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Decisione

13.2019.82

Semplificazione del processo. Rinvio della trattazione della domanda riconvenzionale, in parte corrispondente all'eccezione di compensazione. Escluso un pregiudizio difficilmente riparabile

25 febbraio 2020Italiano10 min

che RE 1 l’aveva ingiustificatamente allontanata dal cantiere impedendole l’accesso.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2019.82

Lugano

25 febbraio 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2018.24 (azione creditoria -

procedura ordinaria) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 29 gennaio 2018 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

e ora sul reclamo 14

ottobre 2019 di RE 1 contro la decisione 1° ottobre 2019 con cui il Pretore ha

semplificato il processo, limitandolo all’azione principale e rinviando la

trattazione della domanda riconvenzionale;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 è il promotore

dell’operazione immobiliare “__________” che prevedeva l’edificazione di otto

ville unifamiliari sulla particella n. __________ RFD di __________ di sua

proprietà e da esso costituita in proprietà per piani (PPP da n. __________ a __________).

CO 1 si è occupata dell’esecuzione di diverse opere, sottoscrivendo vari

contratti per la fornitura e posa di scale esterne, fornitura e posa di porta

tende, fornitura e posa di parapetti e corrimani e fornitura e posa di pavimenti

in legno, opere queste ultime rilevate dalla ditta __________.

Fatti

B. Con petizione 29

gennaio 2019 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di Euro 109'250.–

(pari a fr. 116'523.85) oltre interessi e IVA per fornitura e posa di scale

esterne, di fr. 386'150.– oltre interessi e IVA per fornitura e posa di

pavimenti in legno, di Euro 188'804.26 (pari a fr. 202'886.23) oltre interesse

e IVA per fornitura e posa di parapetti (tutti importi questi che beneficiano

di una garanzia bancaria in sostituzione di un’ipoteca legale), di Euro

138'880.20 (pari a fr. 158'792.02) oltre interessi e IVA per realizzazione di

parapetti e corrimani su misura, di Euro 31'500.– (pari a fr. 36'013.95) oltre

interessi e IVA per realizzazione di porta tende, e di Euro 11'303.03 (pari a

fr. 12'922.75) oltre interessi e IVA per fornitura e posa scala.

In sostanza CO 1 afferma

che RE 1 l’aveva ingiustificatamente allontanata dal cantiere impedendole l’accesso.

Rivendica pertanto il pagamento del lavoro fino a quel momento svolto e del

materiale già predisposto a tale scopo.

C. Con risposta 24

agosto 2019 RE 1 ha rilevato di avere dovuto sciogliere ogni rapporto di

collaborazione il 20 gennaio 2016 per atteggiamento anticontrattuale della

società attrice, contestando ogni e qualsiasi pretesa da lei avanzata. I costi

e i danni sopportati per le sue inadempienze contrattuali, per ultimare opere

incompiute, per rimediare a errori e difetti, ecc., erano quantificabili in

almeno fr. 590'139.36. Dedotti fr. 311'260.39 di opere non eseguite, il saldo a

favore della convenuta si attestava a fr. 278'878.97. A questo erano poi da aggiungere

fr. 52'212.60 per difetti imputabili all’attrice per il cantiere di __________.

Sicché la sua pretesa, valutabile in almeno fr. 331'091.57, compensava

senz’altro la pretesa dell’attrice, quantificabile al massimo in fr. 12'577.71

e Euro 22'645.16. In via riconvenzionale il convenuto ha quindi chiesto la

condanna dell’attrice a versargli un risarcimento di fr. 331'091.57.

D. Con replica e

risposta riconvenzionale 14 gennaio 2019 CO 1 ha confermato le sue richieste e

ha postulato la reiezione della domanda riconvenzionale del convenuto. Con

duplica e replica riconvenzionale 3 maggio 2019 RE 1 ha ribadito il suo punto

di vista. Parimenti ha fatto CO 1 con duplica riconvenzionale 6 giugno 2019.

E. All’udienza

per le prime arringhe del 10 luglio 2019 le parti, confermate le rispettive

domande e argomentazioni hanno notificato i propri mezzi di prova.

F. Con decisione 1°

ottobre 2019 il Pretore, richiamato l’art. 125 CPC, ha limitato il processo

all’azione principale, rinviando la trattazione della domanda riconvenzionale che

sarebbe stata trattata una volta definitivamente evasa l’azione principale (dispositivo

n. 1). Il primo giudice ha quindi ordinato l’allestimento di un rapporto

intermedio peritale - ad opera dell’ing. __________ (dispositivo n. 4) - per

chiarire i lavori e la relativa mercede eseguiti dall’attrice, in funzione dei

parametri contrattuali da loro stipulati (dispositivo n. 2). Ha quindi rinviato

a dopo la consegna del rapporto intermedio la decisione sugli altri mezzi di

prova (dispositivo n. 3).

G. Con reclamo 14

ottobre 2019 RE 1 impugna ora la citata decisione limitatamente al dispositivo

n. 1 e ne chiede l’annullamento. A suo modo di vedere il processo non deve

continuare limitatamente all’azione principale bensì insieme anche all’azione

riconvenzionale, visto che entrambe si basano sui medesimi fatti e i rapporti

di dare/avere tra le parti costituiscono un tema unico e inscindibile.

