13.2019.81
L'autorità di conciliazione deve esaminare d'ufficio, seppur in modo sommario, la sua competenza materiale (puntuale se è chiamata a decidere o a formulare una proposta di giudizio). Dandosi un ragionevole dubbio, l'autorizzazione ad agire va rilasciata e sulla competenza decide il giudice
29 gennaio 2020Italiano14 min
sublocazione mai formalizzato per iscritto ma stipulato il 1° giugno 2017 con CO
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.81
Lugano
29 gennaio 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. 079/19 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________
promossa con istanza 25 luglio 2019 da
AP
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sull’appello 3
ottobre 2019 di AP 1 contro la decisione con cui l’Ufficio di conciliazione ha
dichiarato inammissibile per incompetenza la sua istanza di conciliazione;
ritenuto
in fatto: A. AP 1 è stato assunto con
contratto d’impiego a tempo indeterminato - stato al 1° settembre e condizioni rinegoziate
ogni anno, l’ultima volta il 5/7 dicembre 2018 per l’anno accademico 2019/2020 -
da CO 1 con il titolo di insegnante di storia di scuola superiore.
Il contratto, firmato il
28 febbraio 2018 da CO 1 e il 5 marzo 2018 da AP 1, è stato disdetto da CO 1 l’8
giugno 2019, disdetta confermata il 23 luglio 2019, con effetto al 30 settembre
2019. AP 1 è stato esentato da subito dell’obbligo di presenza sul posto di
lavoro. Nel contempo gli è stata ingiunta la riconsegna entro il 31 luglio 2019
dei locali abitativi messi a sua disposizione e situati fuori dal campus
scolastico, che a tale scopo CO 1 aveva preso in locazione da terzi.
Fatti
B. Con istanza 25 luglio
2019 introdotta innanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di
__________ (di seguito: UC), AP 1 ha chiesto di accertare la nullità delle
disdette 8 giugno e 23 luglio 2019 per quanto riferite ai locali abitativi da
lui occupati. Al riguardo ha invocato l’esistenza di un contratto di
sublocazione mai formalizzato per iscritto ma stipulato il 1° giugno 2017 con CO
1, in virtù di cui egli corrispondeva una pigione mensile trattenutagli dalla
scuola direttamente sul suo salario.
C. Le parti sono state
citate per il tentativo di conciliazione inizialmente fissato per il 27 agosto
2019, e poi rinviato al 24 settembre 2019.
D. Alla relativa udienza
di conciliazione, esaminati gli atti e sentite le spiegazioni delle parti, l’UC
ha dichiarato la propria incompetenza a dirimere la causa sottopostagli in
quanto esulava dal diritto di locazione. Con decisione a verbale 24 settembre
2019, ha quindi dichiarato l’istanza inammissibile e l’ha conseguentemente
stralciata dai ruoli.
E. Con appello 3 ottobre
2019 AP 1 chiede di annullare la decisione di irricevibilità e di disporre il
rinvio degli atti all’UC affinché provveda a citare le parti ad una nuova
udienza o a rilasciargli immediatamente l’autorizzazione ad agire giusta l’art.
209 CPC. Nell’eventualità in cui il rimedio giuridico fosse trattato quale
reclamo, egli chiede in via subordinata di procedere analogamente.
F. Con osservazioni 25
ottobre 2019 CO 1 chiede che l’appello, rispettivamente il reclamo, siano
respinti, confermando quindi la decisione 24 settembre 2019 dell’UC.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Con l’istanza 25 luglio
2019.
(pag. 4) AP 1 ha chiesto in via principale di accertare la nullità della
disdetta 8 giugno/23 luglio 2019 in quanto riferita al contratto con cui affermava
di avere sublocato da CO 1 i locali abitativi nell’immobile di __________. CO 1,
che versava alla locataria principale la relativa pigione, tratteneva poi una parte
del suo stipendio a copertura delle spese d’alloggio (pag. 2). In questo
contesto appunto, con decisione a verbale 24 settembre 2019, l’UC si è
dichiarato incompetente per materia, ha disposto l’inammissibilità di
quest’istanza e il relativo stralcio dai ruoli della procedura, chiudendo
quindi definitivamente la vertenza innanzi a quest’autorità.
2.
