13.2019.83
Perizia giudiziaria. La violazione del diritto non cagiona automaticamente un pregiudizio difficilmente riparabile, riservato il diritto di essere sentito. Escluso il pregiudizio difficilmente riparabile per l'allungamento dei tempi procedurali e l'aumento dei costi processuali
25 febbraio 2020Italiano13 min
I convenuti non sono stati
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.83
Lugano
25 febbraio 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2018.40 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 28 febbraio 2018 da
CO 1
CO 2
CO 3
tutte patrocinate dall’ PA
2
contro
RE 1
RE 2
tutti patrocinati dall’ PA
1
e ora sul reclamo 21
ottobre 2019 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 7 ottobre 2019 con cui il
Pretore ha statuito sulle prove;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è il promotore
dell’operazione immobiliare “__________” che prevedeva l’edificazione di otto
ville unifamiliari sulla particella n. __________ RFD di __________ di sua
proprietà e da esso costituita in proprietà per piani (PPP da n. __________2 a __________9).
RE 2 sono divenuti proprietari in ragione di un mezzo ciascuno della PPP n. __________3
acquistata a ottobre 2017. CO 1, CO 2 e CO 3, in regime di consorzio, si sono
occupate della realizzazione degli impianti di riscaldamento, climatizzazione,
ventilazione e sanitario nelle otto ville.
B. Il 3 gennaio 2017, a
favore delle attrici e a carico di tutte le PPP del fondo base n. __________
RFD di __________, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ordinato
l’annotazione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori per l’importo di fr. 1'993'096.90.
A fronte della garanzia
bancaria n. __________ emessa da __________, prestata in applicazione dell’art.
839 cpv. 3 CC, con decisione 29 dicembre 2017 il Pretore ha ordinato la
cancellazione della menzionata ipoteca legale provvisoria, fissando alle
attrici un termine di trenta giorni - poi prorogato fino al 28 febbraio 2018 -
per promuovere la causa di merito avente per oggetto la convalida della
garanzia.
C. Con petizione 28
febbraio 2018 CO 1, CO 2 e PA 1 hanno chiesto la convalida in via definitiva
della garanzia bancaria n. __________ emessa a loro favore da __________, sede
di __________, in relazione al cantiere “__________”, il diritto di avvalersi
di detta garanzia fino all’importo di fr. 1'695'151.55 oltre interessi del 9.5%
su fr. 1'024'319.05 dal 6 luglio 2016 e su fr. 670'832.50 dal 16 marzo 2017, e in
ogni caso fino a concorrenza della somma massima di fr. 2'446'400.–.
A mente delle attrici, il
rapporto contrattuale tra le parti si era rivelato da subito difficoltoso ed
era poi sfociato in una sospensione immediata dei lavori decisa dalle attrici
in applicazione dell’art. 82 CO in data 5 settembre 2016. L’8 settembre 2016 RE
1 aveva quindi comunicato loro di avere deciso di affidare a terzi l’esecuzione
delle opere mancanti, rescindendo così il contratto giusta l’art. 377 CO. Le attrici
affermano di avere fornito ed eseguito a regola d’arte tutte le opere ordinate
dal committente e, tenuto conto degli acconti già incassati, chiedono il
pagamento del saldo scoperto.
D. Con risposta 5
ottobre 2018 i convenuti hanno contestato l’esistenza dei presupposti per
ordinare la convalida in via definitiva della garanzia, postulando la reiezione
della petizione e la liberazione della medesima garanzia.
E. Le attrici hanno
ribadito il loro punto di vista e mantenuto le loro richieste di giudizio anche
in sede di replica 25 gennaio 2019. Parimenti hanno fatto i convenuti con
duplica 28 maggio 2019, e così entrambe le parti all’udienza per le prime
arringhe dell’8 luglio 2019.
F. Con decisione 7
ottobre 2019 il Pretore, rilevata la necessità di procedere ad un chiarimento
tecnico della documentazione agli atti, così da inquadrare le problematiche in
gioco, ha ordinato l’allestimento di una perizia giudiziaria (dispositivo n. 1),
di cui ha incaricato l’ing. __________ (dispositivo n. 3), ritenuto che la decisione
sui rimanenti mezzi di prova sarebbe stata presa una volta ricevuto il referto
peritale (dispositivo n. 2).