L’attrice non è stata

invitata a formulare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Tema del reclamo è il

dispositivo n. 1 della decisione 1° ottobre 2019 che dispone la semplificazione

del processo giusta l’art. 125 CPC. Trattasi di una disposizione ordinatoria

processuale (art. 124 CPC) impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

Il giudizio impugnato,

notificato il 2 ottobre 2019, è pervenuto al reclamante l’indomani. Spedito lunedì

14.

ottobre 2019 il gravame risulta tempestivo in applicazione dell’art. 142

cpv. 3 CPC e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

Il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere concreto, di essenziale rilievo

per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente -

essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In

altre parole, la decisione in questione deve pregiudicare la posizione

complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non

può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere

modificato con una decisione di merito.

3.

Il reclamante

individua il suo pregiudizio difficilmente riparabile nel fatto di avere

contestato tanto i pretesi saldi quanto la pretesa complessiva dell’attrice, opponendo

a eventuali pretese che le fossero state riconosciute il suo credito sia in via

riconvenzionale sia, in ogni caso, a titolo di compensazione (reclamo, pag. 3

n. 6). Ora, se un saldo positivo gli fosse riconosciuto l’azione principale

verrebbe respinta, ma al riguardo il giudizio definitivo giungerebbe solo dopo

anni. Altri anni ancora richiederebbe la trattazione della domanda

riconvenzionale - appunto posticipata dal Pretore - e quindi anche una sentenza

definitiva di condanna (reclamo, pag. 3 n. 7). Pertanto sarebbe senz’altro

verosimile che la decisione pretorile sia suscettibile di ritardare notevolmente

il corso della procedura e, quindi, costitutiva di un pregiudizio difficilmente

riparabile in capo al reclamante.

3.1

Ma a torto. Sostiene il

reclamante che l’esame posticipato della domanda riconvenzionale lo pregiudica in

modo difficilmente riparabile poiché, in sostanza, si traduce in attesa forzata

e annosa di una decisione di condanna dell’attrice a risarcirgli almeno fr.

331'091.57 o parte di questi. L’argomento è però inconsistente oltre che fuorviante.

Diversamente da quanto pretende l’interessato, la dilatazione dei tempi di

progressione del procedimento non è di principio sufficiente a confortare

l’esistenza di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario

pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 80 ad art. 319). A maggior ragione visto che egli contestualizza tale

attesa in prospettiva di decisione di una condanna dell’attrice. Sicché l’argomento

cade nel vuoto.

3.2

Vero è che la pretesa

riconvenzionale corrisponde a quella che il reclamante ha opposto in (parziale)

compensazione alla pretesa principale dell’attrice. Questi due concetti vanno però

mantenuti distinti fra di loro, l’eccezione di compensazione traducendosi in un

mero strumento di difesa mentre la pretesa compensante avanzata in via

riconvenzionale è uno strumento di contrattacco (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 9 ad art.

224). Ciò detto, sarebbe semmai la mancata decisione sull’eccezione di

compensazione - sollevata appunto dal reclamante a estinzione del proprio

debito - costitutiva di pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art.

319.

lett. b cifra 2 CPC in capo a quest’ultimo (Frei, in:

Berner Kommentar, ZPO, Band I, 2012, n. 28 ad art. 125; Zellweger-Gutknecht, in: Berner

Kommentar, OR, Allgemeine Bestimmung, Das Erlöschen der Obligation,

Verrechnung, Art. 120-126 OR, 2012, n. 143 ad Vorbemerkungen zu Art. 120-126).

La decisione di posticipare l’esame della domanda riconvenzionale all’evasione

in modo definitivo della causa principale, invece, non priva affatto il

reclamante della possibilità di far valere in via di eccezione il diritto alla

compensazione riconosciutogli dal diritto materiale federale. Limitare il

processo all’azione principale significa limitare la decisione alla pretesa

principale e all’eccezione di compensazione per quanto necessaria ad

estinguerla. Il Pretore non si può in effetti esimere dal trattare la

compensazione per quanto utile a respingere l’azione principale (III CCA 13.2015.64

del 18 novembre 2015 consid. 6), impregiudicata poi la necessità, per quanto

ancora necessario, di istruire in un secondo tempo la pretesa compensante per

quanto in esubero e per quanto l’attore riconvenzionale ne mantenga la

richiesta.

3.3

Ne consegue che, in assenza

di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame proposto avverso il

dispositivo n. 1 della decisione 1° ottobre 2019 è inammissibile. L’esito

odierno rende inutile entrare nel merito delle censure sollevate dal reclamante

riguardo ad un preteso accertamento manifestamente errato dei fatti e ad

un’errata applicazione del diritto.

4.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 800.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico del reclamante risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

5.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 14 ottobre 2019 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 800.– e già anticipate dal reclamante,

restano a suo carico.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 14 ottobre 2019 alla controparte):

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Considerato il valore

litigioso superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.