La decisione con cui
l’autorità di conciliazione non entra nel merito della lite per manifeste e
palesi violazioni di presupposti processuali applicabili anche alla procedura
di conciliazione - fra questi la competenza territoriale e materiale (cfr. sotto,
consid. 5.1) - è finale. Come tale essa risulta impugnabile con appello o
reclamo in funzione del suo valore litigioso (art. 308, 319 CPC) (Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 6 ad Osservazioni
preliminari agli art. 202-207; Lachat/Lachat,
Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, pag. 147 ad 6.6 nota
129; Zürcher, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2016, n. 6c ad art. 59;
Zingg, in: Berner Kommentar, ZPO,
2012, n. 32 ad art. 60). In particolare, reclamo se il valore litigioso è
inferiore a fr. 10'000.– (art. 319 lett. a CPC in combinazione con l’art. 308
cpv. 2 CPC) e appello se è uguale o superiore a tale cifra (art. 308 CPC).
Trattandosi di procedura semplificata (art. 243 cpv. 2 lett. c CPC) il rimedio
giuridico ha da proporsi nel termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione (art. 321 cpv. 1 CPC rispettivamente art. 311 CPC).
2.1
Quando il litigio verte sulla
disdetta di un contratto di locazione di durata indeterminata, il valore
litigioso si determina secondo la pigione dovuta per il periodo durante il
quale il contratto sussiste necessariamente, supponendo che la contestazione sia
accolta. Esso si estende fino alla prima data in cui potrà essere data una
nuova disdetta nell’eventualità che quella litigiosa sia annullata, oppure è
stata data effettivamente: per determinare la prossima scadenza possibile
occorre dunque supporre che la contestazione sia ammessa, ossia che la disdetta
sub iudice non sia valida (DTF 137 III 389 consid. 1.1; Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 92; Lachat/Lachat, op. cit., pag. 69 ad 4.4).
2.2
Più specificatamente, se la
locazione beneficia della protezione contro le disdette conferita dagli art.
271.
seg. CO e la contestazione emana dall’inquilino, occorre - salvo eccezione
- prendere in considerazione il periodo di tre anni previsto all’art. 271a cpv.
1.
lett. e CO, durante il quale il locatore non può validamente dare la
disdetta: il dies a quo di questo termine - nell’ottica del calcolo del
valore litigioso - è la data della decisione cantonale impugnata. Occorre poi
porsi alla scadenza di questo periodo di protezione per determinare il termine
di disdetta più vicino (DTF 137 III 389 consid. 1.1; Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 92; Lachat/Lachat, op. cit., pag. 69 ad 4.4).
3.
Tutto ciò
considerato, se ne deduce anzitutto che la decisione 24 settembre 2019 con cui
l’UC si è dichiarato incompetente per materia, ha disposto l’inammissibilità di
quest’istanza e quindi stralciato dai ruoli la relativa procedura, ha da
considerarsi finale (sopra, consid. 2).
3.1
A fronte poi, per quanto qui è
dato di sapere, di una controversia improntata sull’esistenza di un preteso
contratto di sublocazione di durata indeterminata di cui è contestata la
disdetta, il valore litigioso della causa in esame è stimabile in almeno fr.
18'900.–, ovvero il totale complessivo di fr. 6'300.– (cfr. contratto 5/7
dicembre 2018) trattenuto dalla convenuta sullo stipendio dell’istante a titolo
di spesa d’alloggio per la durata minima di tre anni di cui si è detto (sopra,
consid. 2.2). Sicché, la cifra essendo superiore a fr. 10'000.–, contro la
decisione finale 24 settembre 2019 è stato correttamente proposto l’appello
(sopra, consid. 2). Diventa così priva di pertinenza ogni argomentazione contraria
invocata dalla convenuta a sostegno della via del reclamo (osservazioni, pag. 2
in basso e pag. 3).
3.2
La decisione impugnata è
stata d’altro canto presa all’udienza di conciliazione 24 settembre 2019 e
notificata alle parti quel medesimo giorno. Motivo per cui, spedito il 3
ottobre 2019, l’appello è senz’altro tempestivo (sopra, consid. 2) e anche da
questo punto di vista ammissibile.
3.3
Infine, trattandosi di un
gravame proposto avverso una decisione finale di spettanza della competente
Camera di merito, del presente appello se ne occupa la terza Camera civile del
Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
4.
Per l’art. 310 CPC,
con il rimedio dell’appello possono essere censurati l’errata applicazione del
diritto (lett. a) e l’errato accertamento dei fatti (lett. b).
5.
L’appellante
sostiene che l’UC ha dichiarato la propria incompetenza nella fattispecie in
esame e l’inammissibilità dell’istanza stralciando la procedura dai ruoli, in
palese violazione delle norme del CPC sulla procedura di conciliazione.