G. Con reclamo 21
ottobre 2019 RE 1 e RE 2 chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo
al gravame, di annullare la citata decisione. A loro modo di vedere in sostanza
tale provvedimento complica e ritarda l’intero processo e stravolge i principi del
CPC sullo svolgimento dell’istruttoria.
Fatti
I convenuti non sono stati
invitati a formulare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore ha ordinato una perizia giudiziaria è una disposizione ordinatoria
processuale in materia di prove (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art.
319.
lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è
impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel
termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta ai reclamanti il 9 ottobre 2019 (doc. 1 al reclamo). Rimesso alla
posta il giorno lunedì 21 ottobre 2019, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il
reclamo ossequia il termine di 10 giorni. Il gravame risulta quindi tempestivo
e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la
posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale
pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo
suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza
del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio
potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità
perseguito dal CPC.
2.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite
l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale
federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062
del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile
svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi
dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della
decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
2.3
Questa Camera ha già avuto
modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente
alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente
riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione
appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato
che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di
essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente
dall’esito del processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD
II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
3.
I reclamanti
rimproverano al Pretore l’assenza di motivazione della decisione impugnata
(reclamo, pag. 9 n. 27).
3.1
Il diritto di essere sentito
delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale
(art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio
l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito
comprende anche l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, Berner Kommentar, ZPO, vol. I,
2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l’art. 238 lett. g CPC, può ritenersi
sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, le ragioni - sia
fattuali che giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso
piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi
conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 40 seg. ad art. 238).
3.2
Ora, il Pretore, dato atto
della richiesta delle parti di assumere in totale 34 testimoni oltre agli
interrogatori delle parti, ha evidenziato la necessità di inquadrare il
perimetro delle allegazioni e, rispettivamente, delle contestazioni. Ha quindi
disposto un primo chiarimento tecnico peritale dei documenti prodotti,
eventualmente da richiedere in edizione, dovendosi anzitutto procedere ad un
riordino delle problematiche sul tavolo su cui poter poi innestare le prove
orali da assumere (decisione impugnata, pag. 1). Quale punto di partenza il
Pretore ha riassunto sommariamente le pretese delle attrici e quelle dei convenuti
(decisione impugnata, pag. 2). Quanto esposto è sufficiente per comprendere la
decisione impugnata. A fronte di ciò, l’eccezione di carente motivazione è
infondata.
4.
Per i reclamanti il notevole
ritardo dato dalla perizia giudiziaria intermedia ordinata dal Pretore è costitutivo
di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Questo perché l’esame
del perito sarebbe stato lungo e oneroso, a fronte dei quesiti peritali posti e
dell’entità della documentazione relativa all’impiantistica di otto ville. Inutilmente
però visto che il Pretore aveva impostato la sua strategia istruttoria in modo
errato (reclamo, pag. 11 n. 30 e 31), e quindi con effetti gravosi e danni economici
irreparabili in capo ai reclamanti. In particolare RE 1 aveva prestato una
garanzia bancaria milionaria per ovviare all’iscrizione dell’ipoteca legale, che
intendeva sbloccare prima possibile (reclamo, pag. 11 n. 32). Pendente la causa
poi, restava altresì sospeso il conteggio definitivo della trattenuta TUI per
la vendita delle PPP (reclamo, pag. 11 seg. n. 32). Infine pure il costo della perizia
giudiziaria intermedia sarebbe stato oneroso (reclamo, pag. 12 n. 33). E un
giudizio finale favorevole non avrebbe mai posto rimedio a tutti questi effetti
negativi.
