di tali

richieste ed avere proceduto alla loro assunzione - di apprezzare liberamente

l’insieme delle risultanze probatorie del procedimento cautelare e di merito (Trezzini, op. cit., n. 95 ad art. 158).

3.2

In concreto, la reclamante

non pretende il contrario, e nemmeno ipotizza un’oggettiva impossibilità a che

quei due quesiti di delucidazione della perizia possano eventualmente essere evasi

nel contesto della futura causa di merito, dandosi il caso rivolgendosi ad un

altro perito visto e considerato che per quanto gli competeva l’ing. S__________

ha giustificato i motivi per i quali non gli era possibile rispondervi. E

questo esclude a priori un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile.

4.

In assenza di una

premessa fondamentale del reclamo, il gravame proposto avverso la disposizione

ordinatoria processuale 11 settembre 2019 è inammissibile.

A mero titolo aggiuntivo,

giova ad ogni modo rilevare che il Pretore aggiunto ha solo dato atto di quanto

asserito dal perito - pacificamente cognito della materia su cui era chiamato

ad esprimersi - dichiaratosi impossibilitato allo stato della scienza e della

tecnica ad evadere la richiesta di delucidazione e/o completamento. E mal si

vede perché di ciò si dovrebbe dubitare. Sicché, di primo acchito, anche il

preteso rimprovero di accertamento manifestamente errato e incompleto dei fatti

sarebbe comunque risultato infondato.

5.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 350.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della reclamante risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle

controparti.

6.

Il presente reclamo,

richiamata la procedura sommaria (sopra, consid. 1), viene evaso da questa

Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2

LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 23 settembre 2019 di

RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 350.– e già anticipate dalla reclamante,

restano a suo carico.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 23 settembre 2019 alle altre parti):

– ;

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr. 360'000.–, contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni

che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro

una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono

essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento

soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro

decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le

stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).