13.2019.8
Stralcio della causa. Reclamo contro dispositivo sulle spese. Ripartizione in base al principio della soccombenza. Desistenza
20 febbraio 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.8
Lugano
20 febbraio 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CA.2018.77 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
promossa con istanza di provvedimenti cautelari 21 dicembre 2018 da
RE 1
RE 2
entrambi rappr. dai
genitori RA 1 e RA 2
contro
CO 1
CO 2
entrambi patrocinati dall’
PA 1
e ora sul reclamo 4 febbraio 2019 di RA 1 e RA 2;
ritenuto
in fatto: che con istanza 21
dicembre 2018 RA 1 e RA 2, agenti per conto dei figli RE 1 e RE 2, hanno chiesto
l’adozione di provvedimenti cautelari inaudita parte nei confronti di CO 1 e CO
2;
che, non ritenendo dati
gli estremi per adottare le misure richieste senza dare ai convenuti la
possibilità di esprimersi, il Pretore ha citato le parti per l’udienza del 22
gennaio 2019;
che, preso atto di una
comunicazione del patrocinatore degli istanti, con ordinanza 16 gennaio 2019 il
Pretore ha assegnato agli istanti medesimi un termine di 5 giorni per
comunicare se era loro intenzione ritirare la causa, ritenuto che la mancata
risposta sarebbe stata considerata quale desistenza;
che all’udienza 22 gennaio
2019 è comparsa unicamente la parte convenuta, la quale si è opposta
all’istanza;
che, poiché gli istanti
non sono comparsi all’udienza e neppure hanno manifestato un interesse a
proseguire nella procedura, con decisione 25 gennaio 2019 il Pretore ha
stralciato la procedura dai ruoli, ponendo la tassa e le spese di giustizia di
fr. 400.- a loro carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 400.- per
ripetibili;
che con reclamo 4 febbraio
2019 RA 1 e RA 2 chiedono che la tassa e le spese di giustizia siano poste a
carico dei signori __________;
che il reclamo non è stato
notificato alla controparte;
considerato
in diritto: che, le domande di
adozione di provvedimenti cautelari sono trattate con la procedura sommaria
(art. 248 lett. d CPC), e di conseguenza le decisioni prese in quest’ambito
sono impugnabili nel termine di 10 giorni mediante appello (art. 314 CPC) o
reclamo (art. 321 cpv. 2 CPC);
che, per l’art. 110 CPC,
laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è però dato
unicamente il rimedio del reclamo, da proporre nel medesimo termine del rimedio
ordinario, in concreto 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che nel caso in esame la
decisione è stata notificata ai reclamanti il 28 gennaio 2019 e di conseguenza
il gravame, rimesso alla posta il 4 febbraio 2019, è tempestivo e da questo
punto di vista ammissibile;
che con il rimedio del
reclamo si possono censurare l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett.
a CPC) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che giusta l’art. 106 cpv.
Fatti
1 CPC il giudice pone le spese giudiziarie a carico della parte soccombente,
ritenuto che in caso di desistenza è ritenuto soccombente l’attore;
che la giurisprudenza ha
già avuto modo di stabilire che nella determinazione degli oneri processuali il
Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione è
censurabile solo per eccesso o abuso del potere d’apprezzamento;
che nel caso concreto il
Pretore, rilevato che gli istanti avevano rinunciato a proseguire la causa, neppure
è entrato nel merito della controversia, limitandosi a stralciare il
procedimento ponendo a loro carico le spese giudiziarie;
che, di conseguenza, nella
misura in cui i reclamanti ribadiscono in questa sede la fondatezza della loro
iniziativa processuale e prendono posizione sul contenuto dell’istanza, il
reclamo non è pertinente;
che, per il resto, vista
Considerandi
la mancata risposta degli istanti all’ordinanza 16 gennaio 2019 nonché la loro
assenza all’udienza del 22 gennaio 2019, - rilevato peraltro che erano stati
resi attenti dal proprio patrocinatore delle conseguenze della mancata comparsa
all’udienza - l’accertamento del primo giudice che essi non intendevano
proseguire con il contenzioso e il conseguente stralcio della procedura per
desistenza non costituiscono né un manifestamente errato accertamento dei fatti
né un’errata applicazione del diritto;
che, per questi motivi, il
reclamo dev’essere respinto;
che, stante l’esito del
gravame, può restare aperta la questione se, le parti in causa essendo RE 1 e RE
2, i loro genitori RA 1 e RA 2 siano legittimati a impugnare in nome proprio e
per proprio conto la decisione del Pretore;
che le spese processuali, stabilite
in applicazione dell’art. 16 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), sono
poste a carico dei reclamanti, soccombenti (art. 106 CPC);
che, manifestamente infondato,
il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
Dispositivo
per questi motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 4 febbraio
2019 di RA 1 e RA 2, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 100.- sono poste a carico dei reclamanti in solido.
3. Notificazione
(unitamente al reclamo 4 febbraio 2019 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.