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7 gennaio 2020Italiano13 min

B. Con “opposizione” 19

Source ti.ch

Fatti

B. Con “opposizione” 19

giugno 2019, inviata all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di

Lugano Ovest (in seguito UC), RE 1 si è opposto alla disdetta, chiedendo in

pari tempo una protrazione della locazione per il periodo di 6 anni.

C. Con ordinanza 21

giugno 2019 l’UC ha citato RE 2 e CO 1 all’udienza dell’11 luglio 2019.

Con istanza 28 giugno 2019

RE 1 ha chiesto il rinvio dell’udienza, invocando le esigenze della sua

attività commerciale e chiedendo di essere convocato possibilmente lunedì o

mercoledì dopo le 17.45. Con ordinanza 1° luglio 2019 l’UC ha respinto la

domanda di rinvio rilevando che “… le udienze di conciliazione vengono svolte

celermente, chiedendo una presenza massima di 30 minuti”.

Con istanza 1° luglio 2019

CO 1 ha chiesto il rinvio dell’udienza “possibilmente a fine agosto”, domanda

respinta dall’UC con ordinanza 2 luglio 2019.

Con istanza 5 luglio 2019 CO

1 ha nuovamente chiesto il rinvio dell’udienza. Con ordinanza di medesima data

l’istanza è stata accolta e l’udienza rinviata a giovedì 25 luglio 2019.

D. All’udienza 25 luglio

2019 è comparsa unicamente la parte convenuta. Constatata l’assenza

dell’istante, l’UC ha considerato ritirata l’istanza e l’ha stralciata dai

ruoli.

E. Con reclamo 2 agosto

2019 RE 1 e RE 2 hanno postulato l’annullamento della decisione di stralcio

chiedendo la fissazione di una nuova udienza di conciliazione e di tenere in

sospeso il reclamo in attesa di una decisione sull’istanza di restituzione dei

termini nel frattempo inoltrata all’UC.

F. L’istanza di

restituzione 29 luglio 2019 di RE 1 è stata respinta dall’UC con decisione 29

agosto 2019. Con appello 27 settembre 2019 RE 1 e RE 2 hanno impugnato la

decisione in oggetto, postulandone l’annullamento, chiedendo che l’UC sia

“tenuto ad accogliere l’istanza di restituzione … e fissare una nuova

conciliazione che tenga conto della disponibilità delle parti, in particolare

di quella del signor RE 1”.

L’appello non è stato

notificato alla controparte.

Considerandi

in diritto: 1. RE 1 e RE 2 hanno inoltrato

reclamo contro la decisione di stralcio della procedura di conciliazione e

appello contro la decisione di respingere l’istanza di restituzione dei termini.

Gioverà statuire dapprima sull’appello ritenuto che, in caso di accoglimento

dello stesso, il reclamo diverrebbe privo d’oggetto. Il reclamo sarà poi evaso

con decisione separata.

2.

Giusta l’art. 149

CPC il giudice decide definitivamente sulla domanda di restituzione, sicché

tale norma sottrae il provvedimento dalla possibilità d’impugnativa, persino in

applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. Di per sé quindi, la decisione 29

agosto 2019 con cui l’UC ha respinto l’istanza di restituzione e la pretesa

violazione dell’art. 148 CPC vanno semmai censurate nell’ambito dell’appello o

del reclamo proposto contro la successiva decisione di merito finale. Il

Tribunale federale ha nondimeno riconosciuto quale decisione finale quella che

respinge la domanda di restituzione dei termini ogni qual volta la citata

restituzione mira a far riaprire una procedura già chiusa dall’autorità di

conciliazione o dal giudice di prima istanza. In un siffatto contesto, l’esclusione

di ogni via di ricorso in applicazione dell’art. 149 CPC non può quindi essere

opposta alla parte che ha postulato la restituzione del termine e che se l’è

vista respingere (DTF 139 III 478 consid. 6.3). Di

conseguenza, in questo caso, la parte richiedente si potrà avvalere di un

rimedio di diritto, a dipendenza del valore litigioso (art. 308 cpv. 2 CPC)

dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) o del reclamo (art. 319 lett. a

CPC).

3.

Con atto 19 giugno

2019.

RE 1 si è opposto alla disdetta del contratto di locazione notificatagli

dalla CO 1 chiedendo la protrazione del contratto per il periodo di sei anni.

Constatata l’assenza ingiustificata dell’istante all’udienza di conciliazione

del 25 luglio 2019, la procedura è stata stralciata il medesimo giorno. L’appellante

insorge ora contro la decisione con cui l’UC gli ha negato la restituzione del

termine per partecipare a quell’udienza di conciliazione. Ai sensi della citata

prassi, tale pronuncia configura una decisione finale impugnabile con appello

giusta l’art. 308 segg. CPC, visto il valore litigioso superiore a fr.

