13.2019.79
Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale in materia di prove in procedura di assunzione di prove a titolo cautelare a sé stante. Rischio di pregiudizio difficilmente riparabile escluso
27 gennaio 2020Italiano10 min
peritale è stato consegnato il 13 agosto 2018, completato poi dal relativo referto
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Incarto n.
13.2019.79
Lugano
27 gennaio 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2017.5812 (assunzione di prove a
titolo cautelare - procedura sommaria)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza 8
novembre 2017 da
CO 1
CO 2
CO 3
CO 4
tutti patrocinati dall’avv.
PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’avv. PA 1
PI
1,
e ora sul reclamo 23
settembre 2019 di RE 1 contro la decisione 11 settembre 2019 con cui il Pretore
aggiunto ha dato atto della conclusione della procedura di assunzione di prove
a titolo cautelare;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 e CO 2 sono
proprietari della particella n. __________ RFD __________ rispettivamente
usufruttuari della particella n. __________ RFD __________, quest’ultima di
proprietà delle loro figlie CO 3 e CO 4. PI 1 è stata incaricata della
fornitura e posa in opera di pavimenti e gradini in legno presso i due immobili
abitativi (Casa A e Casa B, per complessivi 6 appartamenti) in corso di edificazione
sui citati fondi. RE 1 è produttrice della colla utilizzata per la posa di tali
rivestimenti in legno.
Con istanza 8 novembre
2017 CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno convenuto in giudizio PI 1 e RE 1 chiedendo
l’assunzione a titolo cautelare di una perizia volta ad accertare i difetti esistenti
nei pavimenti in legno degli appartamenti facenti parte dei citati immobili, le
loro cause, gli interventi da eseguire per la loro eliminazione e i relativi
costi.
Fatti
B. Con decisione 24
gennaio 2018 il Pretore aggiunto ha disposto l’allestimento di una perizia a
futura memoria avente per oggetti i pavimenti in parchetto postati negli
immobili di proprietà degli istanti.
C. Il 16 febbraio 2018 è
stato nominato a perito giudiziario B__________, incaricato di evadere i
quesiti peritali così come stabiliti con decisione 7 febbraio 2018. Il referto
peritale è stato consegnato il 13 agosto 2018, completato poi dal relativo referto
di delucidazione del 9 gennaio 2019.
D. Nel frattempo con decisione
22 giugno 2018 il Pretore aggiunto ha formalizzato l’accordo raggiunto dalle
parti all’udienza di discussione 21 giugno 2018 nel senso di affidare alla __________
gli interventi di carotaggio e l’analisi chimico-fisica del betoncino. Con decisione
16 luglio 2018 è quindi stato designato S__________, ingegnere presso il
relativo Istituto __________, incarico che è poi stato formalmente assegnato il
24 gennaio 2019. Il suo referto peritale è stato prodotto il 12 aprile 2019.
E. Il 2 maggio 2019 RE 1
ha chiesto la ricusazione del perito S__________ e, in via subordinata, la
delucidazione e/o completamento della sua perizia. Tali richieste sono state
avversate con osservazioni 24 maggio 2019 da PI 1 e con osservazioni 28 maggio
2019 da CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4.
F. Con decisione 31
luglio 2019 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di ricusazione del
perito S__________. In parziale accoglimento dell’istanza di delucidazione e/o
completamento del suo referto peritale, il primo giudice ha formulato due
ulteriori quesiti peritali.
G. Con scritto 10
settembre 2019 il perito incaricato ha indicato di non trovare soluzione per
dare risposta alle due domande di delucidazione e/o completamento così
sottopostegli. Di conseguenza con decisione processuale 11 settembre 2019, dato
atto delle spiegazioni contenute in questa presa di posizione del perito S__________,
il Pretore aggiunto ha dichiarato conclusa la procedura di assunzione di prove
a titolo cautelare.
H. Con reclamo 23
settembre 2019 RE 1 si aggrava contro quest’ultima decisione e ne chiede la
riforma nel senso di rinviare la causa al Pretore aggiunto per il completamento
dei fatti nei punti essenziali, ossia fornire una risposta alle due domande di
delucidazione e/o completamento della perizia di cui alla decisione processuale
del 31 luglio 2019.
Gli istanti e PI 1 non
sono stati invitati a formulare osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione 11 settembre
2019.
è stata emessa nell’ambito di un procedimento di assunzione di prova a
titolo cautelare giusta l’art. 158 CPC, cui tornano applicabili le disposizioni
in materia di provvedimenti cautelari (cpv. 2) e più in generale la procedura
sommaria (art. 248 lett. d CPC).
1.1
Con la decisione impugnata il
Pretore aggiunto ha dato atto dell’impossibilità dichiarata dal perito giudiziario
ing. S__________ di rispondere, allo stato della scienza e della tecnica, ai
due quesiti di delucidazione e completamento sottopostigli con ordinanza 2
settembre 2019 (act. XXXII) - precedentemente definiti con ordinanza 31 luglio
2019.