4.1
Invano. Nella misura in cui i
reclamanti ritengono inutile la perizia giudiziaria intermedia a causa di una pretesamente
errata impostazione istruttoria del Pretore, i reclamanti si limitano ad
invocare una violazione del diritto che, di per sé (sopra, consid. 2.3), non è costitutiva
di un pregiudizio difficilmente riparabile. E, come tale, neppure l’aumento dei
costi procedurali e la dilatazione dei tempi di progressione del procedimento
sono di principio sufficienti a confortare l’esistenza di un rischio di
pregiudizio difficilmente riparabile (Verda
Chiocchetti, op. cit., n. 80 ad art. 319). L’allungamento dei tempi
processuali è in effetti insito in ogni processo allorquando si deve procedere
all’istruttoria, che richiede comunque tempo. E altrettanto vale per l’aumento
dei costi processuali laddove sia irrilevante nell’economia globale del
procedimento. Ciò posto, spetta a chi si duole - in buona fede - dell’eventuale
allungamento dei tempi di causa e/o dell’aumento delle spese legate al processo
fornire al giudice sufficienti elementi concreti per ritenere dato quel rischio
di pregiudizio difficilmente riparabile.
4.2
Comunque sia, all’infuori
delle mere allegazioni dei reclamanti, nulla consente in concreto di affermare che
la procedura sarà notevolmente prolungata e che genererà costi sproporzionati e
oltremodo ingiustificati. Da questo punto di vista i reclamanti si limitano ad
esprimere un loro dissenso soggettivo rispetto alla decisione del Pretore che ai
fini del proseguimento dell’istruttoria ha ritenuto necessario un primo accertamento
tecnico peritale intermedio. I reclamanti sostengono invero che una diversa
modalità di assunzione delle prove, procedendo dapprima segnatamente
l’audizione dei testimoni, permetterebbe un risparmio di tempo e di costi. È
anzitutto qui il caso di rilevare che la conduzione del processo è compito del
giudice (art. 124 cpv. 1 CPC), al quale compete, tra l’altro, non solo la
decisione in merito alle prove da assumere, ma in particolare anche determinare
l’ordine in cui le prove sono assunte. Il solo fatto che sia possibile
procedere in altro modo non è sufficiente per imputare al primo giudice una
violazione del diritto. In concreto la decisione del Pretore di fare chiarezza
sulla documentazione tecnica prima di procedere all’audizione dei testi appare
non meno che sensata, ritenuto che una base documentale chiara permette di
strutturare in modo più adeguato l’istruttoria, rendendo eventualmente inutile
qualche audizione testimoniale. Sostenere in questo stadio di causa che sia
dato un pregiudizio difficilmente riparabile è una mera congettura. Peraltro,
la perizia giudiziaria figurava anche fra i mezzi di prova notificati dai
reclamanti sulla cui rilevanza neanche in questa sede dubitano, ritenendola
inutile solo perché assunta prima delle altre prove (reclamo, pag. 12 n. 33). Per
quanto riguarda la garanzia bancaria, trattasi della conseguenza diretta della controversia,
ciò a prescindere dalla direzione del processo e dalle modalità di istruzione
della causa. Parimenti dicasi circa la pretesa mancata definizione della questione
fiscale di prelievo TUI in caso di vendita delle PPP. Giova finanche rilevare
che dubbia pare la pertinenza di tali argomenti per quanto proposti da RE 2, visto
che nemmeno risulta che essi rivestano ruolo di debitori, diversamente da RE 1,
in relazione alla garanzia bancaria.
4.3
In definitiva, i reclamanti
non hanno fornito elementi oggettivi a comprova dell’esistenza di un loro
oggettivo pregiudizio difficilmente riparabile riconducibile all’allungamento
dei tempi procedurali, rispettivamente all’aumento dei costi processuali. In
assenza di una premessa fondamentale, il reclamo va dichiarato inammissibile. Ciò
rende superfluo esaminare la correttezza della decisione del Pretore.
5.
Il presente giudizio
rende priva d’oggetto la relativa domanda tesa all’ottenimento dell’effetto sospensivo.
6.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 800.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste in
solido a carico dei reclamanti risultati soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato
alle controparti.
7.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alle
controparti per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 21 ottobre 2019 di RE
1.
e RE 2 è inammissibile.
2.
La domanda tesa a
conferire effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.
3.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 800.– e già anticipate dai reclamanti,
restano a loro carico.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 21 ottobre 2019 alla controparte):
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Considerato
il valore litigioso superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è
dato il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.