10'000.–. Trattandosi di procedura semplificata (art. 243 cpv. 2 lett. c CPC),

l’appello è proponibile nel termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Per quanto

concerne la competenza, l’appello è trattato dalla terza Camera civile, già

chiamata ad occuparsi del pregresso reclamo contro il decreto di stralcio.

4.

La decisione

impugnata è giunta nelle mani degli appellanti il 30 agosto 2019. Il gravame,

consegnato alla cancelleria del Tribunale il 27 settembre 2019, è quindi

tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

5.

Per l’art. 310 CPC,

con il rimedio dell’appello possono essere censurati l’errata applicazione del

diritto (lett. a) e l’errato accertamento dei fatti (lett. b).

6.

L’art. 148 CPC

stabilisce che ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il

giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte

rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve

misura (cpv. 1). La domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla

cessazione del motivo dell’inosservanza (cpv. 2), ossia dalla fine

dell’impedimento, onde evitare i probabili ritardi dovuti alla possibilità di

presentare in ogni tempo siffatta richiesta (Trezzini,

Commentario pratico al CPC, 2017, art. 148, n. 5), ritenuto comunque che, se vi

è già stata pronuncia da parte del giudice, la restituzione dev’essere chiesta

al più tardi entro sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione (cpv. 3).

L’istanza di restituzione va presentata all’autorità avanti alla quale era

pendente il procedimento nell’ambito del quale vi è stata l’inosservanza del

termine.

6.1

L’udienza di conciliazione si

è tenuta il 25 luglio 2019. L’istanza di restituzione dei termini, datata 29

luglio 2019 e pervenuta all’UC il 31 luglio 2019, rispetta quindi il termine di

10.

giorni dell’art. 148 CPC ed è quindi tempestiva.

6.2

L’UC ha respinto l’istanza di

restituzione dopo aver constatato che né RE 1, né la RE 2 si erano presentati

all’udienza di conciliazione malgrado che le parti fossero state regolarmente

convocate e rilevato che le conseguenze della mancata comparsa erano state

indicate nell’ordinanza di convocazione del 21 giugno 2019, mentre le

successive ordinanze sulle istanze di rinvio non erano atte a modificare tale

indicazione. L’UC ha quindi ritenuto che, in difetto del requisito dell’assenza

di colpa, l’istanza era da respingere. La parte appellante sostiene di non aver

mai dichiarato di non voler comparire all’udienza, ma di averne chiesto il

rinvio - non concessole - e di fissarla in un altro giorno, compatibilmente con

la sua attività commerciale, ciò che costituisce un motivo grave per il quale

il rinvio avrebbe dovuto essere concesso.

Va qui rilevato che le

udienze sono fissate dall’UC tendo conto della propria organizzazione e della

propria agenda. Di principio sono poi le parti a doversi adeguare, organizzandosi

in modo da poter partecipare all’udienza, ritenuto che su richiesta tempestiva

la comparizione può essere rinviata per sufficienti motivi (art. 135 CPC). RE 1

aveva chiesto di rinviare l’udienza e di fissarla “… possibilmente lunedì o

mercoledì dopo le 17.45 …”, per evitare di dover chiudere il negozio. Stante il

motivo addotto a sostegno della richiesta e rilevato che l’udienza sarebbe

durata al massimo 30 minuti, la decisione 1° luglio 2019 dell’UC di rifiutare

il rinvio dell’udienza non rileva certo da un eccesso o da un abuso del potere

d’apprezzamento. La decisione di non rinviare l’udienza regge quindi alle

critiche degli appellanti.

6.3

La parte appellante sostiene

che nelle ordinanze 1° luglio e 5 luglio 2019 non era indicato che in caso di

mancata comparsa all’udienza la procedura sarebbe stata stralciata dai ruoli.

In buona fede essa poteva ritenere che, trattandosi di un semplice tentativo di

conciliazione, già prorogato su istanza della controparte, sarebbe stato

fissato un nuovo termine a essa conveniente. Nella misura in cui l’UC ha

ritenuto che RE 1 doveva ritenere ancora attuali le conseguenze della mancata

comparsa indicate nella citazione del 21 giugno 2019 ma non più contenuta nelle

successive decisioni sulle domande di rinvio, la decisione impugnata sarebbe

arbitraria.

