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Decisione

13.2019.85

L'obbligo di cauzione per spese ripetibili è sempre e soltanto in capo all'attore principale o all'attore riconvenzionale. Divieto di nuovi mezzi di prova in sede di reclamo. Interpello

27 febbraio 2020Italiano14 min

I. Parallelamente, con

Source ti.ch

Incarto n.

13.2019.85

Lugano

27 febbraio 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2014.43 (azione creditoria -

domanda riconvenzionale) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 19 febbraio 2014 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 1

e ora sul reclamo 28

ottobre 2019 di RE 1 contro la decisione 15 ottobre 2019 con cui il Pretore

aggiunto ha respinto la sua istanza di prestazione di una cauzione per le spese

ripetibili;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 si occupa - in via

diretta o tramite società controllate - di commercio tramite internet

(e-commerce) e fornitura di servizi connessi con il commercio elettronico,

principalmente in punto a prodotti cosmetici e/o correlati a marchio proprio o

di terzi. CO 1 è una nota blogger italiana specializzata nel campo del make-up

e della cosmetica, attività che svolge tramite pubblicazione di propri video su

un suo canale Youtube, conduzione di trasmissioni televisive e collaborazioni

con vari marchi e brand.

Con contratto di

prestazione di servizi del 12 settembre 2011, CO 1 si è impegnata nei confronti

di RE 1 in veste di direttore artistico, dietro corresponsione di provvigioni,

pagamenti in denaro rispettivamente quote societarie.

B. Ottenuta

l’autorizzazione ad agire, con petizione 19 febbraio 2014 RE 1 ha chiesto alla

Pretura del Distretto di Lugano la condanna di CO 1 a pagarle Euro 2'195'000.–

oltre interessi al 5% dal 26 settembre 2012 quale risarcimento danni per

inadempienza contrattuale. In via subordinata ha chiesto il corrispettivo

pagamento di fr. 2'653'755.– oltre interessi al 5% dal 26 settembre 2012.

C. Con risposta 20

giugno 2014 CO 1 ha postulato la reiezione della petizione. In via

riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice a versarle Euro 50'000.–

oltre accessori e, in via cautelare, che sia fatto divieto all’attrice di

utilizzare, rispettivamente fatto obbligo di eliminare ogni contenuto,

riferibile a nome, immagine e logo a lei appartenenti.

D. Nel successivo

scambio di allegati le parti hanno confermato le rispettive allegazioni e

richieste. All’udienza delle prime arringhe del 3 giugno 2015 è seguita

l’ordinanza delle prove il 16 giugno 2015 e l’avvio dell’istruttoria.

Con decisione

dell’assemblea degli azionisti 20 settembre 2016 RE 1 è stata posta in

liquidazione.

E. Nel frattempo, in

parziale accoglimento di un’istanza 12 dicembre 2014 di RE 1, con decisione 15 aprile

2015 il Pretore aggiunto ha ordinato all’attrice riconvenzionale di versarle una

cauzione per spese ripetibili di fr. 7'000.–, pena lo stralcio dai ruoli della

causa.

F. Il 26 agosto 2019 RE

1 ha chiesto che sia fatto obbligo a CO 1 di prestare un’ulteriore cauzione per

spese ripetibili di almeno fr. 43'250.–, richiesta avversata da quest’ultima

con risposta 12 settembre 2019. Con replica spontanea 18 settembre 2019 RE 1 ha

confermato la sua richiesta, che in via subordinata ha limitato a fr. 8'250.–. Nella

duplica spontanea 26 settembre 2019 CO 1 ha rilevato l’inammissibilità della

domanda subordinata.

G. Con decisione 15

ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda 26 agosto 2019 di RE 1 chiedente

il versamento di una cauzione processuale (dispositivo n. 1).

H. Con reclamo 28

ottobre 2019 RE 1 chiede di annullare il dispositivo n. 1 di questa decisione e

di rinviare la causa alla Pretura per nuovo giudizio, riconfermando la sua

istanza datata 26 agosto 2019.

La controparte non è stata

invitata a formulare osservazioni.

Fatti

I. Parallelamente, con

istanza 5 luglio 2019 CO 1 ha a sua volta chiesto di obbligare RE 1 a prestare

una cauzione per spese ripetibili di almeno fr. 98'738.40, subordinatamente di

almeno fr. 49'369.20. L’istanza è stata parzialmente accolta con decisione 15

ottobre 2019. Il relativo reclamo 28 ottobre 2019 di RE 1 è oggetto di odierno

separato giudizio (inc. n. 13.2019.86).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una

decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 segg.

CPC che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv.

2.

CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci

giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. Notificata il giorno

16.

ottobre 2019, essa è pervenuta alla reclamante l’indomani (doc. A al

reclamo; estratto tracciamento degli invii 30 ottobre 2019). Sicché, consegnato

a mano alla cancelleria del Tribunale d’appello lunedì 28 ottobre 2019 (timbro

in originale sulla prima pagina), il gravame è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC)

e da questo punto di vista senz’altro ammissibile.

