13.2019.85
L'obbligo di cauzione per spese ripetibili è sempre e soltanto in capo all'attore principale o all'attore riconvenzionale. Divieto di nuovi mezzi di prova in sede di reclamo. Interpello
27 febbraio 2020Italiano14 min
I. Parallelamente, con
Source ti.ch
Incarto n.
13.2019.85
Lugano
27 febbraio 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2014.43 (azione creditoria -
domanda riconvenzionale) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 19 febbraio 2014 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 28
ottobre 2019 di RE 1 contro la decisione 15 ottobre 2019 con cui il Pretore
aggiunto ha respinto la sua istanza di prestazione di una cauzione per le spese
ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 si occupa - in via
diretta o tramite società controllate - di commercio tramite internet
(e-commerce) e fornitura di servizi connessi con il commercio elettronico,
principalmente in punto a prodotti cosmetici e/o correlati a marchio proprio o
di terzi. CO 1 è una nota blogger italiana specializzata nel campo del make-up
e della cosmetica, attività che svolge tramite pubblicazione di propri video su
un suo canale Youtube, conduzione di trasmissioni televisive e collaborazioni
con vari marchi e brand.
Con contratto di
prestazione di servizi del 12 settembre 2011, CO 1 si è impegnata nei confronti
di RE 1 in veste di direttore artistico, dietro corresponsione di provvigioni,
pagamenti in denaro rispettivamente quote societarie.
B. Ottenuta
l’autorizzazione ad agire, con petizione 19 febbraio 2014 RE 1 ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Lugano la condanna di CO 1 a pagarle Euro 2'195'000.–
oltre interessi al 5% dal 26 settembre 2012 quale risarcimento danni per
inadempienza contrattuale. In via subordinata ha chiesto il corrispettivo
pagamento di fr. 2'653'755.– oltre interessi al 5% dal 26 settembre 2012.
C. Con risposta 20
giugno 2014 CO 1 ha postulato la reiezione della petizione. In via
riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice a versarle Euro 50'000.–
oltre accessori e, in via cautelare, che sia fatto divieto all’attrice di
utilizzare, rispettivamente fatto obbligo di eliminare ogni contenuto,
riferibile a nome, immagine e logo a lei appartenenti.
D. Nel successivo
scambio di allegati le parti hanno confermato le rispettive allegazioni e
richieste. All’udienza delle prime arringhe del 3 giugno 2015 è seguita
l’ordinanza delle prove il 16 giugno 2015 e l’avvio dell’istruttoria.
Con decisione
dell’assemblea degli azionisti 20 settembre 2016 RE 1 è stata posta in
liquidazione.
E. Nel frattempo, in
parziale accoglimento di un’istanza 12 dicembre 2014 di RE 1, con decisione 15 aprile
2015 il Pretore aggiunto ha ordinato all’attrice riconvenzionale di versarle una
cauzione per spese ripetibili di fr. 7'000.–, pena lo stralcio dai ruoli della
causa.
F. Il 26 agosto 2019 RE
1 ha chiesto che sia fatto obbligo a CO 1 di prestare un’ulteriore cauzione per
spese ripetibili di almeno fr. 43'250.–, richiesta avversata da quest’ultima
con risposta 12 settembre 2019. Con replica spontanea 18 settembre 2019 RE 1 ha
confermato la sua richiesta, che in via subordinata ha limitato a fr. 8'250.–. Nella
duplica spontanea 26 settembre 2019 CO 1 ha rilevato l’inammissibilità della
domanda subordinata.
G. Con decisione 15
ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda 26 agosto 2019 di RE 1 chiedente
il versamento di una cauzione processuale (dispositivo n. 1).
H. Con reclamo 28
ottobre 2019 RE 1 chiede di annullare il dispositivo n. 1 di questa decisione e
di rinviare la causa alla Pretura per nuovo giudizio, riconfermando la sua
istanza datata 26 agosto 2019.
La controparte non è stata
invitata a formulare osservazioni.
Fatti
I. Parallelamente, con
istanza 5 luglio 2019 CO 1 ha a sua volta chiesto di obbligare RE 1 a prestare
una cauzione per spese ripetibili di almeno fr. 98'738.40, subordinatamente di
almeno fr. 49'369.20. L’istanza è stata parzialmente accolta con decisione 15
ottobre 2019. Il relativo reclamo 28 ottobre 2019 di RE 1 è oggetto di odierno
separato giudizio (inc. n. 13.2019.86).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una
decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 segg.
CPC che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv.
2.
CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci
giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. Notificata il giorno
16.
ottobre 2019, essa è pervenuta alla reclamante l’indomani (doc. A al
reclamo; estratto tracciamento degli invii 30 ottobre 2019). Sicché, consegnato
a mano alla cancelleria del Tribunale d’appello lunedì 28 ottobre 2019 (timbro
in originale sulla prima pagina), il gravame è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC)
e da questo punto di vista senz’altro ammissibile.
2.
L’art. 320 CPC
dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del
diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.