La citazione 21 giugno

2019.

per l’udienza di conciliazione attirava esplicitamente “… l’attenzione

delle parti sulle disposizioni procedurali applicabili … e in particolare sulle

conseguenze della mancata comparizione”. Nella misura in cui la parte

appellante sostiene che, trattandosi di un semplice tentativo di conciliazione

essa poteva in buona fede ritenere che in caso di sua assenza si sarebbe

proceduto a una nuova convocazione, la sua affermazione stride in modo

manifesto proprio con il principio della buona fede che essa medesima invoca. Per

quale motivo poi le avvertenze contenute nella convocazione all’udienza -

relative proprio alle udienze di conciliazione - avrebbero perso la propria

validità per il solo fatto che l’UC ha successivamente deciso tre istanze di

rinvio senza rinnovare le avvertenze, gli appellanti non lo spiegano.

6.4

La parte appellante sostiene

che le sarebbe semmai addebitabile solo una colpa lieve per la mancata

comparsa, sicché l’UC avrebbe negato a torto l’esistenza delle premesse per la

restituzione, ritenuto anche che la mancata comparsa era dovuta a un oggettivo

sovraccarico di lavoro e di conseguenza la sua assenza non poteva essere

considerata ingiustificata.

Nell’istanza di

restituzione (istanza 29 luglio 2019, pag. 2) RE 1 aveva indicato quale motivo

per la mancata presenza all’udienza “un oggettivo sovraccarico lavorativo

(l’ondata di caldo … ha fatto aumentare i turisti a lago in modo importante

obbligandomi a fuori orari) ...”. La sua assenza non era quindi dovuta né a

impossibilità oggettiva - non essendovi in concreto motivi di forza maggiore o

altri all’origine della mancata partecipazione all’udienza - né a impossibilità

soggettiva dovuta a circostanze personali o a un errore scusabile. Non si è qui

in presenza di un’inavvertenza, bensì della scelta di RE 1 di non chiudere il

negozio per il tempo necessario per partecipare all’udienza. Egli però già

sapeva che le conclamate esigenze della sua attività commerciale non erano

state considerate rilevanti, o comunque insufficienti per giustificare il

rinvio dell’udienza, ciò che gli era stato comunicato dall’UC con l’ordinanza

1° luglio 2019. Egli non può quindi sostenere che la colpa per la mancata

partecipazione all’udienza è lieve. L’appello va quindi respinto.

6.5

Per quanto concerne le considerazioni

esposte dagli appellanti in punto alla validità della disdetta, le stesse

esulano dal contesto del presente gravame, il cui oggetto è unicamente la

questione se, diversamente da quanto deciso dall’UC, siano dati gli estremi per

ammettere l’istanza di restituzione dei termini proposta da RE 1.

7.

Gli appellanti si

dolgono di un errato accertamento dei fatti da parte dell’UC, che avrebbe

ignorato che RE 1 è subentrato nel contratto di locazione a titolo personale

con la ditta individuale __________ di RE 1, ciò con il beneplacito della

convenuta che trasmetteva tutte le comunicazioni al suo domicilio privato. L’UC

si è tuttavia limitato a costatare che “… RE 1 di per sé non disponesse della

facoltà di organo formale iscritto a RC della conduttrice RE 2 …”, ma ha

comunque citato la medesima per l’udienza di conciliazione, considerandola

parte in causa sulla scorta del contratto di locazione, ciò senza peraltro che RE

1, che ha ricevuto l’atto per la società, abbia sollevato eccezioni di sorta.

La questione di sapere se il contratto di locazione sia stato ripreso da RE 1

personalmente è questione di merito e non è qui rilevante, l’UC non avendo

deciso la questione, che neppure rientrava nelle sue competenze.

8.

Il procedimento di

conciliazione in materia di locazione e di affitto di locali commerciali è

gratuito (art. 113 CPC). La gratuità del procedimento non si estende alla

procedura di ricorso (Lachat, Procédure

civile en matière de baux et loyers, Losanna 2019, pag. 77 segg.). Di

conseguenza, le spese processuali del presente giudizio, stabilite in fr. 150.–

in applicazione degli art. 5 e 17 della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

considerato il valore di fr. 72'000.– (pari al canone di locazione per la

durata di 6 anni di protrazione) – e tenuto conto della natura e della complessità

della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), sono poste a carico degli appellanti,

soccombenti, in solido.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. L’appello 27 settembre 2019 è

respinto.

2.

Le spese processuali

dell’appello di fr. 150.- sono poste a carico di RE 2 e di RE 1 in solido.

3.

Notificazione

(unitamente all’appello 27 settembre 2019 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Ufficio

di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste

dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30

giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi

carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se

il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli altri casi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato,

entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

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