2.

L’art. 320 CPC

dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del

diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.

Giusta l’art. 99

CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese

ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta

insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o

è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di

carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie

relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il

pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).

Scopo della cauzione è

quello di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese

ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi

costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF

141.

III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019,

n. 1 ad art. 99; Trezzini, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n.

1.

ad art. 99; Urwyler/Grütter, in:

Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad

art. 99; Suter/von Holzen, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in:

Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non

deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le

proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti

previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione

irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità

rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,

op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von

Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice

è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad

art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,

2a ed., 2013, § 16, n. 28).

4.

Il Pretore aggiunto

ha evidenziato che, in virtù del domicilio della reclamante negli Stati Uniti,

le condizioni poste dall’art. 99 cpv. 1 lett. a CPC erano in sé date. Non ha

comunque ritenuto fossero dati i presupposti per ordinare una nuova cauzione in

aggiunta a quella già precedentemente stabilita in fr. 7'000.–, corrispondente

ad un tasso percentuale fra quelli massimi dell’art. 11 Rtar ritenuto un valore

di causa della domanda riconvenzionale di fr. 60'000.–. In particolare la

reclamante non aveva spiegato cosa giustificasse il superamento di

quell’importo, l’istruttoria avendo riguardato la raccolta di documenti, soprattutto

per rogatorie, senza quindi necessitare di un ruolo attivo delle parti. Nemmeno

aveva provato il preteso importo di oltre fr. 10'000.– versato al proprio

patrocinatore, quanto di questo si riferiva alla domanda principale e quanto

alla domanda riconvenzionale. Irrilevante poi il raffronto con il suo anticipo

di fr. 23'000.– per spese processuali della domanda principale.

5.

La reclamante afferma

che il rischio di recupero difficoltoso e problematico dei costi di una causa è

un fattore intrinseco alla causa medesima qualunque situazione si prospetti. A

suo modo di vedere il rischio è identico - e non minore - sia che la causa sia promossa

contro un convenuto residente nello stesso paese oppure in uno stato estero

(reclamo, pag. 3). Il domicilio negli USA di CO 1 aveva giustificato la

cauzione di fr. 7'000.– stabilita con decisione 15 aprile 2015, e non poteva

quindi ora legittimare un rifiuto di un’ulteriore cauzione. Imputa pertanto al

Pretore aggiunto un’applicazione errata del diritto.

La censura della

reclamante risulta tuttavia bizzarra e pretestuosa. All’interessata pare anzitutto

sfuggire che il Pretore aggiunto ha riconosciuto che, in linea di massima, in

virtù del suo domicilio negli USA nessun trattato internazionale dispensava

l’attrice riconvenzionale dalla prestazione di una cauzione per spese

ripetibili. Non a caso ha richiamato la decisione processuale 15 aprile 2015

con cui le aveva già imposto una cauzione di fr. 7'000.– a fronte di un valore

di causa di fr. 60'000.– per la domanda riconvenzionale appunto. Quale

convenuta riconvenzionale (e non di attrice principale), la reclamante

sopportava il rischio d’incasso di quelle ripetibili dovute da CO 1 - nel suo

ruolo di attrice riconvenzionale (e non di convenuta principale) - laddove la

domanda riconvenzionale fosse stata respinta. Obbligato a pagare la cauzione restando

in effetti sempre e soltanto l’attore (principale o riconvenzionale),

indipendentemente dal quesito a sapere per quale ragione gli competa tale

posizione (Trezzini, op. cit., n.

3.

ad art. 99). E in sostanza anche di ciò la decisione impugnata dà atto

(decisione impugnata, pag. 2 verso l’alto). Sotto questo profilo pertanto, non

si ravvisa né un’iniqua e imprecisa valutazione e men che meno un’errata

applicazione del diritto. La relativa censura va così respinta.

6.

Per la reclamante il

Pretore aggiunto le ha imputato a torto di non avere provato di avere

corrisposto al proprio patrocinatore più di fr. 10'000.–, tale circostanza essendo

stata da lei allegata in sede di replica spontanea 18 ottobre 2019 (reclamo,

pag. 4). La prova non era nuova, sicché nemmeno l’art. 326 cpv. 1 CPC impediva

di produrre con il reclamo la relativa nota professionale attestante un complessivo

esborso per patrocinio di addirittura fr. 16'000.– (reclamo, pag. 5).

La censura si rivela però,

una volta di più, ai limiti del pretesto. Non solo l’onere di allegazione dei

fatti spetta alle parti, bensì anche l’onere della prova circa quegli stessi

fatti e quindi la tempestiva produzione e offerta dei relativi mezzi (cfr. art.

150.

e 152 CPC). Ora, la reclamante non pretende di avere prodotto quella nota

professionale davanti al Pretore aggiunto, ammettendo anzi implicitamente di

non averlo fatto. Trattasi quindi, a non avere dubbi, di un mezzo di prova

nuovo, quand’anche riconducibile ad un fatto già allegato dall’interessata. La

procedura in esame essendo quella di reclamo, torna a tutti gli effetti

applicabile il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova sancito dall’art.