Considera tale sua decisione del tutto arbitraria e inammissibile
proceduralmente, avendole ingiustamente precluso la possibilità di proseguire
la procedura.
5.1
Gli art. 202 a 207 CPC sono
silenti sul tema dei presupposti processuali e l’art. 60 CPC - che appunto dispone
l’obbligo per il giudice di esaminare d’ufficio i presupposti processuali -
trova applicazione analogica soltanto parziale alla procedura di conciliazione,
ossia limitatamente a quei presupposti che mantengono la loro attualità anche
per questa procedura (in primo luogo la competenza territoriale e materiale),
ma non per gli altri che ne esulano (Trezzini,
op. cit., n. 4 e 5 ad Osservazioni preliminari agli art. 202-207). Limitatamente
alla sua funzione conciliativa, l’autorità di conciliazione deve esaminare
d’ufficio la sua competenza materiale ma pur sempre in modo sommario (Lachat/Lachat, op. cit., pag. 63 ad
3.1.6) - in modo puntuale, per contro, se chiamata a decidere nel merito (art.
212.
CPC) o a formulare una proposta di giudizio (art. 210 CPC) (Zürcher, op. cit., n. 6d ad art. 59; Püntener, Das mietrechtliche
Schlichtungsverfahren in der Ziviprozessordnung, pag. 271, in: mp 2011 pag. 243
segg.) - e laddove dovesse considerarsi manifestamente incompetente non deve
rilasciare né l’autorizzazione ad agire, né formulare una proposta di giudizio,
né emettere una decisione (Lachat/Lachat,
op. cit., pag. 63 ad 3.1.6 e pag. 146 seg. ad 4.6.6; Zürcher, op. cit., n. 6b ad art. 59). Di un possibile
ragionevole dubbio l’autorità di conciliazione deve per contro far partecipe
l’istante e, qualora questi dovesse mantenere la sua richiesta, rilasciargli
l’autorizzazione ad agire demandando al tribunale di prima istanza il compito
di decidere su questo punto previo esame più approfondito della questione (Lachat/Lachat, op. cit., pag. 147 ad
4.6.6; Zürcher, op. cit., n. 6b ad
art. 59).
5.2
Per quel che ne è della
competenza materiale, diventa evidentemente determinante l’esistenza di un
contratto di locazione, fra cui rientrano pure le controversie circa
l’esistenza di un siffatto contratto, il concetto di locazione dovendo essere
interpretato in modo esteso (Lachat/Lachat,
op. cit., pag. 60 ad 3.3.1.3; Püntener, op.
cit., pag. 271). Come tale poi, il contratto di sublocazione è un contratto a
tutti gli effetti che sottostà agli art. 253 segg. CO, indipendente dal
contratto di locazione principale a cui si sovrappone (Lachat/Grobet Thorens/Rubli/Stastny, Le bail à loyer, 2019, pag.
720.
ad 25.2.1 e pag. 739 ad n. 25.6.1). Come il contratto di locazione
principale, esso non impone la forma scritta (Lachat/Grobet
Thorens/Rubli/Stastny, op. cit., pag. 739 n. 25.6.2).
6.
Nel caso concreto la
controversia che vede opposte le parti ed è sfociata nella decisione di
inammissibilità 24 settembre 2019 verte appunto sulla pretesa esistenza di contratto
di sublocazione stipulato il 1° giugno 2017, tesi questa sostenuta
dall’appellante ma contestata dalla convenuta.
6.1
Diversamente da quanto quest’ultima
pretende, nella sua istanza di conciliazione l’appellante ha più volte
espressamente invocato l’esistenza di questo contratto, lamentando al riguardo
la lesione delle prescrizioni di forma della disdetta e relative modalità ad
opera della convenuta (istanza, pag. 2 seg.). D’altro canto poi, dal contratto
di lavoro - che figura nel incarto dell’UC - risulta oggettivamente una
trattenuta sul salario a titolo di spesa d’alloggio. E nell’ambito di un
giudizio sommario (sopra, consid. 5.1), ritenuto appunto che la forma scritta non
è imposta dalla legge (sopra, consid. 5.2), a queste condizioni non è possibile
escludere a priori l’ipotesi che le parti siano effettivamente legate da un contratto
di locazione.