Giusta l’art. 99
CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese
ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta
insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o
è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di
carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie
relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il
pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).
Scopo della cauzione è
quello di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese
ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi
costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF
141.
III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019,
n. 1 ad art. 99; Trezzini, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n.
1.
ad art. 99; Urwyler/Grütter, in:
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad
art. 99; Suter/von Holzen, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non
deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le
proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti
previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione
irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità
rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,
op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von
Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice
è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad
art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,
2a ed., 2013, § 16, n. 28).
4.
Il Pretore aggiunto
ha evidenziato che, in virtù del domicilio della reclamante negli Stati Uniti,
le condizioni poste dall’art. 99 cpv. 1 lett. a CPC erano in sé date. Non ha
comunque ritenuto fossero dati i presupposti per ordinare una nuova cauzione in
aggiunta a quella già precedentemente stabilita in fr. 7'000.–, corrispondente
ad un tasso percentuale fra quelli massimi dell’art. 11 Rtar ritenuto un valore
di causa della domanda riconvenzionale di fr. 60'000.–. In particolare la
reclamante non aveva spiegato cosa giustificasse il superamento di
quell’importo, l’istruttoria avendo riguardato la raccolta di documenti, soprattutto
per rogatorie, senza quindi necessitare di un ruolo attivo delle parti. Nemmeno
aveva provato il preteso importo di oltre fr. 10'000.– versato al proprio
patrocinatore, quanto di questo si riferiva alla domanda principale e quanto
alla domanda riconvenzionale. Irrilevante poi il raffronto con il suo anticipo
di fr. 23'000.– per spese processuali della domanda principale.
5.
La reclamante afferma
che il rischio di recupero difficoltoso e problematico dei costi di una causa è
un fattore intrinseco alla causa medesima qualunque situazione si prospetti. A
suo modo di vedere il rischio è identico - e non minore - sia che la causa sia promossa
contro un convenuto residente nello stesso paese oppure in uno stato estero
(reclamo, pag. 3). Il domicilio negli USA di CO 1 aveva giustificato la
cauzione di fr. 7'000.– stabilita con decisione 15 aprile 2015, e non poteva
quindi ora legittimare un rifiuto di un’ulteriore cauzione. Imputa pertanto al
Pretore aggiunto un’applicazione errata del diritto.
La censura della
reclamante risulta tuttavia bizzarra e pretestuosa. All’interessata pare anzitutto
sfuggire che il Pretore aggiunto ha riconosciuto che, in linea di massima, in
virtù del suo domicilio negli USA nessun trattato internazionale dispensava
l’attrice riconvenzionale dalla prestazione di una cauzione per spese
ripetibili. Non a caso ha richiamato la decisione processuale 15 aprile 2015
con cui le aveva già imposto una cauzione di fr. 7'000.– a fronte di un valore
di causa di fr. 60'000.– per la domanda riconvenzionale appunto. Quale
convenuta riconvenzionale (e non di attrice principale), la reclamante
sopportava il rischio d’incasso di quelle ripetibili dovute da CO 1 - nel suo
ruolo di attrice riconvenzionale (e non di convenuta principale) - laddove la
domanda riconvenzionale fosse stata respinta. Obbligato a pagare la cauzione restando
in effetti sempre e soltanto l’attore (principale o riconvenzionale),
indipendentemente dal quesito a sapere per quale ragione gli competa tale
posizione (Trezzini, op. cit., n.
3.
ad art. 99). E in sostanza anche di ciò la decisione impugnata dà atto
(decisione impugnata, pag. 2 verso l’alto). Sotto questo profilo pertanto, non
si ravvisa né un’iniqua e imprecisa valutazione e men che meno un’errata
applicazione del diritto. La relativa censura va così respinta.
6.
Per la reclamante il
Pretore aggiunto le ha imputato a torto di non avere provato di avere
corrisposto al proprio patrocinatore più di fr. 10'000.–, tale circostanza essendo
stata da lei allegata in sede di replica spontanea 18 ottobre 2019 (reclamo,
pag. 4). La prova non era nuova, sicché nemmeno l’art. 326 cpv. 1 CPC impediva
di produrre con il reclamo la relativa nota professionale attestante un complessivo
esborso per patrocinio di addirittura fr. 16'000.– (reclamo, pag. 5).
La censura si rivela però,
una volta di più, ai limiti del pretesto. Non solo l’onere di allegazione dei
fatti spetta alle parti, bensì anche l’onere della prova circa quegli stessi
fatti e quindi la tempestiva produzione e offerta dei relativi mezzi (cfr. art.
150.
e 152 CPC). Ora, la reclamante non pretende di avere prodotto quella nota
professionale davanti al Pretore aggiunto, ammettendo anzi implicitamente di
non averlo fatto. Trattasi quindi, a non avere dubbi, di un mezzo di prova
nuovo, quand’anche riconducibile ad un fatto già allegato dall’interessata. La
procedura in esame essendo quella di reclamo, torna a tutti gli effetti
applicabile il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova sancito dall’art.