326.

cpv. 1 CPC (non per contro l’art. 317 CPC). Si aggiunga che a fronte di

un’oggettiva carenza di prova, nemmeno il rinvio alla sentenza del Tribunale

federale pubblicata quale DTF 139 III 466 soccorre a ben vedere la reclamante. Sicché

la nota professionale che accompagna il reclamo quale doc. B va estromessa

dall’incarto, con conseguente inammissibilità della relativa censura e, quindi,

del reclamo.

7.

La reclamante

soggiunge invero che il Pretore aggiunto doveva richiedere la produzione di

quel documento, una volta rilevatane l’assenza e avvalersi dello strumento

dell’interpello per fugare ogni suo dubbio circa il fatto che era inteso provare

(reclamo, pag. 5 in basso e 6). Ma invano.

Per il Pretore aggiunto

non solo la reclamante non aveva provato di avere già corrisposto più di fr.

10'000.– al proprio patrocinatore come asserito in sede di replica spontanea

del 18 ottobre 2019, ma nemmeno aveva tentato di distinguere quanto di tale

importo era riferibile all’impegno profuso per l’azione principale e quanto

all’azione riconvenzionale (decisione impugnata, pag. 3). La sua argomentazione

risulta quindi lineare e risoluta, e non lascia davvero scorgere alcuna parvenza

di incertezza e dubbio in capo al primo giudice. Inoltre, con riferimento al

primo punto valgono le considerazioni di cui già si è detto (sopra, consid. 6),

mentre sul secondo la reclamante nemmeno si preoccupa di prendere posizione. Si

ricordi per il resto che, comunque sia, non compete al giudice, tramite lo

strumento dell’interpello, sollecitare un completamento probatorio e sanare delle

negligenze processuali delle parti (Trezzini,

op. cit., n. 5 ad art. 56). Una volta ancora il reclamo è così sprovvisto di

ogni fondamento.

8.

Rileva ad ogni modo

la reclamante che la mancata produzione della citata nota professionale nulla

avrebbe chiarito di più rispetto a quanto già non chiarisse la moltitudine di

scritti scambiati tra le parti e l’accelerazione avuto dalla causa in appena 5

mesi, nonostante la fase istruttoria non fosse ancora iniziata. Andava poi

considerato che le sue spese necessarie e di rappresentanza professionale fino

a gennaio 2019 assommavano a fr. 40'000.–, e che alla Pretura aveva anticipato spese

processuali per fr. 23'000.– (reclamo, pag. 6 e 7). La reclamante conclude riproducendo

l’esatta trascrizione di parti della replica spontanea 18 ottobre 2019. Senza

successo.

Per il Pretore aggiunto la

reclamante non aveva spiegato cosa giustificasse la nuova cauzione e il

superamento di onorario rispetto alla cauzione stabilita in fr. 7'000.–, soprattutto

visto che l’istruttoria era consistita nell’assunzione di soli documenti - segnatamente

tramite rogatorie esperite negli Stati Uniti - dove le parti non avevano avuto un

ruolo attivo. E le obiezioni della reclamante non sovvertono questa sua

considerazione, ritenuto che una volta ancora non fanno il benché minimo

distinguo tra iniziative giudiziarie e costi di patrocinio riferibili

all’azione principale e iniziative giudiziarie e costi di patrocinio riferibili

all’azione riconvenzionale. È in effetti riguardo a quest’ultimo punto che, se

del caso, la reclamante doveva sostanziare la pertinenza della sua critica e della

sua istanza 26 agosto 2019. Ma, come già evidenziato (sopra, consid. 7), così

non è stato. Parimenti dicasi per la pretesa spesa di rappresentanza di

complessi fr. 40'000.– sostenuta fino a gennaio 2019. Mentre il primo giudice

ha rapportato alla sola domanda principale l’anticipo di fr. 23'000.– di spese

processuali. Infine, a differenza di quanto pretende la reclamante, la mera

trascrizione di passaggi contenuti in allegati di causa non è costitutiva di un

confronto critico con la motivazione pretorile, da cui l’inammissibilità delle

relative argomentazioni.

9.

Tutto ciò

considerato la decisione impugnata non è costitutiva né di un accertamento

manifestamente errato dei fatti né di un’errata applicazione del diritto

imputabili al Pretore aggiunto. Per quanto ammissibile, il reclamo va così

respinto.

Le spese processuali del

reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG),

seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni

su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in

considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2

cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è

stabilita in fr. 400.–, già anticipati dalla reclamante. Non si pone la

questione delle ripetibili per questa sede di giudizio, il reclamo non essendo

stato notificato alla controparte.

10.

Il reclamo non pone

questioni di principio ed è evaso dalla Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il

reclamo 28 ottobre 2019 di RE 1 è respinto.

2.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 400.– e già anticipate dalla reclamante, restano a

suo carico.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 28 ottobre 2019 alla controparte):

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv.

1.

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.