6.2
La convenuta obietta che
l’unico contratto stipulato dalle parti è stato il contratto di lavoro, di cui
la questione alloggio costituiva una mera prestazione accessoria: pretende che,
in deroga alla regola generale valida per i contratti misti che prescrive
l’applicazione delle norme del contratto di lavoro e di locazione a dipendenza
che sia in discussione la prestazione lavorativa o quella locativa, in punto
alla disdetta di un siffatto contratto restano comunque determinati le norme legali
valide per la prestazione preponderante. Ma è proprio perché entrano in gioco
motivi di protezione sociale - di cui il tema della protezione dalle disdette
nella locazione è un esempio - che diventa centrale e rilevante stabilire se al
relativo contratto misto o composto con aspetti tipici locativi, vanno
applicate le norme di legge sul contratto di locazione o quelle sul contratto
di lavoro (Lachat/Grobet Thorens/Rubli/Stastny,
op. cit., pag. 74 seg. ad 2.3.1). E questo, a ben vedere, è un tema che la
decisione 24 settembre 2019 nemmeno affronta, l’UC essendosi limitato a
dichiarare in modo sommario la propria incompetenza in quanto “la fattispecie
esula dal diritto di locazione”.
6.3
Se ne deve così dedurre che,
in assenza di una puntuale giustificazione, mal si vede come l’incompetenza
materiale dell’UC possa considerarsi manifesta con l’argomento che la
controversia esulava dal diritto della locazione. La contestazione
dell’appellante merita quindi protezione.
7.
L’appellante
eccepisce invero anche la violazione dell’art. 204 cpv. 2 CPC, giacché a nome e
per conto della convenuta all’udienza di conciliazione non era comparsa una persona
fisica iscritta a Registro di commercio, rispettivamente legittimata a
rappresentarla in virtù di un’autorizzazione scritta (appello, pag. 4 n. 6). Tuttavia
su questo punto l’UC nemmeno si è espresso, ed è quindi un aspetto che esula
dalla decisione 24 settembre 2019. Al riguardo ogni argomento cade così nel
vuoto. Sia come sia, basti qui soggiungere che laddove ingiustificatamente la
parte convenuta non dovesse comparire all’udienza, per l’art. 206 cpv. 2 CPC
l’autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione (art.
209-212). Motivo per cui, tale circostanza non avrebbe ostacolato il rilascio
dell’autorizzazione ad agire e non sarebbe quindi stata pregiudizievole per l’appellante.
8.
L’appello merita per
finire di essere accolto, nel senso che la decisione di inammissibilità 24
settembre 2019 per incompetenza materiale dell’UC è annullata. L’incarto viene
rinviato alla medesima autorità di conciliazione (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC) affinché
proceda con la conciliazione tra le parti e, se dati i presupposti, rilasci
all’istante l’autorizzazione ad agire. Sarà poi, se del caso, il giudice
ordinario ad esaminare la validità dell’autorizzazione ad agire in punto alla
competenza materiale, esame che non gli è precluso né limitato in alcun modo
dalla presente sentenza.
9.
Il procedimento di
conciliazione in materia di locazione e di affitto di locali commerciali è
gratuito (art. 113 CPC). La gratuità del procedimento non si estende alla procedura
di ricorso (Lachat/Lachat, op.
cit., pag. 77 segg.). Di conseguenza, le spese processuali del presente
giudizio, stabilite in fr. 300.– in applicazione degli art. 5 e 17 della legge
sulla tariffa giudiziaria (LTG) - considerato il valore di fr. 18'900.– (sopra,
consid. 3.1) - e tenuto conto della natura e della complessità della causa
(art. 2 cpv. 1 LTG), sono poste a carico della convenuta che ha resistito
all’appello ed è quindi risultata soccombente. Non si assegnano ripetibili
(art. 113 cpv. 1 CPC).
10.
Non trattandosi di
questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L’appello 3 ottobre 2019 di AP
1.
è accolto. Di conseguenza, è annullata la decisione 24 settembre 2019 con cui
l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ ha dichiarato
inammissibile per incompetenza la relativa istanza, stralciandola dai ruoli. Gli
atti sono ritornati al citato Ufficio di conciliazione affinché proceda ai
sensi dei considerandi.
2.
Le spese processuali
dell’appello, stabilite in fr. 300.– e già anticipate dall’appellante, sono
poste a carico di CO 1.
3.
Notificazione:
– ;
– .
Comunicazione alla Ufficio
di conciliazione in materia di locazione di Agno.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.
116.
LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia
con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve
presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).