326.
cpv. 1 CPC (non per contro l’art. 317 CPC). Si aggiunga che a fronte di
un’oggettiva carenza di prova, nemmeno il rinvio alla sentenza del Tribunale
federale pubblicata quale DTF 139 III 466 soccorre a ben vedere la reclamante. Sicché
la nota professionale che accompagna il reclamo quale doc. B va estromessa
dall’incarto, con conseguente inammissibilità della relativa censura e, quindi,
del reclamo.
7.
La reclamante
soggiunge invero che il Pretore aggiunto doveva richiedere la produzione di
quel documento, una volta rilevatane l’assenza e avvalersi dello strumento
dell’interpello per fugare ogni suo dubbio circa il fatto che era inteso provare
(reclamo, pag. 5 in basso e 6). Ma invano.
Per il Pretore aggiunto
non solo la reclamante non aveva provato di avere già corrisposto più di fr.
10'000.– al proprio patrocinatore come asserito in sede di replica spontanea
del 18 ottobre 2019, ma nemmeno aveva tentato di distinguere quanto di tale
importo era riferibile all’impegno profuso per l’azione principale e quanto
all’azione riconvenzionale (decisione impugnata, pag. 3). La sua argomentazione
risulta quindi lineare e risoluta, e non lascia davvero scorgere alcuna parvenza
di incertezza e dubbio in capo al primo giudice. Inoltre, con riferimento al
primo punto valgono le considerazioni di cui già si è detto (sopra, consid. 6),
mentre sul secondo la reclamante nemmeno si preoccupa di prendere posizione. Si
ricordi per il resto che, comunque sia, non compete al giudice, tramite lo
strumento dell’interpello, sollecitare un completamento probatorio e sanare delle
negligenze processuali delle parti (Trezzini,
op. cit., n. 5 ad art. 56). Una volta ancora il reclamo è così sprovvisto di
ogni fondamento.
8.
Rileva ad ogni modo
la reclamante che la mancata produzione della citata nota professionale nulla
avrebbe chiarito di più rispetto a quanto già non chiarisse la moltitudine di
scritti scambiati tra le parti e l’accelerazione avuto dalla causa in appena 5
mesi, nonostante la fase istruttoria non fosse ancora iniziata. Andava poi
considerato che le sue spese necessarie e di rappresentanza professionale fino
a gennaio 2019 assommavano a fr. 40'000.–, e che alla Pretura aveva anticipato spese
processuali per fr. 23'000.– (reclamo, pag. 6 e 7). La reclamante conclude riproducendo
l’esatta trascrizione di parti della replica spontanea 18 ottobre 2019. Senza
successo.
Per il Pretore aggiunto la
reclamante non aveva spiegato cosa giustificasse la nuova cauzione e il
superamento di onorario rispetto alla cauzione stabilita in fr. 7'000.–, soprattutto
visto che l’istruttoria era consistita nell’assunzione di soli documenti - segnatamente
tramite rogatorie esperite negli Stati Uniti - dove le parti non avevano avuto un
ruolo attivo. E le obiezioni della reclamante non sovvertono questa sua
considerazione, ritenuto che una volta ancora non fanno il benché minimo
distinguo tra iniziative giudiziarie e costi di patrocinio riferibili
all’azione principale e iniziative giudiziarie e costi di patrocinio riferibili
all’azione riconvenzionale. È in effetti riguardo a quest’ultimo punto che, se
del caso, la reclamante doveva sostanziare la pertinenza della sua critica e della
sua istanza 26 agosto 2019. Ma, come già evidenziato (sopra, consid. 7), così
non è stato. Parimenti dicasi per la pretesa spesa di rappresentanza di
complessi fr. 40'000.– sostenuta fino a gennaio 2019. Mentre il primo giudice
ha rapportato alla sola domanda principale l’anticipo di fr. 23'000.– di spese
processuali. Infine, a differenza di quanto pretende la reclamante, la mera
trascrizione di passaggi contenuti in allegati di causa non è costitutiva di un
confronto critico con la motivazione pretorile, da cui l’inammissibilità delle
relative argomentazioni.
9.
Tutto ciò
considerato la decisione impugnata non è costitutiva né di un accertamento
manifestamente errato dei fatti né di un’errata applicazione del diritto
imputabili al Pretore aggiunto. Per quanto ammissibile, il reclamo va così
respinto.
Le spese processuali del
reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG),
seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni
su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in
considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2
cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è
stabilita in fr. 400.–, già anticipati dalla reclamante. Non si pone la
questione delle ripetibili per questa sede di giudizio, il reclamo non essendo
stato notificato alla controparte.
10.
Il reclamo non pone
questioni di principio ed è evaso dalla Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il
reclamo 28 ottobre 2019 di RE 1 è respinto.
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 400.– e già anticipate dalla reclamante, restano a
suo carico.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 28 ottobre 2019 alla controparte):
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv.
1.
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.