13.2019.80
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7 gennaio 2020Italiano13 min
B. Con “opposizione” 19
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.80
Lugano
7 gennaio 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Lardelli
e Olgiati
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. 073/2019-Ov dell’Ufficio
di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest promossa in data 19
giugno 2019 da
RE 1
RE 2
entrambi
patrocinati
dagli avv. PA 1
contro
CO
1
patrocinata
dall’avv.
e ora sull’appello 27
settembre 2019 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 29 agosto 2019 con cui
l’Ufficio di conciliazione ha respinto la loro istanza di restituzione dei
termini 29 luglio 2019;
ritenuto
in fatto: A. La CO 1 ha concesso in
locazione a RE 2 un locale ad uso negozio sito nell’__________ a __________. Il
contratto 26 marzo 2010 prevedeva l’inizio della locazione il 1° aprile 2010 e
un canone di locazione di fr. 12'000.- annui, pagabile in due rate semestrali
anticipate.
Il 22 maggio 2019 la
locatrice ha inviato a RE 2 la disdetta del contratto di locazione con effetto
al 1° gennaio 2020, utilizzando il modulo ufficiale.
Fatti
B. Con “opposizione” 19
giugno 2019, inviata all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di
Lugano Ovest (in seguito UC), RE 1 si è opposto alla disdetta, chiedendo in
pari tempo una protrazione della locazione per il periodo di 6 anni.
C. Con ordinanza 21
giugno 2019 l’UC ha citato RE 2 e CO 1 all’udienza dell’11 luglio 2019.
Con istanza 28 giugno 2019
RE 1 ha chiesto il rinvio dell’udienza, invocando le esigenze della sua
attività commerciale e chiedendo di essere convocato possibilmente lunedì o
mercoledì dopo le 17.45. Con ordinanza 1° luglio 2019 l’UC ha respinto la
domanda di rinvio rilevando che “… le udienze di conciliazione vengono svolte
celermente, chiedendo una presenza massima di 30 minuti”.
Con istanza 1° luglio 2019
CO 1 ha chiesto il rinvio dell’udienza “possibilmente a fine agosto”, domanda
respinta dall’UC con ordinanza 2 luglio 2019.
Con istanza 5 luglio 2019 CO
1 ha nuovamente chiesto il rinvio dell’udienza. Con ordinanza di medesima data
l’istanza è stata accolta e l’udienza rinviata a giovedì 25 luglio 2019.
D. All’udienza 25 luglio
2019 è comparsa unicamente la parte convenuta. Constatata l’assenza
dell’istante, l’UC ha considerato ritirata l’istanza e l’ha stralciata dai
ruoli.
E. Con reclamo 2 agosto
2019 RE 1 e RE 2 hanno postulato l’annullamento della decisione di stralcio
chiedendo la fissazione di una nuova udienza di conciliazione e di tenere in
sospeso il reclamo in attesa di una decisione sull’istanza di restituzione dei
termini nel frattempo inoltrata all’UC.
F. L’istanza di
restituzione 29 luglio 2019 di RE 1 è stata respinta dall’UC con decisione 29
agosto 2019. Con appello 27 settembre 2019 RE 1 e RE 2 hanno impugnato la
decisione in oggetto, postulandone l’annullamento, chiedendo che l’UC sia
“tenuto ad accogliere l’istanza di restituzione … e fissare una nuova
conciliazione che tenga conto della disponibilità delle parti, in particolare
di quella del signor RE 1”.
L’appello non è stato
notificato alla controparte.
Considerandi
in diritto: 1. RE 1 e RE 2 hanno inoltrato
reclamo contro la decisione di stralcio della procedura di conciliazione e
appello contro la decisione di respingere l’istanza di restituzione dei termini.
Gioverà statuire dapprima sull’appello ritenuto che, in caso di accoglimento
dello stesso, il reclamo diverrebbe privo d’oggetto. Il reclamo sarà poi evaso
con decisione separata.
2.
Giusta l’art. 149
CPC il giudice decide definitivamente sulla domanda di restituzione, sicché
tale norma sottrae il provvedimento dalla possibilità d’impugnativa, persino in
applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. Di per sé quindi, la decisione 29
agosto 2019 con cui l’UC ha respinto l’istanza di restituzione e la pretesa
violazione dell’art. 148 CPC vanno semmai censurate nell’ambito dell’appello o
del reclamo proposto contro la successiva decisione di merito finale. Il
Tribunale federale ha nondimeno riconosciuto quale decisione finale quella che
respinge la domanda di restituzione dei termini ogni qual volta la citata
restituzione mira a far riaprire una procedura già chiusa dall’autorità di
conciliazione o dal giudice di prima istanza. In un siffatto contesto, l’esclusione
di ogni via di ricorso in applicazione dell’art. 149 CPC non può quindi essere
opposta alla parte che ha postulato la restituzione del termine e che se l’è
vista respingere (DTF 139 III 478 consid. 6.3). Di
conseguenza, in questo caso, la parte richiedente si potrà avvalere di un
rimedio di diritto, a dipendenza del valore litigioso (art. 308 cpv. 2 CPC)
dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) o del reclamo (art. 319 lett. a
CPC).
