13.2019.82
Semplificazione del processo. Rinvio della trattazione della domanda riconvenzionale, in parte corrispondente all'eccezione di compensazione. Escluso un pregiudizio difficilmente riparabile
25 febbraio 2020Italiano10 min
che RE 1 l’aveva ingiustificatamente allontanata dal cantiere impedendole l’accesso.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.82
Lugano
25 febbraio 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2018.24 (azione creditoria -
procedura ordinaria) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 29 gennaio 2018 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 14
ottobre 2019 di RE 1 contro la decisione 1° ottobre 2019 con cui il Pretore ha
semplificato il processo, limitandolo all’azione principale e rinviando la
trattazione della domanda riconvenzionale;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è il promotore
dell’operazione immobiliare “__________” che prevedeva l’edificazione di otto
ville unifamiliari sulla particella n. __________ RFD di __________ di sua
proprietà e da esso costituita in proprietà per piani (PPP da n. __________ a __________).
CO 1 si è occupata dell’esecuzione di diverse opere, sottoscrivendo vari
contratti per la fornitura e posa di scale esterne, fornitura e posa di porta
tende, fornitura e posa di parapetti e corrimani e fornitura e posa di pavimenti
in legno, opere queste ultime rilevate dalla ditta __________.
Fatti
B. Con petizione 29
gennaio 2019 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di Euro 109'250.–
(pari a fr. 116'523.85) oltre interessi e IVA per fornitura e posa di scale
esterne, di fr. 386'150.– oltre interessi e IVA per fornitura e posa di
pavimenti in legno, di Euro 188'804.26 (pari a fr. 202'886.23) oltre interesse
e IVA per fornitura e posa di parapetti (tutti importi questi che beneficiano
di una garanzia bancaria in sostituzione di un’ipoteca legale), di Euro
138'880.20 (pari a fr. 158'792.02) oltre interessi e IVA per realizzazione di
parapetti e corrimani su misura, di Euro 31'500.– (pari a fr. 36'013.95) oltre
interessi e IVA per realizzazione di porta tende, e di Euro 11'303.03 (pari a
fr. 12'922.75) oltre interessi e IVA per fornitura e posa scala.
In sostanza CO 1 afferma
che RE 1 l’aveva ingiustificatamente allontanata dal cantiere impedendole l’accesso.
Rivendica pertanto il pagamento del lavoro fino a quel momento svolto e del
materiale già predisposto a tale scopo.
C. Con risposta 24
agosto 2019 RE 1 ha rilevato di avere dovuto sciogliere ogni rapporto di
collaborazione il 20 gennaio 2016 per atteggiamento anticontrattuale della
società attrice, contestando ogni e qualsiasi pretesa da lei avanzata. I costi
e i danni sopportati per le sue inadempienze contrattuali, per ultimare opere
incompiute, per rimediare a errori e difetti, ecc., erano quantificabili in
almeno fr. 590'139.36. Dedotti fr. 311'260.39 di opere non eseguite, il saldo a
favore della convenuta si attestava a fr. 278'878.97. A questo erano poi da aggiungere
fr. 52'212.60 per difetti imputabili all’attrice per il cantiere di __________.
Sicché la sua pretesa, valutabile in almeno fr. 331'091.57, compensava
senz’altro la pretesa dell’attrice, quantificabile al massimo in fr. 12'577.71
e Euro 22'645.16. In via riconvenzionale il convenuto ha quindi chiesto la
condanna dell’attrice a versargli un risarcimento di fr. 331'091.57.
D. Con replica e
risposta riconvenzionale 14 gennaio 2019 CO 1 ha confermato le sue richieste e
ha postulato la reiezione della domanda riconvenzionale del convenuto. Con
duplica e replica riconvenzionale 3 maggio 2019 RE 1 ha ribadito il suo punto
di vista. Parimenti ha fatto CO 1 con duplica riconvenzionale 6 giugno 2019.
E. All’udienza
per le prime arringhe del 10 luglio 2019 le parti, confermate le rispettive
domande e argomentazioni hanno notificato i propri mezzi di prova.
F. Con decisione 1°
ottobre 2019 il Pretore, richiamato l’art. 125 CPC, ha limitato il processo
all’azione principale, rinviando la trattazione della domanda riconvenzionale che
sarebbe stata trattata una volta definitivamente evasa l’azione principale (dispositivo
n. 1). Il primo giudice ha quindi ordinato l’allestimento di un rapporto
intermedio peritale - ad opera dell’ing. __________ (dispositivo n. 4) - per
chiarire i lavori e la relativa mercede eseguiti dall’attrice, in funzione dei
parametri contrattuali da loro stipulati (dispositivo n. 2). Ha quindi rinviato
a dopo la consegna del rapporto intermedio la decisione sugli altri mezzi di
prova (dispositivo n. 3).
G. Con reclamo 14
ottobre 2019 RE 1 impugna ora la citata decisione limitatamente al dispositivo
n. 1 e ne chiede l’annullamento. A suo modo di vedere il processo non deve
continuare limitatamente all’azione principale bensì insieme anche all’azione
riconvenzionale, visto che entrambe si basano sui medesimi fatti e i rapporti
di dare/avere tra le parti costituiscono un tema unico e inscindibile.
