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Decisione

13.2019.8

Stralcio della causa. Reclamo contro dispositivo sulle spese. Ripartizione in base al principio della soccombenza. Desistenza

20 febbraio 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1 CPC il giudice pone le spese giudiziarie a carico della parte soccombente,

ritenuto che in caso di desistenza è ritenuto soccombente l’attore;

che la giurisprudenza ha

già avuto modo di stabilire che nella determinazione degli oneri processuali il

Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione è

censurabile solo per eccesso o abuso del potere d’apprezzamento;

che nel caso concreto il

Pretore, rilevato che gli istanti avevano rinunciato a proseguire la causa, neppure

è entrato nel merito della controversia, limitandosi a stralciare il

procedimento ponendo a loro carico le spese giudiziarie;

che, di conseguenza, nella

misura in cui i reclamanti ribadiscono in questa sede la fondatezza della loro

iniziativa processuale e prendono posizione sul contenuto dell’istanza, il

reclamo non è pertinente;

che, per il resto, vista

Considerandi

la mancata risposta degli istanti all’ordinanza 16 gennaio 2019 nonché la loro

assenza all’udienza del 22 gennaio 2019, - rilevato peraltro che erano stati

resi attenti dal proprio patrocinatore delle conseguenze della mancata comparsa

all’udienza - l’accertamento del primo giudice che essi non intendevano

proseguire con il contenzioso e il conseguente stralcio della procedura per

desistenza non costituiscono né un manifestamente errato accertamento dei fatti

né un’errata applicazione del diritto;

che, per questi motivi, il

reclamo dev’essere respinto;

che, stante l’esito del

gravame, può restare aperta la questione se, le parti in causa essendo RE 1 e RE

2, i loro genitori RA 1 e RA 2 siano legittimati a impugnare in nome proprio e

per proprio conto la decisione del Pretore;

che le spese processuali, stabilite

in applicazione dell’art. 16 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), sono

poste a carico dei reclamanti, soccombenti (art. 106 CPC);

che, manifestamente infondato,

il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

Dispositivo

per questi motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 4 febbraio

2019 di RA 1 e RA 2, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 100.- sono poste a carico dei reclamanti in solido.

3. Notificazione

(unitamente al reclamo 4 febbraio 2019 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.