3.
Con atto 19 giugno
2019.
RE 1 si è opposto alla disdetta del contratto di locazione notificatagli
dalla CO 1 chiedendo la protrazione del contratto per il periodo di sei anni.
Constatata l’assenza ingiustificata dell’istante all’udienza di conciliazione
del 25 luglio 2019, la procedura è stata stralciata il medesimo giorno. L’appellante
insorge ora contro la decisione con cui l’UC gli ha negato la restituzione del
termine per partecipare a quell’udienza di conciliazione. Ai sensi della citata
prassi, tale pronuncia configura una decisione finale impugnabile con appello
giusta l’art. 308 segg. CPC, visto il valore litigioso superiore a fr.
10'000.–. Trattandosi di procedura semplificata (art. 243 cpv. 2 lett. c CPC),
l’appello è proponibile nel termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Per quanto
concerne la competenza, l’appello è trattato dalla terza Camera civile, già
chiamata ad occuparsi del pregresso reclamo contro il decreto di stralcio.
4.
La decisione
impugnata è giunta nelle mani degli appellanti il 30 agosto 2019. Il gravame,
consegnato alla cancelleria del Tribunale il 27 settembre 2019, è quindi
tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
5.
Per l’art. 310 CPC,
con il rimedio dell’appello possono essere censurati l’errata applicazione del
diritto (lett. a) e l’errato accertamento dei fatti (lett. b).
6.
L’art. 148 CPC
stabilisce che ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il
giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte
rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve
misura (cpv. 1). La domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla
cessazione del motivo dell’inosservanza (cpv. 2), ossia dalla fine
dell’impedimento, onde evitare i probabili ritardi dovuti alla possibilità di
presentare in ogni tempo siffatta richiesta (Trezzini,
Commentario pratico al CPC, 2017, art. 148, n. 5), ritenuto comunque che, se vi
è già stata pronuncia da parte del giudice, la restituzione dev’essere chiesta
al più tardi entro sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione (cpv. 3).
L’istanza di restituzione va presentata all’autorità avanti alla quale era
pendente il procedimento nell’ambito del quale vi è stata l’inosservanza del
termine.
6.1
L’udienza di conciliazione si
è tenuta il 25 luglio 2019. L’istanza di restituzione dei termini, datata 29
luglio 2019 e pervenuta all’UC il 31 luglio 2019, rispetta quindi il termine di
10.
giorni dell’art. 148 CPC ed è quindi tempestiva.
6.2
L’UC ha respinto l’istanza di
restituzione dopo aver constatato che né RE 1, né la RE 2 si erano presentati
all’udienza di conciliazione malgrado che le parti fossero state regolarmente
convocate e rilevato che le conseguenze della mancata comparsa erano state
indicate nell’ordinanza di convocazione del 21 giugno 2019, mentre le
successive ordinanze sulle istanze di rinvio non erano atte a modificare tale
indicazione. L’UC ha quindi ritenuto che, in difetto del requisito dell’assenza
di colpa, l’istanza era da respingere. La parte appellante sostiene di non aver
mai dichiarato di non voler comparire all’udienza, ma di averne chiesto il
rinvio - non concessole - e di fissarla in un altro giorno, compatibilmente con
la sua attività commerciale, ciò che costituisce un motivo grave per il quale
il rinvio avrebbe dovuto essere concesso.
Va qui rilevato che le
udienze sono fissate dall’UC tendo conto della propria organizzazione e della
propria agenda. Di principio sono poi le parti a doversi adeguare, organizzandosi
in modo da poter partecipare all’udienza, ritenuto che su richiesta tempestiva
la comparizione può essere rinviata per sufficienti motivi (art. 135 CPC). RE 1
aveva chiesto di rinviare l’udienza e di fissarla “… possibilmente lunedì o
mercoledì dopo le 17.45 …”, per evitare di dover chiudere il negozio. Stante il
motivo addotto a sostegno della richiesta e rilevato che l’udienza sarebbe
durata al massimo 30 minuti, la decisione 1° luglio 2019 dell’UC di rifiutare
il rinvio dell’udienza non rileva certo da un eccesso o da un abuso del potere
d’apprezzamento. La decisione di non rinviare l’udienza regge quindi alle
critiche degli appellanti.
6.3
La parte appellante sostiene
che nelle ordinanze 1° luglio e 5 luglio 2019 non era indicato che in caso di
mancata comparsa all’udienza la procedura sarebbe stata stralciata dai ruoli.
In buona fede essa poteva ritenere che, trattandosi di un semplice tentativo di
conciliazione, già prorogato su istanza della controparte, sarebbe stato
fissato un nuovo termine a essa conveniente. Nella misura in cui l’UC ha
ritenuto che RE 1 doveva ritenere ancora attuali le conseguenze della mancata
comparsa indicate nella citazione del 21 giugno 2019 ma non più contenuta nelle
successive decisioni sulle domande di rinvio, la decisione impugnata sarebbe
arbitraria.