(sopra, consid. F) - e ha di conseguenza disposto la conclusione della
procedura di assunzione di prove a titolo cautelare. La decisione in esame non
si esprime tuttavia sulle spese giudiziarie del procedimento, e non può quindi ancora
essere considerata alla stregua di una decisione finale. Pertanto la decisione
processuale del primo giudice va trattata quale disposizione ordinatoria
processuale in materia di prove ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (a
contrario sentenza TF 4A_421/2018 dell’8 novembre 2018 consid. 4 e 7, citata in
Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., versione e-book al 1°
maggio 2019, n. 114 ad art. 158; IIICCA 13.2014.108 del’8 gennaio 2015 consid.
1; sentenza del TF 4A_ 248/2014 del 27 giugno 2014 consid. 1.3 con riferimenti),
impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1
LOG).
1.2
Trattandosi di disposizione
ordinatoria processuale, emessa in procedura sommaria, il reclamo va proposto
nel termine di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). La decisione 11 settembre
2019.
del Pretore aggiunto è pervenuta alla reclamante l’indomani, 12 settembre.
Consegnato a mano il 23 settembre 2019 alla cancelleria del Tribunale d’appello,
il reclamo è tempestivo in applicazione dell’art. 142 cpv. 3 CPC e, da questo
punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione
errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi - quale quello concreto - non
espressamente previsti dalla legge, il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è
ammissibile quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile
(cifra 2). Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere
concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter -
interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva
sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione in questione deve
pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo,
pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è
suscettibile di essere modificato con una decisione di merito.
3.
La reclamante non
accenna minimamente ad un’ipotesi di rischio di pregiudizio difficilmente
riparabile. Essa si limita a precisare che “in assenza di risposte
tecnicamente valide ai quesiti sub a) e b)” - ovvero a quelli cui il perito
afferma non poter dare evasione - “fondamentali per stabilire le cause dello
scollamento del parquet, la perizia condotta dall’ing. __________ non è di
alcuna utilità in una causa prova a futura memoria né tantomeno in una
eventuale causa di merito” (reclamo, pag. 6 n. 9).
3.1
Ora, la procedura di assunzione
di prove a titolo cautelare non ha per tema quello di giudicare materialmente
sui diritti o obblighi delle parti, ma solo quello di constatare o apprezzare
una certa fattispecie. Il giudice non decide sul ben fondato della pretesa di
merito, e non procede ad un esame delle probabilità di successo di quelle che
sono le rivendicazioni materiali di colui che ne ha fatto richiesta. E l’assunzione
di una prova cautelare “fuori dal processo di merito” non priva come tale le
parti del diritto di chiederne una nuova amministrazione al giudice di merito,
rispettivamente di chiederne il completamento o ancora di chiedere
l’amministrazione di altri mezzi di prova che si rivelassero necessari (DTF 143
III 113 consid. 4.4.1, 142 III 40 consid. 3.1.3; Trezzini, op. cit., n. 93 a 96 ad art. 158): starà poi a
quel giudice - evidentemente dopo essersi determinato sulla pertinenza di tali
richieste ed avere proceduto alla loro assunzione - di apprezzare liberamente
l’insieme delle risultanze probatorie del procedimento cautelare e di merito (Trezzini, op. cit., n. 95 ad art. 158).
3.2
In concreto, la reclamante
non pretende il contrario, e nemmeno ipotizza un’oggettiva impossibilità a che
quei due quesiti di delucidazione della perizia possano eventualmente essere evasi
nel contesto della futura causa di merito, dandosi il caso rivolgendosi ad un
altro perito visto e considerato che per quanto gli competeva l’ing. S__________
ha giustificato i motivi per i quali non gli era possibile rispondervi. E
questo esclude a priori un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile.
4.
In assenza di una
premessa fondamentale del reclamo, il gravame proposto avverso la disposizione
ordinatoria processuale 11 settembre 2019 è inammissibile.
A mero titolo aggiuntivo,
giova ad ogni modo rilevare che il Pretore aggiunto ha solo dato atto di quanto
asserito dal perito - pacificamente cognito della materia su cui era chiamato
ad esprimersi - dichiaratosi impossibilitato allo stato della scienza e della
tecnica ad evadere la richiesta di delucidazione e/o completamento. E mal si
vede perché di ciò si dovrebbe dubitare. Sicché, di primo acchito, anche il
preteso rimprovero di accertamento manifestamente errato e incompleto dei fatti
sarebbe comunque risultato infondato.
5.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 350.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico della reclamante risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle
controparti.
6.
Il presente reclamo,
richiamata la procedura sommaria (sopra, consid. 1), viene evaso da questa
Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2
LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 23 settembre 2019 di
RE 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 350.– e già anticipate dalla reclamante,
restano a suo carico.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 23 settembre 2019 alle altre parti):
– ;
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è di fr. 360'000.–, contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni
che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro
una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono
essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento
soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro
decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le
stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).