L’attrice non è stata
invitata a formulare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Tema del reclamo è il
dispositivo n. 1 della decisione 1° ottobre 2019 che dispone la semplificazione
del processo giusta l’art. 125 CPC. Trattasi di una disposizione ordinatoria
processuale (art. 124 CPC) impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
Il giudizio impugnato,
notificato il 2 ottobre 2019, è pervenuto al reclamante l’indomani. Spedito lunedì
14.
ottobre 2019 il gravame risulta tempestivo in applicazione dell’art. 142
cpv. 3 CPC e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
Il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere concreto, di essenziale rilievo
per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente -
essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In
altre parole, la decisione in questione deve pregiudicare la posizione
complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non
può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere
modificato con una decisione di merito.
3.
Il reclamante
individua il suo pregiudizio difficilmente riparabile nel fatto di avere
contestato tanto i pretesi saldi quanto la pretesa complessiva dell’attrice, opponendo
a eventuali pretese che le fossero state riconosciute il suo credito sia in via
riconvenzionale sia, in ogni caso, a titolo di compensazione (reclamo, pag. 3
n. 6). Ora, se un saldo positivo gli fosse riconosciuto l’azione principale
verrebbe respinta, ma al riguardo il giudizio definitivo giungerebbe solo dopo
anni. Altri anni ancora richiederebbe la trattazione della domanda
riconvenzionale - appunto posticipata dal Pretore - e quindi anche una sentenza
definitiva di condanna (reclamo, pag. 3 n. 7). Pertanto sarebbe senz’altro
verosimile che la decisione pretorile sia suscettibile di ritardare notevolmente
il corso della procedura e, quindi, costitutiva di un pregiudizio difficilmente
riparabile in capo al reclamante.
3.1
Ma a torto. Sostiene il
reclamante che l’esame posticipato della domanda riconvenzionale lo pregiudica in
modo difficilmente riparabile poiché, in sostanza, si traduce in attesa forzata
e annosa di una decisione di condanna dell’attrice a risarcirgli almeno fr.
331'091.57 o parte di questi. L’argomento è però inconsistente oltre che fuorviante.
Diversamente da quanto pretende l’interessato, la dilatazione dei tempi di
progressione del procedimento non è di principio sufficiente a confortare
l’esistenza di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario
pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 80 ad art. 319). A maggior ragione visto che egli contestualizza tale
attesa in prospettiva di decisione di una condanna dell’attrice. Sicché l’argomento
cade nel vuoto.
3.2
Vero è che la pretesa
riconvenzionale corrisponde a quella che il reclamante ha opposto in (parziale)
compensazione alla pretesa principale dell’attrice. Questi due concetti vanno però
mantenuti distinti fra di loro, l’eccezione di compensazione traducendosi in un
mero strumento di difesa mentre la pretesa compensante avanzata in via
riconvenzionale è uno strumento di contrattacco (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 9 ad art.
224). Ciò detto, sarebbe semmai la mancata decisione sull’eccezione di
compensazione - sollevata appunto dal reclamante a estinzione del proprio
debito - costitutiva di pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art.
319.
lett. b cifra 2 CPC in capo a quest’ultimo (Frei, in:
Berner Kommentar, ZPO, Band I, 2012, n. 28 ad art. 125; Zellweger-Gutknecht, in: Berner
Kommentar, OR, Allgemeine Bestimmung, Das Erlöschen der Obligation,
Verrechnung, Art. 120-126 OR, 2012, n. 143 ad Vorbemerkungen zu Art. 120-126).
La decisione di posticipare l’esame della domanda riconvenzionale all’evasione
in modo definitivo della causa principale, invece, non priva affatto il
reclamante della possibilità di far valere in via di eccezione il diritto alla
compensazione riconosciutogli dal diritto materiale federale. Limitare il
processo all’azione principale significa limitare la decisione alla pretesa
principale e all’eccezione di compensazione per quanto necessaria ad
estinguerla. Il Pretore non si può in effetti esimere dal trattare la
compensazione per quanto utile a respingere l’azione principale (III CCA 13.2015.64
del 18 novembre 2015 consid. 6), impregiudicata poi la necessità, per quanto
ancora necessario, di istruire in un secondo tempo la pretesa compensante per
quanto in esubero e per quanto l’attore riconvenzionale ne mantenga la
richiesta.
3.3
Ne consegue che, in assenza
di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame proposto avverso il
dispositivo n. 1 della decisione 1° ottobre 2019 è inammissibile. L’esito
odierno rende inutile entrare nel merito delle censure sollevate dal reclamante
riguardo ad un preteso accertamento manifestamente errato dei fatti e ad
un’errata applicazione del diritto.
4.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 800.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico del reclamante risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
5.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 14 ottobre 2019 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 800.– e già anticipate dal reclamante,
restano a suo carico.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 14 ottobre 2019 alla controparte):
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Considerato il valore
litigioso superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.