La citazione 21 giugno
2019.
per l’udienza di conciliazione attirava esplicitamente “… l’attenzione
delle parti sulle disposizioni procedurali applicabili … e in particolare sulle
conseguenze della mancata comparizione”. Nella misura in cui la parte
appellante sostiene che, trattandosi di un semplice tentativo di conciliazione
essa poteva in buona fede ritenere che in caso di sua assenza si sarebbe
proceduto a una nuova convocazione, la sua affermazione stride in modo
manifesto proprio con il principio della buona fede che essa medesima invoca. Per
quale motivo poi le avvertenze contenute nella convocazione all’udienza -
relative proprio alle udienze di conciliazione - avrebbero perso la propria
validità per il solo fatto che l’UC ha successivamente deciso tre istanze di
rinvio senza rinnovare le avvertenze, gli appellanti non lo spiegano.
6.4
La parte appellante sostiene
che le sarebbe semmai addebitabile solo una colpa lieve per la mancata
comparsa, sicché l’UC avrebbe negato a torto l’esistenza delle premesse per la
restituzione, ritenuto anche che la mancata comparsa era dovuta a un oggettivo
sovraccarico di lavoro e di conseguenza la sua assenza non poteva essere
considerata ingiustificata.
Nell’istanza di
restituzione (istanza 29 luglio 2019, pag. 2) RE 1 aveva indicato quale motivo
per la mancata presenza all’udienza “un oggettivo sovraccarico lavorativo
(l’ondata di caldo … ha fatto aumentare i turisti a lago in modo importante
obbligandomi a fuori orari) ...”. La sua assenza non era quindi dovuta né a
impossibilità oggettiva - non essendovi in concreto motivi di forza maggiore o
altri all’origine della mancata partecipazione all’udienza - né a impossibilità
soggettiva dovuta a circostanze personali o a un errore scusabile. Non si è qui
in presenza di un’inavvertenza, bensì della scelta di RE 1 di non chiudere il
negozio per il tempo necessario per partecipare all’udienza. Egli però già
sapeva che le conclamate esigenze della sua attività commerciale non erano
state considerate rilevanti, o comunque insufficienti per giustificare il
rinvio dell’udienza, ciò che gli era stato comunicato dall’UC con l’ordinanza
1° luglio 2019. Egli non può quindi sostenere che la colpa per la mancata
partecipazione all’udienza è lieve. L’appello va quindi respinto.
6.5
Per quanto concerne le considerazioni
esposte dagli appellanti in punto alla validità della disdetta, le stesse
esulano dal contesto del presente gravame, il cui oggetto è unicamente la
questione se, diversamente da quanto deciso dall’UC, siano dati gli estremi per
ammettere l’istanza di restituzione dei termini proposta da RE 1.
7.
Gli appellanti si
dolgono di un errato accertamento dei fatti da parte dell’UC, che avrebbe
ignorato che RE 1 è subentrato nel contratto di locazione a titolo personale
con la ditta individuale __________ di RE 1, ciò con il beneplacito della
convenuta che trasmetteva tutte le comunicazioni al suo domicilio privato. L’UC
si è tuttavia limitato a costatare che “… RE 1 di per sé non disponesse della
facoltà di organo formale iscritto a RC della conduttrice RE 2 …”, ma ha
comunque citato la medesima per l’udienza di conciliazione, considerandola
parte in causa sulla scorta del contratto di locazione, ciò senza peraltro che RE
1, che ha ricevuto l’atto per la società, abbia sollevato eccezioni di sorta.
La questione di sapere se il contratto di locazione sia stato ripreso da RE 1
personalmente è questione di merito e non è qui rilevante, l’UC non avendo
deciso la questione, che neppure rientrava nelle sue competenze.
8.
Il procedimento di
conciliazione in materia di locazione e di affitto di locali commerciali è
gratuito (art. 113 CPC). La gratuità del procedimento non si estende alla
procedura di ricorso (Lachat, Procédure
civile en matière de baux et loyers, Losanna 2019, pag. 77 segg.). Di
conseguenza, le spese processuali del presente giudizio, stabilite in fr. 150.–
in applicazione degli art. 5 e 17 della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) –
considerato il valore di fr. 72'000.– (pari al canone di locazione per la
durata di 6 anni di protrazione) – e tenuto conto della natura e della complessità
della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), sono poste a carico degli appellanti,
soccombenti, in solido.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L’appello 27 settembre 2019 è
respinto.
2.
Le spese processuali
dell’appello di fr. 150.- sono poste a carico di RE 2 e di RE 1 in solido.
3.
Notificazione
(unitamente all’appello 27 settembre 2019 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Ufficio
di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste
dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30
giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi
carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se
il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli altri casi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato,
entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).